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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2111/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ALESSIO TUCCINI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. ANNALISA GIACCHINO
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
895/2022 pubblicata in data 1/2/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…accogliere i suddetti motivi di gravame e pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, Dott.ssa
Antonella Casoli, n. 895/2022 pubblicata il 01.02.2022:
- accertare la corretta quantificazione degli interessi legali così come calcolati nel precetto notificato alla in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore in data 12.05.2021, e per l'effetto condannare la al pagamento di € 7.168,45 - pari alla Controparte_2 differenza tra l'importo di € 13.045,212 e la minor somma pagata nel corso del giudizio di primo grado (€ 6.376,76), oltre ulteriore aggiornamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- accertare l'illegittima compensazione parziale delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado CP_2 di giudizio;
- condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.”
Per l'appellata:
“…ogni contraria istanza ed eccezione reietta in via preliminare 1.
Rigettare la domanda d'appello;
2 in via principale
2.confermare la sentenza di primo grado n. 895/2022;
3. condannare la parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e degli interessi;
Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
IVA e Cassa Previdenza da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore che si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.7.2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda introdotta con atto di citazione dalla
[...]
, dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ai CP_1 sensi dell'art. 617 c.p.c., pronunciando nel merito, ha annullato parzialmente il precetto – limitatamente alla somma eccedente l'importo ritenuto dovuto di € 952,22 - notificato alla società il
12.5.2021 per il pagamento in favore dell'opposta, odierna appellante, della somma di € 13.545,21, oltre accessori, in esecuzione della sentenza de Tribunale di Roma n. 6958/2018, condannando la alla rifusione di un terzo delle spese di lite, compensata la Parte_1 parte residua.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appellante censua la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente:
I) Escluso l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di lavoro
“per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. in cui, oltre al tasso di
3 interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione. Detta disciplina di favore per i crediti di lavoro non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c., la quale presuppone che gli interessi moratori non siano stati determinati in misura convenzionale e, per scongiurare inutili controversie, innalza il saggio di interesse, nelle more del giudizio, mutuandolo da quello previsto per le transazioni commerciali”.
Parte appellante assume l'erroneità di tale argomentazione - fondata sulla differenza tra interessi di fonte legale o contrattuale - sul presupposto che la circostanza per cui gli interessi da credito da lavoro godano di una disciplina speciale contenuta dall'art. 429, comma 3,
c.p.c. non permette in alcun modo di configurarli come “interessi di fonte legale”, atteso essi discendono pacificamente da un contratto di lavoro e non esiste alcuna norma che vieti la pattuizione di interesse a favore del lavoratore in caso di ritardato pagamento, regola che sarebbe posta a svantaggio del prestatore di lavoro.
II) violato l'art. 92 c.p.c. condannando l'opposta al pagamento di un terzo delle spese de lite, sul presupposto del parziale accoglimento dell'opposizione, senza tenere conto del fatto che la società debitrice ha proceduto al pagamento della minor somma ritenuta dovuta solo successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto e pertanto l'opponente avrebbe dovuto essere onerata per intero delle spese processuali.
III) Con il terzo motivo ha chiesto la condanna dell'appellata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver abusato dello strumento processuale al fine di ritardare il proprio adempimento.
L'appello è infondato.
L'art. 429, comma 3 c.p.c., prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare “gli interessi nella misura legale”.
4 L'art. 1284 c.c. dispone che “
1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma n. 6958/2018, titolo esecutivo in base al quale il lavoratore ha notificato il precetto per cui è causa, ha condannato la società al pagamento in favore della lavoratrice dei crediti di lavoro accertati, “oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo”, senza specificare se dovessero essere applicati gli interessi previsti dal I comma dell'art. 1284 (quelli al saggio legale), ovvero dal IV comma
(ossia quelli maggiorati previsti dal D.lgs. 231/2002).
La questione controversa è stata esaminata, da ultimo, dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 12974 del 13.5.2024, chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del parametro stabilito dall'art. 1284, 4 5 comma c.p.c., in una ipotesi in cui il precetto intimato riguardava crediti di lavoro.
Nell'ipotesi scrutinata dalla Corte di cassazione il Tribunale adito aveva disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., per la soluzione anche del seguente quesito: “se l'art. 429, comma 3, c.p.c.
- nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale” (Il secondo quesito riguardava l'applicabilità o meno della norma menzionata anche ai casi di responsabilità extracontrattuale).
La Corte di cassazione, richiamata la precedente sentenza a SS.UU., n.
12449 del 7.5.2024 – ai fini della declaratoria di inammissibilità del proposto rinvio pregiudiziale – e precisato che si trattava “di questioni poste sulla base di titolo esecutivo giudiziale che reca l'indicazione
<oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo< i>>”, ha ricordato che con la citata pronuncia era già stato enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli
«interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
6 Ed invero, la sentenza menzionata aveva già argomentato nei seguenti termini: “L'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile
2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
E' stato, dunque, ribadito il principio in base al quale è solo ed esclusivamente il processo di cognizione la sede per definire, in tutti i suoi aspetti, l'obbligazione prevista dal titolo esecutivo giudiziale, anche in ordine alla determinazione degli interessi - che siano al saggio generale (art. 1284, comma 1, c.c.) od a quello maggiorato (successivi commi 4 e 5) - a seguito di uno specifico accertamento giudiziale
7 riconducibile ad una compiuta qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Si aggiunga che, secondo orientamento condivisibile, osta all'applicazione anche ai crediti di lavoro della disciplina prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c. la riconducibilità del rapporto di lavoro nell'ambito delle transazioni commerciali che riguardano i contratti tra imprese - per il trasferimento di beni o la fornitura di servizi - e non quelli intercorrenti tra datore di lavoro e lavoratore;
né si evince da alcuna disposizione normativa riguardante i rapporti di lavoro la possibilità per il giudice di condannare il datore di lavoro alla corresponsione di interessi superiori alla misura legale, anche in considerazione del principio di specialità che assiste l'art. 429 c.p.c. dettata per i crediti di lavoro, rispetto alla norma generale prevista dall'art. 1284, IV comma, c.c..
Conclusivamente, il primo motivo d'appello deve essere respinto. Ne consegue anche il rigetto della seconda censura, trovando la compensazione parziale disposta dal primo giudice il proprio fondamento nella soccombenza reciproca, prevalente per quanto riguarda la parte opposta, essendo stato annullato il precetto - intimato per complessivi € 13.545,21- per la parte eccedente l'importo risultato dovuto pari a € 952,22, il che esclude, altresì la fondatezza della richiesta formulata da parte appellante di condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
Rimane assorbito dal rigetto dell'appello il terzo motivo di gravame.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2111/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ALESSIO TUCCINI
Appellante
E
Controparte_1
Avv. ANNALISA GIACCHINO
1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
895/2022 pubblicata in data 1/2/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“…accogliere i suddetti motivi di gravame e pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, Dott.ssa
Antonella Casoli, n. 895/2022 pubblicata il 01.02.2022:
- accertare la corretta quantificazione degli interessi legali così come calcolati nel precetto notificato alla in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore in data 12.05.2021, e per l'effetto condannare la al pagamento di € 7.168,45 - pari alla Controparte_2 differenza tra l'importo di € 13.045,212 e la minor somma pagata nel corso del giudizio di primo grado (€ 6.376,76), oltre ulteriore aggiornamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- accertare l'illegittima compensazione parziale delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata e per l'effetto condannare la
[...] al pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado CP_2 di giudizio;
- condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.”
Per l'appellata:
“…ogni contraria istanza ed eccezione reietta in via preliminare 1.
Rigettare la domanda d'appello;
2 in via principale
2.confermare la sentenza di primo grado n. 895/2022;
3. condannare la parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e degli interessi;
Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
IVA e Cassa Previdenza da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore che si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.7.2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda introdotta con atto di citazione dalla
[...]
, dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ai CP_1 sensi dell'art. 617 c.p.c., pronunciando nel merito, ha annullato parzialmente il precetto – limitatamente alla somma eccedente l'importo ritenuto dovuto di € 952,22 - notificato alla società il
12.5.2021 per il pagamento in favore dell'opposta, odierna appellante, della somma di € 13.545,21, oltre accessori, in esecuzione della sentenza de Tribunale di Roma n. 6958/2018, condannando la alla rifusione di un terzo delle spese di lite, compensata la Parte_1 parte residua.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appellante censua la sentenza gravata per aver il primo giudice erroneamente:
I) Escluso l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. ai crediti di lavoro
“per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c. in cui, oltre al tasso di
3 interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione. Detta disciplina di favore per i crediti di lavoro non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c., la quale presuppone che gli interessi moratori non siano stati determinati in misura convenzionale e, per scongiurare inutili controversie, innalza il saggio di interesse, nelle more del giudizio, mutuandolo da quello previsto per le transazioni commerciali”.
Parte appellante assume l'erroneità di tale argomentazione - fondata sulla differenza tra interessi di fonte legale o contrattuale - sul presupposto che la circostanza per cui gli interessi da credito da lavoro godano di una disciplina speciale contenuta dall'art. 429, comma 3,
c.p.c. non permette in alcun modo di configurarli come “interessi di fonte legale”, atteso essi discendono pacificamente da un contratto di lavoro e non esiste alcuna norma che vieti la pattuizione di interesse a favore del lavoratore in caso di ritardato pagamento, regola che sarebbe posta a svantaggio del prestatore di lavoro.
II) violato l'art. 92 c.p.c. condannando l'opposta al pagamento di un terzo delle spese de lite, sul presupposto del parziale accoglimento dell'opposizione, senza tenere conto del fatto che la società debitrice ha proceduto al pagamento della minor somma ritenuta dovuta solo successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto e pertanto l'opponente avrebbe dovuto essere onerata per intero delle spese processuali.
III) Con il terzo motivo ha chiesto la condanna dell'appellata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver abusato dello strumento processuale al fine di ritardare il proprio adempimento.
L'appello è infondato.
L'art. 429, comma 3 c.p.c., prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare “gli interessi nella misura legale”.
4 L'art. 1284 c.c. dispone che “
1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui
è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma n. 6958/2018, titolo esecutivo in base al quale il lavoratore ha notificato il precetto per cui è causa, ha condannato la società al pagamento in favore della lavoratrice dei crediti di lavoro accertati, “oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo”, senza specificare se dovessero essere applicati gli interessi previsti dal I comma dell'art. 1284 (quelli al saggio legale), ovvero dal IV comma
(ossia quelli maggiorati previsti dal D.lgs. 231/2002).
La questione controversa è stata esaminata, da ultimo, dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 12974 del 13.5.2024, chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del parametro stabilito dall'art. 1284, 4 5 comma c.p.c., in una ipotesi in cui il precetto intimato riguardava crediti di lavoro.
Nell'ipotesi scrutinata dalla Corte di cassazione il Tribunale adito aveva disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., per la soluzione anche del seguente quesito: “se l'art. 429, comma 3, c.p.c.
- nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale” (Il secondo quesito riguardava l'applicabilità o meno della norma menzionata anche ai casi di responsabilità extracontrattuale).
La Corte di cassazione, richiamata la precedente sentenza a SS.UU., n.
12449 del 7.5.2024 – ai fini della declaratoria di inammissibilità del proposto rinvio pregiudiziale – e precisato che si trattava “di questioni poste sulla base di titolo esecutivo giudiziale che reca l'indicazione
<oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo< i>>”, ha ricordato che con la citata pronuncia era già stato enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli
«interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
6 Ed invero, la sentenza menzionata aveva già argomentato nei seguenti termini: “L'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile
2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione”.
E' stato, dunque, ribadito il principio in base al quale è solo ed esclusivamente il processo di cognizione la sede per definire, in tutti i suoi aspetti, l'obbligazione prevista dal titolo esecutivo giudiziale, anche in ordine alla determinazione degli interessi - che siano al saggio generale (art. 1284, comma 1, c.c.) od a quello maggiorato (successivi commi 4 e 5) - a seguito di uno specifico accertamento giudiziale
7 riconducibile ad una compiuta qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Si aggiunga che, secondo orientamento condivisibile, osta all'applicazione anche ai crediti di lavoro della disciplina prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c. la riconducibilità del rapporto di lavoro nell'ambito delle transazioni commerciali che riguardano i contratti tra imprese - per il trasferimento di beni o la fornitura di servizi - e non quelli intercorrenti tra datore di lavoro e lavoratore;
né si evince da alcuna disposizione normativa riguardante i rapporti di lavoro la possibilità per il giudice di condannare il datore di lavoro alla corresponsione di interessi superiori alla misura legale, anche in considerazione del principio di specialità che assiste l'art. 429 c.p.c. dettata per i crediti di lavoro, rispetto alla norma generale prevista dall'art. 1284, IV comma, c.c..
Conclusivamente, il primo motivo d'appello deve essere respinto. Ne consegue anche il rigetto della seconda censura, trovando la compensazione parziale disposta dal primo giudice il proprio fondamento nella soccombenza reciproca, prevalente per quanto riguarda la parte opposta, essendo stato annullato il precetto - intimato per complessivi € 13.545,21- per la parte eccedente l'importo risultato dovuto pari a € 952,22, il che esclude, altresì la fondatezza della richiesta formulata da parte appellante di condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
Rimane assorbito dal rigetto dell'appello il terzo motivo di gravame.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della società appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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