Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Sentenza breve 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 16/07/2021, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00573/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difeso dall'avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale TO, Uff Scolastico Reg TO – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto, prot. n. -OMISSIS-a danno della parte ricorrente;
- la proposta di esclusione dalle graduatorie provinciali e permanenti disposta dal -OMISSIS-;
- ogni altro atto precedente e successivo e comunque connesso, anche non noto alla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale TO, Uff Scolastico Reg TO – -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalle -OMISSIS-, formate ai sensi dall’Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, esclusione comminata per mancanza del titolo di accesso alla classe di concorso A12;
- che ai sensi, dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 di cui al medesimo d.lgs. n. 165 del 2001;
- che per giurisprudenza costante può qualificarsi come “concorso”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati;
- che la procedura in esame non pare costituire un concorso nel senso sopra indicato;
- che infatti l’inserimento nelle graduatorie e l’attribuzione dei relativi punteggi nel caso in esame conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato;
- che la veridicità delle dichiarazioni e la rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro;
- che l’iscrizione non consegue pertanto a valutazioni di tipo discrezionale e non è sottoposta al vaglio di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico);
- che sotto questo profilo il ricorso potrebbe pertanto risultare inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., potendo invece sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario;
Ritenuto che il ricorso potrebbe pertanto essere definito in ragione di tale profilo di inammissibilità;
Ritenuto di dover assegnare alle parti venti (20) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tali questioni e di rinviare la discussione dell’istanza cautelare, anche ai fini dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, alla camera di consiglio del 22 settembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima):
a) assegna alle parti venti (20) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva;
b) rinvia la causa alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.