Ordinanza collegiale 12 febbraio 2021
Sentenza breve 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/10/2021, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01255/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Fiorenza e Maria Lucia Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , nella sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del -OMISSIS--OMISSIS-.
- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenuta in modalità videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di avere presentato domanda di inserimento nella -OMISSIS- delle -OMISSIS-(-OMISSIS-) istituite dal Ministero dell’Istruzione con -OMISSIS-( -OMISSIS- ) e -OMISSIS- ( -OMISSIS- ).
Precisa di avere indicato nella domanda i titoli posseduti, titoli che ritiene valutabili, ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
In questa sede, censura la graduatoria compilata dall’Amministrazione, pubblicata con i decreti dirigenziali indicati in epigrafe.
Contesta, in particolare, la mancata valutazione di titoli posseduti e debitamente presentati al momento della compilazione della domanda: questi, se correttamente valutati (quanto meno in seguito al reclamo immediatamente inoltrato all’Amministrazione), avrebbero imposto l’attribuzione di 11 punti (afferenti ai titoli culturali), relativamente alla -OMISSIS-, e, quanto alla classe di -OMISSIS-, di ulteriori 5 punti.
In conclusione, richiede l’attribuzione dei maggiori punteggi corrispondenti ai titoli effettivamente posseduti e la conseguente riformulazione della graduatoria.
2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito ed eccepito, nel contempo, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice insistendo per la conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm. e dell’art. 25, comma 2, D.L. n. 137 del 2020, alla luce della manifesta inammissibilità del ricorso.
4. Secondo l’indirizzo assunto da questo Tribunale (cfr. ad es. n. 1136 del 2021), deve essere considerato:
- che ha natura di “ concorso ”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati;
- che la procedura in esame non può essere qualificata come concorso nel senso sopra indicato;
- che infatti l’inserimento nelle graduatorie e l’attribuzione dei relativi punteggi nel caso in esame conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato;
- che, infatti, la veridicità delle dichiarazioni e la rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro;
- che l’iscrizione nelle graduatorie non consegue pertanto a valutazioni di tipo discrezionale e non è sottoposta al vaglio di una commissione giudicatrice;
- che, in linea con il più recente insegnamento espresso in materia dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6230 del 2021) “ deve ritenersi alla stregua del petitum sostanziale, nel caso di specie, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (non vertendosi sull’interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi) ”.
5. Per quanto precede, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, non sussistendo nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo, fermo restando che la domanda potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nel giudice ordinario il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.