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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
923/2023 R.G
Promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Domenico Formica.
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico, Sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliano Stracci.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di
Macerata, pubblicata in data 27.4.2023
CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, adversis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, in accoglimento del presente atto di appello per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata così decidere:
previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutte le prove domandate dai sigg. nel corso del giudizio di primo grado e previo Parte_3 accoglimento ed espletamento delle istanze istruttorie di cui alla superiore narrativa, con revoca e/o modifica delle ordinanze precedentemente rese al riguardo nel giudizio di primo grado, in accoglimento del presente atto di appello per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata così decidere:
- se del caso previa remissione al giudizio di primo grado e/o previa adozione di ogni relativo più opportuno giudiziario, autorizzare la chiamata in causa del terzo e fissare la Controparte_3 data della nuova udienza per consentire la regolare e tempestiva chiamata in causa del , corrente in Controparte_3
RO (MC) via Roma n. 188, C.F. e P. IVA , in P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- in via preliminare, accertare la nullità dell'atto di citazione del primo grado per quanto indicato al punto lettera F) della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nella superiore narrativa ed adottare ogni più opportuno provvedimento di legge ex art. 164 c.p.c.;
nel merito:
a) previo accertamento delle esimenti di responsabilità indicate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado e/o nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio nonché accertata, per l'effetto, l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra e società rigettare Parte_1 Parte_2 integralmente ogni domanda della società svolte nel Controparte_1 giudizio di primo grado;
b) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione lettera a) che precede, accertare:
- l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra Parte_1
e società per quanto ulteriormente
[...] Parte_2 illustrato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del primo grado e/o nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio;
- e per l'effetto dei precedenti accertamenti, rigettare integralmente tutte le domande svolte dalla società attrice avverso Controparte_1 la sig.ra e avverso la società Parte_1 Parte_2 nel giudizio di primo grado;
c) in via subordinata e per la denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni che precedono lettere a) e b) si chiede, ai fini della decisione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni,
l'accertamento della graduazione delle rispettive responsabilità del e del (qualora _4 Controparte_3 verrà autorizzata la chiamata in causa dello stesso) in relazione ai fatti e danni indicati in citazione e, pertanto, si chiede che l'Ill.mo Giudice Adito accerti la graduazione e grado delle rispettive responsabilità e colpe del e degli odierni convenuti nonché del _4
, (qualora verrà autorizzata la chiamata in Controparte_3 causa dello stesso), ivi compreso l'accertamento della responsabilità della società attrice ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla società avverso la sig.ra Controparte_1 Parte_1
ed avverso la società o, in via
[...] Parte_2 subordinata, graduare la responsabilità dei convenuti e ridurne proporzionalmente la liquidazione dei danni a carico degli odierni convenuti per quanto meglio verrà accertato nel corso del presente giudizio;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della società si chiede l'accertamento Controparte_1 dell'inesistenza di qualsivoglia responsabilità e vincolo di solidarietà della sig.ra e della la società Parte_1 Parte_2 con il in relazione alle responsabilità specifiche _4 ed esclusive di quest'ultimo NE (nello specifico in relazione alle opere di creazione di raccolta e smaltimento delle acque sui luoghi di causa);
e) in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dalla società
[...] nel giudizio di primo grado avverso la sig.ra CP_1 Parte_1
e avverso la società per quanto meglio
[...] Parte_2 dedotto nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio;
f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, in ogni caso accertare la responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni come indicato nella comparsa di costituzione e/o nel corso del giudizio e, per l'effetto ridurre proporzionalmente la responsabilità dei convenuti sig.ra e avverso la Parte_1 società ed ogni consequenziale importo degli Parte_2 eventuali danni;
g) in ogni caso rigettare ogni domanda della società a Controparte_1 danno degli odierni appellanti;
h) IN OGNI CASO, condannare la società appellata, come meglio richiesto nella superiore narrativa a restituire/rifondere agli appellanti, tutte le somme corrisposte/pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad ogni altro accessorio derivante per legge;
i) in ogni caso con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari del doppio grado di lite;
”
PER L'APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, nel pieno accoglimento della domanda spiegata con appello incidentale dalla società che si intende CP_1 qui integralmente richiamata
- dichiarare, inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto da e per i Parte_1 Parte_2 motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza n. 344/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dr.ssa Anna
Wegher, nei confronti della e tutte le domande Controparte_1 proposte da parte avversa in quanto inammissibile inaccettabile e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa
- IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE, - in parziale riforma della sentenza n. 344/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Macerata Dr.ssa A. Wegher, depositata in Cancelleria in data 26.04.2023, appellata da controparte
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
-Accertare e dichiarare che la ditta in persona Parte_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e con la realizzazione del muretto di recinzione sul Parte_1 terreno di loro proprietà, confinante con quello della Parte_4
hanno creato un ostacolo al defluire dell'acqua piovana facendola
[...] riversare nella proprietà della Parte_4
e per l'effetto
-Condannare in persona del legale rappresentante Parte_2 pro-tempore e all'eliminazione dell'opera realizzata Parte_1 sul confine della proprietà della da parte dei predetti Controparte_1 proprietari del fondo confinante;
-Condannare la ditta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e , quali proprietari del Parte_1 fondo confinante con quello di proprietà della ditta attrice, ove è stato eretto il muro di confine, al risarcimento dei danni patiti dalla
[...] in conseguenza degli eventi alluvionali occorsi, danni CP_1 provati in corso di causa di primo grado per la complessiva somma di
€.93.484,46 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge;
Il tutto con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio e dell'appello incidentale.”
FATTI DI CAUSA
La società proprietaria dell'opificio industriale sito in Via Controparte_1
Massimo D'Antona 10/12, contraddistinto al Catasto Fabbricati del NE di al Fg.20 Part.414, ha adito il Tribunale di CP_3
Macerata per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
, della ditta e di _4 Parte_2 Parte_1
nella causazione dei danni subiti a seguito dell'evento
[...] alluvionale verificatosi nel marzo 2011 che aveva provocato l'allagamento del piano seminterrato del proprio opificio con danni ai macchinari ivi collocati.
Il Tribunale di Macerata, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta avverso il comune di , CP_3 con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, condannando e in via solidale Parte_1 Parte_2 tra loro, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 mediante corresponsione dell'importo di € 65.439,00.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito l'appellata la quale, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.
