Articolo 2 della Legge 30 novembre 1939, n. 2137
Articolo 1
Versione
29 giugno 1939
Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei termini di cui agli Accordi anzidetti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel - Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 29 giugno 1939