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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7143 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Leone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paderno Dugnano Via Roma
15/C;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Turati
Cinisello Balsamo;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale così statuire: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI sul contributo al mantenimento in favore della moglie:
DISPORRE in favore della Ricorrente assegno di mantenimento di € 600 allo stato attuale delle cose, con ogni riserva in punto in base a come evolverà la situazione lavorativa della Ricorrente;
sull'ordine al sig di rimettere la Ricorrente nella libera disponibilità della casa coniugale: CP_1 poiché non vi potrà essere un provvedimento di assegnazione della casa coniugale né in favore dell'un coniuge né dell'altro, in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi e non economicamente indipendenti,
ORDINARE al Resistente di rimettere la sig ra nella disponibilità della casa coniugale, salvo Parte_1 che, finchè sarà celebrata l'udienza presidenziale della presente causa, non sia già intervento provvedimento da parte del Giudice dell'azione cautelare.
Con vittoria di spese del presente procedimento (che ben avrebbe potuto essere svolto in forma consensuale se solo ci fosse stata ragionevolezza da parte del Resistente) e con richiesta di condanna per responsabilità aggravata, stante il contegno del sig CP_1
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza:
IN VIA RICONVENZIONALE: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora per Parte_1 abbandono del domicilio familiare.
IN VIA PRINCIPALE:
1)Respingere la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla signora , o in Parte_1 subordine limitarla nell'entità e nella durata temporale.
2)Respingere tutte le altre domande di controparte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. (nata nel 1961) esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 21.9.1980 con (nato nel 1954); che dalla unione erano nate due figlie Controparte_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la casa coniugale era in comproprietà e di vivere ospite della figlia;
di aver proposto azione di spoglio per riottenere l'immobile; di aver trovato un Per_1 impiego a tempo determinato con reddito mensile di € 1.140 e che il resistente era in pensione;
concludeva domandando la separazione e che fosse posto a carico del resistente un contributo al suo mantenimento di euro 600 mensili e che il resistente le consentisse di rientrare nella casa coniugale.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva che la moglie si era allontanato dalla casa coniugale, abbandonandolo, nonostante il fatto egli fosse cardiopatico e diabetico;
di aver acquistato la casa coniugale con i propri risparmi e che le spese condominiali ammontavano a circa 210 euro mensili;
di aver suddiviso il patrimonio mobiliare tra maggio 2024 e gennaio 2025 versando alla moglie euro 34.000 euro, oltre ad euro 12.000 indebitamente prelevati dalla ricorrente;
concludeva domandando la separazione con addebito alla moglie e senza altre statuizioni.
Alla udienza del 20.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo da mia figlia, l'altro giudizio è finito che mi sono state date le chiavi, ma io non voglio Parte_1 rientrare a casa, non mi va di essere ulteriormente umiliata, il 24.4.2024 mio marito ha convocato le figlie dicendo che lui voleva separarsi e poi ha diviso i soldi e cambiato le chiavi della porta, mi ha mandato la lettera dopo 10 giorni che ero fuori di casa, io sono andata via il 24.4.2024, e sono andata subito da . In questa divisione del denaro lui mi ha dato il 50% Per_1 dei fondi, ho preso circa 37.000 euro più quello che c'era nel conto corrente cointestato, altri 9.000 euro. Non avevo preso soldi prima, nonostante lui mi abbia chiamato ladra, ma i soldi erano in casa, erano 12.500 euro, sono soldi che io ho ritirato con la mia prepagata, se avessi voluto rubare i soldi non li avrei lasciato in casa. Io ho lavorato 15 anni durante il matrimonio e quei soldi sono venuti dalla mia prepagata. Poi li ho in parte regalati alle mie figlie e in parte li ho riversati e lui è venuto con me a versarli. vive in una casa di proprietà, io sto sul divano, a volte vado da o da mia mamma. Io adesso Per_1 Per_2 lavoro, ho avuto un contratto da settembre a dicembre, poi ho avuto un altro lavoro fino a maggio, faccio i turni, in un'azienda dove fanno scatole, prendo 1.100 euro circa, su tre turni, faccio anche la notte, ho la 13ma. non so cosa faremo della casa coniugale. Tre anni fa mi ha buttato fuori di casa dicendo che mi avrebbe buttato dal balcone. I 500 euro alla mia amica non li ho rubati, è lui che mi ha detto di prestarglieli perché lei non aveva lavoro, non li ho mica rubati.
FLORINDO GUERRA: vivo a casa mia, comprata da me, l'ho pagata io, il mutuo l'ho estinto nel 2000; sono pensionato e prendo 2.100 euro al mese oltre 13ma. non faccio altri lavori, ho messo a posto gli appartamenti delle mie figlie.
Io ho convocato le figlie ad aprile 2024 e siccome lei aveva ritirato soldi dalla banca, e aveva fatto una visita alla Multimedica pagandola con il POS e poi a casa avevo trovato dei soldi, volevo parlare anche con le figlie perché lei ha negato di essere stata in Banca. Io ho detto alle figlie che la situazione non poteva andare avanti e di gestirsi la situazione perché io non potevo più gestirla, lei ha sempre fatto quello che voleva. A maggio 2024 io ho aspettato qualche tempo, le ho detto se tornava a casa, lei pagina 3 di 7 non mi rispondeva, e allora ho diviso i soldi Lei non mi rispondeva, io stavo sempre zitto. Eravamo in crisi da quando ho trovato 12.500 euro nell'armadio, un'estate. A me da lì sono venuti dei dubbi sul perché c'erano i soldi nell'armadio, ne abbiamo discusso, poi un po' li abbiamo regalati alle figlie, un po' li abbiamo versati, poi è venuta una sua amica a cui lei ha dato 500 euro, era il 2023. Tre anni fa io volevo prendere 5 euro nel portafoglio di mia moglie, ho trovato 250 euro e la sera non c'era più niente e mi sono venuti dei dubbi, ho chiesto dove fossero andati a finire questi soldi e lei non mi ha risposto e la sera le ho detto ci separiamo e la signora se ne è andata, poi è tornata perché le ho chiesto di tornare. Le seconda volta ad aprile 2024 ho dovuto chiamare le figlie perché non capivo nulla di come mia moglie gestisse il denaro.
I legali insistevano nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente, non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005).
pagina 4 di 7 Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, ha allegato che la moglie avrebbe abbandonato il domicilio coniugale, rifiutando CP_1 di farvi ritorno, con il che violando i doveri di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c..
Dalle dichiarazioni rese dalle parti alla udienza del 20.3.2025 emerge tuttavia che il clima tra i coniugi era già da tempo conflittuale, e che gli stessi discutevano per ragioni connesse alla gestione del denaro da parte della moglie;
che già nel 2022 il marito aveva invitato ad allontanarsi dalla casa coniugale, per Parte_1 tali ragioni, e che la ricorrente poi vi aveva fatto rientro su richiesta del marito;
che aveva poi CP_1 trovato 12.500 euro in un armadio e aveva contestato la circostanza alla moglie.
Ad aprile 2024, infine, aveva di nuovo avanzato dubbi sulle modalità con cui la moglie gestiva il CP_1 denaro, e aveva convocato anche le figlie per dire loro che la situazione non poteva andare avanti e di gestirsi la situazione perché io non potevo più gestirla, lei ha sempre fatto quello che voleva. (cfr. verbale udienza 20.3.2025).
A questo punto si è allontanata dalla abitazione e dopo qualche tempo ha suddiviso il Parte_1 CP_1 patrimonio mobiliare comune.
E dunque, gli elementi emersi nel corso del procedimento inducono a ritenere che i rapporti tra i coniugi fossero già da tempo tesi, per ragioni connesse alla gestione del denaro e che ciò abbia costituito causa dell'allontanamento di dalla casa coniugale: tale allontanamento è dunque epilogo, non Parte_1 inattesa causa, di una crisi coniugale insorta già da tempo.
La suddivisione da parte di del patrimonio mobiliare è peraltro indice di una comune volontà CP_1 separativa, e non certo di un inatteso abbandono del tetto coniugale da parte della consorte.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito in questa sede formulata.
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la pagina 5 di 7 separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente lavora da settembre 2024 con reddito mensile di euro 1.100 circa, oltre
13ma (e dunque circa 1200 euro se suddivisi su 12 mensilità); attualmente è ospite della figlia, ed allega di dormire su un divano.
Per effetto del rilascio della casa coniugale, dovrà dunque reperire nuova abitazione con oneri non inferiori ad euro 700 secondo i prezzi di mercato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è pari a zero.
Possiede risparmi dichiarati per euro 45.000 circa, derivanti dalla divisione del patrimonio mobiliare.
Il resistente è pensionato e nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 36.403 pari – dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale regionale e comunale ad IRPEF) di euro 2.210 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; vive nella casa coniugale, in comproprietà, non gravata da mutuo.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1710.
Possiede risparmi per euro 34000 circa.
È dunque evidente che l'attuale condizione economico patrimoniale della ricorrente non le consente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di coniugio, e garantito dalla solida posizione economico e patrimoniale del resistente.
Sussistono dunque i presupposti per porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie, CP_1 nella misura di cui in dispositivo, determinata anche tenendo conto che esso è fiscalmente deducibile dai redditi di e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota CP_1
pagina 6 di 7 marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge;
esso decorre dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014, allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7074 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei nata a [...] Parte_1
(MT) il 08/01/1961 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 21.9.1980 a Pescate;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescate per le annotazioni di legge (atto n. 7 parte II serie A);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
3. Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 400,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza novembre 2024. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
4. condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 2.250,67, oltre al
15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7143 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Leone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paderno Dugnano Via Roma
15/C;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Turati
Cinisello Balsamo;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale così statuire: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI sul contributo al mantenimento in favore della moglie:
DISPORRE in favore della Ricorrente assegno di mantenimento di € 600 allo stato attuale delle cose, con ogni riserva in punto in base a come evolverà la situazione lavorativa della Ricorrente;
sull'ordine al sig di rimettere la Ricorrente nella libera disponibilità della casa coniugale: CP_1 poiché non vi potrà essere un provvedimento di assegnazione della casa coniugale né in favore dell'un coniuge né dell'altro, in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi e non economicamente indipendenti,
ORDINARE al Resistente di rimettere la sig ra nella disponibilità della casa coniugale, salvo Parte_1 che, finchè sarà celebrata l'udienza presidenziale della presente causa, non sia già intervento provvedimento da parte del Giudice dell'azione cautelare.
Con vittoria di spese del presente procedimento (che ben avrebbe potuto essere svolto in forma consensuale se solo ci fosse stata ragionevolezza da parte del Resistente) e con richiesta di condanna per responsabilità aggravata, stante il contegno del sig CP_1
Per parte resistente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza:
IN VIA RICONVENZIONALE: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora per Parte_1 abbandono del domicilio familiare.
IN VIA PRINCIPALE:
1)Respingere la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla signora , o in Parte_1 subordine limitarla nell'entità e nella durata temporale.
2)Respingere tutte le altre domande di controparte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. (nata nel 1961) esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 21.9.1980 con (nato nel 1954); che dalla unione erano nate due figlie Controparte_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la casa coniugale era in comproprietà e di vivere ospite della figlia;
di aver proposto azione di spoglio per riottenere l'immobile; di aver trovato un Per_1 impiego a tempo determinato con reddito mensile di € 1.140 e che il resistente era in pensione;
concludeva domandando la separazione e che fosse posto a carico del resistente un contributo al suo mantenimento di euro 600 mensili e che il resistente le consentisse di rientrare nella casa coniugale.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva che la moglie si era allontanato dalla casa coniugale, abbandonandolo, nonostante il fatto egli fosse cardiopatico e diabetico;
di aver acquistato la casa coniugale con i propri risparmi e che le spese condominiali ammontavano a circa 210 euro mensili;
di aver suddiviso il patrimonio mobiliare tra maggio 2024 e gennaio 2025 versando alla moglie euro 34.000 euro, oltre ad euro 12.000 indebitamente prelevati dalla ricorrente;
concludeva domandando la separazione con addebito alla moglie e senza altre statuizioni.
Alla udienza del 20.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo da mia figlia, l'altro giudizio è finito che mi sono state date le chiavi, ma io non voglio Parte_1 rientrare a casa, non mi va di essere ulteriormente umiliata, il 24.4.2024 mio marito ha convocato le figlie dicendo che lui voleva separarsi e poi ha diviso i soldi e cambiato le chiavi della porta, mi ha mandato la lettera dopo 10 giorni che ero fuori di casa, io sono andata via il 24.4.2024, e sono andata subito da . In questa divisione del denaro lui mi ha dato il 50% Per_1 dei fondi, ho preso circa 37.000 euro più quello che c'era nel conto corrente cointestato, altri 9.000 euro. Non avevo preso soldi prima, nonostante lui mi abbia chiamato ladra, ma i soldi erano in casa, erano 12.500 euro, sono soldi che io ho ritirato con la mia prepagata, se avessi voluto rubare i soldi non li avrei lasciato in casa. Io ho lavorato 15 anni durante il matrimonio e quei soldi sono venuti dalla mia prepagata. Poi li ho in parte regalati alle mie figlie e in parte li ho riversati e lui è venuto con me a versarli. vive in una casa di proprietà, io sto sul divano, a volte vado da o da mia mamma. Io adesso Per_1 Per_2 lavoro, ho avuto un contratto da settembre a dicembre, poi ho avuto un altro lavoro fino a maggio, faccio i turni, in un'azienda dove fanno scatole, prendo 1.100 euro circa, su tre turni, faccio anche la notte, ho la 13ma. non so cosa faremo della casa coniugale. Tre anni fa mi ha buttato fuori di casa dicendo che mi avrebbe buttato dal balcone. I 500 euro alla mia amica non li ho rubati, è lui che mi ha detto di prestarglieli perché lei non aveva lavoro, non li ho mica rubati.
FLORINDO GUERRA: vivo a casa mia, comprata da me, l'ho pagata io, il mutuo l'ho estinto nel 2000; sono pensionato e prendo 2.100 euro al mese oltre 13ma. non faccio altri lavori, ho messo a posto gli appartamenti delle mie figlie.
Io ho convocato le figlie ad aprile 2024 e siccome lei aveva ritirato soldi dalla banca, e aveva fatto una visita alla Multimedica pagandola con il POS e poi a casa avevo trovato dei soldi, volevo parlare anche con le figlie perché lei ha negato di essere stata in Banca. Io ho detto alle figlie che la situazione non poteva andare avanti e di gestirsi la situazione perché io non potevo più gestirla, lei ha sempre fatto quello che voleva. A maggio 2024 io ho aspettato qualche tempo, le ho detto se tornava a casa, lei pagina 3 di 7 non mi rispondeva, e allora ho diviso i soldi Lei non mi rispondeva, io stavo sempre zitto. Eravamo in crisi da quando ho trovato 12.500 euro nell'armadio, un'estate. A me da lì sono venuti dei dubbi sul perché c'erano i soldi nell'armadio, ne abbiamo discusso, poi un po' li abbiamo regalati alle figlie, un po' li abbiamo versati, poi è venuta una sua amica a cui lei ha dato 500 euro, era il 2023. Tre anni fa io volevo prendere 5 euro nel portafoglio di mia moglie, ho trovato 250 euro e la sera non c'era più niente e mi sono venuti dei dubbi, ho chiesto dove fossero andati a finire questi soldi e lei non mi ha risposto e la sera le ho detto ci separiamo e la signora se ne è andata, poi è tornata perché le ho chiesto di tornare. Le seconda volta ad aprile 2024 ho dovuto chiamare le figlie perché non capivo nulla di come mia moglie gestisse il denaro.
I legali insistevano nelle rispettive conclusioni.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente, non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005).
pagina 4 di 7 Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, ha allegato che la moglie avrebbe abbandonato il domicilio coniugale, rifiutando CP_1 di farvi ritorno, con il che violando i doveri di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c..
Dalle dichiarazioni rese dalle parti alla udienza del 20.3.2025 emerge tuttavia che il clima tra i coniugi era già da tempo conflittuale, e che gli stessi discutevano per ragioni connesse alla gestione del denaro da parte della moglie;
che già nel 2022 il marito aveva invitato ad allontanarsi dalla casa coniugale, per Parte_1 tali ragioni, e che la ricorrente poi vi aveva fatto rientro su richiesta del marito;
che aveva poi CP_1 trovato 12.500 euro in un armadio e aveva contestato la circostanza alla moglie.
Ad aprile 2024, infine, aveva di nuovo avanzato dubbi sulle modalità con cui la moglie gestiva il CP_1 denaro, e aveva convocato anche le figlie per dire loro che la situazione non poteva andare avanti e di gestirsi la situazione perché io non potevo più gestirla, lei ha sempre fatto quello che voleva. (cfr. verbale udienza 20.3.2025).
A questo punto si è allontanata dalla abitazione e dopo qualche tempo ha suddiviso il Parte_1 CP_1 patrimonio mobiliare comune.
E dunque, gli elementi emersi nel corso del procedimento inducono a ritenere che i rapporti tra i coniugi fossero già da tempo tesi, per ragioni connesse alla gestione del denaro e che ciò abbia costituito causa dell'allontanamento di dalla casa coniugale: tale allontanamento è dunque epilogo, non Parte_1 inattesa causa, di una crisi coniugale insorta già da tempo.
La suddivisione da parte di del patrimonio mobiliare è peraltro indice di una comune volontà CP_1 separativa, e non certo di un inatteso abbandono del tetto coniugale da parte della consorte.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito in questa sede formulata.
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
- il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui e addebitata la pagina 5 di 7 separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022).
Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n.
23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
Nel caso di specie, la ricorrente lavora da settembre 2024 con reddito mensile di euro 1.100 circa, oltre
13ma (e dunque circa 1200 euro se suddivisi su 12 mensilità); attualmente è ospite della figlia, ed allega di dormire su un divano.
Per effetto del rilascio della casa coniugale, dovrà dunque reperire nuova abitazione con oneri non inferiori ad euro 700 secondo i prezzi di mercato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è pari a zero.
Possiede risparmi dichiarati per euro 45.000 circa, derivanti dalla divisione del patrimonio mobiliare.
Il resistente è pensionato e nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 36.403 pari – dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale regionale e comunale ad IRPEF) di euro 2.210 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; vive nella casa coniugale, in comproprietà, non gravata da mutuo.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1710.
Possiede risparmi per euro 34000 circa.
È dunque evidente che l'attuale condizione economico patrimoniale della ricorrente non le consente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di coniugio, e garantito dalla solida posizione economico e patrimoniale del resistente.
Sussistono dunque i presupposti per porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie, CP_1 nella misura di cui in dispositivo, determinata anche tenendo conto che esso è fiscalmente deducibile dai redditi di e che pertanto graverà sull'obbligato con una riduzione percentuale pari alla sua aliquota CP_1
pagina 6 di 7 marginale, mentre sarà soggetto a tassazione a carico dell'altro coniuge;
esso decorre dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014, allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7074 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei nata a [...] Parte_1
(MT) il 08/01/1961 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 21.9.1980 a Pescate;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescate per le annotazioni di legge (atto n. 7 parte II serie A);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
3. Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 400,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza novembre 2024. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
4. condanna il resistente a rifondere all'Erario due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 2.250,67, oltre al
15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre a due terzi delle spese prenotate a debito o anticipate, con compensazione per il restante terzo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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