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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N.59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4464-4627 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4464-4627 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1683/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Ricorso
Resistente/Appellato: Come in Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 4464/4627, notificatole in data 11 aprile 2024, con cui il Comune di Canicattì le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 985,00, a titolo di differenze IMU per gli anni d'imposta 2018 e 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
La contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto sotto plurimi profili, eccependo in particolare:
1) l'intervenuta prescrizione e decadenza del potere impositivo, atteso che per l'anno 2018 il termine di notifica sarebbe spirato al 31 dicembre 2023;
2) l'inapplicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti tributari sostanziali, con conseguente rilevanza della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario;
3) la nullità della notificazione per difetto della relata, in violazione dell'art. 149 c.p.c., e per mancata indicazione degli estremi del messo notificatore.
Il Comune di Canicattì, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
L'Ente comunale deduceva la ritualità della notificazione, eseguita a mezzo operatore postale abilitato, e comunque la sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c.
Quanto all'eccezione di decadenza, l'ente evidenziava che, per l'anno d'imposta 2018, il termine di notifica era stato prorogato di 85 giorni in virtù della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura
Italia”), con conseguente scadenza al 26 marzo 2024. Richiamava, inoltre, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 e dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 40543/2021), secondo cui rileva, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la data di consegna dell'atto all'agente notificatore.
Nella specie, il Comune documentava di avere consegnato il plico contenente l'avviso di accertamento all'agente notificatore in data 26 marzo 2024, dunque entro il termine prorogato.
All'udienza dell'11.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Infondati risultano gli asseriti vizi di notifica dell'atto impugnato derivanti dall'invio diretto con raccomandata
A/R e dalla mancanza di una relata di notifica.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito quanto segue: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione" (Cassazione civile, sez. trib., 15/07/2016, n. 14501).
In ogni caso, per come dimostrato dallo stesso ricorso, l'atto è giunto a conoscenza del ricorrente che, quindi, non si è visto leso in alcun modo il suo diritto difensivo.
Qualunque eventuale vizio della procedura di notificazione dell'impugnato avviso di accertamento deve, infatti, ritenersi sanato ex art.156 ult. co. c.p.p., avendo l'atto raggiunto il suo scopo (tanto ciò vero che il ricorrente è stato in grado di impugnarlo tempestivamente e di articolare le sue difese davanti a questa Corte di Giustizia).
Nessuna decadenza/prescrizione è maturata.
Con l'ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito l'oramai costante orientamento: “In tema di notificazione degli atti di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l'ente ha consegnato l'atto all'agente notificatore (es. Poste), non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente”. Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2018, il termine ordinario scadeva al 31 dicembre 2023, mentre per l'anno 2019 la scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.
Tuttavia, in ragione della normativa emergenziale introdotta per l'emergenza Covid-19, l'art. 67 del D.L. n.
18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni. Pertanto, il termine di notifica per l'annualità 2018 è risultato prorogato al 26 marzo
2024.
La Suprema Corte, con la predetta ordinanza 21765/2025, ha ribadito il principio secondo cui i termini
“prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori come nel caso si specie.
Orbene, l'avviso di accertamento risulta consegnato all'ufficio postale in data 26 marzo 2024, ovvero entro il termine prorogato, e pertanto tempestivamente notificato.
Nessuna incertezza, invece, in ordine all'annualità 2019, il cui termine di decadenza, anche a prescindere dalla sospensione Covid, scadeva in data 31 dicembre 2024.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il
Giudice monocratico Alessandra Vella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2381/2024 depositato il 30/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N.59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4464-4627 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4464-4627 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1683/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Ricorso
Resistente/Appellato: Come in Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 4464/4627, notificatole in data 11 aprile 2024, con cui il Comune di Canicattì le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 985,00, a titolo di differenze IMU per gli anni d'imposta 2018 e 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
La contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto sotto plurimi profili, eccependo in particolare:
1) l'intervenuta prescrizione e decadenza del potere impositivo, atteso che per l'anno 2018 il termine di notifica sarebbe spirato al 31 dicembre 2023;
2) l'inapplicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti tributari sostanziali, con conseguente rilevanza della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario;
3) la nullità della notificazione per difetto della relata, in violazione dell'art. 149 c.p.c., e per mancata indicazione degli estremi del messo notificatore.
Il Comune di Canicattì, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
L'Ente comunale deduceva la ritualità della notificazione, eseguita a mezzo operatore postale abilitato, e comunque la sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156 e 160
c.p.c.
Quanto all'eccezione di decadenza, l'ente evidenziava che, per l'anno d'imposta 2018, il termine di notifica era stato prorogato di 85 giorni in virtù della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura
Italia”), con conseguente scadenza al 26 marzo 2024. Richiamava, inoltre, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 e dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sent. n. 40543/2021), secondo cui rileva, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la data di consegna dell'atto all'agente notificatore.
Nella specie, il Comune documentava di avere consegnato il plico contenente l'avviso di accertamento all'agente notificatore in data 26 marzo 2024, dunque entro il termine prorogato.
All'udienza dell'11.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Infondati risultano gli asseriti vizi di notifica dell'atto impugnato derivanti dall'invio diretto con raccomandata
A/R e dalla mancanza di una relata di notifica.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito quanto segue: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione" (Cassazione civile, sez. trib., 15/07/2016, n. 14501).
In ogni caso, per come dimostrato dallo stesso ricorso, l'atto è giunto a conoscenza del ricorrente che, quindi, non si è visto leso in alcun modo il suo diritto difensivo.
Qualunque eventuale vizio della procedura di notificazione dell'impugnato avviso di accertamento deve, infatti, ritenersi sanato ex art.156 ult. co. c.p.p., avendo l'atto raggiunto il suo scopo (tanto ciò vero che il ricorrente è stato in grado di impugnarlo tempestivamente e di articolare le sue difese davanti a questa Corte di Giustizia).
Nessuna decadenza/prescrizione è maturata.
Con l'ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito l'oramai costante orientamento: “In tema di notificazione degli atti di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l'ente ha consegnato l'atto all'agente notificatore (es. Poste), non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente”. Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2018, il termine ordinario scadeva al 31 dicembre 2023, mentre per l'anno 2019 la scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.
Tuttavia, in ragione della normativa emergenziale introdotta per l'emergenza Covid-19, l'art. 67 del D.L. n.
18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni. Pertanto, il termine di notifica per l'annualità 2018 è risultato prorogato al 26 marzo
2024.
La Suprema Corte, con la predetta ordinanza 21765/2025, ha ribadito il principio secondo cui i termini
“prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori come nel caso si specie.
Orbene, l'avviso di accertamento risulta consegnato all'ufficio postale in data 26 marzo 2024, ovvero entro il termine prorogato, e pertanto tempestivamente notificato.
Nessuna incertezza, invece, in ordine all'annualità 2019, il cui termine di decadenza, anche a prescindere dalla sospensione Covid, scadeva in data 31 dicembre 2024.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il
Giudice monocratico Alessandra Vella