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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1892 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
in persona del legale rappresentante legale pro Parte_1
tempore , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla P.IVA_1
via Bolzano n. 12 presso lo studio dell'avv. Mario Antonio Plutino, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo;
- ATTORE -
CONTRO
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Reggio Calabria alla via P. Pellicano 26/F, presso e nello studio dell'avv.
Manilo Maria Pangallo, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA –
avente per OGGETTO: contratto di appalto.
----------------------
Sono comparsi:
l'avv. Mario Antonio Plutino, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Manilo Maria Pangallo, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato, il Parte_2
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
per richiedere di accertare e Controparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, in data 10 maggio 2018, per inadempimento della società appaltatrice, per aver essa interrotto i lavori senza portarli a compimento e, per l'effetto, condannare lla restituzione della somma Controparte_1 di euro 10.266,72, corrisposta a titolo di corrispettivo dal nonché al Parte_1
risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo in ragione dell'inadempimento contrattuale, quantificati in euro 15.000,00.
Il ricorrente deduceva che:
- in data 10 maggio 2018, l'amministratore pro tempore del stipulava un contratto di appalto di opera Parte_1
privata con la menzionata società di costruzioni, per l'esecuzione di lavori, determinati dalla presenza di infiltrazioni ed approvati dall'assemblea condominiale del 15.03.2018, avente ad oggetto “-il ripristino della impermeabilizzazione e delle mattonelle di cui alla parte condominiale, al di sopra del locale interrato di proprietà del - il ripristino della Parte_1 Pt_3
impermeabilizzazione e delle mattonelle di quella parte condominiale, al di sopra dell'androne della scala “A” corrispondente al di sotto, ai posti auto del condomino e limitrofi, nonché rimozione dell'intonaco ammalorato e CP_2
ripristino dello stesso, di quell'area del tetto dell'androne della scala “A” danneggiato dalle infiltrazioni di cui sopra;
-il ripristino della impermeabilizzazione e delle mattonelle di quella parte condominiale, al di sopra dell'androne della scala “B” corrispondente al di sotto, ai due garages di proprietà dei condomini e limitrofi, nonché rimozione CP_2 Pt_4
dell'intonaco ammalorato e ripristino dello stesso, di quell'area del tetto danneggiato dalle infiltrazioni di cui sopra;
-ripristino della impermeabilizzazione e delle mattonelle di quella parte condominiale sita tra la scala “A” e “B” compresa quella parte di proprietà del condomino CP_3
al fine di risolvere definitivamente le infiltrazioni lamentate dai due
[...]
proprietari dei locali sottostanti e parti limitrofe (ferramenta e laboratorio del bar), rispettivamente di proprietà dei condomini e , nonché Pt_5 Pt_6 rimozione dell'intonaco ammalorato e ripristino dello stesso, di quelle parti del tetto sopracitati danneggiate dalle infiltrazioni di cui sopra”;
- il prezzo veniva pattuito nel complessivo importo di €. 18.000,00 oltre
I.V.A., da corrispondersi a rate: la prima, ammontante ad euro 5.000,00 oltre
I.V.A., da versare entro due giorni dalla sottoscrizione del contratto;
il prezzo residuo, per un totale di €.13.000,00 oltre I.V.A, suddiviso in dodici rate mensili, ciascuna di importo pari a €. 1.083,34 oltre I.V.A., decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto;
- i lavori, da previsione contrattuale, avrebbero dovuto avere inizio entro tre giorni dall'incasso della prima rata di €. 5.000,00 per essere consegnati entro novanta giorni;
- dopo l'iniziale avvio (a seguito del versamento della somma di €.
