CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39632 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA / sul ricorso proposto da: hil0 t 3TJP-A) C - CONO P-(1 4 E ER EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto raccoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39632 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da EL OC in relazione alla detenzione in carcere subita dal 19/3/2007 e dal 26/5/2007 al 20/8/2007 agli arresti domiciliari, in relazione al reato di traffico di eroina e cocaina in relazione al quale era stato assolto con sentenza del 20/5/2022 della Corte di appello di Perugia, irrevocabile il 31/10/2022. 2. OC era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP di Perugia, confermata dal Tribunale del riesame in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 poiché ritenuto inserito, a pieno titolo, nell'organizzazione dedita al narcotraffico, capeggiata da ID Sumahoro, detto Tommy, che avrebbe gestito la distribuzione dello stupefacente, procurato in territorio campano, sulla piazza di Perugia. In seno al sodalizio, OC avrebbe svolto una attività di primaria importanza quale quella di autista e coordinatore dei trasporti di sostanza stupefacente da Aversa a Perugia, dato che per lo più i corrieri stranieri non disponevano di autovetture né di documenti validi. Il ricorrente, secondo l'impostazione originaria, si sarebbe reso disponibile senza preavviso ad effettuare viaggi in orari notturni, in luoghi distanti da Aversa e sarebbe anche stato abilitato a ricevere pagamenti per conto del "grossista". L'ordinanza custodiale riguardava anche il "viaggio" da Aversa a Perugia, effettuato, il 15/3/2015/ finalizzato alla consegna di 200 grammi di eroina e cocaina, in concorso con un cittadino extracomunitario, che nell'occasione veniva tratto in arrestoi, all'interno del parco della Verbanellai dove il OC si era fermato per fare scendere il cittadino extracomunitario che si trovava con lui sull'autovettura e che subito dopo era risalito a bordo dell'auto del OC che era rimasto in attesa. 3. Rinviato a giudizio, il OC veniva condannato, dal Tribunale di Perugia, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa;
veniva, invece, assolto dal reato associativo. 4. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 20/5/2022, assolveva il OC con la formula per non aver commesso il fatto. 5. La Corte della riparazione ha accolto la richiesta avanzata dal OC ritenendo di dover escludere la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato 2 dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. Ha rilevato la Corte della riparazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella memoria che era stata depositata, "l'avere atteso il passeggero durante il tempo in cui quest'ultimo si era recato in un vicino parco a nascondere lo stupefacente e avere riportato indietro il passeggero medesimo, non costituisce certo, di per sé, un qualche profilo colposo, autonomamente valorizzabile". Secondo la Corte della riparazione, esclusa la consapevolezza da parte del OC della esistenza a bordo dell'auto di sostanze stupefacenti e comunque della natura illecita del viaggio dell'extracomunitario, "rimane il fatto di avere egli trasportato un cliente da Napoli a Perugia e ritorno che non integra alcun comportamento colposo, tanto meno grave". 6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze? articolando due motivi: 6.1 -Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. pen e vizi di motivazione. La Corte della riparazione ha trascurato gli elementi presi in esame dalla Corte di merito che, pur pervenendo alla assoluzione del OC i ha rilevato che "seppure il quadro circostanziale sotteso all'episodio osservato il 15.3.2005, risulti connotato da consistenti spunti indiziari leggibili in chiave logica solo nel senso indicato nell'imputazione (la condotta di colui che giunto a Perugia da Napoli alla guida del taxi accompagnando il Brou, era rimasto in prossimità del parco in cui quest'ultimo aveva occultato lo stupefacente destinato alla cessione per poi ripartire entrambi insieme subito dopo, purtutta via l'intervenuta assoluzione (530, 20 comma c.p.p.) del OC dall'ulteriore episodio ascrittogli, sempre in concorso con il Brou, in data 2.3.2005 (sentenza Tribunale di Perugia 17.5.2006...) non permette di ritenere integralmente raggiunta - al di là di ogni ragionevole dubbio - la prova del suo pieno e consapevole concorso nell'episodio anzidetto (15.3.2005).". Rimaneva il fatto che il OC era stato per ben due volte e con due veicoli diversi intercettato mentre si recava a Perugia e che aveva addotto, a sua discolpa, di avere effettuato quella tratta Napoli-Perugia in qualità di tassista. Egli, tuttavia, non è mai stato in possesso di una licenza. La clandestinità dell'attività di tassista in uno all'atipicità del viaggio, accompagnando un soggetto extracomunitario da Aversa a Perugia, percorrendo 350 km per raggiungere un parco dove l'uomo provvedeva alla consegna della droga per poi ripartire alla volta di Aversa, tutto questo a bordo di autovetture di proprietà di altri, era circostanza non esclusa dalla Corte. Anche a ritenere il OC un tassista di fatto rimane una condotta certamente da prefigurarsi come concretamente idonea alla commissione 3 dei reati contestati l trattandosi di un comportamento quantomeno idoneo ad essere ritenuto come connivente. Il comportamento tenuto dal OC, dunque, era idoneo a porsi quale situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione. 6.2. con il secondo motivo si deduce l'erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte della riparazione condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha respinto la richiesta di indennizzo nella parte in cui si riferiva al periodo in cui il OC era stato sottoposto all'obbligo di dimora. La Corte ha errato nel concludere nel senso di un pieno accoglimento della domanda del ricorrente e dunque della soccombenza del Ministero convenuto. 