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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025 ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1577 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura spe- Parte_1 ciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvo- cato Rosario Salonia, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, , e quali CP_1 Controparte_2 CP_1 Controparte_3 genitori di , e quali genitori di Parte_2 Controparte_2 Persona_1
e , rappresentati e difesi, per procura spe- Controparte_4 Controparte_5 ciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione in appello, dall'avvocata Fiora Petrocchi, con la quale e presso la quale elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI INCIDENTALI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, II sezione lavoro, n. 4326/2023 pubblicata in data 27.4.2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giu- dizio di appello e come da verbale di udienza del 23.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando sul ricorso proposto da e , nonché dalle minorenni CP_1 Controparte_2
, e , rappresentate dai rispettivi ge- Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 nitori, al fine di vedere accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. di
[...]
(di seguito breviter per la morte del loro con- Controparte_6 CP_7 giunto , del quale erano rispettivamente figli ( e Controparte_8 CP_1 CP_9
) e IP (le tre minorenni), venuto a mancare a causa dell'evoluzione in-
[...] fausta del mesotelioma pleurico dal quale era affetto e conseguentemente per sentir condannata la ex datrice di lavoro al risarcimento dei danni da loro patiti iure proprio in conseguenza di detto evento, ha così statuito: « accertata la sus- sistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che ha determi- nato il decesso del sig. e la responsabilità del datore di Controparte_8 lavoro, condanna la società resistente al pagamento delle seguenti somme: €
112.777,05 in favore di , nonché la somma di € 117.680,40 in favore CP_1 di e la somma di € 63.743,55 in favore di oltre Controparte_2 Controparte_4 interessi a titolo di lucro cessante come da parte motiva e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la società resistente al pagamento dei compensi professionali in favore dei ricor- renti , e che liquida in complessivi CP_1 Controparte_2 Controparte_4
€ 10.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato». interpone appello contro questa decisione, che critica: (a) nella CP_7 parte in cui, in tesi facendo malgoverno del compendio probatorio, ha ritenuto sussistente la nocività dell'ambiente lavorativo;
(b) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della CTU;
(c) nella parte in cui ha affermato la responsabilità risarcitoria di essa appellante;
(d) nella parte in cui ha (in tesi) ingiustamente compensato le spese del grado nei confronti delle parti ricorrenti la cui domanda risarcitoria era stata respinta. Chiede pertanto la riforma della decisione gravata, nel senso della integrale reiezione delle originarie domande, con condanna delle parti vittoriose alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza impugnata.
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e , , e CP_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 CP_5
resistono all'appello principale, argomentando sull'infondatezza delle sin-
[...] gole censure e interpongono a loro volta impugnazione incidentale, con la quale lamentano: (a) e , la reiezione della domanda risar- Controparte_5 Parte_2 citoria da loro proposta;
(b) e CP_1 Controparte_2 Controparte_4 che il risarcimento loro riconosciuto non è stato liquidato applicando le «nuove
Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 adeguate all'incremento dell'indice
Istat», che le loro spese legali sono state liquidate in importo inferiore ai minimi legali e comunque inadeguata all'opera prestata e infine che non sono state rifuse delle spese sostenute per la consulenza di parte. Chiedono la reiezione dell'appello principale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, la riforma della sen- tenza gravata conformemente ai loro motivi di appello.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito tele- maticamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.10.2025 l'ap- pello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Preliminarmente la Corte non può che dichiarare inammissibile (e come tale non valutabile) l'istanza di deposito di giurisprudenza formulata dalla difesa degli appellanti incidentali, essendo stata proposta in via telematica in data
24.10.2025, vale a dire quando la causa era già stata decisa con la pronuncia del dispositivo.
Allo stesso tempo è infondata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, nella parte in cui è proposto anche da e da , sollevata Controparte_5 Parte_2 dalla difesa di all'udienza del 23.10.2025. Parte_1
L'appellante principale assume che, notificatale la sentenza in data
30.5.2023, dette parti avrebbero dovuto proporre impugnazione incidentale al più tardi entro il 29.6.2023, poiché l'interesse a proporre il gravame era già sorto per effetto della statuizione di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'im- pugnazione interposta con memoria difensiva depositata in data 26.5.2024, quando era decorso persino il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
L'argomento non ha pregio, alla luce della possibilità per le parti contro le quali è proposta l'impugnazione di interporre appello incidentale (sciklicet, tar- divo) anche quando è per loro decorso il termine per proporre un gravame tem- pestivo (art. 334 c.p.c.).
