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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 09/07/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di AS - Piazza Matrice N. 11 90014 AS PA Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620120076838413000 TARSU/TIA 2011
- RUOLO n. RIF CART 29620120081267233000 TARSU/TIA 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620130024133268000 TARSU/TIA 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di AS - Piazza Matrice N. 11 90014 AS PA Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620180044195909000 IMU 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2013
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2014
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2015
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2016
- RUOLO n. 29620230056038453000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23738 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25104 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il 09/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259020578119/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 21.05.2025 a mezzo pec per un importo complessivo pari ad €. 3.396,18. Il ricorso è coltivato nei confronti del Comune di Palermo, del Comune di
AS e di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Premetteva che la intimazione di cui sopra conteneva le seguenti cartelle di pagamento e i seguenti avvisi di accertamento:
1) n. 29620120076838413000 (presuntivamente notificata l'11.04.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2011;
2) n.29620120081267233000 (presuntivamente notificata il 09.05.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012;
3) n. 29620130024133268000 (presuntivamente notificata il 26.03.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012;
4) 29620180044195909000 (presuntivamente notificata il 27.09.2018), relativa a
IMU anno 2012; 5) n. 29620210075467003000 (presuntivamente notificata 15.12.2022), relativa a
IMU, per gli anni 2012, 2013, 2024, 2025 e 2016;
6) n. 29620230056038453000 (presuntivamente notificata il 14.07.2023), relativa
TARI anno 2018;
7) avviso di accertamento n. 23738 (presuntivamente notificato il 02.12.2020), relativo a TARI anno 2015;
8) avviso di accertamento n. 25104 (presuntivamente notificato il 30.09.2021), relativo a TARI anno 2016;
9) avviso di accertamento n. 73724 notificato il 28.12.2022, relativo a TARI 2017.
Eccepiva la illegittimità parziale della intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova documentale che attesti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sull'Agente della Riscossione l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Palermo ha dimostrato la correttezza delle notifiche degli atti impugnati.
Il ricorrente ha rinunziato al ricorso.
Le parti intervenute hanno dato, l'una conferma alla volontà di rinunziare, l'altra a prenderne atto, entrambe convenendo sulla compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, stante la evidenza delle questioni proposte, appare evidente, da entrambe le parti contendenti, la volontà di chiudere subito la sfera processuale, la Corte adita: - dichiara, ai sensi dell'art. 44 D.lvo 31 dicembre 1992 n. 546, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione V, dichiara cessata la materia del contendere per rinunzia.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo in data 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2563/2025 depositato il 09/07/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di AS - Piazza Matrice N. 11 90014 AS PA Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620120076838413000 TARSU/TIA 2011
- RUOLO n. RIF CART 29620120081267233000 TARSU/TIA 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620130024133268000 TARSU/TIA 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di AS - Piazza Matrice N. 11 90014 AS PA Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620180044195909000 IMU 2012 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Prof. Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2012
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2013
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2014
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2015
- RUOLO n. RIF CART 29620210075467003000 IMU 2016
- RUOLO n. 29620230056038453000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23738 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25104 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il 09/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259020578119/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 21.05.2025 a mezzo pec per un importo complessivo pari ad €. 3.396,18. Il ricorso è coltivato nei confronti del Comune di Palermo, del Comune di
AS e di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Premetteva che la intimazione di cui sopra conteneva le seguenti cartelle di pagamento e i seguenti avvisi di accertamento:
1) n. 29620120076838413000 (presuntivamente notificata l'11.04.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2011;
2) n.29620120081267233000 (presuntivamente notificata il 09.05.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012;
3) n. 29620130024133268000 (presuntivamente notificata il 26.03.2013), relativa a
Tassa smaltimento rifiuti, anno 2012;
4) 29620180044195909000 (presuntivamente notificata il 27.09.2018), relativa a
IMU anno 2012; 5) n. 29620210075467003000 (presuntivamente notificata 15.12.2022), relativa a
IMU, per gli anni 2012, 2013, 2024, 2025 e 2016;
6) n. 29620230056038453000 (presuntivamente notificata il 14.07.2023), relativa
TARI anno 2018;
7) avviso di accertamento n. 23738 (presuntivamente notificato il 02.12.2020), relativo a TARI anno 2015;
8) avviso di accertamento n. 25104 (presuntivamente notificato il 30.09.2021), relativo a TARI anno 2016;
9) avviso di accertamento n. 73724 notificato il 28.12.2022, relativo a TARI 2017.
Eccepiva la illegittimità parziale della intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova documentale che attesti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sull'Agente della Riscossione l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Palermo ha dimostrato la correttezza delle notifiche degli atti impugnati.
Il ricorrente ha rinunziato al ricorso.
Le parti intervenute hanno dato, l'una conferma alla volontà di rinunziare, l'altra a prenderne atto, entrambe convenendo sulla compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra, stante la evidenza delle questioni proposte, appare evidente, da entrambe le parti contendenti, la volontà di chiudere subito la sfera processuale, la Corte adita: - dichiara, ai sensi dell'art. 44 D.lvo 31 dicembre 1992 n. 546, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione V, dichiara cessata la materia del contendere per rinunzia.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo in data 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni