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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
AT NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Villaggio Fiumara, n. 12
) nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_2 C.F._2
Corso Moncalieri, n. 287
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Sabina Grisorio con studio in Barletta, Via F. d'Aragona, 92/D; nei confronti di
( ) con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. nella qualità di mandataria della società Controparte_2
( ) con sede in Roma, Via Piemonte n.38, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Davide Romano del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Bari alla Via Principe Amedeo n. 36;
( ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, Controparte_4 P.IVA_3 per essa, la procuratrice speciale contumace;
Controparte_5
e di
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_4 C.F._4
Via Luigi Dicuonzo, 58
( ) nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_5 C.F._5 alla Via degli Oleandri - Villaggio Fiumara
LA LA ( ) nata a [...], il [...] ed ivi C.F._6 residente a[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mancarella con studio in Barletta alla Via d'Aragona,
92/D; avente ad oggetto indebito soggettivo - indebito oggettivo e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1. accertata l'assenza dei presupposti oggettivi dettati dalla Legge 326/2003 per la presentazione (e quindi l'accoglimento) della domanda di condono ex artt. 40 comma 6 della L. 47/1985 e 46 comma 5, del DDPR 380/2001, come già attestato dal Comune di
Arzachena in data 14.08.2019 (a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del compendio pignorato, a firma del Dott. , e nel Bando di vendita del Persona_1
31.01.2019 a firma del professionista delegato Avv. Piccinnu),
2. annullare e dichiarare inefficaci le tre vendite all'asta del 08.05.2019 di cui alla procedura esecutiva in epigrafe e, quindi, risolvere le tre aggiudicazioni in favore degli odierni ricorrenti a causa delle esclusive responsabilità di terzi (non addebitabile certamente ai sig.ri , e ) e stante Parte_2 Parte_3 Parte_1
l'inesistenza, nelle tre unità immobiliari in questione, delle “qualità essenziali” – erroneamente pubblicizzate, invece, nel Bando di vendita e nella perizia estimativa – che hanno costituito, in realtà, “elemento determinante per l'offerta di acquisto”;
3. conseguentemente restituire agli odierni attori – ciascuno per quanto di propria spettanza
– le somme (indebitamente) versate, a titolo di cauzione, contestualmente alla presentazione delle domande di partecipazione all'asta (più precisamente € 11.210,00 versato dal sig. per il Lotto 1; € 10.230,00 versato dal sig. Parte_2 Parte_3
per il Lotto 2 ed € 11.180,00 versato dalla sig.ra per il Lotto
[...] Parte_1
3) e trattenute a titolo di multa in virtù del decreto del G.E. datato il 31.10.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al reale soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore della sottoscritta difensore antistataria. Nell'interesse di LA LA, e Parte_4 Parte_5
1. accertare e dichiarare la non condonabilità delle opere abusive esistenti nei tre lotti posti in vendita, per le ragioni innanzi esposte;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità e la erroneità delle informazioni offerte nel Bando di
Vendita del 31.01.2019 e nella perizia estimativa, in merito allo stato di fatto e di diritto degli stessi immobili staggiti e posti in vendita.
Con vittoria di spese di lite (oltre accessori come per legge) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Nell'interesse di uale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
1. rigettare la domanda promossa dai Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico per le ragioni di cui
[...] innanzi;
2. condannare gli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante l'evidente temerarietà della lite, intrapresa dagli stessi nella consapevolezza del proprio torto e/o con intenti dilatori o defatigatori;
3. in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Con decreto 31.10.2019, il giudice delle esecuzioni dichiarava “la decadenza degli aggiudicatari
, e e la perdita delle cauzioni, a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 multa” per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita delegata al professionista.
Con ricorso in data 20.11.2019, , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza dall'aggiudicazione e relativa perdita della cauzione.
Nel merito, previo accertamento che i beni oggetto di aggiudicazione non essendo sanabili
(diversamente da quanto esposto nella perizia di stima e nell'ordinanza di vendita) costituivano vendita di aliud pro alio, chiedevano la risoluzione delle aggiudicazioni in loro favore e la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.
Con ordinanza del 23.1.2020, il giudice delle esecuzioni rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di revoca dell'aggiudicazione esponendo che “l'art. 587 c.p.c. ricollega la decadenza dell'aggiudicatario alla inosservanza del termine per il versamento del saldo prezzo, indipendentemente dai motivi che hanno condotto gli stessi a non perfezionare il pagamento in vista dell'aggiudicazione definitiva. La decadenza, pertanto, viene pronunciata indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata (Cass. n. 255/2002)”.
Quanto alla domanda di risoluzione delle aggiudicazioni, secondo il giudice delle esecuzioni, i ricorrenti non erano più portatori di un interesse ad agire in quanto “… non avendo provveduto a versare il saldo prezzo nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza di vendita, hanno di fatto rinunciato a far valere la illegittimità/irregolarità delle aggiudicazioni, con la conseguenza che risulta venuto meno, all'evidenza, l'interesse di costoro ad impugnare le aggiudicazioni e ad ottenerne la revoca”.
Infine, con riguardo alla domanda subordinata volta ad ottenere la restituzione delle cauzioni versate in sede di presentazione delle offerte, il giudice della fase cautelare invitava gli opponenti a ricorrere agli altri strumenti giuridici che l'ordinamento mette loro a disposizione per ottenere la ripetizione di quanto versato (si pensi alla responsabilità dell'esperto stimatore secondo cui
“l'immobile risulta difforme al progetto approvato, ma sanabile mediante la procedura di condono”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori introducevano il giudizio che ci occupa sul merito dell'opposizione agli atti esecutivi conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza degli aggiudicatari.
Gli odierni attori chiedevano, previo accertamento dell'assenza dei presupposti per la domanda di condono (a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del compendio pignorato e nel bando di vendita), la risoluzione delle tre aggiudicazioni in loro favore stante l'inesistenza delle
“qualità essenziali” che hanno costituito “elemento determinante per l'offerta di acquisto” e, conseguentemente, la restituzione delle somme rispettivamente versate, a titolo di cauzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al reale soddisfo.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.7.2020, si costituivano in giudizio Pt_4
e LA LA che aderivano alla domanda attorea
[...] Parte_5 concludevano come in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.9.2020, si costituiva in Controparte_1 qualità di mandataria di chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli Controparte_6 attori e la loro condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. non si costituiva in giudizio e ne veniva declarata la contumacia. Controparte_4
Con ordinanza del 23.6.2022, emessa a seguito dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio successivamente revocata poiché superflua alla luce del deposito della relazione integrativa disposta in sede di esecuzione immobiliare che accertava che gli immobili “non risultano in possesso del Certificato di Agibilità. Le opere realizzate abusivamente non risultano sanabili né ai sensi dall'art. 40 c. 6, L. 28 febbraio 1985 n. 47, né ai sensi dell'art. 46 c. 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, né con alcun'altra procedura di accertamento di conformità”.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per note conclusionali ed eventuali repliche ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Come puntualmente esposto dalla stessa parte attrice nella comparsa conclusionale: “L'odierna azione è chiaramente volta ad ottenere la declaratoria della nullità e/o annullabilità delle tre aggiudicazioni e alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo di aggiudicazione”.
Orbene, come impone l'art. 587 c.p.c. rubricato come “Inadempienza dell'aggiudicatario”, “se nel termine stabilito non è depositato il prezzo […] il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.”
Come è evidente, non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità al giudice dell'esecuzione il quale, in qualunque ipotesi di mancato versamento del prezzo, deve dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario con perdita a titolo di multa della somma da questi versata a titolo di cauzione.
La Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.” (cfr. Cass. ordinanza n. 15985/2024).
L'art. 587 c.p.c., prevede, in sostanza, un'ipotesi simile alla risoluzione del contratto per inadempimento con la differenza che in questo caso la risoluzione delle aggiudicazioni dell'8.5.2019 opera di diritto e non deve essere oggetto di un accertamento giudiziale.
Peraltro, analogamente all'art. 1453 c.c., anche l'art. 587 c.p.c., all'ultimo comma, prevede la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno disponendo che se, a seguito della vendita,
“il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Tutto ciò premesso, condivide integralmente lo scrivente quanto esposto dal giudice delle esecuzioni sulla carenza di interesse ad agire per la domanda di risoluzione delle aggiudicazioni da parte degli odierni attori in quanto “… gli stessi, infatti, non avendo provveduto a versare il saldo prezzo nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza di vendita, hanno di fatto rinunciato
a far valere la illegittimità/irregolarità delle aggiudicazioni, con la conseguenza che risulta venuto meno, all'evidenza, l'interesse di costoro ad impugnare le aggiudicazioni e ad ottenerne la revoca”.
Infatti, il comportamento dell'aggiudicatario, che ha consapevolmente scelto di non versare il saldo del prezzo, implica la rinuncia all'aggiudicazione disposta in suo favore e la decadenza, causata dal suo inadempimento, dal diritto a contestarla – per di più retroattivamente - avendo perso ogni diritto sull'immobile.
Ne consegue che non è meritevole di accoglimento la domanda di nullità e/o annullabilità delle tre aggiudicazioni e, di conseguenza, nemmeno quella di restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.
Risulta quindi superflua ogni disamina in merito all'ipotesi di aliud pro alio che parte attrice pone a fondamento della domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità delle aggiudicazioni.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna degli attori al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria che, come è noto, postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave.
Tutte circostanze che l'istante in qualità di mandataria di Controparte_1 [...] non ha neppure tentato di dimostrare. CP_3
Le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (compensi minimi per tutte le fasi dei giudizi di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , e , in solido fra loro, alla Parte_2 Parte_3 Parte_1 rifusione in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...] delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 3.809,00 oltre CP_3 spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 27/10/2025
Il G.I. Sergio F. NO
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
AT NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Villaggio Fiumara, n. 12
) nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_2 C.F._2
Corso Moncalieri, n. 287
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Sabina Grisorio con studio in Barletta, Via F. d'Aragona, 92/D; nei confronti di
( ) con sede in Roma, Via Piemonte n. 38, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. nella qualità di mandataria della società Controparte_2
( ) con sede in Roma, Via Piemonte n.38, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Davide Romano del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Bari alla Via Principe Amedeo n. 36;
( ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, Controparte_4 P.IVA_3 per essa, la procuratrice speciale contumace;
Controparte_5
e di
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_4 C.F._4
Via Luigi Dicuonzo, 58
( ) nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_5 C.F._5 alla Via degli Oleandri - Villaggio Fiumara
LA LA ( ) nata a [...], il [...] ed ivi C.F._6 residente a[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mancarella con studio in Barletta alla Via d'Aragona,
92/D; avente ad oggetto indebito soggettivo - indebito oggettivo e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
1. accertata l'assenza dei presupposti oggettivi dettati dalla Legge 326/2003 per la presentazione (e quindi l'accoglimento) della domanda di condono ex artt. 40 comma 6 della L. 47/1985 e 46 comma 5, del DDPR 380/2001, come già attestato dal Comune di
Arzachena in data 14.08.2019 (a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del compendio pignorato, a firma del Dott. , e nel Bando di vendita del Persona_1
31.01.2019 a firma del professionista delegato Avv. Piccinnu),
2. annullare e dichiarare inefficaci le tre vendite all'asta del 08.05.2019 di cui alla procedura esecutiva in epigrafe e, quindi, risolvere le tre aggiudicazioni in favore degli odierni ricorrenti a causa delle esclusive responsabilità di terzi (non addebitabile certamente ai sig.ri , e ) e stante Parte_2 Parte_3 Parte_1
l'inesistenza, nelle tre unità immobiliari in questione, delle “qualità essenziali” – erroneamente pubblicizzate, invece, nel Bando di vendita e nella perizia estimativa – che hanno costituito, in realtà, “elemento determinante per l'offerta di acquisto”;
3. conseguentemente restituire agli odierni attori – ciascuno per quanto di propria spettanza
– le somme (indebitamente) versate, a titolo di cauzione, contestualmente alla presentazione delle domande di partecipazione all'asta (più precisamente € 11.210,00 versato dal sig. per il Lotto 1; € 10.230,00 versato dal sig. Parte_2 Parte_3
per il Lotto 2 ed € 11.180,00 versato dalla sig.ra per il Lotto
[...] Parte_1
3) e trattenute a titolo di multa in virtù del decreto del G.E. datato il 31.10.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al reale soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore della sottoscritta difensore antistataria. Nell'interesse di LA LA, e Parte_4 Parte_5
1. accertare e dichiarare la non condonabilità delle opere abusive esistenti nei tre lotti posti in vendita, per le ragioni innanzi esposte;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità e la erroneità delle informazioni offerte nel Bando di
Vendita del 31.01.2019 e nella perizia estimativa, in merito allo stato di fatto e di diritto degli stessi immobili staggiti e posti in vendita.
Con vittoria di spese di lite (oltre accessori come per legge) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Nell'interesse di uale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
1. rigettare la domanda promossa dai Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico per le ragioni di cui
[...] innanzi;
2. condannare gli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante l'evidente temerarietà della lite, intrapresa dagli stessi nella consapevolezza del proprio torto e/o con intenti dilatori o defatigatori;
3. in ogni caso, condannare gli attori al pagamento di spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Con decreto 31.10.2019, il giudice delle esecuzioni dichiarava “la decadenza degli aggiudicatari
, e e la perdita delle cauzioni, a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 multa” per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita delegata al professionista.
Con ricorso in data 20.11.2019, , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza dall'aggiudicazione e relativa perdita della cauzione.
Nel merito, previo accertamento che i beni oggetto di aggiudicazione non essendo sanabili
(diversamente da quanto esposto nella perizia di stima e nell'ordinanza di vendita) costituivano vendita di aliud pro alio, chiedevano la risoluzione delle aggiudicazioni in loro favore e la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.
Con ordinanza del 23.1.2020, il giudice delle esecuzioni rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di revoca dell'aggiudicazione esponendo che “l'art. 587 c.p.c. ricollega la decadenza dell'aggiudicatario alla inosservanza del termine per il versamento del saldo prezzo, indipendentemente dai motivi che hanno condotto gli stessi a non perfezionare il pagamento in vista dell'aggiudicazione definitiva. La decadenza, pertanto, viene pronunciata indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata (Cass. n. 255/2002)”.
Quanto alla domanda di risoluzione delle aggiudicazioni, secondo il giudice delle esecuzioni, i ricorrenti non erano più portatori di un interesse ad agire in quanto “… non avendo provveduto a versare il saldo prezzo nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza di vendita, hanno di fatto rinunciato a far valere la illegittimità/irregolarità delle aggiudicazioni, con la conseguenza che risulta venuto meno, all'evidenza, l'interesse di costoro ad impugnare le aggiudicazioni e ad ottenerne la revoca”.
Infine, con riguardo alla domanda subordinata volta ad ottenere la restituzione delle cauzioni versate in sede di presentazione delle offerte, il giudice della fase cautelare invitava gli opponenti a ricorrere agli altri strumenti giuridici che l'ordinamento mette loro a disposizione per ottenere la ripetizione di quanto versato (si pensi alla responsabilità dell'esperto stimatore secondo cui
“l'immobile risulta difforme al progetto approvato, ma sanabile mediante la procedura di condono”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori introducevano il giudizio che ci occupa sul merito dell'opposizione agli atti esecutivi conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza degli aggiudicatari.
Gli odierni attori chiedevano, previo accertamento dell'assenza dei presupposti per la domanda di condono (a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del compendio pignorato e nel bando di vendita), la risoluzione delle tre aggiudicazioni in loro favore stante l'inesistenza delle
“qualità essenziali” che hanno costituito “elemento determinante per l'offerta di acquisto” e, conseguentemente, la restituzione delle somme rispettivamente versate, a titolo di cauzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al reale soddisfo.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.7.2020, si costituivano in giudizio Pt_4
e LA LA che aderivano alla domanda attorea
[...] Parte_5 concludevano come in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.9.2020, si costituiva in Controparte_1 qualità di mandataria di chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli Controparte_6 attori e la loro condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. non si costituiva in giudizio e ne veniva declarata la contumacia. Controparte_4
Con ordinanza del 23.6.2022, emessa a seguito dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio successivamente revocata poiché superflua alla luce del deposito della relazione integrativa disposta in sede di esecuzione immobiliare che accertava che gli immobili “non risultano in possesso del Certificato di Agibilità. Le opere realizzate abusivamente non risultano sanabili né ai sensi dall'art. 40 c. 6, L. 28 febbraio 1985 n. 47, né ai sensi dell'art. 46 c. 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, né con alcun'altra procedura di accertamento di conformità”.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per note conclusionali ed eventuali repliche ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Come puntualmente esposto dalla stessa parte attrice nella comparsa conclusionale: “L'odierna azione è chiaramente volta ad ottenere la declaratoria della nullità e/o annullabilità delle tre aggiudicazioni e alla restituzione delle somme versate a titolo di prezzo di aggiudicazione”.
Orbene, come impone l'art. 587 c.p.c. rubricato come “Inadempienza dell'aggiudicatario”, “se nel termine stabilito non è depositato il prezzo […] il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.”
Come è evidente, non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità al giudice dell'esecuzione il quale, in qualunque ipotesi di mancato versamento del prezzo, deve dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario con perdita a titolo di multa della somma da questi versata a titolo di cauzione.
La Cassazione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.” (cfr. Cass. ordinanza n. 15985/2024).
L'art. 587 c.p.c., prevede, in sostanza, un'ipotesi simile alla risoluzione del contratto per inadempimento con la differenza che in questo caso la risoluzione delle aggiudicazioni dell'8.5.2019 opera di diritto e non deve essere oggetto di un accertamento giudiziale.
Peraltro, analogamente all'art. 1453 c.c., anche l'art. 587 c.p.c., all'ultimo comma, prevede la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno disponendo che se, a seguito della vendita,
“il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”.
Tutto ciò premesso, condivide integralmente lo scrivente quanto esposto dal giudice delle esecuzioni sulla carenza di interesse ad agire per la domanda di risoluzione delle aggiudicazioni da parte degli odierni attori in quanto “… gli stessi, infatti, non avendo provveduto a versare il saldo prezzo nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza di vendita, hanno di fatto rinunciato
a far valere la illegittimità/irregolarità delle aggiudicazioni, con la conseguenza che risulta venuto meno, all'evidenza, l'interesse di costoro ad impugnare le aggiudicazioni e ad ottenerne la revoca”.
Infatti, il comportamento dell'aggiudicatario, che ha consapevolmente scelto di non versare il saldo del prezzo, implica la rinuncia all'aggiudicazione disposta in suo favore e la decadenza, causata dal suo inadempimento, dal diritto a contestarla – per di più retroattivamente - avendo perso ogni diritto sull'immobile.
Ne consegue che non è meritevole di accoglimento la domanda di nullità e/o annullabilità delle tre aggiudicazioni e, di conseguenza, nemmeno quella di restituzione delle somme versate a titolo di cauzione.
Risulta quindi superflua ogni disamina in merito all'ipotesi di aliud pro alio che parte attrice pone a fondamento della domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità delle aggiudicazioni.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna degli attori al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria che, come è noto, postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave.
Tutte circostanze che l'istante in qualità di mandataria di Controparte_1 [...] non ha neppure tentato di dimostrare. CP_3
Le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (compensi minimi per tutte le fasi dei giudizi di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00).
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , e , in solido fra loro, alla Parte_2 Parte_3 Parte_1 rifusione in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...] delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 3.809,00 oltre CP_3 spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 27/10/2025
Il G.I. Sergio F. NO