CS
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sentenza 16 aprile 2025
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Improcedibile
Sentenza 5 gennaio 2026
Improcedibile
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04946/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00086 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04946/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4946 del 2025, proposto da AR D'VO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Gastini, dall'Avvocato Vincenzo Roppo e dall'Avvocato Paolo Canepa, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso
Avvocato Luca Gastini in Alessandria, P.ta Santa Lucia, n. 1
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, nonché
Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi entrambi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
LA UB, rappresentata e difesa dall'Avvocato IZ De SQ, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Giovanni Bonanno, n. 122
nei confronti N. 04946/2025 REG.RIC.
Commissione di concorso per la classe di concorso A046, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
della sentenza n. 3311 del 16 aprile 2025 del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso proposto da LA UB, ha annullato in parte qua la graduatoria finale del
“concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di sostegno, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 205 del 2023, di cui al bando n.
2575 del 2023”, nella parte in cui non la include tra i vincitori della procedura relativa alla classe di concorso A046 – scienze giuridico economiche per la Regione Liguria
(3 posti).
visti il ricorso per opposizione di terzo, proposto da AR D'VO, e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria nonché della controinteressata, e opposta,
LA UB; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
IA CC e uditi rispettivamente per l'opponente, AR D'VO,
l'Avvocato Stefania Contaldi su delega dell'Avvocato Luca Gastini e per l'opposta,
LA UB, l'Avvocato Antonio Francesco Certomà su delega dell'Avvocato
IZ De SQ.
FATTO e DIRITTO N. 04946/2025 REG.RIC.
1. La prof.ssa LA UB – odierna parte opposta – è una docente di scienze giuridico-economiche (classe di concorso A046) in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania.
1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi solo il Ministero, per brevità – ha riconosciuto detto titolo con il provvedimento n. 965 del 10 luglio 2023,
a seguito del positivo superamento da parte della prof.ssa UB delle misure compensative – rectius del tirocinio – presso un Istituto scolastico afferente all'Ufficio scolastico regionale della Liguria.
1.2. In ragione di tale titolo, la prof.ssa UB ha partecipato al concorso su base regionale indetto dal Ministero resistente con il decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, pubblicato l'11 dicembre 2023 – “Concorso per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” – c.d. Concorso PNRR1 – riservato ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della lex specialis.
1.3. La stessa, invero, ha presentato domanda per i posti messi a concorso dall'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (nel prosieguo: USR Liguria o anche solo USR) per la classe di concorso A046, dichiarando, in riferimento ai titoli di accesso, di:
- essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso e di avere conseguito il titolo di abilitazione all'estero presso la Università Cattolica Dimitrie Cantemir di
Bucarest, in Romania, attraverso percorsi di accesso selettivi, riconosciuto dal
Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
- avere prestato, negli ultimi cinque anni, il servizio di insegnamento nella classe di concorso A046 necessario alla partecipazione al concorso. N. 04946/2025 REG.RIC.
1.4. Presentata la domanda, la prof.ssa UB ha svolto proficuamente presso l'USR
Liguria le prove concorsuali scritte e orali, conseguendo votazioni rispettivamente pari a 90 e 85 punti.
1.5. Successivamente, l'USR Liguria, responsabile della procedura concorsuale di cui
è causa ai sensi dell'allegato 2 alla lex specialis, ha proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati, al fine di procedere all'approvazione delle graduatorie della Liguria delle distinte classi di concorso, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del medesimo bando.
1.6. Nel caso della parte odierna opposta, tuttavia, l'amministrazione appellata avrebbe svolto tale attività in maniera illegittima ed errata, atteso che, in data 18 giugno 2024, ha comunicato alla prof.ssa UB un punteggio per titoli pari a 25.75.
