Articolo 9 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 luglio 1962
Art. 9.
In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.
Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate, sono riportate negli esercizi successivi.
Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962