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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15097/2025V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. CI IN Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15097/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUNARDI DANIELE e dall'avv. DI Parte_1 FAZIO ANTONIO ALDO NICOLA, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. PRESTIPINO CONCETTA, presso il quale CP_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 851 emessa dal Tribunale di TORINO del 20.02.2019. Con sentenza n. 851 del 20.02.2019, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 25/07/2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. I ricorrenti chiedono che il figlio (nato il Per_1
12.9.2008) venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi, nel senso che, salvo diversi accordi, trascorrerà alternativamente, una settimana, dal lunedì alla domenica, con il padre, ed una con la madre. In punto economico, i ricorrenti chiedono che tutte le spese relative al figlio, siano esse ordinarie o straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, ricreative, ludiche, sportive e della patente, vengano ripartite al 50% tra i genitori. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, il giudice relatore richiedeva chiarimenti assegnando all'uopo termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Depositate le note entro il termine indicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria Per_1 presso gli stessi, nel senso che, salvo diversi migliori accordi, trascorrerà alternativamente, una settimana, dal lunedì alla domenica, con il padre, ed una con la madre;
, a prescindere dalle Per_1 settimane, siano esse di competenza del padre o della madre, pranzerà con la madre il lunedì ed il mercoledì, con il padre il martedì, il giovedì e il venerdì.
DISPONE che il figlio mantenga la propria residenza anagrafica presso l'indirizzo di Per_1 residenza della madre in Nichelino (TO), Viale dei Parchi n. 11.
DÀ ATTO che i genitori acconsentono a che il figlio abbia la piena facoltà di decidere, a Per_1 semplice richiesta e previo avviso ai genitori, nelle settimane di competenza del padre, di pranzare e/o pernottare dalla madre e, nelle settimane di competenza della madre, di pranzare e/o pernottare dal padre. Ciascun genitore si impegna ed obbliga a non ostacolare in alcun modo le scelte del figlio, anche qualora le stesse dovessero comportare un maggior periodo di permanenza presso il padre o la madre. Nel caso in cui il figlio decidesse di pernottare presso il padre nel giorno di spettanza Per_1 della o viceversa, dovrà darne avviso ai genitori. Pt_2 DÀ ATTO che ciascun genitore, salvo diverso migliore accordo, nelle settimane di propria competenza, si occuperà di accompagnare e prendere il figlio alle attività scolastiche, Per_1 sportive e/o ludiche.
DISPONE che non essendo più dovuto l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio Per_1 da parte del signor tutte le spese relative al predetto figlio, siano esse ordinarie (solo Pt_1 esemplificativamente abbigliamento e calzature scelti dal figlio , ricariche telefoniche, Per_1 parrucchiere, parafarmaci…), straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, ricreative, ludiche, sportive e della patente, all'uopo facendo anche espresso richiamo al Protocollo d'intesa stabilito dal Tribunale di Torino, vengano ripartite al 50% tra i genitori. Per quanto riguarda l'abbonamento trasporti GTT, il padre, in qualità di dipendente, lo acquisterà usufruendo dello sconto riservato, e la signora provvederà a corrispondergli il 50% CP_1 dell'importo.
DISPONE che il figlio trascorra tutte le festività annuali: estive, natalizie, pasquali, Per_1 comprensive di ponti, ad anni alterni, con ciascun genitore, o, previa comunicazione ai genitori, in base alle proprie esigenze. Relativamente al periodo estivo, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore le date di partenza e rientro entro il mese di maggio di ciascun anno. Qualora
decidesse di trascorrere le vacanze o parte di esse insieme agli amici, le stesse verranno Per_1 pagate al 50% da ciascun genitore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CI IN Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. CI IN Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15097/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUNARDI DANIELE e dall'avv. DI Parte_1 FAZIO ANTONIO ALDO NICOLA, presso il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. PRESTIPINO CONCETTA, presso il quale CP_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 851 emessa dal Tribunale di TORINO del 20.02.2019. Con sentenza n. 851 del 20.02.2019, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 25/07/2025, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. I ricorrenti chiedono che il figlio (nato il Per_1
12.9.2008) venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso gli stessi, nel senso che, salvo diversi accordi, trascorrerà alternativamente, una settimana, dal lunedì alla domenica, con il padre, ed una con la madre. In punto economico, i ricorrenti chiedono che tutte le spese relative al figlio, siano esse ordinarie o straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, ricreative, ludiche, sportive e della patente, vengano ripartite al 50% tra i genitori. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, il giudice relatore richiedeva chiarimenti assegnando all'uopo termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Depositate le note entro il termine indicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria Per_1 presso gli stessi, nel senso che, salvo diversi migliori accordi, trascorrerà alternativamente, una settimana, dal lunedì alla domenica, con il padre, ed una con la madre;
, a prescindere dalle Per_1 settimane, siano esse di competenza del padre o della madre, pranzerà con la madre il lunedì ed il mercoledì, con il padre il martedì, il giovedì e il venerdì.
DISPONE che il figlio mantenga la propria residenza anagrafica presso l'indirizzo di Per_1 residenza della madre in Nichelino (TO), Viale dei Parchi n. 11.
DÀ ATTO che i genitori acconsentono a che il figlio abbia la piena facoltà di decidere, a Per_1 semplice richiesta e previo avviso ai genitori, nelle settimane di competenza del padre, di pranzare e/o pernottare dalla madre e, nelle settimane di competenza della madre, di pranzare e/o pernottare dal padre. Ciascun genitore si impegna ed obbliga a non ostacolare in alcun modo le scelte del figlio, anche qualora le stesse dovessero comportare un maggior periodo di permanenza presso il padre o la madre. Nel caso in cui il figlio decidesse di pernottare presso il padre nel giorno di spettanza Per_1 della o viceversa, dovrà darne avviso ai genitori. Pt_2 DÀ ATTO che ciascun genitore, salvo diverso migliore accordo, nelle settimane di propria competenza, si occuperà di accompagnare e prendere il figlio alle attività scolastiche, Per_1 sportive e/o ludiche.
DISPONE che non essendo più dovuto l'assegno per il contributo al mantenimento del figlio Per_1 da parte del signor tutte le spese relative al predetto figlio, siano esse ordinarie (solo Pt_1 esemplificativamente abbigliamento e calzature scelti dal figlio , ricariche telefoniche, Per_1 parrucchiere, parafarmaci…), straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, extrascolastiche, ricreative, ludiche, sportive e della patente, all'uopo facendo anche espresso richiamo al Protocollo d'intesa stabilito dal Tribunale di Torino, vengano ripartite al 50% tra i genitori. Per quanto riguarda l'abbonamento trasporti GTT, il padre, in qualità di dipendente, lo acquisterà usufruendo dello sconto riservato, e la signora provvederà a corrispondergli il 50% CP_1 dell'importo.
DISPONE che il figlio trascorra tutte le festività annuali: estive, natalizie, pasquali, Per_1 comprensive di ponti, ad anni alterni, con ciascun genitore, o, previa comunicazione ai genitori, in base alle proprie esigenze. Relativamente al periodo estivo, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore le date di partenza e rientro entro il mese di maggio di ciascun anno. Qualora
decidesse di trascorrere le vacanze o parte di esse insieme agli amici, le stesse verranno Per_1 pagate al 50% da ciascun genitore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CI IN Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.