Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) PA C.F._1
e
(nato a [...] l'[...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Saccomanno
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/07/2024 e PA Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/03/1984 in VI LE
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part II serie A anno 1984) e che dall'unione è nata la figlia (13/04/2006), PE hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 97/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati.
1
2. I coniugi reciprocamente non daranno né riceveranno alcuna somma a titolo di contributo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
3. Per quanto attiene la figlia oggi Persona_2 maggiorenne ma ancora non autosufficiente economicamente e fino al raggiungimento della sua autosufficienza, e PA Parte_2
le corrisponderanno la complessiva somma di € 500,00 mensili così
[...] suddivise: € 250,00 a carico di e € 250,00 a carico di PA
. Parte_2
4. e si obbligano a contribuire, PA Parte_2 inoltre e sempre fino al raggiungimento della sua autosufficienza, al 50% delle spese di istruzione e mediche della figlia PE preventivamente concordate e documentate.
5. Entrambi i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 11/03/1984 in VI LE (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part II serie A anno 1984) e che dall'unione è nata la figlia PE
(13/04/2006), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 97/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 11/03/1984 Parte_3 Controparte_1 in VI LE (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 13 part II serie A anno 1984), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati.
2. I coniugi reciprocamente non daranno né riceveranno alcuna somma a titolo di contributo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
3. Per quanto attiene la figlia oggi Persona_2 maggiorenne ma ancora non autosufficiente economicamente e fino al raggiungimento della sua autosufficienza, e PA Parte_2
le corrisponderanno la complessiva somma di € 500,00 mensili così
[...] suddivise: € 250,00 a carico di e € 250,00 a carico di PA
. Parte_2
4. e si obbligano a contribuire, PA Parte_2 inoltre e sempre fino al raggiungimento della sua autosufficienza, al 50% delle spese di istruzione e mediche della figlia PE preventivamente concordate e documentate.
5. Entrambi i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
3