5.500,00), i lavori venivano sospesi e rimasti limitati “alla rimozione della grata di scolo, pavimentazione circostante la stessa, situata nel cortiletto del primo piano, modifica dello scarico delle acque bianche dal pozzetto a pavimento ad un'altra tubazione a vista e successiva pavimentazione della piccola area interessata, situata nel cortile del condomino;
Controparte_3
- in ragione della ricevuta rassicurazione di ripresa dei lavori, il iniziava il pagamento delle convenute rate mensili che, però, Parte_1
corrispondeva solo in numero di quattro (da giugno a settembre 2018), atteso che la società appaltatrice si rendeva inadempiente ed interrompeva definitivamente i lavori alla fine del mese di giugno 2018, nonostante i reiterati solleciti alla ripresa delle lavorazioni, che rimanevano disattesi, con conseguenti danni per il
. Parte_1 Si costituiva in giudizio la Controparte_1
resistendo alla domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto,
[...]
rappresentando:
- di aver provveduto, a seguito della riscossione della prima rata del prezzo, ai lavori di: “ripristino e impermeabilizzazione della pavimentazione e collocazione di apposita griglia di scolo delle acque al piano I del corpo di fabbrica A e parziale rifacimento di pavimentazione del corpo di fabbrica B”;
- di aver ricevuto, in ritardo, il pagamento delle successive rate mensili (nel mentre il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il giorno dieci di ciascun mese, il pagava la rata mensile di giugno solo il giorno 27 e le Parte_1
successive: il 17 luglio ed il 24 agosto), con inadempimento della parte attrice;
- di aver rappresentato la necessità di un intervento diverso, rispetto ai lavori pattuiti, in ragione di infiltrazioni provenienti da una vasca da giardini e dalle fioriere, insistenti nel . Parte_1
Veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con deposito di memorie delle parti, idonee ad un più ampio sviluppo delle rispettive difese.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante cfr. Cass. 27.01.2010 n. 1741)
Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso concreto, è documentalmente provato il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 10.05.2018 (cfr. documento allegato da parte attrice).
La stessa convenuta dà atto che il versava il primo acconto Parte_1
(regolatore del periodo di esecuzione dei lavori medesimi, da iniziarsi contrattualmente entro tre giorni dal relativo incasso e da concludersi entro i successivi novanta giorni lavorativi, cfr. art. 9 del contratto) in data 14 maggio
2018.
L'attore ha provveduto al successivo pagamento di quattro delle previste rate mensili (cfr. bonifici allegati da parte attrice).
E' pacifico, in atti, che i lavori, oggetto del menzionato contratto, non siano mai stati portati a termine dalla convenuta, dopo la loro interruzione nel mese di giugno 2018.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onere probatorio a suo carico, avendo provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455
c.c. (Cass. civ., sez. II, 10.02.2023 n. 4216). Non è dubitabile che, nella specie, discutendosi della interrotta esecuzione dei lavori pattuiti, ricorre l'inadempimento di una obbligazione primaria ed essenziale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (ex plurimis, Cass. 28/10/2011, n. 22521; Cass. 04/10/2017 n. 23199).
La mancata ultimazione dei lavori commissionati incide in modo rilevante sull'equilibrio negoziale -ancor più in assenza di prova del valore dei lavori realizzati in rapporto all'intero prezzo di appalto, che sarebbe stato onere della convenuta dimostrare, non potendo la chiesta C.T.U. colmare le lacune probatorie della parte- difettando chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sull'appaltatore: l'esecuzione dei lavori pattuiti.
Si tratta di inadempimento di non scarsa importanza, con la conseguenza che devono accogliersi le ragioni dell'attore che ha domandato la risoluzione del contratto.
La società appaltatrice, peraltro, non può validamente giovarsi dell'eccezione di inadempimento avversario né sotto il profilo del ritardo di qualche giorno nel versamento delle rate pagate, circostanza che non assurge a gravità tale da giustificare l'interruzione dei lavori né in ragione della dedotta successiva sospensione del pagamento delle rate medesime, comunque corrisposte sino alla mensilità di settembre 2018 a fronte dell'interruzione dei lavori, risalente già al precedente mese di giugno 2018. Quanto a quest'ultimo profilo, infatti, deve evidenziarsi che si versa in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, recante la previsione pattizia di diversità dei termini di adempimento (dopo il pagamento della rata di €. 5.000,00 oltre I.V.A. propedeutica all'inizio dei lavori, l'adempimento sarebbe dovuto avvenire, per l'appaltatrice, nei successivi novanta giorni lavorativi fissati per la realizzazione dei lavori e, per il Condominio, nei successivi dodici mesi, previsti per il pagamento del residuo prezzo rateizzato).
Orbene, l'art. 1460 c.c. esclude che nei menzionati contratti con prestazioni corrispettive e previsione di diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione (nella specie, la società appaltatrice), resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus, salva l'ipotesi, nella specie non dedotta, del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. civ., sez. II, 24.10.2022 n. 31387).
Infine, l'interruzione dei lavori non può neppure trovare legittima giustificazione nell'indicazione di altri lavori, operata dall'appaltatrice, per la soluzione delle infiltrazioni condominiali.
Invero, la tesi, sostenuta da parte convenuta, secondo cui le superiori problematiche non potessero essere risolte con l'intervento commissionatole, sarebbe potuta valere, al più, per un eventuale esonero di responsabilità nell'ipotesi di contestazione di vizi nell'esecuzione dei lavori, ma non poteva esonerarla dalla realizzazione delle opere pattuite e, dunque, dall'esecuzione della propria prestazione contrattuale.
Per le superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, legittimata anche dall'assenza di qualsivoglia ulteriore intesa tra i contraenti, con contenuto modificativo o estintivo del contratto dai medesimi sottoscritto.
3. Ne consegue che la domanda di restituzione delle somme percepite dall'appaltatore deve essere accolta, dovendosi ritenere obbligata la convenuta, nei cui confronti è maturata la risoluzione del contratto per inadempimento o, comunque, per inesatto adempimento, alla restituzione delle somme versategli nella misura di €. 10.266,70 (documentata, da parte attrice, mediante allegazione dei relativi bonifici).
Una volta accertato l'inadempimento, rilevante ai fini risolutori, da parte del convenuto, consegue, infatti, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il cosiddetto effetto retroattivo tra le parti, sicchè, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni eseguite vanno restituite.
Tardiva deve dichiararsi, invece, la richiesta degli interessi sulla superiore somma, poiché avanzata, dalla parte attrice, solo con la memoria conclusiva.
4. Non può, poi, essere accolta la domanda di risarcimento del danno in aggiunta a quella di restituzione di quanto già pagato, poiché formulata genericamente, in termini di mero aggravamento delle infiltrazioni, in assenza di idonea prova dell'esistenza di un danno causato al committente dal ritardo e dell'entità del danno medesimo.
A tale carenza probatoria non poteva supplire la C.T.U., sollecitata da parte attrice, evidenziandosi al riguardo che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e della quale è onerata (Cassazione civile sez. II, 2 febbraio 2000,
n. 1132), specie in un caso quale quello in esame, in cui si tratta di accertare circostanze che, in quanto poste a fondamento della domanda, debbono essere provate dalla parte. D'altro canto, la restituzione delle somme versate dal Parte_1
rappresenta già di per sé una forma di risarcimento del danno, seppure in via equitativa, in quanto per ammissione della stessa parte, l'inadempimento non ha riguardato la totalità dei lavori, ma esclusivamente il ritardo nel completamento degli stessi o inesatto adempimento (Trib. Civitavecchia, 21.06.2023 n. 703).
4. Le spese del giudizio, stante il notevole divario tra le somme originariamente richieste dall'attore e quelle liquidate atteso il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate tra le parti in ragione della metà
e vanno poste a carico della convenuta ed in favore di parte attrice in ragione dell'altra metà. Detta quota di spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, va liquidata come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1892/2021 R.G., promossa dal in persona del Parte_1
legale rappresentante legale pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto, sottoscritto tra le parti in data 10.05.2018;
2) condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di €. 10.266,70;
3) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
4) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio nella misura di ½
e condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà che liquida come segue: €. 460,00 per la fase di studio, €.
390,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per fase istruttoria ed €. 855,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €. 2.545,00, oltre I.V.A.,
c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 79,39 pari alla metà delle spese documentate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Maria Crucitti
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