Art. 2.
La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.
La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.