Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 524/2025 promossa da
(c.f./p.iva Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BARUFFI VALENTINA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formalizzata dai coniugi con le note 23 4 25;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusto decreto di omologa del Tribunale di Sondrio in data 8 4 22);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 7
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
preso atto della acquiescenza prestata alla presente sentenza, il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai i signori e Parte_2
nel Comune di Verderio Superiore (LC) in data 30.05.1998, con atto Parte_1 iscritto/registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Verderio Superiore
(LC) dell'Anno 1998, Atto Nr.
2 - Parte II - Serie C - del medesimo Comune, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi:
1) L'abitazione familiare sita in Civo (SO), Frazione Cadelpicco n. 65, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune al F. 31 mapp. 202 Sub 12, con l'arredo ed i mobili ivi esistenti, di proprietà comune dei coniugi, già assegnata alla signora in sede di Parte_2 separazione legale, rimarrà assegnata alla medesima signora che Parte_2 continuerà quindi ad abitarla in via esclusiva con i figli fino alla completa indipendenza economica di tutti e tre. Il signor ha da tempo stabilito la propria Parte_1 residenza altrove. La signora ha già provveduto a volturare tutte le utenze Parte_2 della casa familiare, delle quali sostiene i costi così come avviene per tributi ed imposte sulla medesima abitazione gravanti. 2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad Per_1 entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione di Civo (SO), Frazione Cadelpicco n. 65. Le decisioni attinenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando il figlio sarà con uno di loro;
le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita del minore - e, in ogni caso, quelle inerenti la salute, l'istruzione e l'educazione - dovranno sempre, invece, essere concordate preventivamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio,
e mai assunte unilateralmente. 3) Ferma restando la possibilità di pianificare diversamente in ragione della peculiarità degli impegni di tutti i componenti della famiglia, degli impegni di lavoro dei genitori nonché delle esigenze, in principalità, di studio ed educazione del figlio e, quindi, salvo differenti accordi, il padre terrà con sé il figlio come di seguito Per_1 indicato: - quando vorrà, previo accordo con la madre tenuto conto degli interessi del minore e degli impegni di genitori e figlio/i, e, in ogni caso, a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena;
- il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente negli anni, con un genitore dal primo giorno di vacanza scolastica sino al 29 dicembre e con l'altro il periodo dal 30 dicembre sino pagina 2 di 7 all'ultimo giorno di vacanza. In ogni caso, trascorrerà il giorno di S. Stefano con il Per_1 genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale e il 1° giorno dell'anno con il genitore con cui non ha trascorso il 31 dicembre (Capodanno); - quanto alle vacanze
Pasquali, le stesse verranno trascorse dal figlio in ragione della metà con ciascuno dei genitori avendo cura che stia il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il
Natale precedente e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio dell'alternanza negli anni (inteso alternare prima e seconda metà fra i genitori); - durante le vacanze scolastiche estive, per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra giugno (dopo il termine delle lezioni scolastiche) a settembre (prima del rientro a scuola); i genitori si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno circa la data di decorrenza del periodo di vacanze estive che trascorrerà con il padre e si Per_1 comunicheranno vicendevolmente recapiti e luoghi di villeggiatura con il figlio . Per_1
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, dovrà continuare a permettere e favorire il contatto/colloquio con l'altro (almeno telefonicamente) e dovrà comunicare a questo eventuali programmi/accadimenti che esulino dalla quotidianità oltre che gestire ed organizzare direttamente gli impegni del medesimo (scuola/doposcuola, attività ludico sportive, visite mediche etc.). Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori-figlio dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi. Ciascun genitore non potrà prestare unilateralmente il consenso al figlio ad attività per i giorni/tempi in cui starà (o dovrebbe stare secondo il suddetto calendario) con l'altro. Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori. I genitori si impegnano a non tenere con il loro figlio atteggiamenti tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerlo in eventuali loro rapporti conflittuali. 4) Il signor Parte_1
contribuirà al mantenimento del figlio minore , nonché della figlia maggiorenne
[...] Per_1
e studentessa universitaria , versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 16 Per_2 del mese di riferimento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima
(IBAN: [...]) la somma mensile complessiva di € 480,00 (€
240,00 per ed € 240,00 per ), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2 Per_1
La madre percepisce e continuerà a percepire al 100% l'assegno unico ed universale in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento dei figli di complessivi € 480,00 e lo stesso avverrà per eventuali sussidi/bonus statali e/o comunque pubblici di sostegno al nucleo familiare. Quanto ad ogni detrazione d'imposta o altro beneficio fiscale e non riconnesso ai figli e , non inclusi ed in ogni caso diversi dall'assegno unico e da sussidi, bonus Per_2 Per_1 ecc., essi verranno goduti/percepiti in ragione del 50% per ciascuno dei coniugi. 5) Il signor sosterrà inoltre il 50% delle spese straordinarie per i figli e Parte_1 Per_2
pagina 3 di 7 . Quanto alla necessità o meno del previo accordo si specifica che: Non sarà necessario Per_1 il previo accordo per le spese inerenti: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici comprese le tasse universitarie ed ogni altro onere connesso alla frequenza dell'università quali gli oneri per i libri di testo e/o per corsi e/o attività organizzate dall'università con frequenza obbligatoria, libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(alunni BES), assicurazione scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera/abbonamento di autobus/treno per motivi di studio. Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per: Attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali); viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private comprese università, ripetizioni. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, farmaci omeopatici. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto ed entro 7 giorni dalla richiesta, il proprio assenso/dissenso. In caso di omessa risposta si procederà con la spesa richiesta.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a decorrere dalla richiesta/esborso. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano pagina 4 di 7 anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale. Si richiama inoltre il Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie del
Tribunale di Sondrio. 6) Non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento reciproco dei coniugi in quanto allo stato economicamente autosufficienti. 7) Le rate dei mutui in essere, ed ogni altro onere/spesa ad essi relativi, connessi e/o collegati, sono e continueranno ad essere a carico esclusivo del signor che se li assume in via Pt_1 definitiva ed integrale liberando la signora da ogni e qualsivoglia onere, Parte_2 obbligo e responsabilità relativi come di seguito specificato. A riguardo, e nel dettaglio: A) Le rate ed ogni altra spesa e/o onere (compreso il premio annuo della polizza assicurativa sull'immobile) del mutuo ipotecario cointestato in premessa indicato, contratto dai coniugi in data 23/3/2010 rep. 197324/23610 a rogito Dr. (con ipoteca gravante Persona_3 sugli immobili di proprietà comune) per l'importo di € 90.000,00, rimborsabile in 336 mesi,
e dell'Atto finale di erogazione e quietanza di mutuo ipotecario da erogare in più soluzioni stipulato dagli stessi il 26/5/2011 n. 201255 di Repertorio e n. 25736 di Raccolta a rogito
Notaio Dr. con continueranno ad essere sostenuti, con Persona_3 Controparte_1 assunzione per intero ed in via definitiva dal signor anche di quelle/i Parte_1 eventualmente scadute/i, sino all'estinzione del mutuo. Il signor rinuncia, inoltre e Pt_1 come già ha rinunciato in sede di separazione dei coniugi, a pretendere dalla signora Pt_2 la sua eventuale quota delle rate del muto e/o di ogni altra spesa connessa e/o ricollegata al mutuo cointestato già pagate e di quelle future e dichiara di nulla pretendere dalla medesima in relazione al suddetto mutuo cointestato e ad eventuali spese dipendenti e/o connesse, accollate in via esclusiva allo stesso, tenendola indenne da qualsivoglia responsabilità/esborso anche nei confronti dell'Istituto Bancario. B) Le rate ed ogni altra spesa e/o onere del mutuo ipotecario stipulato dal solo signor il Parte_1
13/11/2019 con n. 3046 di rep. e n. 2256 di racc. (con ipoteca gravante Controparte_1 sugli immobili di Civo di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di ½ ciascuno) a rogito notaio mutuo della durata di anni 10 da rimborsarsi in n. 120 rate di importo Per_4 variabile, ultima il 30/11/2029 per cui risulta terza datrice d'ipoteca la signora Parte_2
(Doc. 12), sono e continueranno ad essere sostenuti per intero dal signor
[...] [...]
sino all'estinzione del mutuo con esclusione di qualsivoglia responsabilità in Parte_1 capo alla signora che dovrà in ogni caso essere tenuta indenne dal signor Parte_2
. 8) In riferimento ai mutui in essere di cui in premessa ed al punto 7) Parte_1 il signor , come da impegno già assunto in sede di separazione, si è Parte_1 attivato e continuerà ad attivarsi ed a fare/sottoscrivere ecc. quanto necessario affinché la signora sia liberata dalla Banca Unicredit S.p.A., sia come parte Parte_2
pagina 5 di 7 mutuataria che come parte datrice d'ipoteca, con cancellazione di qualsiasi formalità a suo carico. Lo stesso, inoltre e nella denegata eventualità della mancata liberazione della signora da parte della Banca sia come parte mutuataria sia come Pt_2 Parte_2 Controparte_1 parte datrice d'ipoteca, ferma l'assunzione mediante espromissione di ogni rata, spesa ecc. come sopra specificato al punto 7) lettere A) e B), si assumerà altresì ogni onere, anche risarcitorio, connesso alla mancata liberazione di quest'ultima. Dal canto suo la signora si impegna, rinnovando l'impegno già assunto in sede di separazione, a Parte_2 recedere dal contratto di muto cointestato di cui in premessa ed al punto 7-A) e, all'uopo, a sottoscrivere ogni documento nonché a compiere ogni attività necessari/utili non appena le verrà richiesto dal signor e/o dall'Istituto Bancario. Inoltre, a Parte_1 sottoscrivere ogni documento e a compiere ogni attività necessari/utili alla sua liberazione quale terza datrice d'ipoteca riguardo al mutuo stipulato dal solo signor di cui in Pt_1 premessa ed al punto 7-B). 9) Al fine della risoluzione della crisi matrimoniale tra i coniugi, per espressa volontà degli stessi, la signora si impegna a trasferire, come Parte_2 trasferirà a titolo gratuito, al signor , che si impegna sin d'ora ad Parte_1 accettare, la propria quota di ½ (una metà indivisa) del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Civo (SO) Frazione Cadelpicco n. 65, distinto in Catasto Fabbricati di detto comune a F. 31 Part. 202 Sub 12 Categoria A/3 Classe 02 Consistenza 12 vani
Rendita € 371,85. Tale cessione non incide né pregiudica in alcun modo il diritto di assegnazione della casa familiare alla signora , diritto che viene Parte_2 espressamente fatto salvo e salvaguardato sino alla completa indipendenza economica di tutti e tre i figli della coppia come pattuito/previsto al punto 1) del presente ricorso. Ogni spesa, onorari del Notaio compresi, imposte, tasse e ogni occorrenda per il trasferimento dell'immobile saranno a carico esclusivo del signor il quale provvederà a scegliere e a Pt_1 contattare il notaio rogante avanti al quale verrà formalizzato e perfezionato il trasferimento dell'immobile suddetto entro il 31 luglio 2025. 10) Le autovetture suindicate resteranno assegnate in base al titolo di proprietà. 11) I ricorrenti – in considerazione della circolare
MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori, ove la scuola sarà dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di pagina 6 di 7 password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico del figlio. I genitori concordano di autorizzare sin d'ora l'uscita autonoma e il relativo documento potrà essere firmato da uno solo dei due genitori. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo diverso accordo scritto tra i genitori. 12) Le parti si danno reciproco consenso all'iscrizione del figlio minore sul loro passaporto e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni, anche per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero. 13) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due possa compromettere e/o rendere eccessivamente difficoltosa la frequentazione genitori-figlio. 14) I ricorrenti concordano di dare seguito agli accordi di cui al presente ricorso a dar data dal suo deposito. 15) Le spese e competenze legali della presente procedura sono a carico delle parti nella misura del 50%.
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 5 25
Il Presidente estensore pagina 7 di 7