Non giova a invocare, all'evidenza implicitamente (nulla essendo CP_7 stato esplicitato in sede di discussione orale), il principio per cui l'impugnazione
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incidentale tardiva è di norma inammissibile nelle cause ab origine scindibili, poi- ché l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione.
Nella specie, infatti, l'appello principale in realtà tende a sovvertire l'assetto di interessi posto dalla sentenza appellata anche nei confronti di Controparte_5
e , poiché si duole della compensazione delle spese pro- Parte_2 CP_7 cessuali pronunciata nei loro confronti e chiede, in riforma della decisione impu- gnata, la condanna di costoro a rifonderle le spese del giudizio innanzi al Tribu- nale;
tanto è sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione di Controparte_5
e di (ex multis cfr. Cass. 29.5.2024 n. 15100; Cass. 17.4.2024 n. Parte_2
10477; Cass., ss.uu., 28.3.2024 n. 8486).
3. L'impugnazione proposto da e da (ossia il Controparte_5 Parte_2 primo motivo dell'appello incidentale), per quanto ammissibile (essa rispetta ter- mini e forme dell'art. 436, comma 3 c.p.c.), deve essere giudicata infondata, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza o meno dei primi tre mo- tivi dell'appello principale.
La sentenza appellata muove, infatti, da un presupposto giuridico corretto, perché conforme agli insegnamenti del Giudice di legittimità (Cass. 26.6.2025 n.
17208; Cass.
8.4.2020 n. 7743; Cass. 20.10.2016 n. 21230), ossia che il positivo riconoscimento del danno da lesione del rapporto familiare presuppone pur sem- pre la dimostrazione da parte delle IP non conviventi dell'esistenza di un rap- porto affettivo con la vittima.
Tanto premesso in diritto, la decisione gravata, dopo aver affermato che l'istruttoria consentiva di ritenere dimostrata «rilevanza ed intensità del vincolo familiare dei figli con il congiunto deceduto, nonché di quest'ultimo con la PO
», ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalle altre due minori ( CP_4 CP_5
e ), sulla scorta del rilievo per cui «al contrario non è emerso alcun elemento Pt_2 da cui desumere l'esistenza di un vincolo affettivo di particolare intensità tra il nonno e le IPne e , anche tenuto conto della loro giovanissima età CP_5 Pt_2 al tempo del decesso».
La decisione gravata, dunque, ha chiaramente negato per queste due con- giunte l'esistenza del danno (ossia l'an dello stesso), sulla base di una valutazione in fatto attinente al concreto atteggiarsi del rapporto affettivo da loro intrattenuto
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con il de cuius, desunto non solo dalla loro tenera età (elemento che, nell'econo- mia motivazionale, non ha valore autonomo ma rafforzativo della precedente af- fermazione), ma anche dalla diversità tra la relazione affettiva esistente tra il nonno ed e quella (all'evidenza ritenuta di intensità sostanzialmente nulla) CP_4 tra il predetto e le altre due IP.
Ne consegue, dunque, che sono inconferenti - e quindi inidonee a scalfire la sentenza gravata - sia le deduzioni difensive con le quali le impugnanti affermano che le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Roma (effettivamente utilizzate dal primo giudice al fine di determinare il ri- sarcimento spettante agli altri congiunti) considerano anche i minori in teneris- sima età ed anzi riconoscono a questi ultimi un risarcimento in termini monetari addirittura maggiore e sia l'ulteriore affermazione per cui secondo i dati Istat, in una percentuale di casi variabile tra il 60% ed il 47%, a seconda dell'età delle IP, i nonni si prendano cura di queste ultime.
Le c.d. Tabelle, infatti, costituiscono mero criterio equitativo di liquidazione monetaria di un pregiudizio già accertato nella sua concreta ed effettiva esistenza
(in altri termini, esse riguardano il quantum e non l'an), laddove i dati statistici non sono in grado di contraddire, atteso il loro carattere generale e non indivi- dualizzante, il diverso accertamento in fatto compiuto al primo giudice.
Tanto puntualizzato, devono vagliarsi le contestazioni che la impugnanti ri- volgono all'accertamento in fatto operato dalla sentenza appellata.
Va premesso che le stesse impugnanti riconoscono la diversità e la maggior intensità del legame affettivo intercorrente tra ed il de cuius, rispetto a CP_4 quello delle altre due IP (cfr. pag. 24 della memoria di appello), che il primo
Giudice ha correttamente desunto dalla deposizione di , laddove Testimone_1 descrive la peculiare sofferenza di come circostanza da lei percepita in ra- CP_4 gione dei rapporti di frequentazione intrattenuti con quest'ultima, peraltro espres- samente contrapponendola sotto questo aspetto alla PO più piccola (verosi- milmente , nata nel 2015) e all'altra PO ( , nata nel 2014), sul cui CP_5 Pt_2 rapporto col nonno la teste non ha saputo riferire e in relazione alla quale lo stesso appello incidentale riferisce che era accudita dal nonno solo «saltuariamente in quanto distante» (cfr. pag. 22 della memoria in appello).
Tanto precisato, non giova alle impugnanti invocare la deposizione della te- ste nella parte in cui ha confermato i capitoli di prova orale n. 13, 17, 21, 22, 24
e 28 (scilicet, della memoria integrativa depositata il 25.4.2020), trattandosi di
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allegazioni in fatto per lo più non riguardanti il rapporto tra il nonno e queste due IP (cap. 17, 21, 22, 24, 28) e dalle quali può al massimo ricavarsi che la frequentazione tra il defunto e e era del tutto sporadica ed occasio- CP_5 Pt_2 nale, limitata per lo più a brevi periodi durante l'estate o a talune festività (cap.
13), come peraltro confermato dalle prodotte fotografie che proprio a tali occa- sioni appaiono riferirsi.
La sporadica, occasionale e temporalmente limitata frequentazione tra il nonno e dette due IP, la deposizione testimoniale di - che descrive Tes_1 il loro legame con come fattualmente diverso da quello Controparte_8
(più intenso) intrattenuto dallo stesso con e che riferisce come egli si dedi- CP_4 casse in maniera pressocché quotidiana e continua alle attività di vita quotidiana ed ai bisogni della stessa, senza che identica dedizione sia riferita con riferimento a e - e da ultimo la tenerissima età di entrambe che alla morte del CP_5 Pt_2 nonno avevano poco più di due anni, elemento da valutare soprattutto quale ul- teriore profilo della scarsità di quelle frequentazioni e di quelle occasioni di in- contro con lo stesso che comportano il sorgere ed il consolidarsi di un rapporto affettivo, consentono di condividere il contestato accertamento in fatto del Tribu- nale, così confermando la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta iure proprio da e da . Controparte_5 Parte_2
In senso contrario, non giova alle appellanti invocare una sorta di presun- zione di esistenza del vincolo affettivo, poiché nella specie la prova indiziaria è chiaramente superata dal diverso e contrario accertamento in fatto, dovendo pe- raltro escludersi il rapporto di convivenza tra il nonno e (cfr. cap. di Parte_2 prova n. 21), laddove per la dedotta convivenza di fatto con il Controparte_5 nonno appare consistere, secondo la stessa prospettazione delle appellanti, non in una vera e propria coabitazione (tanto è vero che si deduce, al cap. 31 che detta convivenza di fatto era sussistente soltanto nei giorni feriali), ma in un rap- porto di quotidiana accudienza, che però ha riguardato in via esclusiva e non CP_4
(cfr. cap. 26-28). CP_5
Ne consegue, dunque, che resta irrilevante anche l'ulteriore affermazione delle appellanti circa il fatto che il de cuius ha lasciato «la sua famiglia, tra cui le IPne, statisticamente con 13 anni di anticipo».
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Premessa, infatti, la non risarcibilità del danno futuro ed ipotetico, la circo- stanza non rileva neppure sotto il profilo del c.d. danno virtuale, ossia quale ri- percussione futura di un danno certo al momento dell'illecito, posto che proprio siffatta certezza del danno attuale nella presente fattispecie difetta.
L'appello proposta da e da è pertanto respinto. Parte_2 Controparte_5
4. Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale debbono essere trat- tati congiuntamente, siccome entrambi diretti a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la nocività dell'ambiente di lavoro, in ragione della presenza di fibre di amianto aerodisperse e nella parte in cui ha ritenuto che la malattia e il successivo decesso di fosse eziologicamente Controparte_8 conseguenti all'esposizione ad amianto.