Ha, altresì, proposto appello incidentale, di cui gli appellati Parte_1
e hanno chiesto dichiararsi
[...] Parte_2
l'inammissibilità ex art 342 cpc, affidato ai motivi di seguito elencati, al fine di vedersi riconoscere un integrale risarcimento del danno
(ridotto dal giudice di primo grado in misura del 10% per il carattere eccezionale delle precipitazioni e del 20% ex art 1227 cc), di vedersi accolte le domande rigettate in primo grado (abbattimento del muro), oltre che per la riforma della sentenza in tema di distribuzione delle spese di lite. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno vagliate le eccezioni di inammissibilità ex art
342 cpc dell'appello principale e di quello incidentale sollevate dalle parti, per dichiararne l'infondatezza, poiché gli atti di gravame contengono argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante, al pari dell'appellante incidentale, ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso
- tanto che le controparti hanno, poi, analiticamente, esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Passando all'esame delle singole doglianze mosse, con il primo motivo, gli appellanti evidenziano un error in procedendo del giudice di primo grado che, quindi, vizierebbe la sentenza impugnata, atteso che essi stessi, quali convenuti, avevano, all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio, tempestivamente richiesto lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del
[...]
affinché venisse accertata l'eventuale responsabilità Controparte_3 di quest'ultimo nella causazione dei danni lamentati dalla società ricorrente, istanza illegittimamente rigettata dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., atteso che, quanto alla istanza di chiamata del terzo formulata dalla parte convenuta, l'art 269 cpc non prevede alcun intervento discrezionale del Giudice, ma solo l'adozione di un provvedimento vincolato di differimento della udienza,
a differenza della chiamata del terzo ad istanza dell'attore, per cui, invece, il comma 3 rimette al Giudice la valutazione discrezionale della opportunità di autorizzare l'estensione del contraddittorio al terzo chiamato.
Detto motivo di appello è infondato, atteso che il giudice di primo grado, affermando che è rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione della opportunità di estendere o meno il contraddittorio in base alla istanza di chiamata in causa di terzo formulata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto per la costituzione in giudizio, si è conformato all'interpretazione che dell'art. 269 c.p.c. è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ed in ordine alla quale può ritenersi ormai formato un orientamento consolidato che trova fondamento nell'argomento sistematico e teleologico applicato ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata all'art. 24 e 111 Cost..
Invero, la modifica normativa intervenuta con l'art 29 della legge
353/90 non ha inciso sui preesistenti criteri di opportunità inerenti la concentrazione o la separazione di più cause nello stesso giudizio
(espressione del potere riservato al Giudice dall'art. 103 c.p.c., comma
2, art. 104 c.p.c., comma 2, artt. 269 e 107 e 270,332 c.p.c.), e non può quindi essere interpretata in modo avulso dal contesto sistematico delle altre norme processuali e dei principi costituzionali del "giusto processo" (tra cui quello della ragionevole durata del processo) e di effettività della tutela giurisdizionale che deve essere assicurata alla parte che ha ragione, con la conseguenza che l'estensione del contraddittorio nei confronti di terzi che potrebbero, come nel caso in esame, rivestire la qualità di litisconsorti facoltativi, e contro i quali, quindi, la parte che ha interesse potrebbe agire anche con separata causa, continua a rimanere soggetta alla valutazione discrezionale del
Giudice, che potrà rifiutarla qualora possa pregiudicare gli obiettivi sottesi ai principi costituzionali indicati.(Cassazione civile sez. III,
16/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25886)
Gli argomenti fondanti la suddetta interpretazione della norma di cui all'art. 269 c.p.c., riformato sono stati compendiati nell'arresto della
Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 4309 del 23/02/2010, richiamata dal giudice di primo grado, cui sono seguite ripetute pronunce conformi delle Sezioni semplici, di cui vale riprodurre il relativo passaggio motivazionale: "Se la prevalente dottrina afferma che, allorché la chiamata in causa sia chiesta con la comparsa di risposta dal convenuto prima dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 269
c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, la norma che sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, non può non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come questa Corte ha già affermato in rapporto all'art. 420 c.p.c., comma 9, richiamato anche nella sentenza di merito (Cass.
25 agosto 2006 n. 18508, 28 agosto 2004 n. 17218). Il novellato art. 269 c.p.c., è stato introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n.
10682 e 11 gennaio 2008n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444), con conseguente separabilità dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c., che comporta la scindibilità delle cause pure ai fini delle impugnazioni delle parti (art. 332 c.p.c.). Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell'art. 111 Cost. del 1999...." (conf.:
Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014; id. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del
12/05/2015; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019, Sez. 3
-, Sentenza n. 3692 del 13/02/2020).
Ne discende che, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, correttamente il giudice di primo grado ha compiuto una valutazione discrezionale in ordine all'ammissibilità della chiamata in causa, rigettando la richiesta di estensione del contraddittorio al terzo, in considerazione della diversità del petitum (la responsabilità del
, evocata dai convenuti stessi, Controparte_5 risiederebbe nella del tutto diversa circostanza che si sarebbe occupato, unitamente al , per cui si procede _4 innanzi al giudice amministrativo, parimenti responsabile, “della progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione nella lottizzazione dell'area PIP”).
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, omettendo di valutare adeguatamente la documentazione versata in atti da essi appellanti, non ha ritenuto la sussistenza di un caso fortuito, consistente nelle piogge di eccezionale portata ed intensità verificatesi nel marzo 2011, idoneo, ex art 2051 cc, ad escludere qualsivoglia responsabilità di essi appellanti nella causazione del danno.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenendo che le precipitazioni, di carattere eccezionale, possano aver influito sull'entità del danno cagionato alla ha ridotto in misura del 10% l'entità del danno CP_1 liquidato.