1.7. Diversamente, secondo quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale n.
205 del 26 ottobre 2023, recante la “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo
e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, alla prof.ssa UB sarebbe spettato un punteggio pari a 47,50, calcolato per come segue:
- 13,00 punti per il titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 con un punteggio pari a 10/10, che riportato a 100, equivale a 100/100 (punto A.1 dell'allegato B);
- 12,50 punti per il titolo di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (punto A.1.2 dell'allegato B);
- 2,5 punti per la certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale
23 giugno 2022, n. 1511 (punto B.4.11.1 dell'Allegato B);
- punti 3,75 per la certificazione linguistica di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della N. 04946/2025 REG.RIC.
ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli rnti certificatori riconosciuti dal Ministero stesso ai sensi del predetto decreto (punto B.4.12 dell'Allegato B);
- complessivi punti 3.75 per i tre master universitari di I livello o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (punto B.4.13.2 dell'Allegato B);
- complessivi 12 punti per i titoli di servizio.
1.8. Avvedutasi dell'errore commesso dall'amministrazione, la prof.ssa UB si è immediatamente premurata di contestare l'errore dell'amministrazione, inviando all'USR Liguria apposito reclamo per chiederne la rettifica e rilevando come, a causa dell'errore commesso dall'Amministrazione, il punteggio complessivo attribuitole è stato pari a 213,25 punti (pari a 90 punti per la prova scritta; 85 punti per la prova orale e 38,25 per titoli), in luogo dei 222,50 legittimamente spettanti.
1.9. Ad esito di tale reclamo, l'USR Liguria ha proceduto ad un ricalcolo solamente parziale, attribuendo ai titoli della prof.ssa UB un punteggio pari a 38.25, permettendole di conseguire 213,25 punti complessivi.
1.9.1. La prof.ssa UB, pertanto, ne ha ulteriormente chiesto la revisione ben prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, richiedendo all'amministrazione di valutare correttamente il titolo di abilitazione presentato quale titolo di accesso e conseguito dalla stessa con una votazione pari a 10/10, la quale, riportata in centesimi, le avrebbe dato diritto ad un punteggio ulteriore di 9,25.
1.9.2. Tale dato, d'altronde, era ben noto all'amministrazione appellata, la quale aveva già emesso il provvedimento di riconoscimento dopo attenta analisi di tutta la documentazione relativa all'abilitazione estera trasmessa dalla prof.ssa UB sia in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento, sia in sede di ammissione allo svolgimento delle misure compensative. N. 04946/2025 REG.RIC.
1.9.3. Peraltro, l'odierna parte opposta ha partecipato in riferimento al medesimo anno scolastico alle procedure di inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche, in seno alle quali la medesima amministrazione resistente ha sempre riconosciuto il punteggio relativo al voto di abilitazione.
1.9.4. L'amministrazione, tuttavia, ha lasciato inesitato anche il citato ulteriore reclamo, impedendo alla prof.ssa UB di essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A046 del 2 agosto 2024 e di partecipare alle procedure di assunzione che ne sono derivate.
2. Data la ritenuta illegittimità dell'azione amministrativa, la prof.ssa UB ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con il quale ha chiesto l'annullamento della sua esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso di cui è causa per la classe di concorso A046, con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere al suo reinserimento nella posizione legittimamente spettante, previa eventuale rettifica del punteggio per titoli attribuito, e connessa adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo alla partecipazione alle fasi I e II delle procedure di assunzione, nonché all'assunzione stessa.
2.1. Il ricorso in questione è stato iscritto al n. R.G. n. 757/2024 e, ad esito della camera di consiglio del 13 settembre 2024, il Tribunale ha emesso una sentenza n. 624 del
2024 in forma semplificata, con cui ha rigettato il ricorso, sentenza impugnata, come ora si dirà, dalla prof.ssa UB avanti a questo Consiglio di Stato.
2.2. Per quanto rileva ai fini dell'odierno giudizio, occorre rilevare che la prof.ssa
UB, nell'asserito rispetto dell'art. 41 c.p.a., ha evocato in giudizio due delle docenti vincitrici di concorso che, in caso di positivo accoglimento del ricorso, avrebbero potuto subire un pregiudizio in conseguenza del suo inserimento: le prof.sse Marina
D'AN e IS LB, ma non l'odierna opponente. N. 04946/2025 REG.RIC.
2.3. Tali docenti, invero, apparivano, al momento dell'esercizio dell'azione, le uniche, secondo la prospettazione della ricorrente, che avrebbero potuto subire un pregiudizio maggiore, atteso che risultavano prive di riserva alcuna.
2.4. La prof.ssa D'AN, infatti, avrebbe potuto subire una postposizione nella graduatoria, come poi effettivamente è stato, mentre la prof.ssa LB, invece, avrebbe potuto essere esclusa dalla graduatoria.
3. Una volta emessa la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, la prof.ssa UB, ritenendola illegittima, ha proposto ricorso in appello innanzi a questo Consiglio di
Stato chiedendone la riforma, assumendone l'erroneità per violazione del punto A.1.1. allegato B al decreto n. 205 del 2023, richiamato all'art. 10 del bando di concorso; violazione dell'art. 4, comma 6, del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990; violazione del principio del soccorso istruttorio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta; violazione del principio del favor partecipationis; ingiustizia grave e manifesta per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
3.1. Con la sentenza n. 9911 del 16 aprile 2025 questa Sezione, accogliendo il ricorso proposto dalla prof.ssa UB, ha annullato in parte qua la graduatoria finale del
“concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di sostegno, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 205 del 2023, di cui al bando n.
2575 del 2023”, nella parte in cui non la includeva tra i vincitori della procedura relativa alla classe di concorso A046 – scienze giuridico economiche per la Regione
Liguria (3 posti).
4. Avverso tale sentenza la prof.ssa AR D'VO, inserita al secondo posto della graduatoria originariamente impugnata dalla prof.ssa UB in qualità di avente diritto N. 04946/2025 REG.RIC.
alla riserva del 30% dei posti messi a disposizione, ha presentato il ricorso in opposizione di cui è causa, ritenendosi litisconsorte necessaria dello stesso giudizio, illegittimamente pretermessa, e ha chiesto a questo Consiglio di Stato, in via cautelare, di sospendere ex art. 98 c.p.a. l'esecuzione della sentenza ovvero di adottare le misure cautelari ritenute opportune nonché, nel merito, di accogliere il ricorso in opposizione ex art. 108 c.p.a. e, per gli effetti, di annullare la sentenza, affinché la causa prosegua a contraddittorio integro e con rimessione al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a.
o in subordine, laddove ravvisi la propria competenza e ritenga di poter vagliare il merito del giudizio, accertare la fondatezza delle censure sin d'ora incidentalmente sollevate dall'opponente e, per gli effetti, accertare la non spettanza, in capo alla ricorrente principale, prof.ssa UB, di 9,75 punti per la voce a.1.1., e 12,5 punti per la voce a.1.2., con conseguente eventuale annullamento della valutazione espressa in favore dell'opposta.
4.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero, l'USR Liguria e la controinteressata, prof.ssa UB, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
4.2. In particolare, la prof.ssa UB ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente avrebbe comunque ottenuto l'immissione in ruolo, nonostante la deteriore posizione in graduatoria (dal secondo al quinto posto).
4.3. A seguito della pubblicazione della sentenza opposta, l'amministrazione resistente, ricevuta dall'odierna opposta la notifica della sentenza del Consiglio di
Stato, ha rettificato la graduatoria della classe di concorso A046 inserendo al primo posto la prof.ssa UB e al contempo mantenendo la prof.ssa AR D'VO al quinto posto.
4.4. La rettifica de qua è stata disposta in attuazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. n.
45 del 7 aprile 2025 (c.d. decreto scuola), convertito con la l. n. 79 del 5 giugno 2025, ai sensi del quale «con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la N. 04946/2025 REG.RIC.
graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» e «all'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente».