4.1. La decisione gravata afferma l'esposizione del lavoratore a fibre di amianto aerodisperse sulla base della congiunta valutazione delle deposizioni dei testi sentiti nel corso di questo giudizio, della valutazione resa dalla Contarp dell' della Relazione del Centro operativo regionale del Registro Nazionale CP_10 dei Mesoteliomi asbesto correlati e del DM Sanità 6.9.1994, così avvalendosi delle conclusioni del ctu medico officiato in primo grado unicamente per affermare che la morte del lavoratore fu causata dalla patologia (mesotelioma pleurico) da cui era affetto in vita, che detta malattia fu causata dall'esposizione a fibre di amianto aerodisperse e che «una esposizione ad una concentrazione di fibre aerodisperse, ancorché “nettamente inferiore” a 100 ff/lt, non esclude né riduce la possibilità di sviluppare un mesotelioma pleurico, tanto più in personale la cui esposizione “di entità trascurabile” si è protratta per decenni», perché «non è identificabile una dose-soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di contrarre il mesote- lioma possa ritenersi nullo».
Ne consegue, dunque, l'irrilevanza dell'eccezione di nullità della CTU solle- vata da (nel secondo motivo di appello) e fondata sul supposto utilizzo CP_7 da parte del consulente di verbali deposizioni testimoniali rese in altro giudizi, non prodotti nel presente e non allegati all'elaborato peritale.
4.2. L'accertamento della nocività dell'ambiente lavorativo effettuato dalla sentenza gravata è condivisibile e resiste alle censure dell'impugnante principiale. non contesta l'effettiva sussistenza di amianto all'interno del c.d. CP_7 materiale rotabili ed in particolare nei locomotori ove il de cuius lavorava come macchinista, ma sostiene essere indimostrata l'esposizione di quest'ultimo a fibre aerodisperse.
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L'impugnante principale deduce, a sostegno di detta allegazione, che il mac- chinista non si occupava di manutenzione di mezzi ferroviari, effettuava visite nella cabina ad alta tensione per un periodo limitato (18 ore annue complessive, ossia un controllo di media ogni 10/12 giorni;
60 minuti la durata del controllo di tutta la macchina di cui la metà in cabina di alta tensione) e si limitava peraltro ad un controllo meramente visivo (e ad un eventuale rabocco di liquidi).
A ciò aggiunge che il teste aveva riferito di non aver mai notato la Tes_2 formazione di polveri di amianto nelle locomotiva e che il teste veva riferito Tes_3 come «i manufatti contenenti amianto fossero isolati e venisse garantito che non vi fosse dispersione di fibre».
Tali argomentazioni non hanno pregio e non scalfiscono l'articolata valuta- zione della prova orale effettuata dalla sentenza appellata, alla quale in questa sede si rinvia, con le integrazioni di seguito esposte.
La permanenza nella cabina ad alta tensione per un lasso temporale di 30 minuti ogni 10/12 giorni, infatti, è certamente sufficiente a rendere possibile l'ac- cidentale inalazione di polveri di amianto e ad aggravare, rispetto alle generalità dei lavoratori non esposti, il rischio di patologie correlata a siffatta inalazione.
Il teste poi, come già ricorda il primo Giudice, ha riferito non solo Tes_2 sull'effettiva presenza di amianto nei locomotori, ma anche sul loro stato di vetu- stà e di degrado (alcune volte le aperture erano state riparate con una schiuma apposita che serve per tappare le falle. I locomotori erano vecchi, per cui le falle erano abbastanza numerose. Sappiamo tutti che c'era amianto in cabina di alta tensione ma anche fuori, secondo me;
nelle macchine vecchie il corridoio che unisce la cabina di guida alla cabina di alta tensione era separato da una paratia
“bucata”, una sorta di griglia).
Tale stato di degrado, ed in particolare la presenza di falle o buchi, rende all'evidenza irrilevante la deposizione del teste laddove ha confermato la Tes_3 veridicità della circostanza dedotta da volta a postulare che l'amianto CP_7 presente nelle motrici «era inserito in pannelli fissati con collante a base vinilica, muniti di apposite protezioni esterne idonee a confinarlo», perché l'accertato de- grado anche di siffatti accorgimenti li ha resi con il tempo inidonei a scongiurare il pericolo della diffusione nell'aria di fibre di amianto, la cui inesistenza di certo non può desumersi dalla mera circostanza, riferita dal che dette fibre non Tes_2 fossero percepibili alla vista, trattandosi di elemento fattuale che al più dimostra soltanto che la loro concentrazione non era così elevata da renderle visibili.
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La decisone gravata, inoltre, è condivisibile pure nella parte in cui ha desunto l'esposizione all'amianto anche dalla Relazione CONTARP INAIL in atti, la quale, diversamente da quanto appare supporre l'appellante principale, afferma positi- vamente - seppur in base ad un ragionamento indiziario basato su di una rico- struzione dell'attività lavorativa del macchinista sostanzialmente coincidente (per quel che qui interessa) con le deduzioni di (cfr. pag. 12 del file .pdf in CP_7 atti) – che l'esposizione media durante le operazioni "visita macchina" era pari a circa 30/40 fibre/litro per tempi di esposizione pari a qualche decina di ore all'anno (ibidem).
Il DM Sanità 6.9.1994, certamente si riferisce alla pericolosità generica dell'amianto (non specifica per l'attività ferroviaria, dunque), ma nell'economia della motivazione gravata è richiamato al solo fine di porre in luce le caratteristi- che di friabilità dei materiali e quindi di far comprendere come le falle e i buchi
(riferite da , come pure le sollecitazioni termiche, potessero deteriorare gli Tes_2 isolanti, così favorendo la dispersione nell'ambente di fibre di amianto.
Le conclusioni alle quali perviene la sentenza appellata non sono contrad- dette neppure dai rilievi ambientali effettuati dal Comitato Sanitario RFI S.p.A. della cui omessa valutazione ci si duole nell'impugnazione.
La sentenza gravata ha accertato che ha lavorato Controparte_8 come macchinista dal 12.7.1972 e sino al 17.10.1987 e successivamente come macchinista sino al 30.9.1997; tali dati fattuali sono incontestati tra le parti.
Il complesso dei rilievi ambientali della cui valutazione si duole l'appellante principale è compiutamente compendiato nella CTP redatta dal prof. emerito
[...]
Cont
(cfr. doc. 27 fasc. I grado , dalla quale si evince in primo luogo Persona_2 che i detti rilievi hanno comunque confermato la presenza, seppur in misura mi- nima, di fibre di amianto aerodisperse nelle motrici.
I rilievi ambientali invocati da molti dei quali relativi agli ultimi CP_7 due anni dell'attività lavorativa del de cuius come macchinista o addirittura suc- cessivi ad essa, inoltre, non appaiono tenere conto, perché basate su analisi a campione senza che sia comprensibile il criterio di selezione dello stesso, delle condizioni di degrado delle locomotrici riferite dal teste e quindi della mag- Tes_2 gior probabilità di dispersione di fibre di amianto, con conseguente maggior con- certazione delle stesse nell'aria.
Tali documenti, ivi compresa la CTP, dunque, non appaiono idonei a con- traddire le diverse conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza appellata, sulla
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base della prova orale (che costituisce rappresentazione diretta e disinteressa delle concrete modalità della prestazione lavorativa) e sulla base della già citata relazione CONTARP INAIL.
4.3. Il primo motivo di appello e la residua parte del secondo non sono fon- dati neppure nella parte in cui cercando di negare la natura professionale del mesotelioma, valorizzando l'esposizione ad una concentrazione di amianto infe- riore alle 100 fibre/litro ovvero asserendo che essa sarebbe stata pari al normale inquinamento ambientale degli ordinari luoghi di vita del lavoratore.
Nella specie, infatti, come rettamente ha osservato la decisione gravata, viene in considerazione una patologia non dose correlata, nel senso che «non è identificabile una dose-soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di contrarre il mesotelioma possa ritenersi nullo», sicché il primo rilievo deve rite- nersi scientificamente irrilevante.
La seconda considerazione, contro la quale comunque milita il riconosci- mento da parte dell' della natura professionale del mesotelioma pleurico dal CP_10 quale fu affetto (doc. 5 fasc. I grado app.ti), è per contro Controparte_8 irrilevante in diritto.
Il principio di equivalenza causale espresso dall'art. 41 c.p., applicabile an- che all'ipotesi della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana, infatti, com- porta che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, il che equivale a dire, con specifico riferimento all'esposizione all'amianto, che una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (ossia l'esposizione non occasionale all'amianto in conseguenza e nell'esecuzione della prestazione lavorativa) che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, salvo che sussista altro fattore, estra- neo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determi- nare la malattia e/o, poi, il decesso (Cass.
5.11.2024 n. 28458).
