Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1658
CASS
Sentenza 29 gennaio 2004

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In materia di impugnazioni civili, in base al combinato disposto di cui agli artt. 350, primo comma, cod. proc. civ. ( secondo il quale l'appello contro le sentenze del giudice di pace ex art. 341 cod. proc. civ. è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica ), 281-septies e 281-octies cod. proc. civ. ( in tema di rilevabilità della ripartizione tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico ), 50-quater cod. proc. civ. ( secondo cui le disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non si considerano attinenti alla costituzione del giudice, con applicazione dell'art. 161 cod. proc. civ. alla nullità derivante dalla loro inosservanza ) le cause di appello contro le sentenze del giudice di pace devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e, ove siano decise in composizione collegiale, la conseguente nullità della sentenza deve essere fatta valere con l'impugnazione, rimanendo altrimenti sanata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1658
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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