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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1434/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1434/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Salvatore Antonio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Infante Carmine, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 10.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_3
(SA) in data 27.08.1977 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Parte_2
Salerno (SA) in data 16.04.1977 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 27.08.2000 in Bellizzi (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Bellizzi dell'anno 2000, al n.
32 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (11.11.2003) e Per_1
(05.10.2007), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto n. 2363/2019 del 26.03.2019, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.07.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
27.6.2025 e 3.7.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente ognuno libero di fissare ove ritiene la propria residenza, scambiandosi sin da ora reciproco consenso al rilascio di validi documenti per l'espatrio;
2. La casa coniugale, sita in Bellizzi alla via Ariosto n 8, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla moglie in uno a tutto l'arredo già di sua proprietà Pt_1 esclusiva, mentre il sig. , si è già trasferito in altro luogo con tutti gli Parte_2 effetti personali;
3. Il sig. , corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 [...] nato a [...] il [...] la somma di € 300,00 mensile da Per_3 rivalutarsi secondo ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da linee giuda del
Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017. Nulla viene disposto per l'altro figlio
nato a [...] il 11.11 2003 e per la moglie in quanto Persona_4 economicamente autosufficienti;
4. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale dove continuerà a vivere anche altro Figlio Maggiorenne;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, tenuto Per_2 conto della volontà e delle esigenze dello stesso;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana per tre ore consecutive, nonché a settimane alterne, la domenica dalle ore 9,00 fino alle 21,00; durante le festività natalizie i figli trascorreranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 31 dicembre e il capodanno durante gli anni pari, viceversa negli anni dispari;
durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con la madre la
Domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì in Albis, durante gli anni pari, viceversa durante gli anni dispari;
durante le vacanze estive (Periodo Luglio-
Agosto) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei genitori e del figlio;
6. Il figlio potrà far visita ai nonni ogni volta che lo vorrà, senza Per_2 limitazione alcuna, e comunque, almeno una volta a settimana, i nomi paterni
3 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
potranno trascorrere almeno un'ora con il nipote, sempre compatibilmente con le esigenze del minore”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_3
] e [nato a Salerno (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
16.04.1977 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Bellizzi (SA) dell'anno 2000, al n. 32 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellizzi (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1434/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Salvatore Antonio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Infante Carmine, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 10.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_3
(SA) in data 27.08.1977 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Parte_2
Salerno (SA) in data 16.04.1977 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 27.08.2000 in Bellizzi (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Bellizzi dell'anno 2000, al n.
32 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (11.11.2003) e Per_1
(05.10.2007), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto n. 2363/2019 del 26.03.2019, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.07.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
27.6.2025 e 3.7.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente ognuno libero di fissare ove ritiene la propria residenza, scambiandosi sin da ora reciproco consenso al rilascio di validi documenti per l'espatrio;
2. La casa coniugale, sita in Bellizzi alla via Ariosto n 8, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla moglie in uno a tutto l'arredo già di sua proprietà Pt_1 esclusiva, mentre il sig. , si è già trasferito in altro luogo con tutti gli Parte_2 effetti personali;
3. Il sig. , corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 [...] nato a [...] il [...] la somma di € 300,00 mensile da Per_3 rivalutarsi secondo ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da linee giuda del
Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017. Nulla viene disposto per l'altro figlio
nato a [...] il 11.11 2003 e per la moglie in quanto Persona_4 economicamente autosufficienti;
4. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale dove continuerà a vivere anche altro Figlio Maggiorenne;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà, tenuto Per_2 conto della volontà e delle esigenze dello stesso;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana per tre ore consecutive, nonché a settimane alterne, la domenica dalle ore 9,00 fino alle 21,00; durante le festività natalizie i figli trascorreranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 31 dicembre e il capodanno durante gli anni pari, viceversa negli anni dispari;
durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con la madre la
Domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì in Albis, durante gli anni pari, viceversa durante gli anni dispari;
durante le vacanze estive (Periodo Luglio-
Agosto) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei genitori e del figlio;
6. Il figlio potrà far visita ai nonni ogni volta che lo vorrà, senza Per_2 limitazione alcuna, e comunque, almeno una volta a settimana, i nomi paterni
3 Proc. R.V.G. n. 1434/2025
potranno trascorrere almeno un'ora con il nipote, sempre compatibilmente con le esigenze del minore”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_3
] e [nato a Salerno (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
16.04.1977 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Bellizzi (SA) dell'anno 2000, al n. 32 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellizzi (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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