Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5182/2023 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELLA Parte_1
FIGLIUZZI
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. STEFANIA DI CATO, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO FERRATO
resistente Oggetto: prestazioni assistenziali FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra ha convenuto in giudizio l' per chiedere Parte_1 CP_1
l'accertamento del proprio diritto a “fruire della prestazione di cui al “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare” e per ottenere la relativa condanna del pagamento degli arretrati. Ha dedotto di aver presentato domanda di partecipazione al bando in data 29.04.2022, ed ha aggiunto che in data 30.04.2022 l le aveva CP_1 comunicato preavviso di rigetto a cui era seguito, in data 16.05.2022, il provvedimento di rigetto giustificato dalla motivazione: ““mancanza dei requisiti di invalidità previsti dallo stesso bando” (v. all. 3 e 4 al ricorso). Ha rilevato ancora che in data 14.06.2022 aveva presentato ricorso amministrativo (v. all. 5 al ricorso) allegando di essere in “possesso di tutti i requisiti previsti dal bando poiché, non soltanto aveva partecipato al medesimo
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l'esito dell'istruttoria, risultando ora vincitrice (v. all. 7 al ricorso), e che pertanto aveva provveduto a inoltrare ISEE come richiesto dall' con CP_1 comunicazione del 09.12.2022 (all. 9 al ricorso). Ha rilevato che, non essendole stata erogata la prestazione, l'interlocuzione con l' era proseguita e, in risposta alla richiesta di chiarimenti, CP_1
l' le aveva comunicato che, a seguito di valutazione socio- CP_2 assistenziale, era pervenuto alla conclusione che ella non avesse diritto a percepire alcuna prestazione poiché il punteggio riportato era inferiore a 10, (all. 10). La ricorrente ha, quindi, dedotto l'illegittimità della condotta dell' per CP_1 contrarietà al principio del legittimo affidamento e violazione del diritto a una corretta informazione. Ha constatato inoltre che il bando del Home Care Premium 2022 “è stato pubblicato allo scopo di garantire la continuità assistenziale verso tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2019” e ne ha inferito ulteriori profili di illegittimità, considerato che era stata vincitrice anche del bando HCP 2019 e che il requisito sanitario era immutato. Si è costituito in giudizio l' e ha eccepito l'incompetenza territoriale a CP_1 favore del Tribunale di Catanzaro, in ragione della clausola di cui all'art. 24 del Bando, e il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, considerato anche il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.01.2025 e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine fino al 16.01.2025. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 08.01.2025. 2 La domanda è fondata. In via preliminare, con riferimento all'eccezione relativa all'incompetenza per territorio, il Tribunale rileva che la competenza territoriale del Giudice del Lavoro è, com'è noto, inderogabile. Con riferimento all'invocato difetto di giurisdizione si rileva che il diniego contro cui agisce la ricorrente è ancorato all'accertamento da parte dell dello stato di bisogno socioassistenziale. CP_1
Si tratta quindi di un accertamento che è espressione di discrezionalità di tipo tecnico e non amministrativo giacché l'operatore sociale, incaricato dall' ai sensi dell'art. 17 del bando alla verifica dei parametri relativi al CP_1 detto stato di bisogno, è privo di poteri autoritativi e quindi adotta determinazioni che non vanno a incidere su situazioni di interesse legittimo. L'eccezione di difetto di giurisdizione deve quindi essere disattesa. Nel merito, si osserva che la circostanza che la ricorrente sia risultata vincitrice del concorso, sebbene tale esito definitivo emerga dopo una lunga interlocuzione con l'ente previdenziale, rileva ai fini della mancata erogazione delle relative prestazioni giacché il bando prevede la valutazione dello stato del bisogno socioassistenziale a fondamento sia della prestazione prevalente sia della prestazione integrativa, ma per il diritto alla prestazione prevalente non risulta indicato nel bando alcun punteggio minimo relativo allo stato di bisogno. Infatti, l'art. 11 del bando - Prestazione prevalente – graduazione stato del bisogno – prevede: “
1. Per “prestazione prevalente” si intende il contributo mensile erogato dall'Istituto in favore del beneficiario, a titolo di rimborso per la retribuzione lorda corrisposta per il rapporto di lavoro con l'assistente domiciliare di cui all'art. 14. 2. L procede alla determinazione della prestazione prevalente, CP_1 in relazione allo stato di gravità e alla fascia corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno e alle condizioni economiche.
3. I beneficiari ammessi come vincitori che non hanno beneficiato del precedente programma e i beneficiari del precedente programma HCP 2019 non valutati saranno convocati dalla Sede CP_1 territorialmente competente per la valutazione dello stato del bisogno socioassistenziale con le modalità previste dall'art. 17 del presente Bando e, in base al punteggio ottenuto, saranno classificati nelle fasce di cui al comma 4 del presente articolo. (…)”. 3 L'art. 17 – Vincitori HCP 2022. Valutazione del bisogno socioassistenziale – richiamato dall'art. 11, dispone: “
1. L'operatore sociale incaricato dall CP_1 provvede alla valutazione dello stato del bisogno dei beneficiari del Progetto HCP 2022. 2. La valutazione mira a identificare il bisogno socioassistenziale, valutando i seguenti domini: Mobilità domiciliare Mobilità extra domiciliare Sfera cognitivo-comunicativa –psichica Cura di sé Organizzazione vita giornaliera e relazioni sociali Terapie e cure.
3. L'indicazione dei pesi di ciascun dominio valutato e dei corrispondenti profili per i minori sarà oggetto di apposita pubblicazione entro il 31 maggio 2022 sul sito
nella sezione dedicata al bando HCP.
4. Le modalità di valutazione dello stato CP_1 del bisogno e i pesi per ciascun profilo valutato potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso del Progetto. L'aggiornamento entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito del relativo Avviso e le nuove disposizioni saranno applicate agli utenti non ancora valutati.
5. A ciascun soggetto valutato sarà attribuito un punteggio che sintetizza lo stato di bisogno socioassistenziale. I punteggi saranno raggruppati in tre fasce per l'individuazione del tetto massimo delle prestazioni prevalenti, come previsto dall'art. 11, comma 4 e per l'attribuzione del budget delle prestazioni integrative, come previsto dall'art. 20. Il diritto alla prestazione integrativa si consegue al riconoscimento di un punteggio minimo di 10 quale risultato della valutazione.
6. I vincitori di HCP 2022, compresi i beneficiari prioritari provenienti dal precedente progetto, potranno richiedere per una volta sola nell'arco di vigenza del Bando la rivalutazione del bisogno socioassistenziale. Gli effetti della rivalutazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo per quanto concerne la prestazione prevalente e dalla tempistica dettata all'art. 19, comma 4 per quanto concerne le prestazioni integrative”. È stato riscontrato dall' che il punteggio attribuito alla sig.ra CP_1 Pt_1
è pari a 0,47 (cfr. documenti allegati alla memoria di costituzione). Tale punteggio non può comportare l'esclusione dal raggruppamento nelle tre fasce per l'individuazione del tetto massimo della prestazione prevalente, che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, “per la totalità dei beneficiari 4 aventi diritto, sarà erogata nei limiti della misura massima teorica”, decurtati gli importi percepiti dai beneficiari secondo le indicazioni di cui al comma 5, a mente del quale: “Per determinare l'importo massimo individuale della prestazione prevalente di tutti i beneficiari, l'importo della prestazione prevalente massimo teorico di cui al comma 2 e 4 del presente articolo, deve essere decurtato del valore corrispondente ad eventuali indennità, di cui il beneficiario abbia diritto nel mese di riferimento per il calcolo della prestazione stessa, quali: a. indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., 21 novembre 1988, n. 508; b. indennità di frequenza per i minori invalidi di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; c. indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e s.m.i.; d. indennità di comunicazione in favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508; e. indennità speciale ciechi parziali, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 e s.m.i.; f. assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al d.P.R. n. 1124/1965; g. assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non autosufficienza, erogate sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali”. Ne discende che la motivazione resa dall' è inconferente, considerato CP_1 che il punteggio minimo di 10 punti relativi allo stato di bisogno socioassistenziale è presupposto per l'erogazione della prestazione integrativa e non della prestazione prevalente. È vero, infatti, che il riconoscimento di entrambe le prestazioni (prevalente e integrativa) è subordinato ai requisiti previsti all'art. 11 comma 2 che prevede che oltre allo stato di gravità, relativo alla disabilità del beneficiario accertato positivamente dall' (cfr. documento denominato “valutazione CP_1 positiva stato di invalidità”), debba essere valutato lo stato di bisogno socioassistenziale. Tuttavia, lo stato di bisogno rileva ai fini dell'inquadramento nella fascia corrispondente, tanto è vero che non vi è nel bando l'indicazione di un
5 punteggio minimo il cui raggiungimento sarebbe per ipotesi necessario all'individuazione della fascia. Di contro, il punteggio minimo è previsto all'art. 17, comma 5, soltanto per la prestazione integrativa. È da disattendere altresì l'eccezione dell' relativa all'omessa verifica CP_1 dell'esito dell'istruttoria da parte della ricorrente. L'art. 9 del bando dispone: “
1. L controlla che ricorrano tutti i requisiti CP_1 previsti dal presente Bando e comunica:
• l'accettazione della domanda;
• il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.
2. L'utente è avvisato da un SMS o da e-mail della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura
3. Le informazioni risultanti in procedura HCP potranno essere integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati. L'utente è tenuto a verificare nell'area riservata l'esito dell'istruttoria secondo la tempistica indicata al presente comma.
4. L'utente dovrà chiedere l'aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate, salva l'iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali del titolare, da verificare prima dell'ammissione in graduatoria.
5. L'Istituto verificherà entro 90 giorni l'aggiornamento delle banche dati di cui al precedente comma 4.
6. L si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle CP_2 dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 23 del presente Bando”. È chiaro, dunque, che le comunicazioni riguardano esclusivamente:
“l'accettazione della domanda e il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti”. Rispetto a questi due tipi di comunicazioni la ricorrente ha provato di aver correttamente interloquito con l' CP_1
6 Anche a voler ammettere che la comunicazione sul punteggio della valutazione socioassistenziale sia tra le comunicazioni previste dall'art. 9 appena richiamato, non risulta riscontrato nel documento prodotto che la detta comunicazione sia avvenuta in data 06.09.2022, al fine di computare il decorso del termine di 15 giorni. Infatti, nel documento allegato alla memoria di costituzione (cfr. all. denominato “punteggio finale assegnato”) il 06.09.2022 è indicata non come data di invio della comunicazione, da effettuarsi via sms o via email ai sensi del bando, ma come data di ultima valutazione. Il Tribunale, infine, rileva che alcuna altra deduzione o prova è stata offerta dall' con riferimento ad altri requisiti o criteri che in ipotesi avrebbero CP_1 consentito di concludere che la mancata erogazione della prestazione possa considerarsi legittima. La ricorrente, in definitiva, ha diritto alla prestazione prevalente in quanto vincitrice. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente ha diritto di fruire della prestazione prevalente di cui al “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare” e condanna l al pagamento di detta prestazione, oltre CP_1 interessi legali. Condanna l alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al CP_1
30%, liquida in euro 3.246,60, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Cosenza, 21/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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