7. La Procura Generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino /ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. E' principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui l'operazione logica propria del giudice di merito tendente ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell'imputato, va tenuta distinta da quella del giudice della riparazione, chiamato a stabilire se le condotte poste in essere si siano poste come fattore condizionante alla privazione della libertà e che, a tal fine, egli ha libertà di valutare il materiale acquisito nel processo per stabilire se ricorrano o meno le condizioni dell'azione ( in tal senso Sez. U n. 43 el 13/12/1995 - dep.09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; Sez. 4 n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952). Se è vero che il giudice della riparazione non può ignorare quanto è stato accertato nel giudizio di merito e può "affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo" (Sez. 4 n. 37791 del 6/10/2020) è del pari vero che maggiore spazio gli è consentito rispetto a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (Cfr. Sez. 4 n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02/2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4 n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2014 Rv. 263197). 2. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che/ una volta esclusa dalla Corte di merito la prova della consapevolezza del OC della natura illecita 4 del viaggio da Napoli a Perugia, non può ravvisarsi un comportamento colposo "tanto meno grave". Il provvedimento impugnato non resiste alle censure mosse dall'Avvocatura dello Stato 1 in quanto la Corte territoriale non ha fornito una congrua motivazione del proprio convincimento, non applicando correttamente i sopraesposti principi, non avendo analizzato i profili della condotta del resistente, incidenti sulla sussistenza o meno della colpa grave a suo carico. 3. Ci si riferisce ai fatti oggetto della ordinanza genetica, confermati dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione nonché ritenuti accertati e non negati dalla Corte di merito, per quanto non ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità penale. Ad avviso di questo Collegio;
il giudice della riparazione non ha esaminato adeguatamente la situazione sottostante l incorrendo nel vizio di motivazione insufficiente. Difetta una autonoma e compiuta analisi delle vicende relative alla attività di trasporto svolta asseritamente quale tassista (per ben due volte a distanza di pochi giorni) dello stesso soggetto extracomunitario, con macchine tA diverse, prive delle caratteristiche tipiche dei taxi;
n circostanza che OC non risulta mai essere stato registrato alla Camera di Commercio / requisito necessario per chi è munito di licenza di taxi;
sirigolarità dei viaggi effettuati con lo stesso cliente / a distanza di quindici giorni circa / da Aversa a Perugia/ percorrendo 350 km, attendendo il "cliente" per il tempo necessario che costui si introducesse all'interno di un parco per poi ripercorrere lo stesso lungo tragitto per fare rientro nel luogo dal quale erano partiti''. In altri termini / la Corte di merito, che pure ha ritenuto la "protestata inconsapevolezza" da parte del OC delle finalità della trasferta del Brou fino a Perugia "tutt'altro che avvalorata da quel quadro logico indiziario di cui si è detto", ha concluso nel senso che la sentenza di assoluzione nel giudizio per direttissima, in occasione dell'episodio del 25.3.2005, allorquando gli investigatori che osservavano l'arrivo del taxi a Perugia, la discesa del Brou dal mezzo e la collocazione dello stupefacente sotto una siepe del parco, procedevano all'arresto di entrambi, costituisse un "insuperabile ausilio" della prospettata tesi difensiva. 4. Vale la pena di ricordare che, in tema di ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un percorso logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa 5 apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 5. L'ordinanza censurata è priva dell'analisi congiunta di tutti gli elementi sopra evidenziati che dovranno essere valutati secondo un iter logico motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito al fine di stabilire se le condotte tenute dal OC, in 932 collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità giudiziaria sottese all'ordinanza cautelare, integrino o meno gli estremi della colpa grave (Sez. 4, n. 33572 del 21/20/2022, Kachouch non massimata). 6. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia. 7. La natura rescindente dell'epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Deciso il 2 ottobre 2024 Il Consigli estensore Il/Presidèhté MA T4r Arena EM Di VO;
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lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto raccoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39632 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 la Corte di appello di Perugia ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da EL OC in relazione alla detenzione in carcere subita dal 19/3/2007 e dal 26/5/2007 al 20/8/2007 agli arresti domiciliari, in relazione al reato di traffico di eroina e cocaina in relazione al quale era stato assolto con sentenza del 20/5/2022 della Corte di appello di Perugia, irrevocabile il 31/10/2022. 2. OC era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP di Perugia, confermata dal Tribunale del riesame in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 poiché ritenuto inserito, a pieno titolo, nell'organizzazione dedita al narcotraffico, capeggiata da ID Sumahoro, detto Tommy, che avrebbe gestito la distribuzione dello stupefacente, procurato in territorio campano, sulla piazza di Perugia. In seno al sodalizio, OC avrebbe svolto una attività di primaria importanza quale quella di autista e coordinatore dei trasporti di sostanza stupefacente da Aversa a Perugia, dato che per lo più i corrieri stranieri non disponevano di autovetture né di documenti validi. Il ricorrente, secondo l'impostazione originaria, si sarebbe reso disponibile senza preavviso ad effettuare viaggi in orari notturni, in luoghi distanti da Aversa e sarebbe anche stato abilitato a ricevere pagamenti per conto del "grossista". L'ordinanza custodiale riguardava anche il "viaggio" da Aversa a Perugia, effettuato, il 15/3/2015/ finalizzato alla consegna di 200 grammi di eroina e cocaina, in concorso con un cittadino extracomunitario, che nell'occasione veniva tratto in arrestoi, all'interno del parco della Verbanellai dove il OC si era fermato per fare scendere il cittadino extracomunitario che si trovava con lui sull'autovettura e che subito dopo era risalito a bordo dell'auto del OC che era rimasto in attesa. 3. Rinviato a giudizio, il OC veniva condannato, dal Tribunale di Perugia, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa;
veniva, invece, assolto dal reato associativo. 4. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 20/5/2022, assolveva il OC con la formula per non aver commesso il fatto. 5. La Corte della riparazione ha accolto la richiesta avanzata dal OC ritenendo di dover escludere la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato 2 dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. Ha rilevato la Corte della riparazione che, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella memoria che era stata depositata, "l'avere atteso il passeggero durante il tempo in cui quest'ultimo si era recato in un vicino parco a nascondere lo stupefacente e avere riportato indietro il passeggero medesimo, non costituisce certo, di per sé, un qualche profilo colposo, autonomamente valorizzabile". Secondo la Corte della riparazione, esclusa la consapevolezza da parte del OC della esistenza a bordo dell'auto di sostanze stupefacenti e comunque della natura illecita del viaggio dell'extracomunitario, "rimane il fatto di avere egli trasportato un cliente da Napoli a Perugia e ritorno che non integra alcun comportamento colposo, tanto meno grave". 6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze? articolando due motivi: 6.1 -Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 315 cod. pen e vizi di motivazione. La Corte della riparazione ha trascurato gli elementi presi in esame dalla Corte di merito che, pur pervenendo alla assoluzione del OC i ha rilevato che "seppure il quadro circostanziale sotteso all'episodio osservato il 15.3.2005, risulti connotato da consistenti spunti indiziari leggibili in chiave logica solo nel senso indicato nell'imputazione (la condotta di colui che giunto a Perugia da Napoli alla guida del taxi accompagnando il Brou, era rimasto in prossimità del parco in cui quest'ultimo aveva occultato lo stupefacente destinato alla cessione per poi ripartire entrambi insieme subito dopo, purtutta via l'intervenuta assoluzione (530, 20 comma c.p.p.) del OC dall'ulteriore episodio ascrittogli, sempre in concorso con il Brou, in data 2.3.2005 (sentenza Tribunale di Perugia 17.5.2006...) non permette di ritenere integralmente raggiunta - al di là di ogni ragionevole dubbio - la prova del suo pieno e consapevole concorso nell'episodio anzidetto (15.3.2005).". Rimaneva il fatto che il OC era stato per ben due volte e con due veicoli diversi intercettato mentre si recava a Perugia e che aveva addotto, a sua discolpa, di avere effettuato quella tratta Napoli-Perugia in qualità di tassista. Egli, tuttavia, non è mai stato in possesso di una licenza. La clandestinità dell'attività di tassista in uno all'atipicità del viaggio, accompagnando un soggetto extracomunitario da Aversa a Perugia, percorrendo 350 km per raggiungere un parco dove l'uomo provvedeva alla consegna della droga per poi ripartire alla volta di Aversa, tutto questo a bordo di autovetture di proprietà di altri, era circostanza non esclusa dalla Corte. Anche a ritenere il OC un tassista di fatto rimane una condotta certamente da prefigurarsi come concretamente idonea alla commissione 3 dei reati contestati l trattandosi di un comportamento quantomeno idoneo ad essere ritenuto come connivente. Il comportamento tenuto dal OC, dunque, era idoneo a porsi quale situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione. 6.2. con il secondo motivo si deduce l'erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte della riparazione condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha respinto la richiesta di indennizzo nella parte in cui si riferiva al periodo in cui il OC era stato sottoposto all'obbligo di dimora. La Corte ha errato nel concludere nel senso di un pieno accoglimento della domanda del ricorrente e dunque della soccombenza del Ministero convenuto. 