Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3988 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tarcisio Grechi, Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l’annullamento
del provvedimento 17.7.2025 prot. “17/07/2025. 0385185.U” della “DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA P.G.T. E S.U.E.”, “Area Interventi Diretti Municipi 5-9”, “Municipio 5” avente a “OGGETTO: intervento edilizio nell’immobile di -OMISSIS-realizzato dalla Società -OMISSIS-. Ordine di introito delle somme aggiuntive verificate” e dei provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi le “asseverazioni degli Uffici (Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia in data 14.9.2021 con P.G. -OMISSIS-” e “Area Pianificazione e Programmazione Mobilità – Unità Centrale Controllo Traffico in data 30.9.2020 con P.G. -OMISSIS-”, la “Verifica FINALE riduzione oneri di urbanizzazione” del “10/07/2025” emessa dalla “Direzione specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE”, “Unità Servizi Generali”, “Unità Oneri di Urbanizzazione” e il “Riscontro all’istanza protocollata in data 10.09.2025 di “riesame e sospensione effetti – Vs. provv. Prot. 17.07.2025 n. -OMISSIS-” della “DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA P.G.T. E S.U.E.”, “Area Interventi Diretti Municipi 5-9”, “Municipio 5”,
oltre che per l’accertamento e la declaratoria di antigiuridicità
del “Riscontro” comunale per cui “non si provvede sulla sopra citata istanza 10.09.2025 in attesa della decisione […] del ricorso RG 1342/2022”,
nonché per l’accertamento e la declaratoria ai sensi dell’art. 117 cpa
del dovere comunale di provvedere espressamente sull’istanza stessa con le statuizioni conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. GI RO e udito l’Avvocato del Comune di Milano, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 ottobre 2025 nell’ambito del giudizio R.G. n. 1342/2022 e successivamente iscritto autonomamente al R.G. n. 3988/2025, con cui la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano datato 17 luglio 2025, recante un ordine di introito di somme a titolo di contributo di costruzione, nonché gli atti presupposti e connessi.
La ricorrente ha altresì formulato istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati e domanda di accertamento ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
In data 14 novembre 2025, i difensori della società ricorrente depositavano una dichiarazione attestante l’intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di -OMISSIS-, disposta con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 255 del 31 ottobre 2025, chiedendo disporsi l’interruzione del giudizio.
Con ordinanza n. 1280/2025, pubblicata in data 19 novembre 2025, questo Tribunale:
- respingeva la domanda cautelare;
- dava atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., specificando che la stessa decorreva “ a far tempo dal deposito, in data 14 novembre 2025, della relativa dichiarazione del difensore di parte ricorrente ”;
- fissava l’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026 “ per la verifica dell’avvenuta riassunzione del giudizio e per la conseguente decisione dell’istanza ex art. 117 c.p.a.”.
All’udienza in camera di consiglio del 14.04.2026, fissata per la verifica di cui sopra, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio nel termine perentorio di legge.
Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto.
L’art. 80 del Codice del processo amministrativo disciplina la prosecuzione e la riassunzione del processo sospeso o interrotto. In particolare, il comma 3 del citato articolo stabilisce che, qualora non avvenga la prosecuzione ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo ai sensi del comma 2, “ il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione ”.
La mancata prosecuzione o riassunzione del giudizio nel termine perentorio fissato dalla legge comporta, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), del c.p.a., l’estinzione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, l’evento interruttivo è costituito dall’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente. La conoscenza legale di tale evento, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, si è avuta in data 14 novembre 2025, con il deposito in giudizio, da parte dei difensori della società, della dichiarazione di intervenuta liquidazione giudiziale.
Tale data è stata peraltro espressamente individuata come dies a quo dall’ordinanza di questo Tribunale n. 1280/2025.
Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del giudizio è dunque venuto a scadenza in data 12 febbraio 2026, senza che né la Curatela della società ricorrente, né il Comune resistente abbiano posto in essere alcun atto volto alla riattivazione del processo.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la mancata riassunzione del processo interrotto nel termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla conoscenza legale dell’evento, determini l’estinzione del giudizio, che il giudice è tenuto a dichiarare anche d’ufficio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, constatata l’inutile decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 80, comma 3, c.p.a., il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RO | EL AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.