Nella specie, la sussistenza di siffatto fattore extralavorativo da solo idoneo e sufficiente a determinare la malattia ed il decesso non può postularsi, potendo
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al più sostenersi, vuoi perché la sua esistenza è meramente ipotetica e non di- mostrata con sufficiente grado di certezza vuoi perché le condizioni ambiente dei luoghi in cui si svolgeva la vita extralavorativa del de cuius, per come descritte dall'appellante principale, non appaiono tali da elidere la ben più pregnante rile- vanza causale dell'ambiente lavorativo, soprattutto ove si considero che la pre- stazione era pur sempre resa un ambiente confinato (la motrice).
Il primo ed il secondo motivo di appello sono respinti.
5. La terza ragione di doglianza contesta l'affermazione della responsabilità risarcitoria, asserendo non essere stata fornita prova dell'elemento psicologico
(dolo o colpa) in capo alla datrice di lavoro.
La censura è infondata.
All'epoca della prestazione lavorativa, infatti, l'intrinseca pericolosità delle fibre di amianto aerodisperse doveva reputarsi già comunemente nota o comun- que conoscibile dal datore di lavoro, per la ragioni già illustrate dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. in particolare Cass. 24.12.2024 n. 34419, ai §§ 6 e 7), alle cui argomentazione ed alla cui ricostruzione anche storica della normativa applicabile qui si rinvia senza ulteriori e ridondanti considerazioni.
L'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tec- nico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non può risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
All'epoca in cui lavorò come macchinista (e prima Controparte_8 ancora coma aiuto macchinista) era già sussistente l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto.
Esso discendeva non solo dalla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., ma anche dall'art. 21 DPR 303/1956, nella parte in cui stabiliva che, nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, sog- giungendosi che le misure da adottare a tal ne devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche ade- guate alla pericolosità delle polveri.
L'adozione di provvedimenti idonei a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro era imposto a prescindere
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dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, es- sendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio.
L'esigenza di protezione del lavoratore, inoltre, prescinde dalla pretesa dell'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione a una sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata, ai fini di configurare un obbligo di predisposizione delle opportune misure.
In definitiva, pur volendo restare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., le cono- scenze scientifiche dell'epoca imponeva al non solo di verificare le con- CP_7 dizioni di manutenzione delle locomotive, così rimuovendo le situazioni di pericolo per i lavoratori (anche quindi tramite integrale sostituzione della parte danneg- giata, senza limitarsi a tappare le falle con una semplice schiuma), ma anche (e soprattutto) quanto meno di fornire ai lavoratori idonei mezzi di protezione (ossia quelli disponibili secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca) volti ad evitare l'inalazione di polveri di amianto.
Tali cautele non sono state osservate da come ricorda il teste CP_7
(non ci era stato fornito nessun dispositivo;
abbiamo solo fatto dei corsi Tes_2 per poter aprire la porta ed usare determinate chiavi di sicurezza per evitare di restare fulminati) e come ammette la stessa appellante principale laddove af- ferma che «sino al 2008, non era obbligatorio l'uso di dpi in presenza di concen- trazioni di fibre inferiori a 100f/lt» (pag. 38 dell'appello), e tanto è sufficiente per affermare come provata la colpa della datrice di lavoro, così confermando la de- cisione gravata nella parte in cui ne ha affermato la responsabilità risarcitoria.
Anche la terza ragione di censura è respinta.
6. Il quarto motivo di appello lamenta che il Tribunale abbia compensato le spese di lite nel rapporto processuale con ed , nono- Controparte_5 Parte_2 stante la reiezione della domanda risarcitoria da loro proposta.
La statuizione del Tribunale è pienamente condivisibile alla luce dell'affer- mata responsabilità di nella morte del loro congiunto, sempre negata CP_7 dall'attuale appellante principale, che comunque configura una ragione in qualche modo analoga alla soccombenza reciproca espressamente prevista dall'art. 92
c.p.c.
Il quarto motivo di appello, così integrata la motivazione della decisione gra- vata, è respinto.
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7. Le parti vittoriose in primo grado chiedono in primo luogo che il risarci- mento loro liquidato sia conforme alle nuove Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 (pag. 25 della comparsa di costituzione in appello).
Il motivo è infondato.
Le Tabelle invocate dagli impugnanti sono state approvate dal Tribunale di
Roma nella riunione del 10.11.2023; esse, dunque, non erano ancora esistenti alla data della pronuncia di primo grado, sicché rettamente il danno non patrimo- niale è stato liquidato secondo le Tabelle allora applicabili.
Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto alle parti vittoriose i soli interessi legali dalla data della sentenza.
Gli appellanti incidentali, per contro, a fronte di tale chiara statuizione, si limitano a chiedere l'ulteriore rivalutazione alla data odierna dell'originario credito risarcitorio liquidato dal primo Giudice, senza però censurare la sentenza appel- lata nella parte in cui ha negato il diritto alla rivalutazione per il lasso temporale successivo alla pronuncia di primo grado, giacché l'impugnazione incidentale non indica nessuna ragione, neppure generica, di ingiustizia di detta statuizione.
La richiesta della maggior rivalutazione è quindi preclusa dal giudicato in- terno (cfr. Cass. 10.3.2021 n. 6711).
8. I residui motivi dell'appello incidentale lamentano la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi tabellari e la mancata liquidazione delle spese sostenute per la CTP.
Essi sono infondati.
Il complessivo risarcimento riconosciuto in favore delle tre parti vittoriose è pari a € 294.200,00 (omessi i decimali), sicché la controversa si colloca nello scaglione tariffario da 260.000,00 a 520.000,00, anche a voler computare gli in- teressi a titolo di lucro cessante riconosciuti dalla sentenza impugnata
Trattandosi di causa di lavoro ed essendo stata espletata attività defensio- nale riconducibile a tutte le quattro fasi, il compenso minimo è pari a € 9.459,00, oltre spese forfettarie, inferiore ai € 10.000,00 oltre spese forfettarie riconosciuto dal Tribunale.
La liquidazione nei minimi è sostanzialmente condivisibile, non ponendo la controversa alcuna particolare ed impegnativa questione giuridica o fattuale, ver- tendo al contrario su questioni già abbondantemente esaminate dalla giurispru- denza di legittimità e merito e non essendo peraltro caratterizzata da nessuna peculiare complessità.
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Le trasferte del patrono degli appellanti incidentali sono disciplinate dagli art. 11 e 27 DM 55/2014 e quindi non rifondibili, siccome non documentate.
La necessità di integrare le istanze istruttorie non può dar luogo ad un com- penso diverso da quello liquidato, atteso che detto bisogno discende dalla viola- zione del precetto di cui all'art. 163, comma 3 n. 8, che impone l'indicazione dei mezzi di prova anche per l'atto di citazione (si ricordi che la lite è iniziata secondo il rito civile ordinario).
A maggior ragione, l'errata individuazione del rito da parte del professionista e le attività defensionali compiute in conseguenza dell'ordinanza di mutamento del medesimo non costituiscono valide giustificazioni per il riconoscimento di un compenso in misura superiore ai minimi.
Nulla spetta a titolo di maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014.
La navigabilità ipertestuale non sussiste per tutti gli atti degli originari attori e comunque per quelli in cui sussiste essa non appare aver agevolato l'attività del primo Giudice, che neppure la menziona.
La liquidazione in favore della parte vittoriosa delle spese sostenute per la
CTP presuppone la dimostrazione del pagamento del proprio consulente (Cass.
6.7.2022 n. 21402) e nella specie siffatta prova difetta (in atti si rinviene un solo progetto di notula, privo della dimostrazione dell'avvenuto pagamento).
L'appello incidentale è dunque respinto.
9. Le contrapposte impugnazioni sono disattese e la sentenza gravata con- fermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado nel rapporto tra da un alto, e e dall'altro. CP_7 Parte_2 Controparte_5
Cont Nel rapporto processuale tra e le restanti parti le spese del grado se- guono la soccombenza di fermo restando che la reiezione dell'appello CP_7 incidentale giustifica la compensazione di dette spese nella misura di un terzo, con condanna della parte soccombente alla refusione dei residui due terzi.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per tutti gli impugnanti soccombenti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello principale e quello incidentale;
b) dichiara, nel rapporto tra l'appellante principale e , CP_1 CP_2
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e , compensate nella misura di un terzo le spese del presente Pt_2 CP_11 grado, che liquida per l'intero in € 9.000,00 oltre rimborso spese forfettarie al
15%, Iva e CPA come per legge, così condannando Parte_1 alla refusione dei residui 2/3, da distrarsi;
c) dichiara interamente compensate le spese del grado nel rapporto tra l'appellante principale e le residue appellanti incidentali;
d) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale, di Pt_2
e di le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1
[...] Controparte_5 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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