Art. 12.
Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento del vinello e' autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie".
Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento del vinello e' autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie".