Articolo 2 della Legge 31 luglio 1956, n. 1038
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30 settembre 1956
Art. 2.
La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.
Entrata in vigore il 30 settembre 1956