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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1823/2025 del ruolo generale, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIOLINO MICHELE, elettivamente domiciliata come in atti
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOPPANI ANDREA e dall'avv.
VECCHIATO MOIRA, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Nessun assegno di mantenimento è dovuto dal padre e/o dalla madre al figlio
in quanto economicamente indipendente;
2) , sin tanto che frequenterà l'università Per_1 Per_2 di Padova e lo vorrà, continuerà a vivere presso l'abitazione del padre indicativamente dal lunedì al venerdì, rientrando presso l'abitazione materna nel weekend, durante le festività, le vacanze estive e ogni volta che lo vorrà, nella massima libertà e nel rispetto delle sue esigenze. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi in cui ha con sé la figlia. Spese straordinarie Per_2
come da protocollo del Tribunale di Padova ripartite al 50%. 3) Le parti concordano ora per allora
1 che qualora dovesse interrompere gli studi e/o tornare a vivere stabilmente presso la madre Per_2
(ove per stabilmente s'intende 25 giorni nell'arco dello stesso mese presso la residenza della madre), il padre per quel mese verserà direttamente alla figlia la somma di € 450,00 mensili, senza alcuna rivalutazione, a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente con l'altro genitore secondo il protocollo del Tribunale di Padova a cui si rimanda, sin tanto che non diverrà economicamente indipendente”
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 285/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale in data 28.3.2022.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli , Persona_3
il 19.12.1999, e , nata il [...]. Persona_4
Inoltre, hanno precisato che da oltre un anno il figlio è economicamente autosufficiente, Per_1
vive da solo a Verona e lavora come dipendente di Om Sicily S,r,k, con reiterati contratti a tempo determinato, ragione per cui nulla è più dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte dei genitori.
Per_ I ricorrenti hanno, poi, allegato che la figlia , divenuta maggiorenne, si è iscritta alla facoltà di
Psicologia presso l'Università di Padova e, al fine di poter agevolmente frequentare le lezioni, a far data da ottobre 2024 si è temporaneamente trasferita a vivere presso l'abitazione del padre e della di lui compagna in Padova via San Biagio n. 53.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. comma, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nel merito questo Collegio ritiene che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione delle mutate condizioni economiche familiari, in particolare del figlio che giustificano una ridefinizione complessiva dei rispettivi rapporti economici;
Per_1
peraltro, le concordate modifiche non sono contrarie a norme imperative, ragione per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a fondamento della presente decisione.
3. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della
2 sentenza di divorzio n. 285/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 3.6.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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