Versione
8 gennaio 1984
8 gennaio 1984
Art. 5.
Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza.
Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 10
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- sanzione amministrativa·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- tardività contestazione illecito amministrativo·
- art. 14 L. 689/1981·
- eccesso di potere·
- cumulo giuridico·
- art. 31 legge 157/1992·
- art. 37 LR 6/2008·
- difetto di motivazione