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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 389/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Marsili Ribelli, Davide De Gaetano e Andrea Graziosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Drapperie n. 12;
Appellante contro CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Motti, Davide Contini e Filippo Andreini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, in Via Flaminia n. 179;
Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Battazza e Paolo Mancuso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Marecchiese n. 4;
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 20 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via Dei Monti Parioli n. 40;
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, in Via Flaminia n. 163/E;
Appellati
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE – INGEGNERE – RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 19.11.2024 tenuta con le modalità di cui all'art. 127ter cpc:
APPELLANTE: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa disamina di ammissibilità, rilevanza e fondatezza dell'appello proposto dalla Parte_3
in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n.
[...]
32/2023 emessa dal Tribunale Monocratico di Rimini, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Lorenzo Maria Lico, oggetto del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta: NEL MERITO ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I° GRADO N. 32/2023 Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, della sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale Monocratico di Rimini, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Lorenzo Maria Lico, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale, accertare e dichiarare che la responsabilità in relazione agli eventi dannosi verificatisi all'immobile sito in Milano, in Via Savona n.c. 18, di proprietà della Co sia ascrivibile allo studio Parte_1 Controparte_5
e dell'Ing. all'Ing. nonché
[...] CP_1 CP_1 all'Ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cc e, Parte_2 conseguentemente, condannare gli stessi, unitamente alle compagnie di assicurazione intervenute cui si estende la domanda, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla per un totale di € 420.680,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'attività istruttoria;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la responsabilità in relazione agli eventi dannosi verificatisi all'immobile sito in Milano, in Via Savona n.c. 18, di proprietà della sia ascrivibile allo studio di Studio Parte_1 CP_5
pagina 2 di 20 Impianti dell'Ing. e dell'Ing. all'Ing. Parte_2 CP_1 CP_1 nonché all'Ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
[...] Parte_2 cc e, conseguentemente, condannare gli stessi, unitamente alle compagnie di assicurazione intervenute cui si estende la domanda, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla per un totale di € 420.680,00 oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'attività istruttoria.
- In ogni caso, considerato il mancato svolgimento di attività istruttorie, stante anche la complessità della controversia, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio. Si insiste, inoltre in accoglimento del quarto motivo di appello, affinché la Corte d'Appello adita, Voglia ammettere le seguenti ISTANZE ISTRUTTORIE
[OMISSIS]».
APPELLATO «Voglia l'Ecc.ma corte d'Appello di Bologna, ogni avversa CP_1 domanda disattesa e respinta: In via principale - rigettare l'appello proposto dalla soc.
respingendo ogni sua domanda, anche istruttoria, poiché infondata in Parte_3 fatto e in diritto;
- confermare integralmente la sentenza n. 32/2023 pubblicata il 18/01/2023 dal Tribunale di Rimini (causa n. 264/20 R.G., repertorio n. 93/2023 del 18/01/2023). In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte appellante, determinare le somme eventualmente dovute contenendole nei minimi di legge secondo il grado di responsabilità dell'ing. e condannare CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_6 in Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066, C.F./P.IVA/R.I. Milano (Indirizzo PEC: P.IVA_3
, a tenere indenne e manlevare l'ing. Email_1 CP_1 da ogni pretesa di parte attrice e per l'effetto condannare la stessa direttamente
[...] al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice in forza dell'emananda sentenza o comunque a rifondere all'ing. odierno CP_1 convenuto, quanto fosse condannato a pagare in conseguenza del presente giudizio. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge anche del secondo grado».
APPELLATO AMATI: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa, previo accertamento ex officio della nullità del contratto di prestazione d'opera/disciplinare di incarico dell'anno 2013 (documento n. 1 avversario) per le ragioni indicate in atti: -dichiarare inammissibile l'avverso appello nei confronti dell'Ing. per essere passata in giudicato la Sentenza n. 32/2023 Parte_2 del Tribunale di Rimini nella parte in cui ha accertato che unico progettista e direttore dei lavori fu l'Ing. -in ogni caso rigettare ogni e qualsiasi domanda CP_1
pagina 3 di 20 proposta nei confronti dell'Ing. siccome infondata, in fatto e in Parte_2 diritto, non provata e in ogni caso eccessiva nel quantum. Con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge».
APPELLATA GENERALI: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRINCIPALE in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutte le ragioni sopra esposte;
in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame stante la carenza di azione diretta dell'appellante nei confronti di Controparte_2 nel merito ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 32/2023, comunicata il 19.01.2023 e notificata il successivo 25.01.2023; IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI GARANZIA Nell'ipotesi in cui l'assicurato riproponga tempestivamente tale domanda nel giudizio di gravame, si riportano le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del professionista convenuto, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n. 300733276 in relazione ai fatti oggetto di giudizio per le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata;
nel merito, rigettare la stessa perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via gradata, solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del professionista convenuto, dichiarare tenuta alla manleva nel Controparte_2 rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali (tra cui a titolo meramente esemplificativo massimale, scoperto ed esclusione del vincolo di solidarietà). Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio».
APPELLATA : «Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, ogni CP_3 contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte esposte da questa difesa: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla soc.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, respingendo ogni Parte_3
e qualunque domanda e/o pretesa, anche istruttoria, avanzata dall'appellante poiché infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum. Confermare integralmente la sentenza n. 32/2023 emessa e pubblicata il 18/01/2023 dal Tribunale di Rimini (causa n. 264/20 r.g., repertorio n. 93/2023 del 18/01/2023). Vinte le spese anche del presente grado di giudizio. - Nel rapporto con l'assicurato, ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, rigettare la domanda di manleva dell'Ing. accertando e dichiarando che la polizza azionata CP_1 dal medesimo, ovvero la sua estensione temporale sino a ricomprendervi i fatti accaduti pagina 4 di 20 dal 18/12/2012, non è operante e/o non è inefficace per avere l'assicurato taciuto, con dolo e/o colpa grave ex art.1892 c.c., circostanze rilevanti e decisive che – se fossero state comunicate tempestivamente - avrebbero fatto sì che la Compagnia non avrebbe stipulato la polizza stessa ovvero la sua estensione temporale o che avrebbe escluso l'evento dalla copertura assicurativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa avanzata dall'Ing. poiché infondata. Stante l'inefficacia e CP_1
l'inoperatività della polizza mandare così assolta ed esonerata da ogni e CP_3 qualsiasi pretesa dell'assicurato, dichiarando dunque che la Compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo. Vinte le spese di lite come per legge. - In via subordinata, ma salvo gravame, respingere sempre e comunque la domanda di garanzia così come proposta dall'Ing. Viceversa, accertato e liquidato l'effettivo danno subito CP_1 dall'appellante, comunque inferiore al domandato, contenere l'indennizzo entro i limiti del massimale e/o dei sottomassimali indicati in polizza (€ 300.000,00), dedotta la franchigia di € 2.500/00. A spese di lite compensate tra l'Ing. e per CP_1 CP_3 effetto della previsione contrattuale di cui alla polizza a tenore della quale “la Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali e i tecnici che non siano da essa designati”. In subordine a spese compensate o calcolate in proporzione alla garanzia ritenuta. Vinte le spese di lite come per legge nei confronti delle restanti parti processuali».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società adiva il Tribunale di Rimini per sentir condannare Parte_3 lo e, quindi, i professionisti che lo componevano, l'Ing. Controparte_5
e l'Ing. in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Parte_2 somma complessiva di euro 420.680,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per l'esistenza di vizi e difetti ex art. 1669 c.c. in relazione all'eccessiva rumorosità degli impianti meccanici (di raffreddamento, riscaldamento, ventilazione et similia), installati nell'albergo di sua proprietà. Nello specifico, la società attrice sosteneva di aver affidato, nel 2013, allo Controparte_5 rappresentato dall'Ing. l'incarico relativo alla progettazione e direzione CP_1 specialistica di una serie di impianti meccanici, tra i quali quelli di condizionamento. Quest'ultimo risultava viziato a causa dell'eccessiva rumorosità, che riteneva provata con il deposito di alcune consulenze tecniche di parte e che addebitava alla responsabilità del progettista e direttore specifico dei lavori ing. e, in via CP_1
pagina 5 di 20 solidale, agli ulteriori soggetti, cui era stato affidato l'incarico, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. B. Si costituiva in giudizio l'ing. il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo la carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della domanda, sia sotto il profilo dell'an (concreta esistenza dell'eccessiva rumorosità) sia con riferimento al nesso eziologico tra l'attività realizzata dal professionista e l'evento di danno lamentato, anche alla luce dei molteplici interventi effettuati sugli impianti da parte di società terze su incarico della committente- odierna appellante. In ogni caso, concludeva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa (anche solo ), nei Controparte_3 CP_3 confronti della quale formulava domanda di manleva in caso di condanna. C. Si costituiva in giudizio l'Ing. chiedendo, in via Parte_2 preliminare, l'estromissione dal giudizio e rilevando inoltre la nullità del contratto sottoscritto tra la committente e lo Studio associato (poiché quest'ultimo doveva considerarsi privo di autonoma soggettività giuridica). Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea, domandandone il rigetto e chiedendo, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
(anche solo , nei confronti della quale formulava domanda Controparte_2 CP_2 di manleva in caso di condanna. D. Con decreto del 07.5.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e di le quali, costituitesi, chiedevano il rigetto della domanda formulata CP_3 CP_2 da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccepivano altresì l'inoperatività delle relative polizze per differenti ragioni, evocando comunque massimali e scoperti di polizza. E. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e veniva fissata l'udienza del 18.1.2023 per la discussione orale. F. Con sentenza ex art. 281 sexies n. 32/2023, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attorea, sostenendo come parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente per non aver fornito elementi idonei a verificare in concreto l'esistenza dell'unico vizio e difetto lamentato (rumorosità oltre soglia dell'impianto di condizionamento installato nella struttura alberghiera). In ogni caso riteneva la completa estraneità alle attività di progettazione e direzione lavori impiantistica dell'ing. Pt_2
G. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_3 lamentando 1) l'erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum
– travisamento dei fatti, 2) l'erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio, 3) l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione casuale sussistente tra l'evento di danno e la condotta posta in essere, 4) la mancata
pagina 6 di 20 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, 5) la condanna al pagamento delle spese di lite. H. Si costituiva in giudizio l'ing. eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, ribadendo l'assenza di causalità tra l'opera prestata ed il danno lamentato. I. Si costituiva in giudizio l'ing. contestando tutto quanto Parte_2 ex adverso dedotto e prodotto, resistendo all'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, sottolineando l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, non essendo stato impugnato il capo della sentenza in cui il Giudice aveva accertato che l'incarico relativo alla progettazione e direzione specialistiche degli impianti meccanici fosse stato assunto ed interamente eseguito dal solo ing. CP_1
L. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, CP_2 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda svolta direttamente nei suoi confronti, in mancanza di titolo idoneo, nonché l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione dell'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto e, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, essendo insussistente la prova dell'esistenza della rumorosità. In relazione alla domanda di garanzia, chiedeva l'accertamento dell'inoperatività della polizza e, in via gradata, in caso di condanna del professionista convenuto, di dichiararla tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. M. Si costituiva in giudizio altresì la , chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_3 quanto infondato in fatto ed in diritto e, in relazione alla domanda di garanzia, chiedeva l'accertamento dell'inoperatività della polizza e, in via gradata, in caso di condanna del professionista convenuto, di dichiararla tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. N. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 19.11.2024, ammessa ed espletata CTU, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società impugna la sentenza affidando le proprie censure a Parte_3 cinque motivi, contenenti più ragioni. 1.1 Con il primo, l'appellante denuncia l'erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum, sostenendo come, non solo, il vizio della rumorosità e del quantum di superamento della sua soglia non fossero mai stati né pagina 7 di 20 contestati né negati dal ma anche, che fossero stati provati tramite la CP_1 produzione di quattro relazioni tecniche, effettuate in contraddittorio con l'ingegnere convenuto. 1.2 Con il secondo, l'appellante censura l'erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio, relativamente alla parte della sentenza in cui il Giudice ha ritenuto insufficiente la prova anche con riferimento al quantum della violazione, sostenendo di aver invece prodotto quattro perizie fonometriche, la cui prima redatta da un tecnico, incaricato dallo stesso che avrebbe accertato il superamento del limite legale CP_1 delle immissioni verso l'esterno. 1.3 Con il terzo, l'appellante lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione casuale sussistente tra l'evento di danno e la condotta posta in essere, per non avere il Giudice ammesso irragionevolmente la CTU ed aver, invece, ritenuto decisivo, per il rigetto della domanda, l'effettuazione di interventi successivi all'installazione degli impianti, che avrebbero alterato lo status quo ante, sostenendo, invece, che sarebbe stato comunque possibile effettuare delle valutazioni tecniche, le quali avrebbero condotto all'accertamento della rumorosità e della sua riconducibilità all'operato del CP_1
1.4 Con il quarto, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, sostenendo come la CTU fosse stata richiesta per provare come i difetti degli impianti fossero tutti riconducibili ad errori di progettazione e di direzione dei lavori.
1.5 Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante sostiene come, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, vada modificato altresì il capo relativo alle spese di lite, con particolare riguardo ai rapporti sia con l'Ing. il Pt_2 quale sarebbe stato convenuto in giudizio, a suo dire, anche alla luce delle difese svolte dall'Ing. sia con le compagnie assicuratrici, posto che entrambe erano state CP_1 convenute dai professionisti e che le stesse avessero manifestato sin da subito la carenza della copertura assicurativa.
2. L'appello è infondato e va, dunque, respinto per le ragioni che seguono, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 2.1 Preliminarmente, come correttamente già accertato dal Tribunale, si ribadisce anche in questa sede l'assoluta estraneità ai fatti di causa dell'ing. essendo stato Pt_2
l'incarico – relativo alla progettazione e direzione specialistica degli impianti meccanici
– assunto ed interamente eseguito dal il quale, infatti, non lo ha mai coinvolto CP_1 nella responsabilità professionale dell'accaduto e non ha mai svolto alcuna domanda nei confronti del medesimo. Questa statuizione è passata in giudicato in difetto di una specifica e precisa impugnazione del capo di sentenza che ha mandato assolto il professionista. Da una lettura dell'atto di appello, infatti, non emerge una impugnazione specifica sulla responsabilità diretta dell' in quanto gli unici riferimenti allo stesso sono Pt_2 contenuti a pag. 35, quando si richiamano le istanze della prova non ammessa e a pag. 36, quando si discute dell'atteggiamento ambiguo della mancata produzione dello pagina 8 di 20 Statuto e delle affermazioni ante iudicium del argomenti però entrambi CP_1 utilizzati per sottolineare il comportamento prudenziale adottato dall'attore, odierno appellante, nell'evocare in giudizio entrambi i professionisti, con la conseguenza, in tesi appellante, che era il a dover essere condannato a pagare le spese di difesa dell' CP_1
Pt_2
Entrambi gli argomenti sembrano, però, chiaramente propendere logicamente e per lo più, verso una conferma dell'estraneità dell' Pt_2
2.1.1 Dalla disamina del disciplinare di incarico – denominato disciplinare d'incarico relativo a prestazioni professionali inerenti la progettazione degli impianti meccanici a servizio del residence hotel via Savona-Milano – emerge ictu oculi come, seppur formalmente intestato allo la prestazione Controparte_5 professionale fosse stata affidata al solo ing. essendo stato lui, peraltro, a CP_1 sottoscriverlo personalmente. Del resto dalle complessive difese dell'appellante emerge come ogni addebito viene mosso all'operato del solo ing. il quale solo viene CP_1 tacciato di aver mal progettato e mal diretto i lavori relativi all'impiantistica. Ciò è peraltro coerente con la documentazione progettuale e con i contatti diretti ed indiretti che questi ha, da solo, mantenuto con la committenza e con le figure professionali e non, via via intervenute nel corso della vicenda. Del resto, la stessa società appellante ammette di aver evocato in giudizio anche l'ing. sol perché l'incarico vedeva la Pt_2 spendita del nome dello Studio e non le erano noti i rapporti intercorrenti all'interno di esso tra i due professionisti. Tranciante, poi, è il fatto che nessuna attività viene mai ricondotta all'operato dell' ing. Chiude, poi, il cerchio delle responsabilità Pt_2 quanto appena detto circa il fatto di una mancata impugnazione del capo di sentenza che ha escluso espressamente e chiaramente ogni responsabilità in capo all'ing. Pt_2
Quanto detto risulta altresì confermato dal designato CTU, laddove ritiene di nulla aggiungere rispetto alle osservazioni del CTP dell'ing. il quale aveva sostenuto la Pt_2 propria assoluta estraneità in ordine alla vertenza in oggetto, sottolineando come Pt_2
1) non avesse svolto né l'attività di progettista né l'attività di direttore dei lavori;
2) non avesse elaborato né sottoscritto alcun progetto;
3) non avesse alcun rapporto e men che meno professionale con l'appellante; 4) non si fosse in alcun modo occupato o anche solo ingerito nell'esecuzione delle opere (CTU, pag. 42). Aspetti questi sui quali non esiste contestazione di alcun tipo e di alcuna parte, con la conseguenza che possono ritenersi fatti pacifici. 3. Ciò posto, la Corte procederà dapprima con la disamina circa la sussistenza del lamentato vizio (rumorosità oltre soglia dell'impianto di condizionamento installato nella struttura alberghiera) e, poi, con l'accertamento circa la sua riconducibilità o meno all'opera professionale prestata dal convenuto ing. CP_1
4. In ordine all'an, il primo Giudice ha sostenuto come, non solo, l'attrice non avesse fornito elementi idonei a verificare in concreto la lamentata rumorosità, essendosi limitata ad allegare delle perizie di parte ma che, essendo stati realizzati, nel tempo, plurimi interventi sugli impianti meccanici, fosse impossibile accertare il livello di pagina 9 di 20 rumorosità ab origine esistente all'esito dell'opera effettuata dal professionista convenuto, ma anche di distinguere in concreto le attività realizzate da un soggetto piuttosto che da un altro con evidenti ripercussioni negative in tema di prova del nesso di causalità c.d. materiale (Sent. pag. 11). In realtà, si anticipa sin d'ora come, grazie alla CTU espletata in questo grado di giudizio, si è avuto modo di accertare l'esistenza del vizio della rumorosità, sebbene ciò non comporti alcuna conseguenza – come si vedrà – in ordine alla responsabilità, rimanendo ferma la relativa statuizione della sentenza impugnata. 4.1 Orbene, preliminarmente, la Corte ritiene sia utile rammentare che chi agisce in giudizio, lamentando un inadempimento di natura contrattuale, ha, in primo luogo, l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'obbligazione contrattuale. Come è noto, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il creditore, sia che agisca per l'adempimento sia che agisca per la risoluzione contrattuale sia che agisca per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (Cass. sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001 e conformemente da ultimo Cass. sez. 3, Ordinanza n. 22244 del 14.07.2022). Da ciò consegue che, il debitore, dal canto suo invece, essendo obbligato alla corretta e completa esecuzione della prestazione pattuita, per non sottostare all'azione d'inadempimento e/o all'obbligazione di risarcire il danno, è tenuto ad offrire due prove liberatorie: l'impossibilità della prestazione e che tale impossibilità sia dipesa da cause a lui non imputabili, secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 2115 del 24.02.1995). 4.2 Nel caso di specie, a fondamento della sussistenza del vizio della rumorosità e, dunque, a fondamento della propria domanda, la committente e odierna appellante, allegava all'atto di citazione quattro perizie, alle quali il Giudice non riconosceva alcun valore – in quanto formatesi in assenza di contraddittorio tra le parti, non specifiche sotto il profilo temporale né metodologico, posto che non vi è uniformità di strumentazione utilizzata ed ogni consulente ha eseguito indagini differenti anche sotto il profilo dei luoghi esaminati per l'attività di rilevazione delle immissioni acustiche;
circostanza confermata dal fatto che non vi è un'univoca indicazione circa il quantum di superamento della soglia di rumorosità dell'impianto (Sent. pag. 8) – e ritenendole, dunque, insufficienti, in mancanza di altri elementi, a fornire la prova della fondatezza della prospettazione dalla stessa operata– ragionamento che in questa sede può essere condiviso in gran parte ma non in toto per le ragioni che si andranno ad esplicitare. 4.3 Inoltre, sempre a fondamento della propria domanda, l'appellante sostiene che il non abbia mai contestato o negato la sussistenza del vizio lamentato e, CP_1 conseguentemente, in ossequio al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti allegati avrebbero dovuto essere considerati come acquisiti.
pagina 10 di 20 4.4 In definitiva, l'appellante si duole del fatto che la sua domanda è stata respinta dal Tribunale in difetto di contestazione e di espletamento dell'attività istruttoria (CTU e prove orali).
4.4.1 Invero, come correttamente sottolineato dal convenuto e come si CP_1 vedrà nel prosieguo, non solo, la documentazione allegata agli atti, ma altresì la CTU espletata in questa sede – alla quale la Corte intende aderire in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuali risposte alle osservazioni dei CCTTPP – ha confermato l'infondatezza delle pretese dell'appellante e la correttezza della sentenza di primo grado.
