Articolo 2 della Legge 6 luglio 1940, n. 1082
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1940
Art. 2.

All' art. 148 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».


Entrata in vigore il 13 agosto 1940