Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2025, proposto da
AL NG, rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli e Tiziana Sponga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della seconda, in Bologna, via Sante Vincenzi n. 46;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 131/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa DR SA e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa NG AL agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per quattro annualità, oltre interessi. La ricorrente dichiara espressamente che non è oggetto di ottemperanza la parte della sentenza che ha liquidato a suo favore le spese di lite nel giudizio avanti al G.O..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Dopo un primo rinvio per consentire alla parte di integrare la documentazione, come indicato con ordinanza n. 196/2026, la causa è stata introitata all’udienza camerale del 12 marzo 2026.
Il ricorso è fondato.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta infatti quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa NG AL le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
DR SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR SA | UG Di EN |
IL SEGRETARIO