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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/07/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4041/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4041/2023
Oggi 17 luglio 2025, alle ore 10.57, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. MARZIA SCALORA la quale precisa le Controparte_1
conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, insistendo in particolar modo nell'eccezione di violazione del limite della fideiussione;
precisa che è stata accettata la proposta formulata dal giudice a suo tempo e che la parte ha ritualmente rinunciato alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; chiede che il giudice tenga contro della mancata accettazione della proposta transattiva da parte della cessionaria ai fini dell'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite;
- per Controparte_2
l'avv. GIUSEPPE GABRIELE D'ANGELO il quale preliminarmente accetta
[...]
la rinuncia della parte opponente alla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; quindi, reitera le conclusioni come formulate in seno alla comparsa di risposta e in tutti gli scritti difensivi depositati in atti;
- per l'avv. ALESSANDRO BARBARO, oggi sostituito Controparte_3
dall'avv. SANTI MILARDO, il quale precisa le proprie conclusioni insistendo in quelle già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi e negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa previa concessione di un termine per note conclusive;
Il Giudice,
Pag. 1 di 7 Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
20:15, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 7 N. R.G. 4041/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4041/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. Marzia Scalora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Gabriele
[...] P.IVA_1
D'Angelo e Chiara D'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giampiero D'Agata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Pag. 3 di 7 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_4 P.IVA_2
Alessandro Barbaro e Mario Anzà, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 876/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.07.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1617/2023 r.g., con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in solido con la società e , CP_5 Controparte_6 della somma di € 18.342,64 oltre interessi, spese e compensi del monitorio, in favore della (oggi Controparte_7 Controparte_8
[...]
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: a) l'indeterminatezza del credito azionato ex adverso; b) la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust; c) la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; d) la violazione del massimale garantito pari a € 13.000,00.
2. - Si è costituita in giudizio la opposta instando per il rigetto dell'opposizione. CP_2
3. - Con comparsa del 27.03.2024 è altresì intervenuta volontariamente la CP_4
cessionaria del credito ex art. 58 TUB, richiamando le difese della cedente della
[...]
quale ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
4. - Con ordinanza dell'8.04.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 13.000,00, e formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
Pag. 4 di 7 5. - Nel corso del giudizio l'opponente ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
6. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
7. - L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
7.1. - Nel merito, occorre premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(cfr. Sez. Un., n. 13533/2001), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte negoziale del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte.
Tuttavia, come chiarito da Cass. n. 21092/2016, qualora l'entità della prestazione non sia determinata ab origine ma variabile nel tempo (come avviene tipicamente nel rapporto di conto corrente bancario), è onere del creditore dimostrare l'entità della pretesa, specialmente ove la stessa sia oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi pienamente assolto dalla Banca opposta, la quale ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dalla data di apertura a quella di passaggio a sofferenza/chiusura del rapporto contrattuale, documentando l'intero andamento del conto (cfr. Cass. n. 23313/2018 e Cass. n. 4102/2018).
Al contrario, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni, senza allegare specifici vizi negoziali o contabili che potessero incidere sulla pretesa creditoria.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
7.2. - L'opponente ha formalmente rinunciato alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sicché, per effetto di tale rinuncia, non può essere accolta l'eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8, né appare altrimenti predicabile la caducazione della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. La deroga convenzionale resta, dunque, operante e non sussiste alcuna decadenza per decorso del termine semestrale di cui al citato art. 1957 c.c.
7.3. - L'eccezione di violazione del limite dell'importo massimo garantito è fondata.
Pag. 5 di 7 Alla data della comunicazione di revoca dell'apertura di credito e di recesso dal rapporto di conto corrente del 24.05.2022, l'esposizione debitoria della CP_5 risultava già abbondantemente superiore ad € 13.000,00.
