Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di impugnazioni civili, in base al combinato disposto di cui agli artt. 350, primo comma, cod. proc. civ. ( secondo il quale l'appello contro le sentenze del giudice di pace ex art. 341 cod. proc. civ. è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica ), 281-septies e 281-octies cod. proc. civ. ( in tema di rilevabilità della ripartizione tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico ), 50-quater cod. proc. civ. ( secondo cui le disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non si considerano attinenti alla costituzione del giudice, con applicazione dell'art. 161 cod. proc. civ. alla nullità derivante dalla loro inosservanza ) le cause di appello contro le sentenze del giudice di pace devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e, ove siano decise in composizione collegiale, la conseguente nullità della sentenza deve essere fatta valere con l'impugnazione, rimanendo altrimenti sanata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 841/01 proposto da:
LL OR e LL NA, domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'Avv. Enrico Veneruso come da procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO 2^ PALAZZO IORIO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 113/00 del 23.11.1999/20.01.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.10.2003 dal Consigliere Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del settimo (7) motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 18.03.1998, IT LL, RE LL e ON Di NO proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 293/98), emesso il 09.02.1998 dal giudice di pace di Nola, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore del ND 2^ Palazzo IO (in seguito solo ND) la somma di L. 4.500.000, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali da loro dovuti quali eredi del defunto condomino UI LL. Deducevano gli opponenti che vi erano anche altri eredi;
che il decreto era stato emesso sulla base di "n. 44 ricevute condominali" emesse da tale UI SC, il quale non rivestiva la carica di amministratore del ND e senza allegare il preventivo spese debitamente approvato, ne' il rendiconto ne' il riparto. Deducevano che eventuali delibere approvate dall'assemblea dovevano considerarsi nulle perché gli avvisi di convocazione non erano stati inviati a tutti gli eredi. Rilevavano poi che le spese condominiali dovevano avere una diversa ripartizione e che per l'approvazione occorreva la maggioranza richiesta dalla legge a seconda della loro natura.
Costituitasi, il ND contestava l'opposizione, ribadendo il pagamento degli oneri condominiali in base alla documentazione prodotta.
All'esito dell'istruttoria, il giudice di pace accoglieva l'opposizione e condannava il soccombente ND al pagamento delle spese processuali.
Il gravame proposto dal ND era accolto del Tribunale di Nola, il quale, con la sentenza (n. 113/2000) ora impugnata, osservava, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dagli appellati LL/Di NO, che il mandato ad litem era regolarmente apposto sulla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione con estensione anche ai successivi gradi di giudizio: l'erronea indicazione sull'atto di appello era irrilevante, I motivi di appello erano stati articolati e l'appello era proponibile in quanto il valore della causa ai fini della pronuncia secondo equità è determinato sulla base della, domanda proposta, che nella fattispecie era di L.
4.500.000. Osservava poi il Tribunale che nella delibera prodotta si leggeva che l'assemblea, preso atto delle dimissioni del precedente amministratore, nomina "rappresentante condominiale" UI SC;
al di là dell'impropria definizione, come emergeva dal contesto dell'atto, l'assemblea aveva inteso conferire allo SC proprio la qualifica di amministratore. Pertanto sussisteva la legittimazione ad agire del ND. Quanto alla mancata citazione di tutti gli eredi, rilevava il Tribunale che i comproprietari di un immobile sono obbligati in solido per il pagamento degli oneri condominiali, per cui il ND può richiedere il pagamento ad uno di essi, salvo il regresso nei rapporti interni.
Nel merito osservava il Tribunale che il ND aveva prodotto le delibere nelle quali era disposto il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo;
che alle assemblee aveva partecipato RE LL e che gli avvisi di convocazione erano stati inviati collettivamente ed impersonalmente agli eredi del condomino deceduto. Il Tribunale, quindi, accoglieva l'appello del ND e, in riforma della decisione del giudice di pace, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza IT e RE LL hanno proposto ricorso per Cassazione in base a sette motivi.
L'intimato ND non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 83, 3 e 4 comma, c.p.c., nonché mancata ed erronea motivazione, i ricorrenti, premesso che avevano eccepito la nullità dell'atto d'appello perché non conteneva l'espressa menzione degli estremi della procura, censurano la sentenza impugnata laddove ha affermato che "il mandato ad litem è regolarmente apposto sulla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione con estensione anche ai successivi giudizi. L'erronea indicazione sull'atto di appello è irrilevante". Assumono i ricorrenti che il Tribunale non avrebbe motivato su tale asserita irrilevanza.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 339, 3 comma c.p.c., i ricorrenti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto appellabile la sentenza del giudice di pace, sostenendo che "il valore della causa ai fini della pronuncia secondo equità si determina sulla base della domanda proposta, che nella fattispecie è un ricorso per d.i. per lire 4.500.000 circa". Sostengono i ricorrenti che il valore della causa non è quello indicato dall'attore al momento della proposizione della domanda, ma quello dell'attribuzione della somma contenuta nella sentenza del giudice di pace.
3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e mancanza di motivazione, i ricorrenti, premesso che avevano eccepito la nullità dell'atto d'appello per mancanza dei motivi, si dolgono che il Tribunale abbia affermato che "l'atto di appello è ritualmente articolato in motivi di impugnazione".
4. Col quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e artt. 633 e 634 c.p.c., i ricorrenti deducono che presupposto per richiedere il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso è il riparto delle spese debitamente approvato dall'assemblea. Nel caso specifico il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di "n. 44 ricevute condominiali" a firma di SC UI, senza che fosse stata allegata alcuna delibera dell'assemblea di ripartizione delle spese e senza considerare che per l'approvazione e ripartizione occorreva una maggioranza diversa a seconda del tipo di spesa.
5. Col quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 1135 c.c. in rapporto all'art. 63 disp. att. c.c., i ricorrenti sostengono che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza di esibizione della delibera assembleare di nomina di UI SC come amministratore, e in carenza della delibera di approvazione del preventivo delle spese, di ripartizione delle stesse fra i condomini, di approvazione del rendiconto annuale e di approvazione dei lavori straordinari.
6. Col sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancato esercizio dell'azione nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, i ricorrenti si dolgono che l'intero giudizio si sia svolto nei confronti di IT e RE LL nonché di ON Di NO, ma non anche nei confronti degli altri eredi di UI LL, da considerare litisconsorti necessari. Parimenti gli avvisi di convocazione dell'assemblea andavano notificati a tutti gli eredi, con conseguente nullità di tutte le delibere adottate senza la loro partecipazione.
7. Col settimo motivo, denunciando violazione dell'art. 341 c.p.c., i ricorrenti assumono che l'appello andava deciso dal Tribunale in composizione monocratica e non collegiale.
Osserva la Corte che, per ragioni di priorità logica, va esaminato innanzitutto tale ultimo (settimo) motivo, il quale è fondato. Della composizione del tribunale si occupa la Sezione 6^-bis (in particolare gli artt. 50 bis e ter) del libro primo del c.p.c.), inserita dall'art. 56 d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
All'epoca (30.11.1999) in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata vigeva l'art. 350, 1^ comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 74, lett. a), del cit. d. lg. n. 51/1998, secondo il quale l'appello (art. 341 c.p.c.) contro le sentenze del giudice di pace è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica. La rilevabilità della ripartizione delle cause tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico (essendo stato l'art. 274/bis c.p.c. abrogato dall'art. 67, d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51) è disciplinata dagli artt. 281/septies e octies c.p.c., aggiunti dall'art. 68 del cit. d. lg. n. 51/1998.
L'art. 50/quater c.p.c. stabilisce che le disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non si considerano attinenti alla costituzione del giudice (per cui è da escludere l'applicazione l'art. 158 c.p.c.). Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161 c.p.c.. Il rinvio all'art. 161 c.p.c., in tema di nullità delta sentenza, esclude l'applicabilità dell'art. 157 c.p.c., in tema di rilevabilità e sanatoria della nullità degli atti del processo. Pertanto, in base al combinato disposto della normativa citata, le cause di appello contro le sentenze del giudice di pace devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e, ove siano decise in composizione collegiale, la sentenza è nulla;
ma la nullità deve essere fatta valere con l'impugnazione, rimanendo altrimenti sanata. Nel caso specifico, l' LL ha fatto valere la nullità secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione consentito. Pertanto, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio della causa al medesimo tribunale di Nola, davanti al quale l'appello sarà trattato e deciso dal giudice monocratico, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv. 7 c.p.c.). Rimangono assorbiti tutti i rimanenti motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo (7^) motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Nola, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004