Articolo 3 della Legge 27 novembre 1991, n. 383
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 dicembre 1991
Art. 3. 1. Al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , le parole: "la sanzione di cui alla lettera d) dell'articolo 94" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'articolo 94".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1991