Art. 2.
All' art. 148 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
All' art. 148 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».