7. La Procura Generale, in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino /ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. E' principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui l'operazione logica propria del giudice di merito tendente ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell'imputato, va tenuta distinta da quella del giudice della riparazione, chiamato a stabilire se le condotte poste in essere si siano poste come fattore condizionante alla privazione della libertà e che, a tal fine, egli ha libertà di valutare il materiale acquisito nel processo per stabilire se ricorrano o meno le condizioni dell'azione ( in tal senso Sez. U n. 43 el 13/12/1995 - dep.09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; Sez. 4 n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952). Se è vero che il giudice della riparazione non può ignorare quanto è stato accertato nel giudizio di merito e può "affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo" (Sez. 4 n. 37791 del 6/10/2020) è del pari vero che maggiore spazio gli è consentito rispetto a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (Cfr. Sez. 4 n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02/2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4 n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2014 Rv. 263197). 2. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che/ una volta esclusa dalla Corte di merito la prova della consapevolezza del OC della natura illecita 4 del viaggio da Napoli a Perugia, non può ravvisarsi un comportamento colposo "tanto meno grave". Il provvedimento impugnato non resiste alle censure mosse dall'Avvocatura dello Stato 1 in quanto la Corte territoriale non ha fornito una congrua motivazione del proprio convincimento, non applicando correttamente i sopraesposti principi, non avendo analizzato i profili della condotta del resistente, incidenti sulla sussistenza o meno della colpa grave a suo carico. 3. Ci si riferisce ai fatti oggetto della ordinanza genetica, confermati dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione nonché ritenuti accertati e non negati dalla Corte di merito, per quanto non ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità penale. Ad avviso di questo Collegio;
il giudice della riparazione non ha esaminato adeguatamente la situazione sottostante l incorrendo nel vizio di motivazione insufficiente. Difetta una autonoma e compiuta analisi delle vicende relative alla attività di trasporto svolta asseritamente quale tassista (per ben due volte a distanza di pochi giorni) dello stesso soggetto extracomunitario, con macchine tA diverse, prive delle caratteristiche tipiche dei taxi;
n circostanza che OC non risulta mai essere stato registrato alla Camera di Commercio / requisito necessario per chi è munito di licenza di taxi;
sirigolarità dei viaggi effettuati con lo stesso cliente / a distanza di quindici giorni circa / da Aversa a Perugia/ percorrendo 350 km, attendendo il "cliente" per il tempo necessario che costui si introducesse all'interno di un parco per poi ripercorrere lo stesso lungo tragitto per fare rientro nel luogo dal quale erano partiti''. In altri termini / la Corte di merito, che pure ha ritenuto la "protestata inconsapevolezza" da parte del OC delle finalità della trasferta del Brou fino a Perugia "tutt'altro che avvalorata da quel quadro logico indiziario di cui si è detto", ha concluso nel senso che la sentenza di assoluzione nel giudizio per direttissima, in occasione dell'episodio del 25.3.2005, allorquando gli investigatori che osservavano l'arrivo del taxi a Perugia, la discesa del Brou dal mezzo e la collocazione dello stupefacente sotto una siepe del parco, procedevano all'arresto di entrambi, costituisse un "insuperabile ausilio" della prospettata tesi difensiva. 4. Vale la pena di ricordare che, in tema di ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un percorso logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa 5 apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). 5. L'ordinanza censurata è priva dell'analisi congiunta di tutti gli elementi sopra evidenziati che dovranno essere valutati secondo un iter logico motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito al fine di stabilire se le condotte tenute dal OC, in 932 collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità giudiziaria sottese all'ordinanza cautelare, integrino o meno gli estremi della colpa grave (Sez. 4, n. 33572 del 21/20/2022, Kachouch non massimata). 6. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia. 7. La natura rescindente dell'epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Deciso il 2 ottobre 2024 Il Consigli estensore Il/Presidèhté MA T4r Arena EM Di VO;
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