Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. In particolare, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, che la misura cautelare intende inibire.
Commentario • 1
- 1. PROCEDURA PENALE - Diritto Urbanistico: Presupposti per il sequestro preventivo dell’opera abusiva ultimata.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 2013 … DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Opera abusiva ultimata – Sequestro preventivo – Presupposti – Art.321 c.p.p.. Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di esse, possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2007, n. 15821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15821 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 170
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 025521/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
nei confronti di:
1) VE IG N. IL 04/10/1928;
2) AM CA N. IL 11/06/1967;
avverso ORDINANZA del 26/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. FOLLIERI L., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M..
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Foggia, con provvedimento del 14/3/2005, disponeva il sequestro preventivo degli edifici costruiti dalla società "Centro Edilizia Dauna s.r.l.", di cui legale rappresentante era OV IG e direttrice dei lavori TA LA, indagati per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lettera b), per avere eseguito, nelle rispettive qualità, la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitativo in totale difformità dalla concessione che prevedeva invece fabbricati ad uso uffici, nonché del reato di cui all'art. 44, lettera c), stesso D.P.R., per avere lottizzato a scopo edilizio i terreni su cui erano sorti gli edifici, stravolgendo, tra l'altro, il carico urbanistico previsto per l'area interessata.
Su richiesta di riesame avanzata dagli interessati, il Tribunale di Foggia, con provvedimento del 14/4/2005, revocava l'ordinanza di sequestro con restituzione dei beni alla disponibilità degli aventi diritto, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris, nel senso cioè che non fossero configurabili le ipotesi di illecito penale prospettate, in quanto la predisposizione di prese di acqua e degli scarichi tipici delle cucine non comportava un cambiamento strutturale delle unità immobiliari, tale da ipotizzare la contestata esecuzione di lavori edilizi in totale difformità e, addirittura, anche una lottizzazione abusiva del terreno. Decidendo sul ricorso interposto dal P.M., la Corte di Cassazione, Sez. 3A penale, con sentenza del 19/1/2006, annullava la decisione del Tribunale del riesame, rinviando per nuovo esame allo stesso Tribunale, al fine di correggere le parti di motivazione erronee e di colmare quelle mancanti, in particolare quella parte in cui non era stato spiegato per quale ragione la realizzazione in zona destinata ad uffici di un immobile di circa 39.000 mc., destinato invece ad uso abitativo, non comportasse una modificazione del carico urbanistico e, quindi, una espropriazione del potere di controllo dell'ente pubblico competente alla gestione del territorio.
Il Tribunale del riesame di Foggia in sede di rinvio, con provvedimento del 26/5/2006, decideva di mantenere ferma la revoca del sequestro, muovendo dalla constatazione che i lavori di edificazione erano stati ultimati, per cui, essendo cessata la permanenza del reato edilizio prospettato a carico degli indagati, non era configurabile alcuna situazione di pericolo attuale e concreto tale da giustificare il mantenimento del provvedimento cautelare.
Avverso tale ultima decisione propone, ora, ricorso per cassazione il P.M., deducendo violazione di legge, per la ragione che il sequestro preventivo era stato chiesto anche ai fini della successiva confisca, per cui, essendo gli immobili oggetto di lottizzazione abusiva, essi erano confiscabili ex lege, senza dire che costituiva errore giuridico sostenere che il periculum in mora non era più ipotizzarle, una volta che gli edifici, dopo il rilascio del certificato di agibilità, erano abitati.
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova, innanzitutto, delineare la natura e le caratteristiche del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che come è noto, viene configurato in due ipotesi: un sequestro obbligatorio (comma 1) che il giudice è tenuto a disporre, su richiesta del P.M., "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la Commissione di altri reati"; un sequestro facoltativo (comma 2), che il giudice può disporre per le cose di cui è consentita la confisca.
La particolarità del sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2. consiste nel fatto che, per la legittimità di esso, non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali.
Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro strumentale alla confisca, è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa, quanto nei casi di confisca obbligatoria.
Ciò premesso, va rilevato che, contrariamente all'opinione espressa dai giudici di merito nel provvedimento ora impugnato, la giurisprudenza assolutamente preponderante della Corte, avallata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12878 del 2003, è nel senso di ritenere la sussistenza del potere del giudice di disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito anche nell'ipotesi in cui l'edificazione risulti già ultimata. Al riguardo, è stato affermato che le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare mediante il sequestro preventivo non sono identificabili con l'evento del reato in senso naturalistico e neppure con l'evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato medesimo. In particolare, si è detto che l'utilizzazione dell'immobile, costruito in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, non modifica il perfezionamento del reato già avvenuto e nulla aggiunge alla lesione del bene formalmente tutelato, che è quello del previo controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio, ma sicuramente aggrava e prolunga la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore sostanziale al quale è finalizzato il controllo pubblico sulle trasformazioni del territorio. Le decisioni della Corte, nel giustificare l'adozione della misura coercitiva in questione, hanno fatto talora riferimento all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, che potrebbe essere provocato dal libero uso dell'immobile abusivo. Anche tali conseguenze diverse, necessariamente antigiuridiche, sono sicuramente ipotizzabili nel caso in cui il reato si sia consumato ed in particolare l'edificio sia stato portato a termine.
Il concetto di carico urbanistico appare meritevole di attento approfondimento.
Questa nozione deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte.
Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.
Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone;
b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento;
c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione;
d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo per le opere interne (L.R. n. 47 del 1985, art. 26 e L. n. 493 del 1993, art. 4, comma 7) che non comportano la creazione di nuove superficie utili,
ferma restando la destinazione dell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscono nuovo o diverso carico urbanistico (L. n. 47 del 1985, art. 10 e L. n. 493 del 1993, art. 4). Le conseguenze antigiuridiche, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, attengono, pertanto, sostanzialmente al volontario aggravamento o protrarsi della offesa del bene protetto anche dopo la commissione della fattispecie penalmente illecita, ponendosi in stretta connessione con la stessa. D'altro canto, il collegamento di detti effetti pregiudizievoli con il procedimento di repressione del reato comporta necessariamente che l'accertamento irrevocabile di questo sia idoneo ad impedire definitivamente il verificarsi delle conseguenze antigiuridiche.
Nella materia di che trattasi, tale risultato viene conseguito con l'emanazione, per le opere abusive, dell'ordine di demolizione, ovvero con il provvedimento di confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (adottati dal giudice con la sentenza di condanna).
Detti provvedimenti, pur esulando dalla nozione di effetto penale, costituiscono, peraltro, atti dovuti per l'Autorità giudiziaria, privi di contenuto discrezionale e consequenziale alla sentenza di condanna.
Tornando al pericolo attinente alla libera disponibilità del bene pertinente all'illecito penale, spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione in concreto del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività.
In altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare.
Per esempio, nel caso di specie di ipotizzato aggravamento del cd. carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo.
In definitiva, l'ordinanza impugnata va annullata, al fine di un nuovo esame della questione relativa alla ricorrenza delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Foggia.
Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai seguenti principi di diritto: "Il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi;
in specie, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui edificazione sia ultimata. Le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, discendenti dall'uso dell'edificio abusivamente realizzato e che il provvedimento coercitivo reale tende ad inibire, debbono avere carattere antigiuridico, con implicazione nell'azione vietata dalla legge penale.
Pertanto, l'applicazione della misura coercitiva di prevenzione, con natura cautelare, richiede la connessione con il procedimento di repressione del reato, il cui accertamento irrevocabile deve essere pure idoneo ad impedire definitivamente gli effetti pregiudizievoli anzidetti. Il pericolo del verificarsi di questi ultimi esige il requisito della concretezza e va accertato dal giudice in punto di fatto, con adeguata motivazione.
Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone, invece, alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria".
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007