5. Orbene, in ordine all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. – oggetto del primo motivo d'appello – come correttamente sottolineato dal Tribunale, la Corte ritiene che il abbia e ciò sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, contestato quanto CP_1 asserito da controparte, specificamente nella parte in cui gli addebitava la responsabilità del vizio lamentato. Per ciò che concerne la sussistenza in sé del vizio, invece, il CP_1 ha dimostrato di esserne stato a conoscenza fin dal principio, adoperandosi al fine di porvi rimedio, nonostante il problema non fosse dipeso in alcun modo dalla sua opera professionale, per i motivi che si diranno. A riprova di ciò, viene in rilievo una e-mail del 20.12.2017 inoltrata dal all'Avv. Marsili – difensore della società appellante CP_1
– e a – legale rappresentante della società appellante – con la quale Testimone_1
l'ingegnere, allegando la relazione tecnica dell'ing. dava atto: 1) del Per_1 raggiungimento della soglia limite di rumorosità all'interno dell'albergo; 2) del superamento della soglia limite all'esterno; 3) di aver già predisposto un depotenziamento dell'impianto che aveva ridotto di 9 decibel la rumorosità; 4) di declinare ogni sua responsabilità considerata l'intenzione della committenza di non dar luogo ad un ulteriore intervento sull'impianto per la riduzione della rumorosità; 5) dell'utilità di eseguire «interventi di installazione di nuovi antivibranti sugli appoggi delle macchine e di pannelli laterali fotoassorbenti» al fine di migliorare ulteriormente il livello acustico di emissione (Cfr. doc. 29, II memoria 183, comma 6, c.p.c., appellante). Tale e-mail, dunque, prova sia l'esistenza di un superamento del limite dei valori acustici sia la conoscenza del problema da parte del CP_1
6. In ordine al secondo motivo d'appello e, in particolare, alle perizie offerte dall'appellante a riprova della propria domanda, la Corte – nonostante ritenga di dare esclusivo e preminente rilievo alla CTU espletata in questo grado di giudizio, come si vedrà – sottolinea come soltanto una di esse sia stata espletata e redatta in contraddittorio tra le parti, potendo soltanto essa eventualmente assurgere a rango di prova della conoscenza dell'esistenza di un problema relativo all'eccessiva rumorosità. Peraltro, è lo stesso ad ammettere di aver incaricato un proprio consulente, CP_1
l'ing. – tecnico competente in acustica ambientale – proprio al fine di Per_1 ottimizzare la riduzione del rumore dell'impianto. In ogni caso, tale consulente pagina 11 di 20 concludeva la propria relazione sostenendo come non vi fossero elementi da cui poter desumere che gli impianti producessero «rumore da ritenere superiore al normale, tantomeno che si trattasse di rumore intollerabile e/o contra legem» (doc. 5 fasc.
. CP_1
7. La Corte ritiene di dover esaminare il terzo ed il quarto motivo congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi e relativi all'asserito omesso esame del nesso causale tra il vizio lamentato e la condotta dell'ingegnere. 7.1 In proposito, dalla lettura del disciplinare d'incarico (doc. 1 fasc. appellante) si evince chiaramente quali fossero, in capo all'ing. – unico firmatario del CP_1 documento – le prestazioni da espletare:«il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla progettazione e direzione lavori specialistica degli impianti meccanici a servizio dell'hotel Savona in via Savona a Milano» (pag.1). Le prestazioni affidate al professionista avevano ad oggetto: a) il progetto di massima, b) il preventivo sommario, c) eventuali progetti e/o documentazioni atte all'ottenimento da parte di terzi di titoli autorizzativi specifici, d) il progetto esecutivo, e) i particolari costruttivi, f) i capitolati e computi metrici, g) direzioni lavori specialistica, h) le verifiche in cantiere, i) l'assistenza alla contabilità, j) i collaudi, k) la verifica delle documentazioni di fine lavori. Più nello specifico, nel paragrafo successivo, rubricato descrizione delle prestazioni e metodologia di intervento, si legge «la progettazione oggetto del presente incarico si dovrà sviluppare sulla base di un progetto architettonico fornito dal Committente in cui saranno indicate le superfici e la suddivisione delle varie aree di intervento. La progettazione dovrà svilupparsi in due fasi: -progettazione di massima, in stretto contatto con gli altri progettisti coinvolti, atta a definire e concordare la collocazione e dimensione dei vari macchinari, i principali passaggi impiantistici, la collocazione e dimensione dei cavedi, delle forometrie principali ecc.; -progettazione esecutiva, sviluppata in stretto coordinamento con il progetto architettonico ed operando quando possibile sui relativi files che verranno forniti dai progettisti architettonici» (pag. 2). Ciò posto, il disciplinare d'incarico indica ancora «a titolo esemplificativo e non esaustivo» quali saranno gli impianti da inserire nella struttura ricettiva, ossia l'impianto di raffrescamento, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di ventilazione, linee ed impianti di approvvigionamento idrico sanitario per bagni e locali di servizio, linee ed impianti di estrazioni locale bagni, linee ed impianti di approvvigionamento idrico ad uso antincendio ove richiesti (pag. 2). Da ultimo, per quanto si dirà di seguito, occorre porre in rilievo la lettera f. del paragrafo 4.0, denominato altre prestazioni incluse, laddove si specifica come «la progettazione esecutiva dovrà tener conto di tutti gli elementi facenti parte il progetto architettonici e di Interior Design». pagina 12 di 20 7.2 Da tali primi elementi è possibile dedurre una prima importante considerazione: l'incarico affidato al era sottoposto ad un limite evidente CP_1 rappresentato dal rispetto di quanto definito nel progetto architettonico. Quest'ultimo era stato il risultato dell'opera dell'Arch. mentre il progetto definitivo degli Persona_2 impianti termici, meccanici ed elettrici dell'opera dell'Ing. Controparte_7
Entrambe, nei vari elaborati e nel permesso di costruire, avevano indicato la tipologia e, soprattutto, l'ubicazione degli impianti meccanici a servizio della struttura alberghiera. 7.2.1 Il CTU riporta lo stralcio della relazione illustrativa dell'intervento dell'Arch. avente ad oggetto i rilievi di carattere acustico: «il sistema di Per_2 riscaldamento e condizionamento è ad espansione diretta ad alta efficienza. Le unità esterne saranno posizionate sul retro dell'edificio, su di una struttura svincolata dalle costruzioni esistenti atta a lasciare liberi i sottostanti percorsi. Come ulteriore prescrizione saranno installati silenziatori al di sopra dei ventilatori di condensazione/evaporazione per limitare la rumorosità» (CTU, pag. 9). In ordine all'ubicazione degli impianti nella facciata Nord-Ovest, il CTU sottolinea come, non solo, questa fosse stata precisamente indicata sia nel progetto architettonico sia nel progetto definitivo, ma fosse peraltro «la più idonea dal punto di vista architettonico, impiantistico, acustico ed estetico, per ospitare il piano tecnico delle unità esterne», in quanto le altre due facciate (Sud-Est e Sud-Ovest) risultavano vincolate dalla soprintendenza dei beni culturali, mentre la terza (Nord-Est) si affacciava nella corte interna della struttura e conseguentemente non si prestava ad ospitare un piano tecnologico con le unità esterne delle pompe di calore (CTU, pag. 12). 7.3 Accertato, dunque, il vincolo dell'ubicazione degli impianti, in ordine alla lamentata rumorosità, il CTU chiarisce come, in interventi come quello di specie, risulta necessaria una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in Acustica, la quale deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dagli impianti. 7.3.1 Orbene, non solo, nella documentazione allegata agli atti non risulta esser stata allegata alcuna valutazione previsionale di impatto acustico – né verso l'ambiente esterno né verso quello interno – ma oltretutto tale attività non risulta indicata nell'elenco delle prestazioni affidate al con il disciplinare d'incarico. Per di più, CP_1 il CTU dà atto della non iscrizione del nell'elenco dei tecnici competenti in CP_1 acustica (ENTECA), non potendo, conseguentemente, essere abilitato ad effettuare – nel caso in cui gli fosse stata affidata e così non è – alcuna valutazione di impatto acustico (CTU, pag. 15).
pagina 13 di 20 7.3.2 Ancor più nello specifico, il CTU sottolinea come nell'ambito degli appalti privati, non essendo prevista una normativa specifica, alla quale fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, si rimanda sia all'art. 2229 c.c. – disciplinante l'esercizio delle professioni intellettuali – sia all'art. 29 del D.P.R. 380/2001 che prescrive la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente e del costruttore della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo, unitamente alle previsioni in ordine all'impatto acustico. Nel caso di specie, il CTU ritiene non sia possibile, in assenza di documentazione, stabilire se nel corso dell'esecuzione dell'opera sia mai stata formalizzata una segnalazione o contestazione circa la mancanza di una progettazione acustica previsionale, non essendo mai state fornite dalla committenza le copie degli atti relativi alla richiesta del permesso di costruire del 2012 e della segnalazione certificata dell'agibilità 2017. A questo proposito la Corte evidenzia come in assenza di una siffatta documentazione il CTU ha richiesto all di poterne prendere visione e di Controparte_8 estrarne copia, ma ciò si è rivelato impossibile, perché tale documentazione non era più stata rinvenuta agli atti del Conseguentemente il CTU ha chiesto all'appellante CP_9 che gli venisse messa a disposizione ma tale richiesta è rimasta reiteratamente senza esito. Non è inutile evidenziare che la appellante, quale committente, era l'unica parte Pt_3 nella possibilità di adempiere alla richiesta. Questo comportamento è contrario ai doveri imposti dall'art. 88 cpc ed al più generale dovere di collaborazione che una parte diligente assume nei confronti del processo. Ad ogni modo è evidente che una siffatta mancanza non può che ritorcersi contro la posizione dell'attore, che aveva tutto l'onere e l'interesse, di dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri doveri sia nei confronti della Pubblica Amministrazione sia strettamente contrattuali, perché è interesse attoreo quello di dimostrare che la progettazione originariamente svolta era completa e corretta, individuando anche le specifiche tecniche relative all'indagine acustica ossia d'impatto ambientale sotto il profilo de quo. 8. In ogni caso, comunque, «la progettazione e la direzione lavori svolta dall'Ing.
che da disciplinare di incarico sono riferite al dimensionamento esecutivo CP_1 degli impianti ed alla direzione lavori specialistica degli stessi, non risultano, a parere dello scrivente, la causa dell'eccessiva rumorosità lamentata dall'appellante» (CTU, pag. 17). Non solo, a parer del CTU, condiviso da questa Corte, l'ing. non può CP_1 in alcun modo esser ritenuto responsabile della lamentata rumorosità, non essendo di sua competenza l'aspetto acustico dell'impianto, secondo il disciplinare d'incarico, e non pagina 14 di 20 essendo neppure abilitato in tal senso, cosa che la committenza e per essa il suo direttore dei lavori generale, doveva conoscere. Il CTU, inoltre, dà conto della circostanza per cui solo alla denuncia della lamentata rumorosità degli impianti e ad una prima verifica fonometrica affidata all'ing. Per_1 proprio dall'ing. la committenza ha incaricato uno studio (AiStudio) per la CP_1 progettazione acustica e la direzione lavori per porre in essere interventi di insonorizzazione, atti a ricondurre la rumorosità nei limiti normativi, sebbene fosse della Direzione dei Lavori generale e della committenza il compito di recepire le informazioni presenti nel progetto definitivo, nel quale effettivamente era prescritta «l'installazione di silenziatori al di sopra dei ventilatori di condensazione/evaporazione per limitarne la rumorosità» (CTU, pag. 30). Il CTU prosegue, sostenendo come «un'analisi preventiva con le misure fonometriche eseguite nello stato di fatto ante opera avrebbe consentito di dimensionare correttamente tutte le opere di insonorizzazione necessarie al rispetto dei limiti normativi, ossia nel rispetto dei limiti di emissione di zona, limiti di immissione di zona e limiti differenziali ai sensi del DPCM 14/11/97, nonché secondo i dettami del DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi”, non lasciando quindi indefinita una tematica delicata quale l'acustica che necessita, per legge, di specifica valutazione da parte di figura professionale abilitata» (CTU, pag. 31). In proposito, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte appellante, il quale chiedeva la ragione per la quale egli non avesse effettuato una delle rilevazioni fonometriche, pur avendo accertato la sussistenza del superamento della soglia di rumorosità consentita, replicava sostenendo di non aver ritenuto di dovervi procedere in assenza di nesso di causalità tra l'attività prestazionale dell'Ing. e le presunte lamentele di eccessiva CP_1 rumorosità (CTU, pag. 29). 8.1 Ad abundantiam, alla Corte preme sottolineare come, per quanto non di sua competenza e per quanto non fosse il responsabile del danno, l'ing. si sia CP_1 comunque adoperato per porvi rimedio, come detto, tramite l'affidamento delle analisi fonometriche al collega al fine di fornire utili elementi alla committenza per gli Per_1 eventuali successivi interventi di attenuazione acustica. Infatti, solo dopo la denuncia della rumorosità degli impianti da parte del vicinato e dopo la verifica effettuata dall'ing.
la committenza aveva incaricato uno studio per la progettazione acustica e la Per_1 direzione lavori per realizzare interventi di insonorizzazione (AiStudio), atti a ricondurre la rumorosità nei limiti normativi (CTU, pag. 18). 8.1.1 Non va infine e sia pur brevemente, sottaciuto, aspetto anche esaminato dal CTU, che lo stesso ing. aveva coinvolto nella soluzione del problema anche i CP_1 tecnici della società produttrice dei condizionatori, i quali avevano CP_10 individuato, come una delle possibili soluzioni seriamente efficaci, la modifica del pagina 15 di 20 software delle macchine, così rendendole operative nella modalità Silent, che avrebbe avuto un sicuro impatto sul problema, operazione che non avrebbe diminuito la potenzialità e, quindi, l'efficacia, di raffrescamento e di riscaldamento, data la potenza delle macchine. Questa soluzione, come documentalmente provato, è stata espressamente rifiutata dalla proprietà. 8.2 In ultimo occorre rilevare la completa infondatezza dell'eccezione di nullità della CTU, posto che il Consulente è rimasto aderente e fedele ai quesiti e, quindi ,al mandato come risulta evidente dalle risposte;
l'eventuale sconfinamento e scivolamento, preteso -non condivisibilmente- dall'appellante, su valutazioni di ordine giuridico e non strettamente tecnico, sono all'evidenza immemori del fatto che talora esse sono strettamente connesse ed in ogni caso non possono di certo comportare un vizio della Consulenza, ben potendo essere eventualmente ignorate e superate dalle valutazioni finali del Giudice.
9. In conclusione, non sussiste alcuna responsabilità e alcun inadempimento addebitabile all'ing. avendo lo stesso adempiuto al proprio incarico e CP_1 perseguito diligentemente gli interessi della committente, anche oltre i limiti del proprio mandato. Pertanto, non essendo l'appellante riuscito a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendosi limitato, di fatto, da un lato, a ribadire quanto già esposto nel corso del giudizio di prime cure, e, dall'altro, a contestare genericamente la decisione gravata, basandosi sull'allegazione di relazioni tecniche di parte, in buona parte già note, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
10. Con il rigetto dell'appello, passando così ad esaminare anche il quinto motivo di appello, la Corte ritiene assorbita ogni analisi circa la posizione delle compagnie assicuratrici e essendosi costituite al fine di chiedere il CP_3 CP_2 rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti, per ragioni che prima facie non possono ritenersi a tal punto irragionevoli da degradare la chiamata in causa a comportamento strumentale o arbitrario dell'assicurato. Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez.III 14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05). Sul punto la Suprema Corte, pagina 16 di 20 infatti, ha condivisibilmente stabilito che << Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte.>> (Cass. 3956/94 e 9596/99). Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo deve, dunque, essere posto a carico dell'attore e, nella fattispecie, dell'attore ed appellante, in tutte quelle ipotesi in cui la chiamata di detto terzo sia stata necessitata e giustificata dalle tesi del medesimo, rivelatesi, poi, infondate, e ciò in applicazione di quel principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, anche in assenza di espressa istanza del convenuto chiamante (cfr. Cass. n.3779/81; Cass. n.12301/2005; App. Milano 14.12.99; T. Bologna Sez. I 27.2.2006). << Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. [Cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12301 (rv. 581879); Cass. civ. Sez. III, 02/04/2004, n. 6514 (rv. 571769) e più recentemente Cass. civ., Sez. I, 14/05/2012, n. 7431); Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 02); Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02); Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01); Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)]. La chiamata in causa di da parte dell'Ing. non risulta affatto CP_3 CP_1 pretestuosa, avendo la compagnia formulato una specifica eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa basata sull'asserita reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c. – per aver egli sottaciuto, al momento della stipulazione della polizza, di esser stato a conoscenza di fatti che avrebbero potuto esporlo ad una responsabilità professionale avendo già ricevuto le prime contestazioni dalla committente relative all'eccessiva rumorosità degli impianti in questione– eccezione meritato una Parte_4 valutazione approfondita nel merito, nel caso in cui l'appello fosse stato accolto, posto che si sarebbe dovuto quanto meno accertare l'elemento soggettivo, in quanto solo il pagina 17 di 20 dolo o la colpa grave, la cui prova grava sull'assicuratore (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020 Rv. 658096 – 01; in termini più recentemente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32017 del 11/12/2024 Rv. 673010 - 01), sono cause di annullamento del contratto, istanza che peraltro non risulta proposta. Certamente non pretestuosa risulta altresì la chiamata in causa di da CP_2 parte dell'ing. avendo tale compagnia formulato una specifica eccezione Pt_2
d'inoperatività della polizza assicurativa basata sulla validità del regime del claims made e, in particolare, dell'art. 7 delle condizioni generali, oltre che per altre ragioni legate all'oggetto della garanzia (esclusione per i compensi), clausola che prevede che
“l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedente alla sua data di decorrenza a condizione che l'opera per la quale l'assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione – Sezione I) o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto”, peraltro tacciata di nullità dall'assicurato, sostenendo come la polizza fosse già scaduta nel momento in cui è giunta la prima richiesta risarcitoria. Anche tale eccezione avrebbe richiesto, in caso di accoglimento dell'appello, un'attenta valutazione nel merito con specifico riguardo all'assetto degli interessi, di entrambe le parti contrattuali, realizzato dalla clausola e della sua eventuale validità. Non va, poi, trascurato che l'ing. on Pt_2 ha in alcun modo partecipato alla progettazione de qua e men che meno alla direzione delle opere impiantistiche e, quindi, è rimasto completamento estraneo all'intera vicenda. Ma ciò non toglie che sia stato costretto a difendersi e a chiamare in causa la propria Compagnia, visto che il collega aveva sottoscritto un contratto, CP_1 spendendo il nome dello Studio associato. In ultimo, come eccepito e mai contestato da nessuno, nel corso del giudizio di primo grado l'ing. aveva anche rinunciato alla Pt_2 domanda di manleva in ragione degli accordi intervenuti con la propria Compagnia, come peraltro si evince sia dalle conclusioni rassegnate in tal grado sia in quelle rassegnate nel presente. Per le suesposte ragioni, la Corte ritiene non censurabili di pretestuosità le chiamate in garanzia e da ciò discende come «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il
pagina 18 di 20 convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale» (Cass. ord. n. 10364/2023). 11. Conseguentemente, le spese di lite anche del presente grado, tenuto conto delle fasi tutte e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum (€. 420.000,00) e dal DM 55/2014 e succ mod. (147/2022), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A tale proposito va anche evidenziato come la Società appellante sin dal primo grado abbia esteso la propria domanda anche nei confronti delle Compagnie chiamate in giudizio, cosa questa che necessitava una difesa nel merito da parte delle medesime, difese che hanno puntualmente esperito, contestando in via di principalità l'an della responsabilità dei tecnici convenuti e solo successivamente la carenza assicurativa. Quanto specificamente alla posizione dell' ing. si è già visto che sulla statuizione Pt_2 di prime cure, che lo dichiarava estraneo ad ogni responsabilità, si era formato il giudicato.
11.1 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'appellante per le medesime ragioni di soccombenza;
quelle di CTP, sostenute e documentate dal solo ing. unica parte ad aver depositato nota spese, vanno analogamente poste a carico Pt_2 dell'appellante, nell'importo richiesto di euro 2.518,09, somma risultante dagli importi delle due fatture (acconto e saldo) depositate in atti ed in ogni caso da ritenersi congrua e giustificata in ragione dell'assistenza espletata durante la CTU.
12. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 nei confronti di
[...] CP_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Tribunale di Rimini n. 32/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
pagina 19 di 20 - condanna la SOC. alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e
[...] Parte_2 Controparte_2 [...]
della somma di euro 15.000,00 per ciascuna parte per Controparte_3 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dell'appellante;
- pone le spese di CTP sostenute dall'ing. a carico dell'appellante, che condanna Pt_2 al relativo pagamento, spese che quantifica in euro 2.518,09;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 17 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 389/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Marsili Ribelli, Davide De Gaetano e Andrea Graziosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Drapperie n. 12;
Appellante contro CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Motti, Davide Contini e Filippo Andreini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, in Via Flaminia n. 179;
Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Battazza e Paolo Mancuso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Marecchiese n. 4;
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 20 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Tassoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via Dei Monti Parioli n. 40;
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rimini, in Via Flaminia n. 163/E;
Appellati
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE – INGEGNERE – RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 19.11.2024 tenuta con le modalità di cui all'art. 127ter cpc:
APPELLANTE: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa disamina di ammissibilità, rilevanza e fondatezza dell'appello proposto dalla Parte_3
in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n.
[...]
32/2023 emessa dal Tribunale Monocratico di Rimini, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Lorenzo Maria Lico, oggetto del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta: NEL MERITO ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA DI I° GRADO N. 32/2023 Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, della sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale Monocratico di Rimini, nella persona del Giudice Istruttore, Dott. Lorenzo Maria Lico, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- in via principale, accertare e dichiarare che la responsabilità in relazione agli eventi dannosi verificatisi all'immobile sito in Milano, in Via Savona n.c. 18, di proprietà della Co sia ascrivibile allo studio Parte_1 Controparte_5
e dell'Ing. all'Ing. nonché
[...] CP_1 CP_1 all'Ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cc e, Parte_2 conseguentemente, condannare gli stessi, unitamente alle compagnie di assicurazione intervenute cui si estende la domanda, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla per un totale di € 420.680,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'attività istruttoria;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la responsabilità in relazione agli eventi dannosi verificatisi all'immobile sito in Milano, in Via Savona n.c. 18, di proprietà della sia ascrivibile allo studio di Studio Parte_1 CP_5
pagina 2 di 20 Impianti dell'Ing. e dell'Ing. all'Ing. Parte_2 CP_1 CP_1 nonché all'Ing. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
[...] Parte_2 cc e, conseguentemente, condannare gli stessi, unitamente alle compagnie di assicurazione intervenute cui si estende la domanda, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla per un totale di € 420.680,00 oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'attività istruttoria.
- In ogni caso, considerato il mancato svolgimento di attività istruttorie, stante anche la complessità della controversia, si chiede la compensazione delle spese del presente giudizio. Si insiste, inoltre in accoglimento del quarto motivo di appello, affinché la Corte d'Appello adita, Voglia ammettere le seguenti ISTANZE ISTRUTTORIE
[OMISSIS]».
APPELLATO «Voglia l'Ecc.ma corte d'Appello di Bologna, ogni avversa CP_1 domanda disattesa e respinta: In via principale - rigettare l'appello proposto dalla soc.
respingendo ogni sua domanda, anche istruttoria, poiché infondata in Parte_3 fatto e in diritto;
- confermare integralmente la sentenza n. 32/2023 pubblicata il 18/01/2023 dal Tribunale di Rimini (causa n. 264/20 R.G., repertorio n. 93/2023 del 18/01/2023). In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte appellante, determinare le somme eventualmente dovute contenendole nei minimi di legge secondo il grado di responsabilità dell'ing. e condannare CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. con sede Controparte_6 in Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066, C.F./P.IVA/R.I. Milano (Indirizzo PEC: P.IVA_3
, a tenere indenne e manlevare l'ing. Email_1 CP_1 da ogni pretesa di parte attrice e per l'effetto condannare la stessa direttamente
[...] al pagamento di qualsiasi somma fosse ritenuta dovuta a parte attrice in forza dell'emananda sentenza o comunque a rifondere all'ing. odierno CP_1 convenuto, quanto fosse condannato a pagare in conseguenza del presente giudizio. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge anche del secondo grado».
APPELLATO AMATI: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa, previo accertamento ex officio della nullità del contratto di prestazione d'opera/disciplinare di incarico dell'anno 2013 (documento n. 1 avversario) per le ragioni indicate in atti: -dichiarare inammissibile l'avverso appello nei confronti dell'Ing. per essere passata in giudicato la Sentenza n. 32/2023 Parte_2 del Tribunale di Rimini nella parte in cui ha accertato che unico progettista e direttore dei lavori fu l'Ing. -in ogni caso rigettare ogni e qualsiasi domanda CP_1
pagina 3 di 20 proposta nei confronti dell'Ing. siccome infondata, in fatto e in Parte_2 diritto, non provata e in ogni caso eccessiva nel quantum. Con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge».
APPELLATA GENERALI: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRINCIPALE in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutte le ragioni sopra esposte;
in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame stante la carenza di azione diretta dell'appellante nei confronti di Controparte_2 nel merito ed in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 32/2023, comunicata il 19.01.2023 e notificata il successivo 25.01.2023; IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI GARANZIA Nell'ipotesi in cui l'assicurato riproponga tempestivamente tale domanda nel giudizio di gravame, si riportano le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado: in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del professionista convenuto, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza n. 300733276 in relazione ai fatti oggetto di giudizio per le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata;
nel merito, rigettare la stessa perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via gradata, solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del professionista convenuto, dichiarare tenuta alla manleva nel Controparte_2 rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali (tra cui a titolo meramente esemplificativo massimale, scoperto ed esclusione del vincolo di solidarietà). Con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio».
APPELLATA : «Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, ogni CP_3 contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte esposte da questa difesa: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla soc.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, respingendo ogni Parte_3
e qualunque domanda e/o pretesa, anche istruttoria, avanzata dall'appellante poiché infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum. Confermare integralmente la sentenza n. 32/2023 emessa e pubblicata il 18/01/2023 dal Tribunale di Rimini (causa n. 264/20 r.g., repertorio n. 93/2023 del 18/01/2023). Vinte le spese anche del presente grado di giudizio. - Nel rapporto con l'assicurato, ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, rigettare la domanda di manleva dell'Ing. accertando e dichiarando che la polizza azionata CP_1 dal medesimo, ovvero la sua estensione temporale sino a ricomprendervi i fatti accaduti pagina 4 di 20 dal 18/12/2012, non è operante e/o non è inefficace per avere l'assicurato taciuto, con dolo e/o colpa grave ex art.1892 c.c., circostanze rilevanti e decisive che – se fossero state comunicate tempestivamente - avrebbero fatto sì che la Compagnia non avrebbe stipulato la polizza stessa ovvero la sua estensione temporale o che avrebbe escluso l'evento dalla copertura assicurativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa avanzata dall'Ing. poiché infondata. Stante l'inefficacia e CP_1
l'inoperatività della polizza mandare così assolta ed esonerata da ogni e CP_3 qualsiasi pretesa dell'assicurato, dichiarando dunque che la Compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo. Vinte le spese di lite come per legge. - In via subordinata, ma salvo gravame, respingere sempre e comunque la domanda di garanzia così come proposta dall'Ing. Viceversa, accertato e liquidato l'effettivo danno subito CP_1 dall'appellante, comunque inferiore al domandato, contenere l'indennizzo entro i limiti del massimale e/o dei sottomassimali indicati in polizza (€ 300.000,00), dedotta la franchigia di € 2.500/00. A spese di lite compensate tra l'Ing. e per CP_1 CP_3 effetto della previsione contrattuale di cui alla polizza a tenore della quale “la Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali e i tecnici che non siano da essa designati”. In subordine a spese compensate o calcolate in proporzione alla garanzia ritenuta. Vinte le spese di lite come per legge nei confronti delle restanti parti processuali».
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società adiva il Tribunale di Rimini per sentir condannare Parte_3 lo e, quindi, i professionisti che lo componevano, l'Ing. Controparte_5
e l'Ing. in solido tra loro, al pagamento della CP_1 Parte_2 somma complessiva di euro 420.680,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per l'esistenza di vizi e difetti ex art. 1669 c.c. in relazione all'eccessiva rumorosità degli impianti meccanici (di raffreddamento, riscaldamento, ventilazione et similia), installati nell'albergo di sua proprietà. Nello specifico, la società attrice sosteneva di aver affidato, nel 2013, allo Controparte_5 rappresentato dall'Ing. l'incarico relativo alla progettazione e direzione CP_1 specialistica di una serie di impianti meccanici, tra i quali quelli di condizionamento. Quest'ultimo risultava viziato a causa dell'eccessiva rumorosità, che riteneva provata con il deposito di alcune consulenze tecniche di parte e che addebitava alla responsabilità del progettista e direttore specifico dei lavori ing. e, in via CP_1
pagina 5 di 20 solidale, agli ulteriori soggetti, cui era stato affidato l'incarico, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. B. Si costituiva in giudizio l'ing. il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo la carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della domanda, sia sotto il profilo dell'an (concreta esistenza dell'eccessiva rumorosità) sia con riferimento al nesso eziologico tra l'attività realizzata dal professionista e l'evento di danno lamentato, anche alla luce dei molteplici interventi effettuati sugli impianti da parte di società terze su incarico della committente- odierna appellante. In ogni caso, concludeva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa (anche solo ), nei Controparte_3 CP_3 confronti della quale formulava domanda di manleva in caso di condanna. C. Si costituiva in giudizio l'Ing. chiedendo, in via Parte_2 preliminare, l'estromissione dal giudizio e rilevando inoltre la nullità del contratto sottoscritto tra la committente e lo Studio associato (poiché quest'ultimo doveva considerarsi privo di autonoma soggettività giuridica). Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attorea, domandandone il rigetto e chiedendo, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
(anche solo , nei confronti della quale formulava domanda Controparte_2 CP_2 di manleva in caso di condanna. D. Con decreto del 07.5.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e di le quali, costituitesi, chiedevano il rigetto della domanda formulata CP_3 CP_2 da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccepivano altresì l'inoperatività delle relative polizze per differenti ragioni, evocando comunque massimali e scoperti di polizza. E. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e veniva fissata l'udienza del 18.1.2023 per la discussione orale. F. Con sentenza ex art. 281 sexies n. 32/2023, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda attorea, sostenendo come parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente per non aver fornito elementi idonei a verificare in concreto l'esistenza dell'unico vizio e difetto lamentato (rumorosità oltre soglia dell'impianto di condizionamento installato nella struttura alberghiera). In ogni caso riteneva la completa estraneità alle attività di progettazione e direzione lavori impiantistica dell'ing. Pt_2
G. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la Parte_3 lamentando 1) l'erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum
– travisamento dei fatti, 2) l'erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio, 3) l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione casuale sussistente tra l'evento di danno e la condotta posta in essere, 4) la mancata
pagina 6 di 20 ammissione dei mezzi istruttori richiesti, 5) la condanna al pagamento delle spese di lite. H. Si costituiva in giudizio l'ing. eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, ribadendo l'assenza di causalità tra l'opera prestata ed il danno lamentato. I. Si costituiva in giudizio l'ing. contestando tutto quanto Parte_2 ex adverso dedotto e prodotto, resistendo all'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, sottolineando l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, non essendo stato impugnato il capo della sentenza in cui il Giudice aveva accertato che l'incarico relativo alla progettazione e direzione specialistiche degli impianti meccanici fosse stato assunto ed interamente eseguito dal solo ing. CP_1
L. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, CP_2 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda svolta direttamente nei suoi confronti, in mancanza di titolo idoneo, nonché l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in ragione dell'infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto e, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, essendo insussistente la prova dell'esistenza della rumorosità. In relazione alla domanda di garanzia, chiedeva l'accertamento dell'inoperatività della polizza e, in via gradata, in caso di condanna del professionista convenuto, di dichiararla tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. M. Si costituiva in giudizio altresì la , chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_3 quanto infondato in fatto ed in diritto e, in relazione alla domanda di garanzia, chiedeva l'accertamento dell'inoperatività della polizza e, in via gradata, in caso di condanna del professionista convenuto, di dichiararla tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. N. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza del 19.11.2024, ammessa ed espletata CTU, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società impugna la sentenza affidando le proprie censure a Parte_3 cinque motivi, contenenti più ragioni. 1.1 Con il primo, l'appellante denuncia l'erronea qualificazione del thema decidendum e del thema disputandum, sostenendo come, non solo, il vizio della rumorosità e del quantum di superamento della sua soglia non fossero mai stati né pagina 7 di 20 contestati né negati dal ma anche, che fossero stati provati tramite la CP_1 produzione di quattro relazioni tecniche, effettuate in contraddittorio con l'ingegnere convenuto. 1.2 Con il secondo, l'appellante censura l'erronea lettura degli elementi probatori prodotti in giudizio, relativamente alla parte della sentenza in cui il Giudice ha ritenuto insufficiente la prova anche con riferimento al quantum della violazione, sostenendo di aver invece prodotto quattro perizie fonometriche, la cui prima redatta da un tecnico, incaricato dallo stesso che avrebbe accertato il superamento del limite legale CP_1 delle immissioni verso l'esterno. 1.3 Con il terzo, l'appellante lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione casuale sussistente tra l'evento di danno e la condotta posta in essere, per non avere il Giudice ammesso irragionevolmente la CTU ed aver, invece, ritenuto decisivo, per il rigetto della domanda, l'effettuazione di interventi successivi all'installazione degli impianti, che avrebbero alterato lo status quo ante, sostenendo, invece, che sarebbe stato comunque possibile effettuare delle valutazioni tecniche, le quali avrebbero condotto all'accertamento della rumorosità e della sua riconducibilità all'operato del CP_1
1.4 Con il quarto, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, sostenendo come la CTU fosse stata richiesta per provare come i difetti degli impianti fossero tutti riconducibili ad errori di progettazione e di direzione dei lavori.
1.5 Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante sostiene come, in caso di annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, vada modificato altresì il capo relativo alle spese di lite, con particolare riguardo ai rapporti sia con l'Ing. il Pt_2 quale sarebbe stato convenuto in giudizio, a suo dire, anche alla luce delle difese svolte dall'Ing. sia con le compagnie assicuratrici, posto che entrambe erano state CP_1 convenute dai professionisti e che le stesse avessero manifestato sin da subito la carenza della copertura assicurativa.
2. L'appello è infondato e va, dunque, respinto per le ragioni che seguono, con conseguente conferma della sentenza impugnata. 2.1 Preliminarmente, come correttamente già accertato dal Tribunale, si ribadisce anche in questa sede l'assoluta estraneità ai fatti di causa dell'ing. essendo stato Pt_2
l'incarico – relativo alla progettazione e direzione specialistica degli impianti meccanici
– assunto ed interamente eseguito dal il quale, infatti, non lo ha mai coinvolto CP_1 nella responsabilità professionale dell'accaduto e non ha mai svolto alcuna domanda nei confronti del medesimo. Questa statuizione è passata in giudicato in difetto di una specifica e precisa impugnazione del capo di sentenza che ha mandato assolto il professionista. Da una lettura dell'atto di appello, infatti, non emerge una impugnazione specifica sulla responsabilità diretta dell' in quanto gli unici riferimenti allo stesso sono Pt_2 contenuti a pag. 35, quando si richiamano le istanze della prova non ammessa e a pag. 36, quando si discute dell'atteggiamento ambiguo della mancata produzione dello pagina 8 di 20 Statuto e delle affermazioni ante iudicium del argomenti però entrambi CP_1 utilizzati per sottolineare il comportamento prudenziale adottato dall'attore, odierno appellante, nell'evocare in giudizio entrambi i professionisti, con la conseguenza, in tesi appellante, che era il a dover essere condannato a pagare le spese di difesa dell' CP_1
Pt_2
Entrambi gli argomenti sembrano, però, chiaramente propendere logicamente e per lo più, verso una conferma dell'estraneità dell' Pt_2
2.1.1 Dalla disamina del disciplinare di incarico – denominato disciplinare d'incarico relativo a prestazioni professionali inerenti la progettazione degli impianti meccanici a servizio del residence hotel via Savona-Milano – emerge ictu oculi come, seppur formalmente intestato allo la prestazione Controparte_5 professionale fosse stata affidata al solo ing. essendo stato lui, peraltro, a CP_1 sottoscriverlo personalmente. Del resto dalle complessive difese dell'appellante emerge come ogni addebito viene mosso all'operato del solo ing. il quale solo viene CP_1 tacciato di aver mal progettato e mal diretto i lavori relativi all'impiantistica. Ciò è peraltro coerente con la documentazione progettuale e con i contatti diretti ed indiretti che questi ha, da solo, mantenuto con la committenza e con le figure professionali e non, via via intervenute nel corso della vicenda. Del resto, la stessa società appellante ammette di aver evocato in giudizio anche l'ing. sol perché l'incarico vedeva la Pt_2 spendita del nome dello Studio e non le erano noti i rapporti intercorrenti all'interno di esso tra i due professionisti. Tranciante, poi, è il fatto che nessuna attività viene mai ricondotta all'operato dell' ing. Chiude, poi, il cerchio delle responsabilità Pt_2 quanto appena detto circa il fatto di una mancata impugnazione del capo di sentenza che ha escluso espressamente e chiaramente ogni responsabilità in capo all'ing. Pt_2
Quanto detto risulta altresì confermato dal designato CTU, laddove ritiene di nulla aggiungere rispetto alle osservazioni del CTP dell'ing. il quale aveva sostenuto la Pt_2 propria assoluta estraneità in ordine alla vertenza in oggetto, sottolineando come Pt_2
1) non avesse svolto né l'attività di progettista né l'attività di direttore dei lavori;
2) non avesse elaborato né sottoscritto alcun progetto;
3) non avesse alcun rapporto e men che meno professionale con l'appellante; 4) non si fosse in alcun modo occupato o anche solo ingerito nell'esecuzione delle opere (CTU, pag. 42). Aspetti questi sui quali non esiste contestazione di alcun tipo e di alcuna parte, con la conseguenza che possono ritenersi fatti pacifici. 3. Ciò posto, la Corte procederà dapprima con la disamina circa la sussistenza del lamentato vizio (rumorosità oltre soglia dell'impianto di condizionamento installato nella struttura alberghiera) e, poi, con l'accertamento circa la sua riconducibilità o meno all'opera professionale prestata dal convenuto ing. CP_1
4. In ordine all'an, il primo Giudice ha sostenuto come, non solo, l'attrice non avesse fornito elementi idonei a verificare in concreto la lamentata rumorosità, essendosi limitata ad allegare delle perizie di parte ma che, essendo stati realizzati, nel tempo, plurimi interventi sugli impianti meccanici, fosse impossibile accertare il livello di pagina 9 di 20 rumorosità ab origine esistente all'esito dell'opera effettuata dal professionista convenuto, ma anche di distinguere in concreto le attività realizzate da un soggetto piuttosto che da un altro con evidenti ripercussioni negative in tema di prova del nesso di causalità c.d. materiale (Sent. pag. 11). In realtà, si anticipa sin d'ora come, grazie alla CTU espletata in questo grado di giudizio, si è avuto modo di accertare l'esistenza del vizio della rumorosità, sebbene ciò non comporti alcuna conseguenza – come si vedrà – in ordine alla responsabilità, rimanendo ferma la relativa statuizione della sentenza impugnata. 4.1 Orbene, preliminarmente, la Corte ritiene sia utile rammentare che chi agisce in giudizio, lamentando un inadempimento di natura contrattuale, ha, in primo luogo, l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'obbligazione contrattuale. Come è noto, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il creditore, sia che agisca per l'adempimento sia che agisca per la risoluzione contrattuale sia che agisca per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (Cass. sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001 e conformemente da ultimo Cass. sez. 3, Ordinanza n. 22244 del 14.07.2022). Da ciò consegue che, il debitore, dal canto suo invece, essendo obbligato alla corretta e completa esecuzione della prestazione pattuita, per non sottostare all'azione d'inadempimento e/o all'obbligazione di risarcire il danno, è tenuto ad offrire due prove liberatorie: l'impossibilità della prestazione e che tale impossibilità sia dipesa da cause a lui non imputabili, secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 2115 del 24.02.1995). 4.2 Nel caso di specie, a fondamento della sussistenza del vizio della rumorosità e, dunque, a fondamento della propria domanda, la committente e odierna appellante, allegava all'atto di citazione quattro perizie, alle quali il Giudice non riconosceva alcun valore – in quanto formatesi in assenza di contraddittorio tra le parti, non specifiche sotto il profilo temporale né metodologico, posto che non vi è uniformità di strumentazione utilizzata ed ogni consulente ha eseguito indagini differenti anche sotto il profilo dei luoghi esaminati per l'attività di rilevazione delle immissioni acustiche;
circostanza confermata dal fatto che non vi è un'univoca indicazione circa il quantum di superamento della soglia di rumorosità dell'impianto (Sent. pag. 8) – e ritenendole, dunque, insufficienti, in mancanza di altri elementi, a fornire la prova della fondatezza della prospettazione dalla stessa operata– ragionamento che in questa sede può essere condiviso in gran parte ma non in toto per le ragioni che si andranno ad esplicitare. 4.3 Inoltre, sempre a fondamento della propria domanda, l'appellante sostiene che il non abbia mai contestato o negato la sussistenza del vizio lamentato e, CP_1 conseguentemente, in ossequio al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti allegati avrebbero dovuto essere considerati come acquisiti.
pagina 10 di 20 4.4 In definitiva, l'appellante si duole del fatto che la sua domanda è stata respinta dal Tribunale in difetto di contestazione e di espletamento dell'attività istruttoria (CTU e prove orali).
4.4.1 Invero, come correttamente sottolineato dal convenuto e come si CP_1 vedrà nel prosieguo, non solo, la documentazione allegata agli atti, ma altresì la CTU espletata in questa sede – alla quale la Corte intende aderire in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata anche con puntuali risposte alle osservazioni dei CCTTPP – ha confermato l'infondatezza delle pretese dell'appellante e la correttezza della sentenza di primo grado.
5. Orbene, in ordine all'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. – oggetto del primo motivo d'appello – come correttamente sottolineato dal Tribunale, la Corte ritiene che il abbia e ciò sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, contestato quanto CP_1 asserito da controparte, specificamente nella parte in cui gli addebitava la responsabilità del vizio lamentato. Per ciò che concerne la sussistenza in sé del vizio, invece, il CP_1 ha dimostrato di esserne stato a conoscenza fin dal principio, adoperandosi al fine di porvi rimedio, nonostante il problema non fosse dipeso in alcun modo dalla sua opera professionale, per i motivi che si diranno. A riprova di ciò, viene in rilievo una e-mail del 20.12.2017 inoltrata dal all'Avv. Marsili – difensore della società appellante CP_1
– e a – legale rappresentante della società appellante – con la quale Testimone_1
l'ingegnere, allegando la relazione tecnica dell'ing. dava atto: 1) del Per_1 raggiungimento della soglia limite di rumorosità all'interno dell'albergo; 2) del superamento della soglia limite all'esterno; 3) di aver già predisposto un depotenziamento dell'impianto che aveva ridotto di 9 decibel la rumorosità; 4) di declinare ogni sua responsabilità considerata l'intenzione della committenza di non dar luogo ad un ulteriore intervento sull'impianto per la riduzione della rumorosità; 5) dell'utilità di eseguire «interventi di installazione di nuovi antivibranti sugli appoggi delle macchine e di pannelli laterali fotoassorbenti» al fine di migliorare ulteriormente il livello acustico di emissione (Cfr. doc. 29, II memoria 183, comma 6, c.p.c., appellante). Tale e-mail, dunque, prova sia l'esistenza di un superamento del limite dei valori acustici sia la conoscenza del problema da parte del CP_1
6. In ordine al secondo motivo d'appello e, in particolare, alle perizie offerte dall'appellante a riprova della propria domanda, la Corte – nonostante ritenga di dare esclusivo e preminente rilievo alla CTU espletata in questo grado di giudizio, come si vedrà – sottolinea come soltanto una di esse sia stata espletata e redatta in contraddittorio tra le parti, potendo soltanto essa eventualmente assurgere a rango di prova della conoscenza dell'esistenza di un problema relativo all'eccessiva rumorosità. Peraltro, è lo stesso ad ammettere di aver incaricato un proprio consulente, CP_1
l'ing. – tecnico competente in acustica ambientale – proprio al fine di Per_1 ottimizzare la riduzione del rumore dell'impianto. In ogni caso, tale consulente pagina 11 di 20 concludeva la propria relazione sostenendo come non vi fossero elementi da cui poter desumere che gli impianti producessero «rumore da ritenere superiore al normale, tantomeno che si trattasse di rumore intollerabile e/o contra legem» (doc. 5 fasc.
. CP_1
7. La Corte ritiene di dover esaminare il terzo ed il quarto motivo congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi e relativi all'asserito omesso esame del nesso causale tra il vizio lamentato e la condotta dell'ingegnere. 7.1 In proposito, dalla lettura del disciplinare d'incarico (doc. 1 fasc. appellante) si evince chiaramente quali fossero, in capo all'ing. – unico firmatario del CP_1 documento – le prestazioni da espletare:«il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla progettazione e direzione lavori specialistica degli impianti meccanici a servizio dell'hotel Savona in via Savona a Milano» (pag.1). Le prestazioni affidate al professionista avevano ad oggetto: a) il progetto di massima, b) il preventivo sommario, c) eventuali progetti e/o documentazioni atte all'ottenimento da parte di terzi di titoli autorizzativi specifici, d) il progetto esecutivo, e) i particolari costruttivi, f) i capitolati e computi metrici, g) direzioni lavori specialistica, h) le verifiche in cantiere, i) l'assistenza alla contabilità, j) i collaudi, k) la verifica delle documentazioni di fine lavori. Più nello specifico, nel paragrafo successivo, rubricato descrizione delle prestazioni e metodologia di intervento, si legge «la progettazione oggetto del presente incarico si dovrà sviluppare sulla base di un progetto architettonico fornito dal Committente in cui saranno indicate le superfici e la suddivisione delle varie aree di intervento. La progettazione dovrà svilupparsi in due fasi: -progettazione di massima, in stretto contatto con gli altri progettisti coinvolti, atta a definire e concordare la collocazione e dimensione dei vari macchinari, i principali passaggi impiantistici, la collocazione e dimensione dei cavedi, delle forometrie principali ecc.; -progettazione esecutiva, sviluppata in stretto coordinamento con il progetto architettonico ed operando quando possibile sui relativi files che verranno forniti dai progettisti architettonici» (pag. 2). Ciò posto, il disciplinare d'incarico indica ancora «a titolo esemplificativo e non esaustivo» quali saranno gli impianti da inserire nella struttura ricettiva, ossia l'impianto di raffrescamento, l'impianto di riscaldamento, l'impianto di ventilazione, linee ed impianti di approvvigionamento idrico sanitario per bagni e locali di servizio, linee ed impianti di estrazioni locale bagni, linee ed impianti di approvvigionamento idrico ad uso antincendio ove richiesti (pag. 2). Da ultimo, per quanto si dirà di seguito, occorre porre in rilievo la lettera f. del paragrafo 4.0, denominato altre prestazioni incluse, laddove si specifica come «la progettazione esecutiva dovrà tener conto di tutti gli elementi facenti parte il progetto architettonici e di Interior Design». pagina 12 di 20 7.2 Da tali primi elementi è possibile dedurre una prima importante considerazione: l'incarico affidato al era sottoposto ad un limite evidente CP_1 rappresentato dal rispetto di quanto definito nel progetto architettonico. Quest'ultimo era stato il risultato dell'opera dell'Arch. mentre il progetto definitivo degli Persona_2 impianti termici, meccanici ed elettrici dell'opera dell'Ing. Controparte_7
Entrambe, nei vari elaborati e nel permesso di costruire, avevano indicato la tipologia e, soprattutto, l'ubicazione degli impianti meccanici a servizio della struttura alberghiera. 7.2.1 Il CTU riporta lo stralcio della relazione illustrativa dell'intervento dell'Arch. avente ad oggetto i rilievi di carattere acustico: «il sistema di Per_2 riscaldamento e condizionamento è ad espansione diretta ad alta efficienza. Le unità esterne saranno posizionate sul retro dell'edificio, su di una struttura svincolata dalle costruzioni esistenti atta a lasciare liberi i sottostanti percorsi. Come ulteriore prescrizione saranno installati silenziatori al di sopra dei ventilatori di condensazione/evaporazione per limitare la rumorosità» (CTU, pag. 9). In ordine all'ubicazione degli impianti nella facciata Nord-Ovest, il CTU sottolinea come, non solo, questa fosse stata precisamente indicata sia nel progetto architettonico sia nel progetto definitivo, ma fosse peraltro «la più idonea dal punto di vista architettonico, impiantistico, acustico ed estetico, per ospitare il piano tecnico delle unità esterne», in quanto le altre due facciate (Sud-Est e Sud-Ovest) risultavano vincolate dalla soprintendenza dei beni culturali, mentre la terza (Nord-Est) si affacciava nella corte interna della struttura e conseguentemente non si prestava ad ospitare un piano tecnologico con le unità esterne delle pompe di calore (CTU, pag. 12). 7.3 Accertato, dunque, il vincolo dell'ubicazione degli impianti, in ordine alla lamentata rumorosità, il CTU chiarisce come, in interventi come quello di specie, risulta necessaria una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in Acustica, la quale deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dagli impianti. 7.3.1 Orbene, non solo, nella documentazione allegata agli atti non risulta esser stata allegata alcuna valutazione previsionale di impatto acustico – né verso l'ambiente esterno né verso quello interno – ma oltretutto tale attività non risulta indicata nell'elenco delle prestazioni affidate al con il disciplinare d'incarico. Per di più, CP_1 il CTU dà atto della non iscrizione del nell'elenco dei tecnici competenti in CP_1 acustica (ENTECA), non potendo, conseguentemente, essere abilitato ad effettuare – nel caso in cui gli fosse stata affidata e così non è – alcuna valutazione di impatto acustico (CTU, pag. 15).
pagina 13 di 20 7.3.2 Ancor più nello specifico, il CTU sottolinea come nell'ambito degli appalti privati, non essendo prevista una normativa specifica, alla quale fare riferimento per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, si rimanda sia all'art. 2229 c.c. – disciplinante l'esercizio delle professioni intellettuali – sia all'art. 29 del D.P.R. 380/2001 che prescrive la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente e del costruttore della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo, unitamente alle previsioni in ordine all'impatto acustico. Nel caso di specie, il CTU ritiene non sia possibile, in assenza di documentazione, stabilire se nel corso dell'esecuzione dell'opera sia mai stata formalizzata una segnalazione o contestazione circa la mancanza di una progettazione acustica previsionale, non essendo mai state fornite dalla committenza le copie degli atti relativi alla richiesta del permesso di costruire del 2012 e della segnalazione certificata dell'agibilità 2017. A questo proposito la Corte evidenzia come in assenza di una siffatta documentazione il CTU ha richiesto all di poterne prendere visione e di Controparte_8 estrarne copia, ma ciò si è rivelato impossibile, perché tale documentazione non era più stata rinvenuta agli atti del Conseguentemente il CTU ha chiesto all'appellante CP_9 che gli venisse messa a disposizione ma tale richiesta è rimasta reiteratamente senza esito. Non è inutile evidenziare che la appellante, quale committente, era l'unica parte Pt_3 nella possibilità di adempiere alla richiesta. Questo comportamento è contrario ai doveri imposti dall'art. 88 cpc ed al più generale dovere di collaborazione che una parte diligente assume nei confronti del processo. Ad ogni modo è evidente che una siffatta mancanza non può che ritorcersi contro la posizione dell'attore, che aveva tutto l'onere e l'interesse, di dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri doveri sia nei confronti della Pubblica Amministrazione sia strettamente contrattuali, perché è interesse attoreo quello di dimostrare che la progettazione originariamente svolta era completa e corretta, individuando anche le specifiche tecniche relative all'indagine acustica ossia d'impatto ambientale sotto il profilo de quo. 8. In ogni caso, comunque, «la progettazione e la direzione lavori svolta dall'Ing.
che da disciplinare di incarico sono riferite al dimensionamento esecutivo CP_1 degli impianti ed alla direzione lavori specialistica degli stessi, non risultano, a parere dello scrivente, la causa dell'eccessiva rumorosità lamentata dall'appellante» (CTU, pag. 17). Non solo, a parer del CTU, condiviso da questa Corte, l'ing. non può CP_1 in alcun modo esser ritenuto responsabile della lamentata rumorosità, non essendo di sua competenza l'aspetto acustico dell'impianto, secondo il disciplinare d'incarico, e non pagina 14 di 20 essendo neppure abilitato in tal senso, cosa che la committenza e per essa il suo direttore dei lavori generale, doveva conoscere. Il CTU, inoltre, dà conto della circostanza per cui solo alla denuncia della lamentata rumorosità degli impianti e ad una prima verifica fonometrica affidata all'ing. Per_1 proprio dall'ing. la committenza ha incaricato uno studio (AiStudio) per la CP_1 progettazione acustica e la direzione lavori per porre in essere interventi di insonorizzazione, atti a ricondurre la rumorosità nei limiti normativi, sebbene fosse della Direzione dei Lavori generale e della committenza il compito di recepire le informazioni presenti nel progetto definitivo, nel quale effettivamente era prescritta «l'installazione di silenziatori al di sopra dei ventilatori di condensazione/evaporazione per limitarne la rumorosità» (CTU, pag. 30). Il CTU prosegue, sostenendo come «un'analisi preventiva con le misure fonometriche eseguite nello stato di fatto ante opera avrebbe consentito di dimensionare correttamente tutte le opere di insonorizzazione necessarie al rispetto dei limiti normativi, ossia nel rispetto dei limiti di emissione di zona, limiti di immissione di zona e limiti differenziali ai sensi del DPCM 14/11/97, nonché secondo i dettami del DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi”, non lasciando quindi indefinita una tematica delicata quale l'acustica che necessita, per legge, di specifica valutazione da parte di figura professionale abilitata» (CTU, pag. 31). In proposito, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte appellante, il quale chiedeva la ragione per la quale egli non avesse effettuato una delle rilevazioni fonometriche, pur avendo accertato la sussistenza del superamento della soglia di rumorosità consentita, replicava sostenendo di non aver ritenuto di dovervi procedere in assenza di nesso di causalità tra l'attività prestazionale dell'Ing. e le presunte lamentele di eccessiva CP_1 rumorosità (CTU, pag. 29). 8.1 Ad abundantiam, alla Corte preme sottolineare come, per quanto non di sua competenza e per quanto non fosse il responsabile del danno, l'ing. si sia CP_1 comunque adoperato per porvi rimedio, come detto, tramite l'affidamento delle analisi fonometriche al collega al fine di fornire utili elementi alla committenza per gli Per_1 eventuali successivi interventi di attenuazione acustica. Infatti, solo dopo la denuncia della rumorosità degli impianti da parte del vicinato e dopo la verifica effettuata dall'ing.
la committenza aveva incaricato uno studio per la progettazione acustica e la Per_1 direzione lavori per realizzare interventi di insonorizzazione (AiStudio), atti a ricondurre la rumorosità nei limiti normativi (CTU, pag. 18). 8.1.1 Non va infine e sia pur brevemente, sottaciuto, aspetto anche esaminato dal CTU, che lo stesso ing. aveva coinvolto nella soluzione del problema anche i CP_1 tecnici della società produttrice dei condizionatori, i quali avevano CP_10 individuato, come una delle possibili soluzioni seriamente efficaci, la modifica del pagina 15 di 20 software delle macchine, così rendendole operative nella modalità Silent, che avrebbe avuto un sicuro impatto sul problema, operazione che non avrebbe diminuito la potenzialità e, quindi, l'efficacia, di raffrescamento e di riscaldamento, data la potenza delle macchine. Questa soluzione, come documentalmente provato, è stata espressamente rifiutata dalla proprietà. 8.2 In ultimo occorre rilevare la completa infondatezza dell'eccezione di nullità della CTU, posto che il Consulente è rimasto aderente e fedele ai quesiti e, quindi ,al mandato come risulta evidente dalle risposte;
l'eventuale sconfinamento e scivolamento, preteso -non condivisibilmente- dall'appellante, su valutazioni di ordine giuridico e non strettamente tecnico, sono all'evidenza immemori del fatto che talora esse sono strettamente connesse ed in ogni caso non possono di certo comportare un vizio della Consulenza, ben potendo essere eventualmente ignorate e superate dalle valutazioni finali del Giudice.
9. In conclusione, non sussiste alcuna responsabilità e alcun inadempimento addebitabile all'ing. avendo lo stesso adempiuto al proprio incarico e CP_1 perseguito diligentemente gli interessi della committente, anche oltre i limiti del proprio mandato. Pertanto, non essendo l'appellante riuscito a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, essendosi limitato, di fatto, da un lato, a ribadire quanto già esposto nel corso del giudizio di prime cure, e, dall'altro, a contestare genericamente la decisione gravata, basandosi sull'allegazione di relazioni tecniche di parte, in buona parte già note, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
10. Con il rigetto dell'appello, passando così ad esaminare anche il quinto motivo di appello, la Corte ritiene assorbita ogni analisi circa la posizione delle compagnie assicuratrici e essendosi costituite al fine di chiedere il CP_3 CP_2 rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti, per ragioni che prima facie non possono ritenersi a tal punto irragionevoli da degradare la chiamata in causa a comportamento strumentale o arbitrario dell'assicurato. Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez.III 14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05). Sul punto la Suprema Corte, pagina 16 di 20 infatti, ha condivisibilmente stabilito che << Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte.>> (Cass. 3956/94 e 9596/99). Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo deve, dunque, essere posto a carico dell'attore e, nella fattispecie, dell'attore ed appellante, in tutte quelle ipotesi in cui la chiamata di detto terzo sia stata necessitata e giustificata dalle tesi del medesimo, rivelatesi, poi, infondate, e ciò in applicazione di quel principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, anche in assenza di espressa istanza del convenuto chiamante (cfr. Cass. n.3779/81; Cass. n.12301/2005; App. Milano 14.12.99; T. Bologna Sez. I 27.2.2006). << Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. [Cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12301 (rv. 581879); Cass. civ. Sez. III, 02/04/2004, n. 6514 (rv. 571769) e più recentemente Cass. civ., Sez. I, 14/05/2012, n. 7431); Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 02); Cass. civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02); Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01); Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 (Rv. 667650 - 01)]. La chiamata in causa di da parte dell'Ing. non risulta affatto CP_3 CP_1 pretestuosa, avendo la compagnia formulato una specifica eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa basata sull'asserita reticenza dell'assicurato ex art. 1892 c.c. – per aver egli sottaciuto, al momento della stipulazione della polizza, di esser stato a conoscenza di fatti che avrebbero potuto esporlo ad una responsabilità professionale avendo già ricevuto le prime contestazioni dalla committente relative all'eccessiva rumorosità degli impianti in questione– eccezione meritato una Parte_4 valutazione approfondita nel merito, nel caso in cui l'appello fosse stato accolto, posto che si sarebbe dovuto quanto meno accertare l'elemento soggettivo, in quanto solo il pagina 17 di 20 dolo o la colpa grave, la cui prova grava sull'assicuratore (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020 Rv. 658096 – 01; in termini più recentemente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32017 del 11/12/2024 Rv. 673010 - 01), sono cause di annullamento del contratto, istanza che peraltro non risulta proposta. Certamente non pretestuosa risulta altresì la chiamata in causa di da CP_2 parte dell'ing. avendo tale compagnia formulato una specifica eccezione Pt_2
d'inoperatività della polizza assicurativa basata sulla validità del regime del claims made e, in particolare, dell'art. 7 delle condizioni generali, oltre che per altre ragioni legate all'oggetto della garanzia (esclusione per i compensi), clausola che prevede che
“l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedente alla sua data di decorrenza a condizione che l'opera per la quale l'assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti dall'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione – Sezione I) o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto”, peraltro tacciata di nullità dall'assicurato, sostenendo come la polizza fosse già scaduta nel momento in cui è giunta la prima richiesta risarcitoria. Anche tale eccezione avrebbe richiesto, in caso di accoglimento dell'appello, un'attenta valutazione nel merito con specifico riguardo all'assetto degli interessi, di entrambe le parti contrattuali, realizzato dalla clausola e della sua eventuale validità. Non va, poi, trascurato che l'ing. on Pt_2 ha in alcun modo partecipato alla progettazione de qua e men che meno alla direzione delle opere impiantistiche e, quindi, è rimasto completamento estraneo all'intera vicenda. Ma ciò non toglie che sia stato costretto a difendersi e a chiamare in causa la propria Compagnia, visto che il collega aveva sottoscritto un contratto, CP_1 spendendo il nome dello Studio associato. In ultimo, come eccepito e mai contestato da nessuno, nel corso del giudizio di primo grado l'ing. aveva anche rinunciato alla Pt_2 domanda di manleva in ragione degli accordi intervenuti con la propria Compagnia, come peraltro si evince sia dalle conclusioni rassegnate in tal grado sia in quelle rassegnate nel presente. Per le suesposte ragioni, la Corte ritiene non censurabili di pretestuosità le chiamate in garanzia e da ciò discende come «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il
pagina 18 di 20 convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale» (Cass. ord. n. 10364/2023). 11. Conseguentemente, le spese di lite anche del presente grado, tenuto conto delle fasi tutte e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum (€. 420.000,00) e dal DM 55/2014 e succ mod. (147/2022), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A tale proposito va anche evidenziato come la Società appellante sin dal primo grado abbia esteso la propria domanda anche nei confronti delle Compagnie chiamate in giudizio, cosa questa che necessitava una difesa nel merito da parte delle medesime, difese che hanno puntualmente esperito, contestando in via di principalità l'an della responsabilità dei tecnici convenuti e solo successivamente la carenza assicurativa. Quanto specificamente alla posizione dell' ing. si è già visto che sulla statuizione Pt_2 di prime cure, che lo dichiarava estraneo ad ogni responsabilità, si era formato il giudicato.
11.1 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'appellante per le medesime ragioni di soccombenza;
quelle di CTP, sostenute e documentate dal solo ing. unica parte ad aver depositato nota spese, vanno analogamente poste a carico Pt_2 dell'appellante, nell'importo richiesto di euro 2.518,09, somma risultante dagli importi delle due fatture (acconto e saldo) depositate in atti ed in ogni caso da ritenersi congrua e giustificata in ragione dell'assistenza espletata durante la CTU.
12. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5 nei confronti di
[...] CP_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3
Tribunale di Rimini n. 32/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
pagina 19 di 20 - condanna la SOC. alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e
[...] Parte_2 Controparte_2 [...]
della somma di euro 15.000,00 per ciascuna parte per Controparte_3 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dell'appellante;
- pone le spese di CTP sostenute dall'ing. a carico dell'appellante, che condanna Pt_2 al relativo pagamento, spese che quantifica in euro 2.518,09;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 17 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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