4.5. Per l'effetto, l'USR ha pubblicato il decreto n. 1907 del 4 luglio 2025, con il quale ha disposto la permanenza in graduatoria della prof.ssa VO, pur se al quinto posto.
4.6. Al contempo, con il decreto n. 1898 del 4 luglio 2025, anche nel rispetto del diritto alla riserva dei posti prevista dall'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, la medesima amministrazione ha disposto l'accantonamento del posto legittimamente spettante alla prof.ssa VO dalla stessa già ricoperto durante l'a.s. 2024/2025 presso l'I.I.S.S. “F. Patetta” di Cairo M., ai fini dell'accettazione della definitiva assunzione in ruolo, che la prof.ssa VO avrebbe avuto diritto a fare secondo le tempistiche e con le modalità previste dal Decreto del
Ministero dell'istruzione e del merito n. 154209 del 7 luglio 2025.
4.7. Su richiesta congiunta dei difensori, nella camera di consiglio del 29 luglio 2025 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di cui all'art. 98 c.p.a. da parte dell'opponente, il Collegio ha rinviato la causa per l'esame del merito alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025.
4.8. Infine, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso per opposizione di terzo, proposto dalla controinteressata AR D'VO, in effetti pretermessa dal giudizio definito dalla sentenza n. 9911 del 16 aprile 2025 di N. 04946/2025 REG.RIC.
questa Sezione, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Invero, risulta circostanza incontestata dalla stessa opponente, anche da ultimo nella memoria del 10 novembre 2025, che ella, al di là della sua (deteriore) posizione in graduatoria per effetto della sentenza qui opposta, abbia mantenuto il posto nell'istituto scolastico “F. Patetta – Cairo M.”, già ricoperto durante l'anno scolastico
2024-2025, risultando addirittura assunta definitivamente in ruolo.
6.1. La permanenza in graduatoria, è vero, si deve all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 45 del 7 aprile 2025, conv. in l. n. 79 del 5 giugno 2025, e dunque per factum principis successivo alla lesione della sua posizione giuridica, realizzata per effetto della sentenza qui opposta.
6.2. La sola deteriore posizione in graduatoria, nel caso di specie, non può tuttavia giustificare il permanente interesse alla coltivazione del ricorso per opposizione, come invece ella ha sostenuto da ultimo nella citata memoria, dato che la posizione in graduatoria è un bene strumentale rispetto ad un bene finale della vita che, nel caso di specie, risulta pacificamente attribuito comunque, e definitivamente, all'odierna opponente, con assegnazione della sede in precedenza ricoperta, seppure per un factum principis successivo alla sentenza opposta.
6.3. Il bene della vita di interesse della ricorrente in opposizione ed il fine ultimo della procedura concorsuale – l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato – è stato, nel caso della prof.ssa D'VO, pienamente realizzato, sicché essa non ha perso il posto,
è stata assunta e assegnata alla sede di preferenza.
7. Ne segue che il ricorso per opposizione di terzo deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse in capo alla prof.ssa D'VO, la quale non potrebbe, per effetto dell'accoglimento dell'opposizione e, sul piano rescissorio, con la eventuale reiezione del ricorso in origine proposto dalla prof.ssa UB, ottenere un bene della vita N. 04946/2025 REG.RIC.
maggiore di quanto, sul piano sostanziale (e al di là della formale posizione in graduatoria), ha già ottenuto.
8. Le spese del presente giudizio, per via del sopraggiungere della novella normativa che ha consentito il mantenimento di un'utile posizione in graduatoria per l'opponente e, nel suo caso, comunque l'ottenimento del bene della vita a cui agognava, possono essere interamente compensate tra le parti.
8.1. Rimane definitivamente a carico dell'opponente il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per opposizione, proposto da AR D'VO, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico di AR D'VO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
IA CC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere N. 04946/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA CC
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00086 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04946/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4946 del 2025, proposto da AR D'VO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Gastini, dall'Avvocato Vincenzo Roppo e dall'Avvocato Paolo Canepa, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso
Avvocato Luca Gastini in Alessandria, P.ta Santa Lucia, n. 1
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, nonché
Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi entrambi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
LA UB, rappresentata e difesa dall'Avvocato IZ De SQ, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Giovanni Bonanno, n. 122
nei confronti N. 04946/2025 REG.RIC.
Commissione di concorso per la classe di concorso A046, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
della sentenza n. 3311 del 16 aprile 2025 del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso proposto da LA UB, ha annullato in parte qua la graduatoria finale del
“concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di sostegno, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 205 del 2023, di cui al bando n.
2575 del 2023”, nella parte in cui non la include tra i vincitori della procedura relativa alla classe di concorso A046 – scienze giuridico economiche per la Regione Liguria
(3 posti).
visti il ricorso per opposizione di terzo, proposto da AR D'VO, e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria nonché della controinteressata, e opposta,
LA UB; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
IA CC e uditi rispettivamente per l'opponente, AR D'VO,
l'Avvocato Stefania Contaldi su delega dell'Avvocato Luca Gastini e per l'opposta,
LA UB, l'Avvocato Antonio Francesco Certomà su delega dell'Avvocato
IZ De SQ.
FATTO e DIRITTO N. 04946/2025 REG.RIC.
1. La prof.ssa LA UB – odierna parte opposta – è una docente di scienze giuridico-economiche (classe di concorso A046) in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania.
1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – di qui in poi solo il Ministero, per brevità – ha riconosciuto detto titolo con il provvedimento n. 965 del 10 luglio 2023,
a seguito del positivo superamento da parte della prof.ssa UB delle misure compensative – rectius del tirocinio – presso un Istituto scolastico afferente all'Ufficio scolastico regionale della Liguria.
1.2. In ragione di tale titolo, la prof.ssa UB ha partecipato al concorso su base regionale indetto dal Ministero resistente con il decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, pubblicato l'11 dicembre 2023 – “Concorso per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” – c.d. Concorso PNRR1 – riservato ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della lex specialis.
1.3. La stessa, invero, ha presentato domanda per i posti messi a concorso dall'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (nel prosieguo: USR Liguria o anche solo USR) per la classe di concorso A046, dichiarando, in riferimento ai titoli di accesso, di:
- essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso e di avere conseguito il titolo di abilitazione all'estero presso la Università Cattolica Dimitrie Cantemir di
Bucarest, in Romania, attraverso percorsi di accesso selettivi, riconosciuto dal
Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
- avere prestato, negli ultimi cinque anni, il servizio di insegnamento nella classe di concorso A046 necessario alla partecipazione al concorso. N. 04946/2025 REG.RIC.
1.4. Presentata la domanda, la prof.ssa UB ha svolto proficuamente presso l'USR
Liguria le prove concorsuali scritte e orali, conseguendo votazioni rispettivamente pari a 90 e 85 punti.
1.5. Successivamente, l'USR Liguria, responsabile della procedura concorsuale di cui
è causa ai sensi dell'allegato 2 alla lex specialis, ha proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati, al fine di procedere all'approvazione delle graduatorie della Liguria delle distinte classi di concorso, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del medesimo bando.
1.6. Nel caso della parte odierna opposta, tuttavia, l'amministrazione appellata avrebbe svolto tale attività in maniera illegittima ed errata, atteso che, in data 18 giugno 2024, ha comunicato alla prof.ssa UB un punteggio per titoli pari a 25.75.
1.7. Diversamente, secondo quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale n.
205 del 26 ottobre 2023, recante la “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo
e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”, alla prof.ssa UB sarebbe spettato un punteggio pari a 47,50, calcolato per come segue:
- 13,00 punti per il titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 con un punteggio pari a 10/10, che riportato a 100, equivale a 100/100 (punto A.1 dell'allegato B);
- 12,50 punti per il titolo di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (punto A.1.2 dell'allegato B);
- 2,5 punti per la certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale
23 giugno 2022, n. 1511 (punto B.4.11.1 dell'Allegato B);
- punti 3,75 per la certificazione linguistica di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della N. 04946/2025 REG.RIC.
ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli rnti certificatori riconosciuti dal Ministero stesso ai sensi del predetto decreto (punto B.4.12 dell'Allegato B);
- complessivi punti 3.75 per i tre master universitari di I livello o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (punto B.4.13.2 dell'Allegato B);
- complessivi 12 punti per i titoli di servizio.
1.8. Avvedutasi dell'errore commesso dall'amministrazione, la prof.ssa UB si è immediatamente premurata di contestare l'errore dell'amministrazione, inviando all'USR Liguria apposito reclamo per chiederne la rettifica e rilevando come, a causa dell'errore commesso dall'Amministrazione, il punteggio complessivo attribuitole è stato pari a 213,25 punti (pari a 90 punti per la prova scritta; 85 punti per la prova orale e 38,25 per titoli), in luogo dei 222,50 legittimamente spettanti.
1.9. Ad esito di tale reclamo, l'USR Liguria ha proceduto ad un ricalcolo solamente parziale, attribuendo ai titoli della prof.ssa UB un punteggio pari a 38.25, permettendole di conseguire 213,25 punti complessivi.
1.9.1. La prof.ssa UB, pertanto, ne ha ulteriormente chiesto la revisione ben prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, richiedendo all'amministrazione di valutare correttamente il titolo di abilitazione presentato quale titolo di accesso e conseguito dalla stessa con una votazione pari a 10/10, la quale, riportata in centesimi, le avrebbe dato diritto ad un punteggio ulteriore di 9,25.
1.9.2. Tale dato, d'altronde, era ben noto all'amministrazione appellata, la quale aveva già emesso il provvedimento di riconoscimento dopo attenta analisi di tutta la documentazione relativa all'abilitazione estera trasmessa dalla prof.ssa UB sia in sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento, sia in sede di ammissione allo svolgimento delle misure compensative. N. 04946/2025 REG.RIC.
1.9.3. Peraltro, l'odierna parte opposta ha partecipato in riferimento al medesimo anno scolastico alle procedure di inserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche, in seno alle quali la medesima amministrazione resistente ha sempre riconosciuto il punteggio relativo al voto di abilitazione.
1.9.4. L'amministrazione, tuttavia, ha lasciato inesitato anche il citato ulteriore reclamo, impedendo alla prof.ssa UB di essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A046 del 2 agosto 2024 e di partecipare alle procedure di assunzione che ne sono derivate.
2. Data la ritenuta illegittimità dell'azione amministrativa, la prof.ssa UB ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), con il quale ha chiesto l'annullamento della sua esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso di cui è causa per la classe di concorso A046, con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere al suo reinserimento nella posizione legittimamente spettante, previa eventuale rettifica del punteggio per titoli attribuito, e connessa adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo alla partecipazione alle fasi I e II delle procedure di assunzione, nonché all'assunzione stessa.
2.1. Il ricorso in questione è stato iscritto al n. R.G. n. 757/2024 e, ad esito della camera di consiglio del 13 settembre 2024, il Tribunale ha emesso una sentenza n. 624 del
2024 in forma semplificata, con cui ha rigettato il ricorso, sentenza impugnata, come ora si dirà, dalla prof.ssa UB avanti a questo Consiglio di Stato.
2.2. Per quanto rileva ai fini dell'odierno giudizio, occorre rilevare che la prof.ssa
UB, nell'asserito rispetto dell'art. 41 c.p.a., ha evocato in giudizio due delle docenti vincitrici di concorso che, in caso di positivo accoglimento del ricorso, avrebbero potuto subire un pregiudizio in conseguenza del suo inserimento: le prof.sse Marina
D'AN e IS LB, ma non l'odierna opponente. N. 04946/2025 REG.RIC.
2.3. Tali docenti, invero, apparivano, al momento dell'esercizio dell'azione, le uniche, secondo la prospettazione della ricorrente, che avrebbero potuto subire un pregiudizio maggiore, atteso che risultavano prive di riserva alcuna.
2.4. La prof.ssa D'AN, infatti, avrebbe potuto subire una postposizione nella graduatoria, come poi effettivamente è stato, mentre la prof.ssa LB, invece, avrebbe potuto essere esclusa dalla graduatoria.
3. Una volta emessa la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, la prof.ssa UB, ritenendola illegittima, ha proposto ricorso in appello innanzi a questo Consiglio di
Stato chiedendone la riforma, assumendone l'erroneità per violazione del punto A.1.1. allegato B al decreto n. 205 del 2023, richiamato all'art. 10 del bando di concorso; violazione dell'art. 4, comma 6, del bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990; violazione del principio del soccorso istruttorio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta; violazione del principio del favor partecipationis; ingiustizia grave e manifesta per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
3.1. Con la sentenza n. 9911 del 16 aprile 2025 questa Sezione, accogliendo il ricorso proposto dalla prof.ssa UB, ha annullato in parte qua la graduatoria finale del
“concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune di sostegno, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 205 del 2023, di cui al bando n.
2575 del 2023”, nella parte in cui non la includeva tra i vincitori della procedura relativa alla classe di concorso A046 – scienze giuridico economiche per la Regione
Liguria (3 posti).
4. Avverso tale sentenza la prof.ssa AR D'VO, inserita al secondo posto della graduatoria originariamente impugnata dalla prof.ssa UB in qualità di avente diritto N. 04946/2025 REG.RIC.
alla riserva del 30% dei posti messi a disposizione, ha presentato il ricorso in opposizione di cui è causa, ritenendosi litisconsorte necessaria dello stesso giudizio, illegittimamente pretermessa, e ha chiesto a questo Consiglio di Stato, in via cautelare, di sospendere ex art. 98 c.p.a. l'esecuzione della sentenza ovvero di adottare le misure cautelari ritenute opportune nonché, nel merito, di accogliere il ricorso in opposizione ex art. 108 c.p.a. e, per gli effetti, di annullare la sentenza, affinché la causa prosegua a contraddittorio integro e con rimessione al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a.
o in subordine, laddove ravvisi la propria competenza e ritenga di poter vagliare il merito del giudizio, accertare la fondatezza delle censure sin d'ora incidentalmente sollevate dall'opponente e, per gli effetti, accertare la non spettanza, in capo alla ricorrente principale, prof.ssa UB, di 9,75 punti per la voce a.1.1., e 12,5 punti per la voce a.1.2., con conseguente eventuale annullamento della valutazione espressa in favore dell'opposta.
4.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero, l'USR Liguria e la controinteressata, prof.ssa UB, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
4.2. In particolare, la prof.ssa UB ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente avrebbe comunque ottenuto l'immissione in ruolo, nonostante la deteriore posizione in graduatoria (dal secondo al quinto posto).
4.3. A seguito della pubblicazione della sentenza opposta, l'amministrazione resistente, ricevuta dall'odierna opposta la notifica della sentenza del Consiglio di
Stato, ha rettificato la graduatoria della classe di concorso A046 inserendo al primo posto la prof.ssa UB e al contempo mantenendo la prof.ssa AR D'VO al quinto posto.
4.4. La rettifica de qua è stata disposta in attuazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. n.
45 del 7 aprile 2025 (c.d. decreto scuola), convertito con la l. n. 79 del 5 giugno 2025, ai sensi del quale «con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la N. 04946/2025 REG.RIC.
graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» e «all'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente».
4.5. Per l'effetto, l'USR ha pubblicato il decreto n. 1907 del 4 luglio 2025, con il quale ha disposto la permanenza in graduatoria della prof.ssa VO, pur se al quinto posto.
4.6. Al contempo, con il decreto n. 1898 del 4 luglio 2025, anche nel rispetto del diritto alla riserva dei posti prevista dall'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, la medesima amministrazione ha disposto l'accantonamento del posto legittimamente spettante alla prof.ssa VO dalla stessa già ricoperto durante l'a.s. 2024/2025 presso l'I.I.S.S. “F. Patetta” di Cairo M., ai fini dell'accettazione della definitiva assunzione in ruolo, che la prof.ssa VO avrebbe avuto diritto a fare secondo le tempistiche e con le modalità previste dal Decreto del
Ministero dell'istruzione e del merito n. 154209 del 7 luglio 2025.
4.7. Su richiesta congiunta dei difensori, nella camera di consiglio del 29 luglio 2025 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di cui all'art. 98 c.p.a. da parte dell'opponente, il Collegio ha rinviato la causa per l'esame del merito alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025.
4.8. Infine, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso per opposizione di terzo, proposto dalla controinteressata AR D'VO, in effetti pretermessa dal giudizio definito dalla sentenza n. 9911 del 16 aprile 2025 di N. 04946/2025 REG.RIC.
questa Sezione, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
6. Invero, risulta circostanza incontestata dalla stessa opponente, anche da ultimo nella memoria del 10 novembre 2025, che ella, al di là della sua (deteriore) posizione in graduatoria per effetto della sentenza qui opposta, abbia mantenuto il posto nell'istituto scolastico “F. Patetta – Cairo M.”, già ricoperto durante l'anno scolastico
2024-2025, risultando addirittura assunta definitivamente in ruolo.
6.1. La permanenza in graduatoria, è vero, si deve all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 45 del 7 aprile 2025, conv. in l. n. 79 del 5 giugno 2025, e dunque per factum principis successivo alla lesione della sua posizione giuridica, realizzata per effetto della sentenza qui opposta.
6.2. La sola deteriore posizione in graduatoria, nel caso di specie, non può tuttavia giustificare il permanente interesse alla coltivazione del ricorso per opposizione, come invece ella ha sostenuto da ultimo nella citata memoria, dato che la posizione in graduatoria è un bene strumentale rispetto ad un bene finale della vita che, nel caso di specie, risulta pacificamente attribuito comunque, e definitivamente, all'odierna opponente, con assegnazione della sede in precedenza ricoperta, seppure per un factum principis successivo alla sentenza opposta.
6.3. Il bene della vita di interesse della ricorrente in opposizione ed il fine ultimo della procedura concorsuale – l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato – è stato, nel caso della prof.ssa D'VO, pienamente realizzato, sicché essa non ha perso il posto,
è stata assunta e assegnata alla sede di preferenza.
7. Ne segue che il ricorso per opposizione di terzo deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse in capo alla prof.ssa D'VO, la quale non potrebbe, per effetto dell'accoglimento dell'opposizione e, sul piano rescissorio, con la eventuale reiezione del ricorso in origine proposto dalla prof.ssa UB, ottenere un bene della vita N. 04946/2025 REG.RIC.
maggiore di quanto, sul piano sostanziale (e al di là della formale posizione in graduatoria), ha già ottenuto.
8. Le spese del presente giudizio, per via del sopraggiungere della novella normativa che ha consentito il mantenimento di un'utile posizione in graduatoria per l'opponente e, nel suo caso, comunque l'ottenimento del bene della vita a cui agognava, possono essere interamente compensate tra le parti.
8.1. Rimane definitivamente a carico dell'opponente il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per opposizione, proposto da AR D'VO, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico di AR D'VO il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
IA CC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere N. 04946/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA CC
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO