Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. DR Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
Oggetto: “Scioglimento ha pronunciato la seguente del matrimonio”.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1389/2024R.G. V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...], l'[...], Parte_1
e
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Arnaudo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) I figli minori DR, nato a [...] il [...] e nata a [...] il 12 dicembre Per_1
2019 sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Santena (TO), via San Bernardo n. 12.
2) Nei periodi di spettanza paterna, invece, i minori vivranno con il padre presso l'abitazione sita in
Lanzo Torinese, via Umberto I n.3.
seguente calendario:
- due weekend consecutivi, dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21:00 della domenica sera, con il padre ed uno con la madre;
- durante le vacanze estive (comprese dal 10 giugno al 10 settembre) per un periodo di quindici giorni consecutivi e quindici giorni non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni dispari i primi 15 giorni del mese di luglio e di agosto (1-15) verranno trascorsi con la madre ed i secondi del mese di luglio e di agosto (16-31) con il padre e viceversa negli anni pari, nel caso in cui i genitori non dovessero recarsi in vacanza gli stessi attueranno le modalità di visita di cui ai presenti punti;
- nelle festività natalizie dal 23 dicembre ore 9.00 al 30 dicembre ore 21.00 sempre con la mamma e da 31 dicembre ore 9.00 al 6 gennaio ore 21.00 sempre con il papà;
- ad anni alterni Pasqua e PA interamente con il papà negli anni pari, interamente con la mamma negli anni dispari;
- durante ogni altra festività o ricorrenza, alternandosi con la madre coaffidataria.
4) Il SI. , contribuirà al mantenimento dei figli minori con la somma di 300,00 euro al Parte_2
mese (150,00 per ciascun figlio), sino ad ottobre 2024, successivamente e sino al raggiungimento della loro autonomia economica con la somma di 400,00 euro, entro il quindici di ogni mese, da versarsi direttamente alla SI.ra (200,00 euro per ogni figlio), somma che si intende da Pt_1
rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT.
5) Oltre al rimborso del 50% delle spese extra previsto dal Protocollo del Tribunale di Ivrea.
6) Inoltre, per quanto concerne le spese extra le parti concordano quanto segue:
- Tutte le spese mediche dovranno essere sottoposte a preventivo accordo scritto;
- Le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di logopedista e neuropsicomotricità per il figlio DR, farmaci omeopatici, integratori alimentari, mensa, abbigliamento e calzature (relativamente a queste due ultime voci viene fissato un tetto annuo pari a
1.500,00 per entrambi);
7) Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la SI.ra provvederà a trasmettere al SI. a mezzo mail entro il 10 del mese successivo al mese Pt_1 Pt_2
di sostenimento delle stesse, e che il SI. si obbliga a rimborsare entro il mese successivo al Pt_2
mese di presentazione delle ricevute (in originale per quelle mediche);
8) L'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla SI.ra , il SI. rinuncia Pt_1 Pt_2
sin da ora alla propria quota del suddetto e ad ogni altra misura economica a sostegno delle famiglie con i figli a carico, che verrà percepita interamente della SI.ra ; Pt_1 9) Le detrazioni fiscali per i figli verranno beneficiate nella misura del 50% a ciascun genitore, oppure secondo la percentuale di contribuzione alla spesa;
10) I genitori confermano l'assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli;
11) I coniugi si dichiarano ciascuno economicamente autosufficiente;
12) Con l'adempimento delle condizioni indicate nel presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad ogni titolo o ragione.
13) Le spese di lite del presente giudizio si intendono a carico del 50% per ciascuna parte.
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito civile in Lanzo Torinese in data 11.6.2016 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato
Civile di detto Comune (atto n. 3, Parte I).
Dalla unione è nata prole: DR (n. il 16.9.2017) e (n. il 12.12.2019). Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione n. 1067/2023 pubblicata dal Tribunale di
Ivrea l'8.11.2023.
Con ricorso iscritto in data 12.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del giorno 22.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole nonché in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse della prole e delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncialo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 [...]
in Lanzo Torinese in data 11.6.2016, i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_1
- ordinaall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Ivrea in data 19.2.2025.
IL GIUDICE rel./est.
DR Scialabba