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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 4/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 13098/2024 R.G. promossa
DA
e per la minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tripoli n. 110, presso lo studio
[...]
dell'Avv. TRAMONTANO FRANCESCO che li rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 03/04/2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore , hanno esposto: Persona_1
-di aver presentato, in data 10.02.2023, istanza di Accertamento Tecnico
Preventivo per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della revoca del 13.10.2022;
-che, fissata l'udienza e conferito l'incarico al CTU, veniva espletata la visita medico legale con deposito della consulenza e riconoscimento della minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, con conseguente diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della Legge n.
289/90 dalla data della revoca del beneficio;
-che, con decreto dell'1.11.2023, il Giudice del Lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio;
-che sussistono, nel caso di specie, gli ulteriori requisiti socioeconomici della frequenza in istituti scolastici o riabilitativi, come risulta da documentazione allegata all'atto introduttivo;
-di aver notificato, in data 3.11.2023, il suddetto decreto di omologa all' CP_1
al quale veniva successivamente inoltrata la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione;
-che l' , nonostante sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni CP_2
concesso ex lege per provvedere alla liquidazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, ad oggi non ha erogato la detta indennità;
Tutto ciò premesso, assumendo di essere in possesso dei requisiti di legge, hanno adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria del diritto della minore all'indennità di frequenza e per l'effetto la condanna dell' CP_2
al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della revoca del 13.10.2022 ai sensi e nella misura di legge.
L' , nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito CP_1
talché si è proceduto in sua contumacia.
Istruita documentalmente, all'udienza del 4.02.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dalle parti ricorrenti nelle note del
27.01.2025 circa l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa in data 20-01-2025, come da estratto conto del libretto postale allegato.
2 In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore dei ricorrenti sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 (fase di studio ed introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 13098/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
delle parti ricorrenti, della restante metà, che liquida in € 726,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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