In merito a detta statuizione anche parte appellata ha proposto appello incidentale, ritenendo che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto, in assenza di prova alcuna, che ci si sia trovati in presenza di un evento meteorico eccezionale, dal momento che solo la proprietà di essa appellante incidentale, e non anche le proprietà limitrofe, avrebbe subito danni.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il ctu nominato nel corso del procedimento di Atp, la cui relazione è stata acquisita agli atti, ha ritenuto che l'allagamento dei locali della nei giorni 1 e 2 Controparte_1
marzo 2011 è stato causato dallo “straripamento” di acqua piovana dal canaletto che corre lungo la dividente nord tra il PIP e le proprietà
“ e ”, il cui scorrimento verso Persona_1 Per_2 Persona_3 est era impedito dalla presenza di un muro di recinzione della proprietà degli appellanti, confinante con il lotto della il quale Controparte_1 creava un ostacolo al defluimento dell'acqua verso est/nord-est, con la conseguenza che, trovando tale ostacolo, l'acqua si alzava di livello e superava il piccolo argine destro del canaletto così invadendo ed allagando la proprietà Controparte_6
Orbene, è innegabile, quindi, che detto muretto, di cui gli odierni appellanti hanno la custodia ex art 2051 cc, sia stato quantomeno la concausa dei danni lamentati dalla deve, quindi, Controparte_1 valutarsi se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.
Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si condivide che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) di lungo periodo riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.(Cassazione civile sez. III, 23/11/2023,
n.32643)
La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. E' evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi -predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione.
Orbene, dalla documentazione prodotta dagli appellanti in uno con la seconda memoria ex art 183 cpc, emerge chiaramente che le piogge verificatesi nel marzo 2011 furono molto intense, tanto che venne dichiarato lo stato di emergenza (cfr all 13) Risulta, altresì, dalla ctu che il muretto de quo venne realizzato nel
2003 e che, sino al 2011, non si sono verificati allagamenti della proprietà dell'appellata, circostanza che porta a ritenere che le piogge del marzo 2011, come peraltro comprovato dalla documentazione prodotta dagli appellanti, abbiano avuto quantomeno una maggiore intensità rispetto a quelle che naturaliter si sono susseguite dal 2003 al 2011.
La valutazione comparata del fatto che le piogge verificatesi hanno avuto sicuramente dimensioni eccezionali, tanto da comportare la dichiarazione di stato di emergenza nella regione Marche e della circostanza, non contestata, per cui solo la proprietà della Parte_5
e non anche gli immobili limitrofi ha subito danni da allagamento,
[...] lascia agevolmente ritenere che l'evento alluvionale da solo non avrebbe provocato i danni lamentati dall'appellata che, invece, sono derivati proprio dalla compresenza del muro e delle forti precipitazioni meteoriche.
Si condivide, pertanto, la valutazione operata dal primo Giudice in merito al fatto che i danni sono stati causati dai due fattori, con quantificazione dell'apporto causale delle piogge in misura del 10%.
Ne discende l'infondatezza del motivo di appello principale e di appello incidentale sul punto.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la costruzione del muretto sia stata la causa degli allagamenti verificatisi sulla proprietà degli appellanti, senza considerare che il ctu individuava le cause principali dell'allagamento nella mancanza dello studio idrogeologico e nella mancanza delle opere indispensabili per il deflusso delle acque.
Con il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connesso, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la società Controparte_1 abbia dimostrato il rapporto causale tra la cosa, (il muretto a confine)
e l'evento dannoso.
Orbene, l'ausiliario nominato ha ritenuto che le cause principali dell'allagamento possono essere riassunte, cronologicamente, nella maniera seguente:
A)- la mancanza di uno studio idrologico, in occasione della redazione del PIP;
B) la mancanza di un controllo da parte di chi ha adottato ed approvato il PIP senza preoccuparsi della succitata situazione al contorno;
C) la negligenza in occasione della Progettazione delle OO.UU.Primarie del PIP in quanto, nonostante fosse palese la presenza di un
“compluvio” che avrebbe veicolato l'acqua piovana da monte verso i lotti del PIP, non ha posto in atto alcun presidio valido come un'opera di raccolta e smaltimento;
D) mancanza di un controllo da parte di chi ha approvato il progetto delle OO.UU. Primarie del PIP rilasciando il titolo abilitativo senza accorgersi del citato “compluvio” e delle conseguenze che ne sarebbero derivate e questo neanche in fase di collaudo finale;
E)- la realizzazione del muretto di recinzione da parte della ditta
[...]
e che ha, di fatto creato un ostacolo al Parte_2 Parte_1 defluire dell'acqua sul canaletto “lungo la dividente nord”, causando lo straripamento e l'allagamento.
Occorre premettere che, il nesso di causalità, -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza")- consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619, in particolare, Cass.
n. 16582/2019; Cass. n. 10812/2019; Cass. n. 20829/2018) in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato.
Parimenti pacifico è che, qualora vi siano più cause che concorrano a causare l'evento e non sia possibile individuarne una idonea a determinare in via autonoma il danno evento, si applicherà l'art 41 cp, in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.(Cassazione civile sez. III, 07/11/2024, n.28722).
Nel caso in esame, il ctu, con valutazione che la Corte condivide, ha accertato che l'unico fatto dannoso è ascrivibile ad una pluralità di cause, con la conseguenza che, in applicazione dell'art 2055 cc, sussiste una responsabilità solidale degli autori dell'illecito, circostanza questa che ha portato correttamente il giudice di primo grado alla condanna degli odierni appellanti, quali coautori del fatto illecito che hanno concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.
Con il sesto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di considerare, anche quale esimente di responsabilità, la condotta della stessa appellata, atteso che ha ritenuto sussistente solo un concorso di colpa, con riduzione del risarcimento in misura del 20%, per aver collocato, senza protezione alcuna, una griglia al livello del piazzale di proprietà che corrisponde ad alcune finestre così dette “a bocca di lupo” che danno luce e aria al sottostante piano interrato, griglia da cui l'acqua sarebbe penetrata nei locali sottostanti.
In merito a detta circostanza anche l'appellata ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente un proprio concorso di colpa, consistito nell'avere omesso il posizionamento di dispostivi a protezioni delle griglie poste a livello del piazzale e dalle quali era entrata l'acqua meteorica, concorso di colpa non ravvisato neppure dal ctu nominato.
Orbene, l'ausiliario nella sua relazione ha condivisibilmente ritenuto
(cfr pag 45) che la presenza di bocche di lupo a raso del piazzale abbia concorso alla produzione del danno, atteso che attraverso le griglie poste a protezione di dette finestre è penetrata l'acqua che ha invaso i locali della e, anche se non ha espressamente indicato Controparte_1 quali accorgimenti fossero necessari, ha comunque evidenziato che, al momento del sopralluogo, tali griglie erano state perimetrate a terra con una barriera fatta di sacchetti di sabbia a protezione di ulteriori allagamenti da acqua piovana, barriera che, naturaliter, come evincibile anche dalle fotografie allegate alla relazione peritale, impediva l'accesso di acqua ai locali sottostanti.
E' evidente, dunque, che qualora l'appellata, appellante incidentale, avesse adottato detti accorgimenti, si sarebbe quantomeno ridotta la quantità di acqua penetrata nel vano interrato, con conseguente diminuzione del danno subito.
Non può allora ritenersi, come gli appellanti fanno, che la semplice protezione della griglia avrebbe evitato la produzione del danno, atteso che, verosimilmente, stante la forte ed intensa pioggia, le acque sarebbero comunque entrate, seppure in quantità minori, nei locali sottostanti, con la conseguenza che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa del danneggiato, stimandolo in misura pari al 20%.
Dall'altra parte sarebbe stato onere del danneggiante fornire la prova del fatto che, se il creditore danneggiato avesse usato l'ordinaria diligenza, il danno sarebbe stato evitato (Cassazione civile , sez.
II,04/09/2023, n. 25712), prova che non risulta essere stata fornita dagli appellanti, neppure con riguardo alla dedotta circostanza per cui l'attività della non poteva essere esercitata nei locali CP_1 interrati, ragion per cui correttamente il giudice di primo grado, ha rigettato l'istanza ex art 210 cpc (finalizzata ad accertare l'esistenza delle autorizzazioni di legge e modalità costruttive), perché, all'evidenza, esplorativa.
Con il settimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di dover valorizzare gli esiti della ctu estimativa del danno, sebbene la stessa fosse stata disposta ed effettuata dopo ben otto anni dall'evento solo sulla base di documenti contabili.
A tale proposito, va ribadito che, sebbene la fattura o la ricevuta fiscale, emessa dall'ente incaricato del ripristino, non potrebbe assurgere da sola al rango di piena prova delle prestazioni effettuate a tale fine, la stessa, come ripetutamente dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass., n. 15037 del 17.07.2015), ben può rappresentare prova presuntiva liberamente apprezzabile dal giudice, specie se confermata da altri e concorrenti elementi di riscontro, elementi di riscontro certamente ampiamente sussistenti nel caso di specie, essendo incontestato tra le parti ed accertato dal ctu in sede di atp che si verificò l'allegamento dei locali di parte appellata (cfr. CTU foglio 15 nel punto in cui il consulente accertava che il livello raggiunto dall'acqua nel piano interrato di proprietà degli attori era di oltre 70 cm), cosicché appare altamente probabile che vi siano stati dei danni e che le fatture prodotte in atti dalla da cui si evince che Controparte_1 quest'ultima aveva affrontato ingenti spese proprio nei mesi immediatamente successivi al fatto, depone nel senso di ritenere che dette spese fossero da imputare alla riparazione del danno occorso a seguito di quell'evento.
A ciò va aggiunto che il C.T.U. ha esaminato i danni, ha scrutinato tutte le fatture prodotte e gli importi in esse contenuti e, all'esito della scrupolosa verifica ed analisi di ogni singolo documento prodotto, ha redatto un'apposita tabella riepilogativa di tutte le singole voci di costo dallo stesso partitamente esaminate come risultanti dai documenti 47-
69 per un importo complessivo di €.93.484,46, somma che ha riconosciuto congrua in rapporto ai prezzi e valori di mercato
Sussiste, quindi, prova del danno e del suo ammontare e la doglianza sollevata deve ritenersi infondata.
Esaminando allora gli ulteriori motivi di appello incidentale, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 rigettato la domanda avente ad oggetto l'abbattimento del muro di proprietà degli odierni appellanti in via principale e, ciò, nonostante la
CTU abbia individuato il muro come causa degli allagamenti sulla proprietà Controparte_1
Detta censura appare infondata: invero, il ctu ha riscontrato che, allo stato attuale, grazie ad alcune brecce praticate sul muro di recinzione da parte degli appellati subito dopo il fatto e alla pulizia della griglia del pozzetto non si sono verificati più eventi dannosi del tipo di quello oggetto di giudizio, circostanza confermata dalle stesse parti nel corso del giudizio di primo grado. (cfr. verbale di udienza del 4.11.2021).
Ne discende che, non essendo, allo stato, il muro de quo, più possibile concausa di fenomeni di allagamento, la domanda formulata nel primo grado di giudizio dall'odierna appellante incidentale, correttamente non
è stata accolta dal giudice di primo grado.
L'appellante incidentale censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite e di quelle della ctu, ponendo integralmente a carico di essa appellante incidentale le spese dell'accertamento tecnico preventivo. Ad avviso di parte appellante, tale statuizione risulterebbe immotivata e illogica, oltre che contraria al principio secondo cui le spese devono essere liquidate in base alla soccombenza.
Detta doglianza è infondata, atteso che la società è Controparte_1 risultata soccombente in merito alla domanda afferente l'abbattimento del muro di proprietà degli appellanti ed ha visto accogliere solo in parte la domanda risarcitoria proposta con riduzione del quantum richiesto, stante l'accertato concorso di colpa.
Ci si trovava, quindi, al cospetto di una soccombenza parziale che legittimava la disposta compensazione delle spese di lite e di quelle di ctu.
Fondata è, invece, la doglianza afferente le spese dell'accertamento tecnico preventivo: al riguardo, viene in rilievo la pronuncia della
Suprema Corte n. 324/2017, nella quale si afferma che: 'il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito'.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, per le medesime ragioni sopra indicate (parziale reciproca soccombenza) le spese del giudizio di Atp, come in detta sede liquidate, devono essere compensate per metà e poste per la restante metà a carico di Parte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_2
Considerati i limiti di accoglimento dell'appello incidentale e la sostanziale reciproca soccombenza, devono integralmente compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale dell'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo agli appellanti, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 923/2023, respinge l'appello promosso da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Macerata,
[...] pubblicata in data 27.4.2023
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ponendo la restante metà a carico di e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.9.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
923/2023 R.G
Promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Domenico Formica.
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico, Sig. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliano Stracci.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di
Macerata, pubblicata in data 27.4.2023
CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, adversis rejectis, previa ogni occorrenda declaratoria del caso, in accoglimento del presente atto di appello per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata così decidere:
previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutte le prove domandate dai sigg. nel corso del giudizio di primo grado e previo Parte_3 accoglimento ed espletamento delle istanze istruttorie di cui alla superiore narrativa, con revoca e/o modifica delle ordinanze precedentemente rese al riguardo nel giudizio di primo grado, in accoglimento del presente atto di appello per tutti i motivi esposti nella superiore narrativa ed in riforma della sentenza impugnata così decidere:
- se del caso previa remissione al giudizio di primo grado e/o previa adozione di ogni relativo più opportuno giudiziario, autorizzare la chiamata in causa del terzo e fissare la Controparte_3 data della nuova udienza per consentire la regolare e tempestiva chiamata in causa del , corrente in Controparte_3
RO (MC) via Roma n. 188, C.F. e P. IVA , in P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- in via preliminare, accertare la nullità dell'atto di citazione del primo grado per quanto indicato al punto lettera F) della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nella superiore narrativa ed adottare ogni più opportuno provvedimento di legge ex art. 164 c.p.c.;
nel merito:
a) previo accertamento delle esimenti di responsabilità indicate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado e/o nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio nonché accertata, per l'effetto, l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra e società rigettare Parte_1 Parte_2 integralmente ogni domanda della società svolte nel Controparte_1 giudizio di primo grado;
b) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione lettera a) che precede, accertare:
- l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla sig.ra Parte_1
e società per quanto ulteriormente
[...] Parte_2 illustrato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del primo grado e/o nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio;
- e per l'effetto dei precedenti accertamenti, rigettare integralmente tutte le domande svolte dalla società attrice avverso Controparte_1 la sig.ra e avverso la società Parte_1 Parte_2 nel giudizio di primo grado;
c) in via subordinata e per la denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni che precedono lettere a) e b) si chiede, ai fini della decisione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni,
l'accertamento della graduazione delle rispettive responsabilità del e del (qualora _4 Controparte_3 verrà autorizzata la chiamata in causa dello stesso) in relazione ai fatti e danni indicati in citazione e, pertanto, si chiede che l'Ill.mo Giudice Adito accerti la graduazione e grado delle rispettive responsabilità e colpe del e degli odierni convenuti nonché del _4
, (qualora verrà autorizzata la chiamata in Controparte_3 causa dello stesso), ivi compreso l'accertamento della responsabilità della società attrice ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla società avverso la sig.ra Controparte_1 Parte_1
ed avverso la società o, in via
[...] Parte_2 subordinata, graduare la responsabilità dei convenuti e ridurne proporzionalmente la liquidazione dei danni a carico degli odierni convenuti per quanto meglio verrà accertato nel corso del presente giudizio;
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della società si chiede l'accertamento Controparte_1 dell'inesistenza di qualsivoglia responsabilità e vincolo di solidarietà della sig.ra e della la società Parte_1 Parte_2 con il in relazione alle responsabilità specifiche _4 ed esclusive di quest'ultimo NE (nello specifico in relazione alle opere di creazione di raccolta e smaltimento delle acque sui luoghi di causa);
e) in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dalla società
[...] nel giudizio di primo grado avverso la sig.ra CP_1 Parte_1
e avverso la società per quanto meglio
[...] Parte_2 dedotto nella superiore narrativa e/o nel corso del presente giudizio;
f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, in ogni caso accertare la responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni come indicato nella comparsa di costituzione e/o nel corso del giudizio e, per l'effetto ridurre proporzionalmente la responsabilità dei convenuti sig.ra e avverso la Parte_1 società ed ogni consequenziale importo degli Parte_2 eventuali danni;
g) in ogni caso rigettare ogni domanda della società a Controparte_1 danno degli odierni appellanti;
h) IN OGNI CASO, condannare la società appellata, come meglio richiesto nella superiore narrativa a restituire/rifondere agli appellanti, tutte le somme corrisposte/pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad ogni altro accessorio derivante per legge;
i) in ogni caso con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari del doppio grado di lite;
”
PER L'APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, nel pieno accoglimento della domanda spiegata con appello incidentale dalla società che si intende CP_1 qui integralmente richiamata
- dichiarare, inammissibile, improcedibile e comunque infondato l'appello proposto da e per i Parte_1 Parte_2 motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza n. 344/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dr.ssa Anna
Wegher, nei confronti della e tutte le domande Controparte_1 proposte da parte avversa in quanto inammissibile inaccettabile e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa
- IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE, - in parziale riforma della sentenza n. 344/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Macerata Dr.ssa A. Wegher, depositata in Cancelleria in data 26.04.2023, appellata da controparte
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
-Accertare e dichiarare che la ditta in persona Parte_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e con la realizzazione del muretto di recinzione sul Parte_1 terreno di loro proprietà, confinante con quello della Parte_4
hanno creato un ostacolo al defluire dell'acqua piovana facendola
[...] riversare nella proprietà della Parte_4
e per l'effetto
-Condannare in persona del legale rappresentante Parte_2 pro-tempore e all'eliminazione dell'opera realizzata Parte_1 sul confine della proprietà della da parte dei predetti Controparte_1 proprietari del fondo confinante;
-Condannare la ditta in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e , quali proprietari del Parte_1 fondo confinante con quello di proprietà della ditta attrice, ove è stato eretto il muro di confine, al risarcimento dei danni patiti dalla
[...] in conseguenza degli eventi alluvionali occorsi, danni CP_1 provati in corso di causa di primo grado per la complessiva somma di
€.93.484,46 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge;
Il tutto con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio e dell'appello incidentale.”
FATTI DI CAUSA
La società proprietaria dell'opificio industriale sito in Via Controparte_1
Massimo D'Antona 10/12, contraddistinto al Catasto Fabbricati del NE di al Fg.20 Part.414, ha adito il Tribunale di CP_3
Macerata per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
, della ditta e di _4 Parte_2 Parte_1
nella causazione dei danni subiti a seguito dell'evento
[...] alluvionale verificatosi nel marzo 2011 che aveva provocato l'allagamento del piano seminterrato del proprio opificio con danni ai macchinari ivi collocati.
Il Tribunale di Macerata, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta avverso il comune di , CP_3 con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda, condannando e in via solidale Parte_1 Parte_2 tra loro, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 mediante corresponsione dell'importo di € 65.439,00.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito l'appellata la quale, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.
Ha, altresì, proposto appello incidentale, di cui gli appellati Parte_1
e hanno chiesto dichiararsi
[...] Parte_2
l'inammissibilità ex art 342 cpc, affidato ai motivi di seguito elencati, al fine di vedersi riconoscere un integrale risarcimento del danno
(ridotto dal giudice di primo grado in misura del 10% per il carattere eccezionale delle precipitazioni e del 20% ex art 1227 cc), di vedersi accolte le domande rigettate in primo grado (abbattimento del muro), oltre che per la riforma della sentenza in tema di distribuzione delle spese di lite. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno vagliate le eccezioni di inammissibilità ex art
342 cpc dell'appello principale e di quello incidentale sollevate dalle parti, per dichiararne l'infondatezza, poiché gli atti di gravame contengono argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante, al pari dell'appellante incidentale, ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso
- tanto che le controparti hanno, poi, analiticamente, esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Passando all'esame delle singole doglianze mosse, con il primo motivo, gli appellanti evidenziano un error in procedendo del giudice di primo grado che, quindi, vizierebbe la sentenza impugnata, atteso che essi stessi, quali convenuti, avevano, all'atto della costituzione nel primo grado di giudizio, tempestivamente richiesto lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del
[...]
affinché venisse accertata l'eventuale responsabilità Controparte_3 di quest'ultimo nella causazione dei danni lamentati dalla società ricorrente, istanza illegittimamente rigettata dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., atteso che, quanto alla istanza di chiamata del terzo formulata dalla parte convenuta, l'art 269 cpc non prevede alcun intervento discrezionale del Giudice, ma solo l'adozione di un provvedimento vincolato di differimento della udienza,
a differenza della chiamata del terzo ad istanza dell'attore, per cui, invece, il comma 3 rimette al Giudice la valutazione discrezionale della opportunità di autorizzare l'estensione del contraddittorio al terzo chiamato.
Detto motivo di appello è infondato, atteso che il giudice di primo grado, affermando che è rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione della opportunità di estendere o meno il contraddittorio in base alla istanza di chiamata in causa di terzo formulata dalla parte convenuta nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto per la costituzione in giudizio, si è conformato all'interpretazione che dell'art. 269 c.p.c. è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ed in ordine alla quale può ritenersi ormai formato un orientamento consolidato che trova fondamento nell'argomento sistematico e teleologico applicato ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata all'art. 24 e 111 Cost..
Invero, la modifica normativa intervenuta con l'art 29 della legge
353/90 non ha inciso sui preesistenti criteri di opportunità inerenti la concentrazione o la separazione di più cause nello stesso giudizio
(espressione del potere riservato al Giudice dall'art. 103 c.p.c., comma
2, art. 104 c.p.c., comma 2, artt. 269 e 107 e 270,332 c.p.c.), e non può quindi essere interpretata in modo avulso dal contesto sistematico delle altre norme processuali e dei principi costituzionali del "giusto processo" (tra cui quello della ragionevole durata del processo) e di effettività della tutela giurisdizionale che deve essere assicurata alla parte che ha ragione, con la conseguenza che l'estensione del contraddittorio nei confronti di terzi che potrebbero, come nel caso in esame, rivestire la qualità di litisconsorti facoltativi, e contro i quali, quindi, la parte che ha interesse potrebbe agire anche con separata causa, continua a rimanere soggetta alla valutazione discrezionale del
Giudice, che potrà rifiutarla qualora possa pregiudicare gli obiettivi sottesi ai principi costituzionali indicati.(Cassazione civile sez. III,
16/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25886)
Gli argomenti fondanti la suddetta interpretazione della norma di cui all'art. 269 c.p.c., riformato sono stati compendiati nell'arresto della
Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 4309 del 23/02/2010, richiamata dal giudice di primo grado, cui sono seguite ripetute pronunce conformi delle Sezioni semplici, di cui vale riprodurre il relativo passaggio motivazionale: "Se la prevalente dottrina afferma che, allorché la chiamata in causa sia chiesta con la comparsa di risposta dal convenuto prima dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 269
c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, la norma che sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, non può non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come questa Corte ha già affermato in rapporto all'art. 420 c.p.c., comma 9, richiamato anche nella sentenza di merito (Cass.
25 agosto 2006 n. 18508, 28 agosto 2004 n. 17218). Il novellato art. 269 c.p.c., è stato introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n.
10682 e 11 gennaio 2008n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444), con conseguente separabilità dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c., che comporta la scindibilità delle cause pure ai fini delle impugnazioni delle parti (art. 332 c.p.c.). Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell'art. 111 Cost. del 1999...." (conf.:
Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014; id. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del
12/05/2015; id. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019, Sez. 3
-, Sentenza n. 3692 del 13/02/2020).
Ne discende che, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, correttamente il giudice di primo grado ha compiuto una valutazione discrezionale in ordine all'ammissibilità della chiamata in causa, rigettando la richiesta di estensione del contraddittorio al terzo, in considerazione della diversità del petitum (la responsabilità del
, evocata dai convenuti stessi, Controparte_5 risiederebbe nella del tutto diversa circostanza che si sarebbe occupato, unitamente al , per cui si procede _4 innanzi al giudice amministrativo, parimenti responsabile, “della progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione nella lottizzazione dell'area PIP”).
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, omettendo di valutare adeguatamente la documentazione versata in atti da essi appellanti, non ha ritenuto la sussistenza di un caso fortuito, consistente nelle piogge di eccezionale portata ed intensità verificatesi nel marzo 2011, idoneo, ex art 2051 cc, ad escludere qualsivoglia responsabilità di essi appellanti nella causazione del danno.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenendo che le precipitazioni, di carattere eccezionale, possano aver influito sull'entità del danno cagionato alla ha ridotto in misura del 10% l'entità del danno CP_1 liquidato.
In merito a detta statuizione anche parte appellata ha proposto appello incidentale, ritenendo che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto, in assenza di prova alcuna, che ci si sia trovati in presenza di un evento meteorico eccezionale, dal momento che solo la proprietà di essa appellante incidentale, e non anche le proprietà limitrofe, avrebbe subito danni.
Deve innanzitutto evidenziarsi che il ctu nominato nel corso del procedimento di Atp, la cui relazione è stata acquisita agli atti, ha ritenuto che l'allagamento dei locali della nei giorni 1 e 2 Controparte_1
marzo 2011 è stato causato dallo “straripamento” di acqua piovana dal canaletto che corre lungo la dividente nord tra il PIP e le proprietà
“ e ”, il cui scorrimento verso Persona_1 Per_2 Persona_3 est era impedito dalla presenza di un muro di recinzione della proprietà degli appellanti, confinante con il lotto della il quale Controparte_1 creava un ostacolo al defluimento dell'acqua verso est/nord-est, con la conseguenza che, trovando tale ostacolo, l'acqua si alzava di livello e superava il piccolo argine destro del canaletto così invadendo ed allagando la proprietà Controparte_6
Orbene, è innegabile, quindi, che detto muretto, di cui gli odierni appellanti hanno la custodia ex art 2051 cc, sia stato quantomeno la concausa dei danni lamentati dalla deve, quindi, Controparte_1 valutarsi se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità.
Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che si condivide che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) di lungo periodo riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.(Cassazione civile sez. III, 23/11/2023,
n.32643)
La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. E' evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi -predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione.
Orbene, dalla documentazione prodotta dagli appellanti in uno con la seconda memoria ex art 183 cpc, emerge chiaramente che le piogge verificatesi nel marzo 2011 furono molto intense, tanto che venne dichiarato lo stato di emergenza (cfr all 13) Risulta, altresì, dalla ctu che il muretto de quo venne realizzato nel
2003 e che, sino al 2011, non si sono verificati allagamenti della proprietà dell'appellata, circostanza che porta a ritenere che le piogge del marzo 2011, come peraltro comprovato dalla documentazione prodotta dagli appellanti, abbiano avuto quantomeno una maggiore intensità rispetto a quelle che naturaliter si sono susseguite dal 2003 al 2011.
La valutazione comparata del fatto che le piogge verificatesi hanno avuto sicuramente dimensioni eccezionali, tanto da comportare la dichiarazione di stato di emergenza nella regione Marche e della circostanza, non contestata, per cui solo la proprietà della Parte_5
e non anche gli immobili limitrofi ha subito danni da allagamento,
[...] lascia agevolmente ritenere che l'evento alluvionale da solo non avrebbe provocato i danni lamentati dall'appellata che, invece, sono derivati proprio dalla compresenza del muro e delle forti precipitazioni meteoriche.
Si condivide, pertanto, la valutazione operata dal primo Giudice in merito al fatto che i danni sono stati causati dai due fattori, con quantificazione dell'apporto causale delle piogge in misura del 10%.
Ne discende l'infondatezza del motivo di appello principale e di appello incidentale sul punto.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la costruzione del muretto sia stata la causa degli allagamenti verificatisi sulla proprietà degli appellanti, senza considerare che il ctu individuava le cause principali dell'allagamento nella mancanza dello studio idrogeologico e nella mancanza delle opere indispensabili per il deflusso delle acque.
Con il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connesso, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la società Controparte_1 abbia dimostrato il rapporto causale tra la cosa, (il muretto a confine)
e l'evento dannoso.
Orbene, l'ausiliario nominato ha ritenuto che le cause principali dell'allagamento possono essere riassunte, cronologicamente, nella maniera seguente:
A)- la mancanza di uno studio idrologico, in occasione della redazione del PIP;
B) la mancanza di un controllo da parte di chi ha adottato ed approvato il PIP senza preoccuparsi della succitata situazione al contorno;
C) la negligenza in occasione della Progettazione delle OO.UU.Primarie del PIP in quanto, nonostante fosse palese la presenza di un
“compluvio” che avrebbe veicolato l'acqua piovana da monte verso i lotti del PIP, non ha posto in atto alcun presidio valido come un'opera di raccolta e smaltimento;
D) mancanza di un controllo da parte di chi ha approvato il progetto delle OO.UU. Primarie del PIP rilasciando il titolo abilitativo senza accorgersi del citato “compluvio” e delle conseguenze che ne sarebbero derivate e questo neanche in fase di collaudo finale;
E)- la realizzazione del muretto di recinzione da parte della ditta
[...]
e che ha, di fatto creato un ostacolo al Parte_2 Parte_1 defluire dell'acqua sul canaletto “lungo la dividente nord”, causando lo straripamento e l'allagamento.
Occorre premettere che, il nesso di causalità, -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza")- consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (v. Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619, in particolare, Cass.
n. 16582/2019; Cass. n. 10812/2019; Cass. n. 20829/2018) in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato.
Parimenti pacifico è che, qualora vi siano più cause che concorrano a causare l'evento e non sia possibile individuarne una idonea a determinare in via autonoma il danno evento, si applicherà l'art 41 cp, in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.(Cassazione civile sez. III, 07/11/2024, n.28722).
Nel caso in esame, il ctu, con valutazione che la Corte condivide, ha accertato che l'unico fatto dannoso è ascrivibile ad una pluralità di cause, con la conseguenza che, in applicazione dell'art 2055 cc, sussiste una responsabilità solidale degli autori dell'illecito, circostanza questa che ha portato correttamente il giudice di primo grado alla condanna degli odierni appellanti, quali coautori del fatto illecito che hanno concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.
Con il sesto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di considerare, anche quale esimente di responsabilità, la condotta della stessa appellata, atteso che ha ritenuto sussistente solo un concorso di colpa, con riduzione del risarcimento in misura del 20%, per aver collocato, senza protezione alcuna, una griglia al livello del piazzale di proprietà che corrisponde ad alcune finestre così dette “a bocca di lupo” che danno luce e aria al sottostante piano interrato, griglia da cui l'acqua sarebbe penetrata nei locali sottostanti.
In merito a detta circostanza anche l'appellata ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente un proprio concorso di colpa, consistito nell'avere omesso il posizionamento di dispostivi a protezioni delle griglie poste a livello del piazzale e dalle quali era entrata l'acqua meteorica, concorso di colpa non ravvisato neppure dal ctu nominato.
Orbene, l'ausiliario nella sua relazione ha condivisibilmente ritenuto
(cfr pag 45) che la presenza di bocche di lupo a raso del piazzale abbia concorso alla produzione del danno, atteso che attraverso le griglie poste a protezione di dette finestre è penetrata l'acqua che ha invaso i locali della e, anche se non ha espressamente indicato Controparte_1 quali accorgimenti fossero necessari, ha comunque evidenziato che, al momento del sopralluogo, tali griglie erano state perimetrate a terra con una barriera fatta di sacchetti di sabbia a protezione di ulteriori allagamenti da acqua piovana, barriera che, naturaliter, come evincibile anche dalle fotografie allegate alla relazione peritale, impediva l'accesso di acqua ai locali sottostanti.
E' evidente, dunque, che qualora l'appellata, appellante incidentale, avesse adottato detti accorgimenti, si sarebbe quantomeno ridotta la quantità di acqua penetrata nel vano interrato, con conseguente diminuzione del danno subito.
Non può allora ritenersi, come gli appellanti fanno, che la semplice protezione della griglia avrebbe evitato la produzione del danno, atteso che, verosimilmente, stante la forte ed intensa pioggia, le acque sarebbero comunque entrate, seppure in quantità minori, nei locali sottostanti, con la conseguenza che, correttamente, il primo giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa del danneggiato, stimandolo in misura pari al 20%.
Dall'altra parte sarebbe stato onere del danneggiante fornire la prova del fatto che, se il creditore danneggiato avesse usato l'ordinaria diligenza, il danno sarebbe stato evitato (Cassazione civile , sez.
II,04/09/2023, n. 25712), prova che non risulta essere stata fornita dagli appellanti, neppure con riguardo alla dedotta circostanza per cui l'attività della non poteva essere esercitata nei locali CP_1 interrati, ragion per cui correttamente il giudice di primo grado, ha rigettato l'istanza ex art 210 cpc (finalizzata ad accertare l'esistenza delle autorizzazioni di legge e modalità costruttive), perché, all'evidenza, esplorativa.
Con il settimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di dover valorizzare gli esiti della ctu estimativa del danno, sebbene la stessa fosse stata disposta ed effettuata dopo ben otto anni dall'evento solo sulla base di documenti contabili.
A tale proposito, va ribadito che, sebbene la fattura o la ricevuta fiscale, emessa dall'ente incaricato del ripristino, non potrebbe assurgere da sola al rango di piena prova delle prestazioni effettuate a tale fine, la stessa, come ripetutamente dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass., n. 15037 del 17.07.2015), ben può rappresentare prova presuntiva liberamente apprezzabile dal giudice, specie se confermata da altri e concorrenti elementi di riscontro, elementi di riscontro certamente ampiamente sussistenti nel caso di specie, essendo incontestato tra le parti ed accertato dal ctu in sede di atp che si verificò l'allegamento dei locali di parte appellata (cfr. CTU foglio 15 nel punto in cui il consulente accertava che il livello raggiunto dall'acqua nel piano interrato di proprietà degli attori era di oltre 70 cm), cosicché appare altamente probabile che vi siano stati dei danni e che le fatture prodotte in atti dalla da cui si evince che Controparte_1 quest'ultima aveva affrontato ingenti spese proprio nei mesi immediatamente successivi al fatto, depone nel senso di ritenere che dette spese fossero da imputare alla riparazione del danno occorso a seguito di quell'evento.
A ciò va aggiunto che il C.T.U. ha esaminato i danni, ha scrutinato tutte le fatture prodotte e gli importi in esse contenuti e, all'esito della scrupolosa verifica ed analisi di ogni singolo documento prodotto, ha redatto un'apposita tabella riepilogativa di tutte le singole voci di costo dallo stesso partitamente esaminate come risultanti dai documenti 47-
69 per un importo complessivo di €.93.484,46, somma che ha riconosciuto congrua in rapporto ai prezzi e valori di mercato
Sussiste, quindi, prova del danno e del suo ammontare e la doglianza sollevata deve ritenersi infondata.
Esaminando allora gli ulteriori motivi di appello incidentale, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 rigettato la domanda avente ad oggetto l'abbattimento del muro di proprietà degli odierni appellanti in via principale e, ciò, nonostante la
CTU abbia individuato il muro come causa degli allagamenti sulla proprietà Controparte_1
Detta censura appare infondata: invero, il ctu ha riscontrato che, allo stato attuale, grazie ad alcune brecce praticate sul muro di recinzione da parte degli appellati subito dopo il fatto e alla pulizia della griglia del pozzetto non si sono verificati più eventi dannosi del tipo di quello oggetto di giudizio, circostanza confermata dalle stesse parti nel corso del giudizio di primo grado. (cfr. verbale di udienza del 4.11.2021).
Ne discende che, non essendo, allo stato, il muro de quo, più possibile concausa di fenomeni di allagamento, la domanda formulata nel primo grado di giudizio dall'odierna appellante incidentale, correttamente non
è stata accolta dal giudice di primo grado.
L'appellante incidentale censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite e di quelle della ctu, ponendo integralmente a carico di essa appellante incidentale le spese dell'accertamento tecnico preventivo. Ad avviso di parte appellante, tale statuizione risulterebbe immotivata e illogica, oltre che contraria al principio secondo cui le spese devono essere liquidate in base alla soccombenza.
Detta doglianza è infondata, atteso che la società è Controparte_1 risultata soccombente in merito alla domanda afferente l'abbattimento del muro di proprietà degli appellanti ed ha visto accogliere solo in parte la domanda risarcitoria proposta con riduzione del quantum richiesto, stante l'accertato concorso di colpa.
Ci si trovava, quindi, al cospetto di una soccombenza parziale che legittimava la disposta compensazione delle spese di lite e di quelle di ctu.
Fondata è, invece, la doglianza afferente le spese dell'accertamento tecnico preventivo: al riguardo, viene in rilievo la pronuncia della
Suprema Corte n. 324/2017, nella quale si afferma che: 'il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito'.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, per le medesime ragioni sopra indicate (parziale reciproca soccombenza) le spese del giudizio di Atp, come in detta sede liquidate, devono essere compensate per metà e poste per la restante metà a carico di Parte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_2
Considerati i limiti di accoglimento dell'appello incidentale e la sostanziale reciproca soccombenza, devono integralmente compensarsi tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto totale dell'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo agli appellanti, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 923/2023, respinge l'appello promosso da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Macerata,
[...] pubblicata in data 27.4.2023
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa per metà le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, ponendo la restante metà a carico di e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.9.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti Il Presidente
Dott. Guido Federico