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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), con gli Avv.ti CAPRA MARTA e QUIRICO LUCIANA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. BARONI MARIA INGRID ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Casalpusterlengo (Lo), Via Marsala N.26/A;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 02/09/2000, (atto n. 103, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con sentenza n. 1384/24 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 16.6.2025, le difese delle parti richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni congiunte:
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SIg.ri c.f. Parte_1
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Regone n. 43, e , c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Porto Morone (PV), Via Felice Cavallotti n. 85, coniugatisi in Pavia in data 02.09.2000 con matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte 2, Serie C, n. 103 del Comune di Pavia;
b) per quanto concerne le visite al padre, data la loro età, i ragazzi si accorderanno di volta in volta, compatibilmente con i propri impegni ed eSIenze e quelle del genitore;
c) il padre contribuirà al mantenimento dei figli e versando alla SI.ra - in via anticipata Per_1 PE Pt_1 entro il giorno trenta di ogni mese - l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita per famiglie di impiegati e operai;
quanto ad
, il SI. verserà il 50% del contributo per l'affido di (corrisposto dal Comune di Per_3 CP_3 Per_3
Pavia) sul conto corrente intestato alla SI.ra finchè il ragazzo rimarrà in Germania. Se e quando Pt_1
tornerà presso l'abitazione della SI.ra e finchè non sarà economicamente autosufficiente, Per_3 Pt_1 il SI. verserà il 100% del contributo per l'affido di sul conto corrente intestato alla SI.ra CP_3 Per_3
la quale si impegna a farsi carico totalmente del suo mantenimento (eccetto le spese straordinarie Pt_1 come da successivo punto d). Qualora, invece, diventi economicamente autosufficiente, il SI. Per_3
continuerà a corrispondere alla SI.ra il 50% dell'assegno per l'affido sul di lei conto corrente CP_3 Pt_1 fino all'erogazione dello stesso da parte del Comune di Pavia;
d) il SI. contribuirà inoltre al mantenimento di , e corrispondendo alla CP_2 PE Per_1 Per_3 SI.ra il 50% delle spese straordinarie come da “Protocollo del Tribunale di Pavia”; Pt_1
e) i figli saranno a carico di ciascun genitore al 50%;
f) l'assegno unico, da qualunque genitore richiesto, verrà diviso al 50% tra i genitori;
g) le parti si impegnano a dividere al 50% le spese veterinarie del cane di proprietà del SI. e del gatto CP_3 di , mentre le spese di mantenimento e di pensione del cane saranno integralmente a carico del SI. PE
. La SI.ra si impegna a rendersi disponibile a tenere il cane quando il SI. è via (salvo CP_3 Pt_1 CP_3 impedimenti eccezionali) a condizione che il le fornisca il cibo e i medicinali necessari;
CP_3
h) spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La SI.ra , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c., depositato in data 09.04.2024, ha chiesto di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione dal marito e, decorsi i termini di legge, la contestuale CP_4
pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1384/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.10.24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate e hanno precisato di non volersi riconciliare.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898
e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, inoltre valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Visto l'accordo raggiunto è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da n Parte_1 Controparte_1
Pavia il giorno 02/09/2000 (atto n. 103, Parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, da intendersi richiamate, e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) compensa le spese.
Pavia, così deciso nella camera di conSIlio del 10.09.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi