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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2018 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Antonio Madeo;
Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1
Testa;
CONVENUTO
OGGETTO: Usura-ripetizione somme
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.03.2018, i Signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio premesso che: a) e Controparte_1 Parte_1 [...]
in data 28.12.2000 stipulavano con Parte_2 [...]
un contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 002/073570 di Controparte_2
£. 50.000,00 pari ad euro 25.822,84 della durata di 120 mesi, interesse convenzionale, per i primi
3 anni, nella misura fissa al 6,00 %; b) successivamente, veniva pattuito un tasso variabile indicizzato al prime rate ABI man mano vigente, diminuito 0,375 punti percentuali, in ogni caso, mai inferiore al 6,00% annuo;
c) il tasso di interesse al momento della sottoscrizione e pattuizione pagina 1 di 6 del mutuo fondiario ipotecario risultava pari a 6,00% nominale annuo, da restituire in rate mensili con ammortamento “alla francese” mentre il tasso di mora veniva fissato al tasso contrattuale pari al 9,00% annuo, perché risultante dal tasso nominale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali;
Gli attori deducevano che, dall'analisi contabile del predetto contratto di mutuo fondiario ipotecario, emergeva che lo stesso era affetto da usura e, dunque, l'illegittimità degli interessi applicati a titolo di interessi usurai pari ad euro 9.357,38.
Deducevano che, trattandosi di una controversia rientrante tra quelle contemplate dall'art. 5 D.lgs n. 28/2010, in data 19.06.2014 veniva esperito tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:1. ”In via preliminare, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, sul Controparte_1
Mutuo Fondiario Ipotecario contraddistinto dal n. 002/073570 dell'importo di £.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84) applicava, nei confronti degli attori, dei tassi di interessi usurari per come calcolati nelle deduzioni dell'atto e per come emergenti dalla documentazione allegata;
2. Accertare e dichiarare, pertanto, la nullità della clausola relativa agli interessi per il medesimo strumento finanziario, contraddistinto dal n. dell'importo di Parte_3 P.IVA_1
£.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84) e, di conseguenza, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma II cc e che per il medesimo contratto, ex art.1419, II comma cc, alla clausola relativa agli interessi si inserisce automaticamente ciò che prescrive il suddetto art. 1815, comma II cc;
3.Condannare, pertanto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla ripetizione degli interessi indebitamente riscossi dagli attori, ex art. 2033 cc, in dipendenza del suddetto strumento finanziario, Parte_3 contraddistinto dal n. 002/073570 dell'importo di £.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84), ammontanti ad euro 9.357,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o altra somma che si riterrà di giustizia anche alla luce di eventuale e disponenda CTU tecnico-contabile; 4. Condannare, infine, la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione Controparte_1
delle spese relative al procedimento di mediazione e al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente, rilevava che parte attrice aveva Controparte_1 già intentato una causa contro l'odierna convenuta attraverso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. di rg 513/2017.
pagina 2 di 6 Deduceva che, a seguito di ciò la si è costituita, come da comparsa di costituzione e CP_1
risposta che allegava ed il Giudice del medesimo Tribunale adito, dott.ssa Castaldo, alla prima udienza del 21.9.2017 si riservava.
A scioglimento della stessa, con ordinanza del 26.11.2017 in accoglimento alla preliminare eccezione di inammissibilità, esposta nel proprio scritto difensivo, dichiarava inammissibile il ricorso.
La proponeva, anche nel presente giudizio, eccezione per carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, evidenziando che la è stata ceduta dal Controparte_2
liquidatore della a , con atto per Notaio Controparte_2 Controparte_1 Per_1
del 17.10.2014, quattro anni dopo rispetto all'anno di chiusura (2010) della linea di
[...]
credito in questione.
Sul punto, deduceva, la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto di credito convenuto, in quanto non era stato soggetto contraente del contratto di mutuo in questione e nulla aveva avuto a che fare con la linea di credito contestata.
Nel merito, contestava l'asserito superamento del tasso soglia usura per carenza di prova.
Sul punto, inoltre, evidenziava che dalla lettura del contratto oggetto della presente controversia risultava, infatti, chiaro che alcun superamento del tasso soglia era stato posto in essere e che la banca aveva sempre operato in conformità di quanto pattuito e sottoscritto dalle parti, ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede e che nessuna violazione della Legge 108/96 si era verificata nei contratti in questione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti e nel merito rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al risarcimento delle spese di lite, con distrazione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla eccezione preliminare.
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva ovvero di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto articolata da , Controparte_1
A sostegno della avanzata eccezione, rileva che Controparte_1 Controparte_2
, in liquidazione coatta amministrativa, è stata ceduta in data 17.10.2014, con atto di
[...]
cessione rep. 319989 racc. 55679 a rogito del Notaio , a Persona_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 Sostiene in qualità di cessionaria, che il contratto di mutuo fondiario Controparte_1
ipotecario n. 002/073570, stipulato, tra la e gli odierni Controparte_2
attori, in data 28.12.2000 della durata di dieci anni, conclusosi nel 2010 anno di chiusura della linea di credito, non sarebbe transitato nella cessione dei rapporti in favore di Controparte_1
[...]
Sul punto si osserva quanto segue.
Come è noto, la legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire), quale presupposto processuale, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto controverso, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione che di tale rapporto viene data dall'attore, e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato (tra le tante,
Cass., Sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121; Cass., Sez. I, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., Sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594).
Dalla legittimazione passiva va dunque distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia.
Questo giudice, facendo applicazione del proprio potere-dovere di qualificare giuridicamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 marzo 2020,
n. 7467) ritiene che, tenuto conto delle deduzioni svolte dalla , l'eccezione in Controparte_1
oggetto debba qualificarsi come inerente la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto.
Invero, l'istituto di credito convenuto, ha fondato la doglianza in disamina sulla estraneità dal rapporto oggetto del presente giudizio, il quale non rientrerebbe, inoltre, tra quelli ceduti con atto di cessione del 17.10.2014 dalla . Controparte_2
Trattasi di una circostanza che attiene al merito della controversia e non alla legittimazione passiva a partecipare al giudizio, legittimazione che spetta a colui nei confronti del quale è rivolta la domanda, in questo caso della ritenuta dagli attori titolare, a seguito della Controparte_1
intervenuta cessione dei rapporti.
Ebbene, tale eccezione, così qualificata, è fondata e merita accoglimento.
Deve infatti ritenersi, che il rapporto per cui è causa non sia mai transitato nella sfera giuridica della Controparte_1
La pretesa creditoria avanzata dagli attori, avente ad oggetto la ripetizione di somme ex art. 2033 cc indebitamente riscosse a titolo di interessi usurari da in Controparte_2
pagina 4 di 6 relazione al rapporto di mutuo fondiario ipotecario n.002/073570, scaturisce da un rapporto che, come risulta dalla lettera degli stessi attori datata 11.12.2013, era dunque già cessato, prima che intervenisse la cessione del 17.10.2014 in favore di Doc. 3 fascicolo Controparte_1
cartaceo parte attrice -Lettera del 11.12.2013 )
Di conseguenza, poiché il rapporto per cui è causa si è esaurito in un momento antecedente alla cessione, deve ritenersi che lo stesso sia rimasto in capo alla , ora Controparte_2
in amministrazione straordinaria, quindi, difetti in capo a la titolarità passiva Controparte_1
in ordine al rapporto de quo.
Ad ogni buon conto, va, altresì, evidenziato che nel contratto di cessione a rogito del Notaio Per_1
del 17.10.2014 rep. 319989 racc. 55679 è stato stabilito (art. 2) che: “La "
[...] CP_1 [...]
", in liquidazione coatta amministrativa, Controparte_3
cede, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito
TUB), alla passività costituenti Controparte_1
l'azienda bancaria, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, inerenti l'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5. 2. Per effetto della cessione, ogni credito, diritto, ragione ed azione nonché ogni debito, obbligo ed onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibile a qualsiasi titolo alla Cedente in liquidazione coatta amministrativa, viene trasferito alla Cessionaria, ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5”.
Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo si legge (pag. 61 atto di cessione): ”
3. In ogni caso, la
Cessionaria risponde delle passività nei limiti risultanti dallo stato passivo, ai sensi del citato art.
90, 2° comma, TUB. Alle eventuali insinuazioni tardive si applica l'art. 91, 9° comma, TUB”.(Doc.3
Atto di cessione del 17.10.2014 deposito telematico del 30.05.2018)
Orbene, occorre sul punto rammentare che in caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, ai sensi dell'art. 90 comma 2 dlgs. n. 385 del 1993, in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, - alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari- il cessionario risponde soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente sottoposto alla suddetta procedura.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova che il credito in esame sia stato inserito nello stato passivo della cedente posta in liquidazione coatta amministrativa.
pagina 5 di 6 Inoltre, il presente giudizio non era ancora stato introdotto (atto di citazione del 20.03.2018) nel momento in cui intervenne la cessione in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, nessuna delle domande rivolte dagli odierni attori può essere spiegata nei confronti di non essendo quest'ultima divenuta titolare del rapporto in Controparte_1
questione.
Le domande degli attori vanno, pertanto, rigettate per difetto di titolarità passiva della convenuta in relazione al rapporto controverso.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dei motivi della decisione, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico degli attori.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la carenza di titolarità passiva di Controparte_1
- Spese di lite compensate tra le parti;
- Pone, definitivamente a carico degli attori le spese di ctu, per come liquidate nel corso del giudizio
Castrovillari, 24.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2018 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Antonio Madeo;
Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1
Testa;
CONVENUTO
OGGETTO: Usura-ripetizione somme
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.03.2018, i Signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio premesso che: a) e Controparte_1 Parte_1 [...]
in data 28.12.2000 stipulavano con Parte_2 [...]
un contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 002/073570 di Controparte_2
£. 50.000,00 pari ad euro 25.822,84 della durata di 120 mesi, interesse convenzionale, per i primi
3 anni, nella misura fissa al 6,00 %; b) successivamente, veniva pattuito un tasso variabile indicizzato al prime rate ABI man mano vigente, diminuito 0,375 punti percentuali, in ogni caso, mai inferiore al 6,00% annuo;
c) il tasso di interesse al momento della sottoscrizione e pattuizione pagina 1 di 6 del mutuo fondiario ipotecario risultava pari a 6,00% nominale annuo, da restituire in rate mensili con ammortamento “alla francese” mentre il tasso di mora veniva fissato al tasso contrattuale pari al 9,00% annuo, perché risultante dal tasso nominale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali;
Gli attori deducevano che, dall'analisi contabile del predetto contratto di mutuo fondiario ipotecario, emergeva che lo stesso era affetto da usura e, dunque, l'illegittimità degli interessi applicati a titolo di interessi usurai pari ad euro 9.357,38.
Deducevano che, trattandosi di una controversia rientrante tra quelle contemplate dall'art. 5 D.lgs n. 28/2010, in data 19.06.2014 veniva esperito tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:1. ”In via preliminare, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, sul Controparte_1
Mutuo Fondiario Ipotecario contraddistinto dal n. 002/073570 dell'importo di £.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84) applicava, nei confronti degli attori, dei tassi di interessi usurari per come calcolati nelle deduzioni dell'atto e per come emergenti dalla documentazione allegata;
2. Accertare e dichiarare, pertanto, la nullità della clausola relativa agli interessi per il medesimo strumento finanziario, contraddistinto dal n. dell'importo di Parte_3 P.IVA_1
£.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84) e, di conseguenza, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma II cc e che per il medesimo contratto, ex art.1419, II comma cc, alla clausola relativa agli interessi si inserisce automaticamente ciò che prescrive il suddetto art. 1815, comma II cc;
3.Condannare, pertanto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla ripetizione degli interessi indebitamente riscossi dagli attori, ex art. 2033 cc, in dipendenza del suddetto strumento finanziario, Parte_3 contraddistinto dal n. 002/073570 dell'importo di £.50.000,00 (pari ad euro 52.822,84), ammontanti ad euro 9.357,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o altra somma che si riterrà di giustizia anche alla luce di eventuale e disponenda CTU tecnico-contabile; 4. Condannare, infine, la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione Controparte_1
delle spese relative al procedimento di mediazione e al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto difensore in quanto antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
Costituitasi in giudizio la preliminarmente, rilevava che parte attrice aveva Controparte_1 già intentato una causa contro l'odierna convenuta attraverso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. di rg 513/2017.
pagina 2 di 6 Deduceva che, a seguito di ciò la si è costituita, come da comparsa di costituzione e CP_1
risposta che allegava ed il Giudice del medesimo Tribunale adito, dott.ssa Castaldo, alla prima udienza del 21.9.2017 si riservava.
A scioglimento della stessa, con ordinanza del 26.11.2017 in accoglimento alla preliminare eccezione di inammissibilità, esposta nel proprio scritto difensivo, dichiarava inammissibile il ricorso.
La proponeva, anche nel presente giudizio, eccezione per carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, evidenziando che la è stata ceduta dal Controparte_2
liquidatore della a , con atto per Notaio Controparte_2 Controparte_1 Per_1
del 17.10.2014, quattro anni dopo rispetto all'anno di chiusura (2010) della linea di
[...]
credito in questione.
Sul punto, deduceva, la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto di credito convenuto, in quanto non era stato soggetto contraente del contratto di mutuo in questione e nulla aveva avuto a che fare con la linea di credito contestata.
Nel merito, contestava l'asserito superamento del tasso soglia usura per carenza di prova.
Sul punto, inoltre, evidenziava che dalla lettura del contratto oggetto della presente controversia risultava, infatti, chiaro che alcun superamento del tasso soglia era stato posto in essere e che la banca aveva sempre operato in conformità di quanto pattuito e sottoscritto dalle parti, ispirandosi ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede e che nessuna violazione della Legge 108/96 si era verificata nei contratti in questione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per i motivi esposti e nel merito rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al risarcimento delle spese di lite, con distrazione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza del 2.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla eccezione preliminare.
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva ovvero di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto articolata da , Controparte_1
A sostegno della avanzata eccezione, rileva che Controparte_1 Controparte_2
, in liquidazione coatta amministrativa, è stata ceduta in data 17.10.2014, con atto di
[...]
cessione rep. 319989 racc. 55679 a rogito del Notaio , a Persona_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 Sostiene in qualità di cessionaria, che il contratto di mutuo fondiario Controparte_1
ipotecario n. 002/073570, stipulato, tra la e gli odierni Controparte_2
attori, in data 28.12.2000 della durata di dieci anni, conclusosi nel 2010 anno di chiusura della linea di credito, non sarebbe transitato nella cessione dei rapporti in favore di Controparte_1
[...]
Sul punto si osserva quanto segue.
Come è noto, la legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire), quale presupposto processuale, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto controverso, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione che di tale rapporto viene data dall'attore, e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato (tra le tante,
Cass., Sez. III, 1° marzo 2004, n. 4121; Cass., Sez. I, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., Sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594).
Dalla legittimazione passiva va dunque distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia.
Questo giudice, facendo applicazione del proprio potere-dovere di qualificare giuridicamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 marzo 2020,
n. 7467) ritiene che, tenuto conto delle deduzioni svolte dalla , l'eccezione in Controparte_1
oggetto debba qualificarsi come inerente la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto.
Invero, l'istituto di credito convenuto, ha fondato la doglianza in disamina sulla estraneità dal rapporto oggetto del presente giudizio, il quale non rientrerebbe, inoltre, tra quelli ceduti con atto di cessione del 17.10.2014 dalla . Controparte_2
Trattasi di una circostanza che attiene al merito della controversia e non alla legittimazione passiva a partecipare al giudizio, legittimazione che spetta a colui nei confronti del quale è rivolta la domanda, in questo caso della ritenuta dagli attori titolare, a seguito della Controparte_1
intervenuta cessione dei rapporti.
Ebbene, tale eccezione, così qualificata, è fondata e merita accoglimento.
Deve infatti ritenersi, che il rapporto per cui è causa non sia mai transitato nella sfera giuridica della Controparte_1
La pretesa creditoria avanzata dagli attori, avente ad oggetto la ripetizione di somme ex art. 2033 cc indebitamente riscosse a titolo di interessi usurari da in Controparte_2
pagina 4 di 6 relazione al rapporto di mutuo fondiario ipotecario n.002/073570, scaturisce da un rapporto che, come risulta dalla lettera degli stessi attori datata 11.12.2013, era dunque già cessato, prima che intervenisse la cessione del 17.10.2014 in favore di Doc. 3 fascicolo Controparte_1
cartaceo parte attrice -Lettera del 11.12.2013 )
Di conseguenza, poiché il rapporto per cui è causa si è esaurito in un momento antecedente alla cessione, deve ritenersi che lo stesso sia rimasto in capo alla , ora Controparte_2
in amministrazione straordinaria, quindi, difetti in capo a la titolarità passiva Controparte_1
in ordine al rapporto de quo.
Ad ogni buon conto, va, altresì, evidenziato che nel contratto di cessione a rogito del Notaio Per_1
del 17.10.2014 rep. 319989 racc. 55679 è stato stabilito (art. 2) che: “La "
[...] CP_1 [...]
", in liquidazione coatta amministrativa, Controparte_3
cede, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito
TUB), alla passività costituenti Controparte_1
l'azienda bancaria, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, inerenti l'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5. 2. Per effetto della cessione, ogni credito, diritto, ragione ed azione nonché ogni debito, obbligo ed onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibile a qualsiasi titolo alla Cedente in liquidazione coatta amministrativa, viene trasferito alla Cessionaria, ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5”.
Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo si legge (pag. 61 atto di cessione): ”
3. In ogni caso, la
Cessionaria risponde delle passività nei limiti risultanti dallo stato passivo, ai sensi del citato art.
90, 2° comma, TUB. Alle eventuali insinuazioni tardive si applica l'art. 91, 9° comma, TUB”.(Doc.3
Atto di cessione del 17.10.2014 deposito telematico del 30.05.2018)
Orbene, occorre sul punto rammentare che in caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, ai sensi dell'art. 90 comma 2 dlgs. n. 385 del 1993, in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, - alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari- il cessionario risponde soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente sottoposto alla suddetta procedura.
Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova che il credito in esame sia stato inserito nello stato passivo della cedente posta in liquidazione coatta amministrativa.
pagina 5 di 6 Inoltre, il presente giudizio non era ancora stato introdotto (atto di citazione del 20.03.2018) nel momento in cui intervenne la cessione in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, nessuna delle domande rivolte dagli odierni attori può essere spiegata nei confronti di non essendo quest'ultima divenuta titolare del rapporto in Controparte_1
questione.
Le domande degli attori vanno, pertanto, rigettate per difetto di titolarità passiva della convenuta in relazione al rapporto controverso.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
2.Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dei motivi della decisione, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico degli attori.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la carenza di titolarità passiva di Controparte_1
- Spese di lite compensate tra le parti;
- Pone, definitivamente a carico degli attori le spese di ctu, per come liquidate nel corso del giudizio
Castrovillari, 24.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 6 di 6