Secondo Cass. n. 12263/2015, il debito del fideiussore va “cristallizzato” alla data della cessazione del rapporto principale, ed è su tale importo che va calcolata l'operatività del massimale. Inoltre, ai sensi dell'art. 1942 c.c., il massimale garantito comprende anche gli accessori del debito principale, come precisato da Cass. n. 3805/2004. Pertanto, il credito garantito nei confronti del fideiussore non può eccedere Controparte_1
l'importo massimo di € 13.000,00.
7.4. - Nel presente giudizio risultano presenti sia la cessionaria ( che Controparte_4
la cedente ( oggi , la quale non ha sollevato alcuna contestazione circa CP_9 CP_10
l'intervento della prima. Ne consegue che la qualità di cessionaria deve ritenersi pienamente provata anche per facta concludentia.
7.5. - Risulta, infine, infondata l'eccezione relativa alla nullità della procedura di mediazione, risultando in atti la partecipazione della tramite procuratore munito CP_2
di procura notarile sostanziale, la cui validità non è stata contestata in sede di mediazione.
8. - L'opposizione è dunque fondata nei limiti di cui sopra. A norma dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato integralmente e va pronunciata condanna dell'opponente al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, della minor somma di € CP_4
13.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla domanda monitoria al soddisfo.
8.1. - A tale ultimo riguardo, va precisato che, conformemente alla costante giurisprudenza della S.C., non sussiste un vizio di extra petizione nell'ipotesi - in specie sussistente - in cui il giudice revochi il provvedimento monitorio e, senza una esplicita domanda del creditore, emetta una sentenza di condanna del debitore al pagamento di una somma uguale o minore a quella ingiunta, perché l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto a ottenere in termini
Pag. 6 di 7 brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr. Cass n.
24021/2004; Cass. n. 1954/2009; Cass. n. 28660/2013).
9. - Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, sussiste un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4041/2023 r.g., così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.07.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1617/2023 r.g.
2) Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_4
della somma di € 13.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale di mora
[...]
dalla domanda monitoria al soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 17 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4041/2023
Oggi 17 luglio 2025, alle ore 10.57, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. MARZIA SCALORA la quale precisa le Controparte_1
conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, insistendo in particolar modo nell'eccezione di violazione del limite della fideiussione;
precisa che è stata accettata la proposta formulata dal giudice a suo tempo e che la parte ha ritualmente rinunciato alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; chiede che il giudice tenga contro della mancata accettazione della proposta transattiva da parte della cessionaria ai fini dell'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite;
- per Controparte_2
l'avv. GIUSEPPE GABRIELE D'ANGELO il quale preliminarmente accetta
[...]
la rinuncia della parte opponente alla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; quindi, reitera le conclusioni come formulate in seno alla comparsa di risposta e in tutti gli scritti difensivi depositati in atti;
- per l'avv. ALESSANDRO BARBARO, oggi sostituito Controparte_3
dall'avv. SANTI MILARDO, il quale precisa le proprie conclusioni insistendo in quelle già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi e negli atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa previa concessione di un termine per note conclusive;
Il Giudice,
Pag. 1 di 7 Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
20:15, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 7 N. R.G. 4041/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4041/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'Avv. Marzia Scalora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Gabriele
[...] P.IVA_1
D'Angelo e Chiara D'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giampiero D'Agata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Pag. 3 di 7 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_4 P.IVA_2
Alessandro Barbaro e Mario Anzà, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santi Milardo, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 876/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.07.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1617/2023 r.g., con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in solido con la società e , CP_5 Controparte_6 della somma di € 18.342,64 oltre interessi, spese e compensi del monitorio, in favore della (oggi Controparte_7 Controparte_8
[...]
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito: a) l'indeterminatezza del credito azionato ex adverso; b) la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust; c) la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.; d) la violazione del massimale garantito pari a € 13.000,00.
2. - Si è costituita in giudizio la opposta instando per il rigetto dell'opposizione. CP_2
3. - Con comparsa del 27.03.2024 è altresì intervenuta volontariamente la CP_4
cessionaria del credito ex art. 58 TUB, richiamando le difese della cedente della
[...]
quale ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
4. - Con ordinanza dell'8.04.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, limitatamente alla somma di € 13.000,00, e formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
Pag. 4 di 7 5. - Nel corso del giudizio l'opponente ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
6. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
7. - L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
7.1. - Nel merito, occorre premettere che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(cfr. Sez. Un., n. 13533/2001), il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte negoziale del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte.
Tuttavia, come chiarito da Cass. n. 21092/2016, qualora l'entità della prestazione non sia determinata ab origine ma variabile nel tempo (come avviene tipicamente nel rapporto di conto corrente bancario), è onere del creditore dimostrare l'entità della pretesa, specialmente ove la stessa sia oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, tale onere deve ritenersi pienamente assolto dalla Banca opposta, la quale ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dalla data di apertura a quella di passaggio a sofferenza/chiusura del rapporto contrattuale, documentando l'intero andamento del conto (cfr. Cass. n. 23313/2018 e Cass. n. 4102/2018).
Al contrario, l'opponente si è limitato a generiche contestazioni, senza allegare specifici vizi negoziali o contabili che potessero incidere sulla pretesa creditoria.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
7.2. - L'opponente ha formalmente rinunciato alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sicché, per effetto di tale rinuncia, non può essere accolta l'eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8, né appare altrimenti predicabile la caducazione della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. La deroga convenzionale resta, dunque, operante e non sussiste alcuna decadenza per decorso del termine semestrale di cui al citato art. 1957 c.c.
7.3. - L'eccezione di violazione del limite dell'importo massimo garantito è fondata.
Pag. 5 di 7 Alla data della comunicazione di revoca dell'apertura di credito e di recesso dal rapporto di conto corrente del 24.05.2022, l'esposizione debitoria della CP_5 risultava già abbondantemente superiore ad € 13.000,00.
Secondo Cass. n. 12263/2015, il debito del fideiussore va “cristallizzato” alla data della cessazione del rapporto principale, ed è su tale importo che va calcolata l'operatività del massimale. Inoltre, ai sensi dell'art. 1942 c.c., il massimale garantito comprende anche gli accessori del debito principale, come precisato da Cass. n. 3805/2004. Pertanto, il credito garantito nei confronti del fideiussore non può eccedere Controparte_1
l'importo massimo di € 13.000,00.
7.4. - Nel presente giudizio risultano presenti sia la cessionaria ( che Controparte_4
la cedente ( oggi , la quale non ha sollevato alcuna contestazione circa CP_9 CP_10
l'intervento della prima. Ne consegue che la qualità di cessionaria deve ritenersi pienamente provata anche per facta concludentia.
7.5. - Risulta, infine, infondata l'eccezione relativa alla nullità della procedura di mediazione, risultando in atti la partecipazione della tramite procuratore munito CP_2
di procura notarile sostanziale, la cui validità non è stata contestata in sede di mediazione.
8. - L'opposizione è dunque fondata nei limiti di cui sopra. A norma dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato integralmente e va pronunciata condanna dell'opponente al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, della minor somma di € CP_4
13.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla domanda monitoria al soddisfo.
8.1. - A tale ultimo riguardo, va precisato che, conformemente alla costante giurisprudenza della S.C., non sussiste un vizio di extra petizione nell'ipotesi - in specie sussistente - in cui il giudice revochi il provvedimento monitorio e, senza una esplicita domanda del creditore, emetta una sentenza di condanna del debitore al pagamento di una somma uguale o minore a quella ingiunta, perché l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto a ottenere in termini
Pag. 6 di 7 brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr. Cass n.
24021/2004; Cass. n. 1954/2009; Cass. n. 28660/2013).
9. - Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, sussiste un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4041/2023 r.g., così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 876/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 07.07.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1617/2023 r.g.
2) Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_4
della somma di € 13.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale di mora
[...]
dalla domanda monitoria al soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Siracusa, in data 17 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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