Articolo 5 della Legge 5 gennaio 1984, n. 1
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 gennaio 1984
Art. 5.
Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente