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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9117 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
OL e dell'avv. ER RA ( ) Piazza Liberta', 16 20017 RHO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Controparte_1 C.F._3
OL e dell'avv. MA MI US ( ) VIA DEI C.F._4
MARTIRI, 3 20017 RHO;
ER RA ( ) Piazza Liberta', 16 20017 C.F._2
RHO; elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO OL
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA Controparte_2 C.F._5
ET e MA MI US ( ) VIA DEI MARTIRI, 3 C.F._4
20017 RHO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso lo studio dell'avv. MA ET
CONVENUTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA ET Controparte_3 C.F._6
e elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso lo studio dell'avv. MA ET
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano e chiedendo di: - Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare che con scrittura privata del 5 agosto 2021 i convenuti si sono obbligati a trasferire entro il 30 settembre 2021, il luogo del pagamento dell'importo di euro 200.000, la proprietà dell'appartamento sito in Rho alla via Calatafimi n. 3 con annesso box di pertinenza, distinti al catasto foglio 18 particella 1111 sub 7 quanto l'appartamento è al foglio 18 particella 1108 sub 2 quanto al box;
- accertato l'inadempimento dei convenuti, emettere nei loro confronti sentenza che ai seni dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto di datio in solutum non concluso e trasferisca agli attori, in luogo del pagamento del debito di euro 200.000,00 la piena proprietà dei beni immobili sopradescritti;
condannare i convenuti a rilasciare in favore degli attori gli indicati immobili;
ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; in via subordinata, ove la domanda principale non accolta, condannare i convenuti al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento all'obbligo di trasferimento per l'ammontare di euro 200.000 pari al valore del debito di cui alla datio in solutum oggetto del presente giudizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento in favore degli attori dei danni per ritardata o mancata consegna dei beni o pagamento del debito oggetto di scrittura privata;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, eccepiva la nullità della citazione per inesistenza della notifica e chiedeva nel merito di rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto accertando e dichiarando che i convenuti non sono debitori degli attori di alcuna somma di danaro;
di respingere comunque la domanda ex art. 2932 cc stante la nullità della pattuizione di cui al punto 3 della scrittura privata del 5.8.2021 per violazione dell'art. 1963 cc.; con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati Parte_1
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano
[...] Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo di condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_3 dell'importo di euro 199.800,00, o in via subordinata del diverso importo accertato, maggiorato degli interessi al tasso commerciale ex art. 1284 co. 4 cc dal 5 settembre 2021 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituendosi nel giudizio sommario, le parti resistenti contestavano quanto ex adverso dedotto, eccepivano l'improcedibilità della domanda per violazione del giusto processo e del principio di pagina 2 di 7 infrazionabilità del credito e chiedevano, nel merito, di rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto accertando e dichiarando che i convenuti non sono debitori degli attori di alcuna somma di denaro;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., produzione documentale e prova orale, disposta CTU per la stima dell'immobile e ordinata l'esibizione degli estratti del conto cointestato agli attori, le parti precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, con ordinanza del 3.7.2025 assegnava termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della notifica poiché risulta dalla relata di notifica – che segue la procura nella copia notificata della citazione depositata dai convenuti dub doc. 1 ed è sottoscritta dall'ufficiale giudiziario - che l'ufficiale giudiziario, appunto, vi ha provveduto “richiesto come in atti” e dunque ad istanza dei procuratori degli attori;
non può pertanto parlarsi di inesistenza della notifica che ricorre solo laddove essa sia stata richiesta da un soggetto non dotato dei necessari poteri di rappresentanza delle parti mentre nella fattispecie è stata correttamente richiesta dai procuratori degli attori, benché l'atto sia stato materialmente consegnato da altro difensore, non delegato alla lite, il cui nominativo è indicato sull'avviso ex art. 140 c.p.c., sulla ricevuta
UNEP e sulla busta contenente l'atto.
Risulta altresì infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda poiché il frazionamento dell'azione nelle due domande, asseritamente fondate sul medesimo titolo, non è arbitrario ma giustificato nella fattispecie dall'interesse qualificato degli attori all'ottenimento di una più rapida pronuncia di ingiunzione di pagamento in sede monitoria, inaudita altera parte - ancorché il relativo ricorso sia stato rigettato (doc. 10 fasc. att.).
In entrambe le cause riunite gli attori hanno azionato la medesima scrittura privata del 5 agosto 2021 nella quale i convenuti si riconoscono debitori per l'importo di euro 400.000,00 (al netto delle somme già restituite sulla maggior somma di euro 430.000,00) e ne promettono la restituzione con il pagamento rateale di euro 200.000,00 e per l'altra metà della somma con il trasferimento dell'immobile di loro proprietà in Rho.
In merito all'eccepita nullità ai sensi dell'art. 1963 c.c., si osserva quanto segue.
Nella pattuizione negoziale in esame il trasferimento della proprietà immobiliare, limitata dal diritto reale di godimento riservato ai convenuti, sembra essere stato accordato in luogo del pagamento, apparentemente realizzando la diversa causa di una datio in solutum e non già di un patto commissorio vietato dall'ordinamento.
pagina 3 di 7 Ha invece chiaramente una funzione di garanzia del pagamento e dunque non sfugge alla sanzione di nullità alla stregua della normativa soprarichiamata, l'impegno assunto dai convenuti, nella medesima scrittura, di rinuncia al diritto di abitazione in caso di inadempimento dell'asserito obbligo restitutorio della somma di euro 200.000,00, trasferendo agli attori la piena proprietà del bene. L'art. 1963 c.c., infatti, non solo ha una dizione letterale molto ampia (“qualunque patto con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito”) ma la stessa ratio della norma volta a proteggere il debitore da pratiche abusive e a garantire equilibrio nelle relazioni contrattuali, ne consente un'applicazione estensiva anche all'ipotesi, come quella in oggetto, in cui il creditore sia già titolare del bene ma acquisti la pienezza della proprietà per consolidamento in caso di inadempimento del debitore, attraverso la rinuncia di quest'ultimo al diritto reale sul medesimo bene.
Tale clausola, proprio in quanto rivela appieno la situazione di coercizione del debitore, induce ad escludere che anche la pattuizione del trasferimento della proprietà immobiliare limitata dal diritto reale di godimento sia una valida datio in solutum in quanto invece frutto dell'approfittamento di una condizione di debolezza degli asseriti debitori e non già di una scelta libera dei convenuti;
ragione per la quale non pare applicabile quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.) ...” (Cass. sentenza del 18/09/2020 n. 19508), che presuppone, appunto, un equilibrio nelle posizioni delle parti che l'impegno a rinunciare al diritto di abitazione in caso di inadempimento, assunto nel medesimo contesto negoziale, senza dubbio sconfessa.
In ogni caso, la funzione solutoria sarebbe pur sempre idonea a validamente sorreggere il trasferimento dell'immobile gravato dal diritto di abitazione, soltanto laddove sussistesse la pregressa obbligazione di pagamento in capo al soggetto titolare del bene medesimo.
Sotto tale profilo, dunque, la questione se sussista o meno un obbligo restitutorio per l'importo indicato nella scrittura appare dirimente per entrambe le domande, sia quella di pagamento/restituzione di euro
199.800,00, sia quelle ex art. 2932 c.c. o la domanda subordinata di risarcimento del danno, formulate nel presente giudizio e in relazione alle quali il riparto dell'onere della prova non muta se la scrittura in parola debba qualificarsi quale negozio di accertamento piuttosto che semplice ricognizione di debito;
tali atti, infatti, si distinguono soltanto per la struttura bilaterale del primo, che può inoltre contenere delle pattuizioni aggiuntive (per es. pattuizione sugli interessi o, come nella fattispecie sulle modalità di pagamento); quel che rileva è che, invece, in entrambi i casi non si dà vita ad un nuovo vincolo ma si verifica una situazione giuridica preesistente, con funzione sul piano probatorio di cd. astrazione pagina 4 di 7 processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui nasce il debito.
Nella fattispecie, dunque, l'accordo del 5 agosto 2021 non è fonte autonoma di obbligazioni, nel senso che l'asserito credito troverebbe il proprio fondamento altrove ed in particolare, secondo la prospettazione attorea, non già in un unico prestito bensì in una molteplicità di pregressi rapporti nel corso di un periodo lungo circa quindici anni in cui i coniugi avrebbero CP_1 CP_3
“approfittato della fiorente situazione economica della famiglia della figlia per farsi CP_1 ripetutamente prestare somme di denaro, sempre rassicurando in ordine alla restituzione” (così nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Ma se l'erogazione degli importi non è specificamente contestata
(come argomenta la difesa attorea nella memoria di replica) è perché MAI la stessa è stata specificamente allegata. L'intero impianto difensivo, infatti, si limita a richiamare la scrittura dell'agosto 2021 nella quale compare solo il totale delle elargizioni che si sarebbero cumulate negli anni. Ma il quando in un arco temporale così lungo sarebbero avvenute, in quale occasione e a quale scopo, e quale sarebbe l'ammontare delle singole somme di volta in volta oggetto di dazione non è dato sapere.
Di gran lunga più dettagliata e non priva di riscontri è la ricostruzione dei fatti offerta dai convenuti, secondo cui nell'estate del 2021 il proprio genero, odierno attore, avrebbe scoperto un ammanco di circa cinquecentomila euro sul conto cointestato presso la filiale di Rho di Intesa San Paolo del quale la loro figlia dichiarava di essere responsabile, confessando loro di avere tenuto all'oscuro il CP_1 marito falsificando documenti e rappresentando apertamente il timore della possibile fine del suo matrimonio e dell'allontanamento dei figli.
In primo luogo, si osserva che parte attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. contesta testualmente 'di aver “confermato”' alla sorella 'l'esistenza di un “buco” di circa Euro Parte_2
500.000 sul conto corrente' ma non contesta né che fosse la sola ad operare sul conto Controparte_1 cointestato né l'esistenza dell'ammanco di liquidità per quell'importo né che la sua scoperta da parte del sig. sia avvenuta nel luglio 2021 ma, anzi, nella seconda memoria allega che 'Con tali Parte_1 indimostrate e calunniose insinuazioni i convenuti intendono accusare la figlia di aver sottratto al marito le somme di denaro di cui invece loro hanno beneficiato e che ora, come detto, si rifiutano di restituire.', dando così indiretta conferma del fatto che dal conto cointestato quei soldi fossero comunque spariti.
Mentre della forte preoccupazione di , del fatto che la stessa non si raccapezzasse con Controparte_1
i conti ed avesse perciò “falsificato dei documenti” è ampiamente rappresentativa la conversazione whatsapp prodotta in atti (doc. 2 fasc. conv.), nella quale per di più l'attrice, nell'invocare l'aiuto dei pagina 5 di 7 propri genitori, MAI protesta che siano stati loro a godere della distrazione del denaro dal conto cointestato.
Detta produzione documentale è pienamente utilizzabile ai fini probatori e rende superflua anche la disamina dell'attendibilità delle dichiarazioni di . Testimone_1
Il disconoscimento formale della messagistica di whatsapp, infatti, per essere efficace deve essere specifico, circostanziato ed esplicito, indicando nel dettaglio quale sia la difformità contestata rispetto ai fatti o alle cose rappresentate. Nella fattispecie, parte attrice contesta genericamente la provenienza ed il contenuto dei messaggi whatsapp ma non deduce mai che l'utenza da cui provengono i messaggi fosse a lei in uso o che il cellulare, nel periodo a cui risalgono i messaggi possa essere stato nella disponibilità di terzi che lo utilizzavano a sua insaputa o che vi sia stata una qualche alterazione/falsificazione del numero di provenienza o la manipolazione del suo contenuto o che la conversazione sia stata estrapolata in modo parziale;
ragione per la quale la contestazione risulta assolutamente generica e di conseguenza non necessarie le verifiche tecniche che la giurisprudenza ha indicato come idonee ad attestare l'autenticità e l'affidabilità della produzione.
Nelle premesse della scrittura del 5.8.2021 le parti affermano che le somme asseritamente date a mutuo sarebbero state addebitate “sui rapporti bancari di spettanza dei coniugi presso la Banca Parte_1
Intesa San Paolo di Rho” e dunque il medesimo conto di cui ha ammesso ai propri Controparte_1 familiari di avere rappresentato al marito una situazione contabile non corrispondente al vero, verosimilmente a mezzo della documentazione allegata alla comparsa (di cui il funzionario di banca escusso come teste ha escluso trattarsi di fissati bollati e ha dichiarato di non potere attestarne la provenienza dall'Istituto San Paolo). E si tratta del medesimo rapporto bancario di cui sono stati acquisiti gli estratti conto limitatamente all'ultimo decennio dai quali non risulta alcuna disposizione in favore di e , così smentita documentalmente la tesi attorea Controparte_2 Controparte_3 soprariportata.
A fronte della carenza di allegazione attorea, la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati dall'attore e riscontrata come indicato, è dunque assolutamente idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Appare opportuna un'ultima annotazione. Se anche fosse vero che delle elargizioni di denaro vi siano state, poiché la situazione economica della figlia dei convenuti era così fiorente da consentirle di trasferire ai genitori, semplici lavoratori dipendenti, in tesi una media di circa 2.222 euro al mese (il totale del prestito di cui si chiede la restituzione diviso i 180 mesi che compongono 15 anni) senza altra
“causa/motivazione” apparente diversa dall'affetto filiale che era altresì tale da indurre gli attori a non farsi mai rilasciare quietanze o sollecitare restituzioni, sarebbe lecito ritenere che le dazioni di denaro pagina 6 di 7 siano state fatte in forza del vincolo familiare e in adempimento dei doveri di solidarietà ad esso connessi;
doveri che escludono in radice il preteso obbligo restitutorio in virtù del meccanismo della soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.
Le domande attoree devono pertanto essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori massimi per le fasi di studio e introduttiva, svolte separatamente per i due giudizi riuniti). Pone gli oneri di CTU, liquidati con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna in solido gli attori a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 25.398,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Pone definitivamente a carico degli attori gli oneri di ctu.
Milano, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
OL e dell'avv. ER RA ( ) Piazza Liberta', 16 20017 RHO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO OL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO Controparte_1 C.F._3
OL e dell'avv. MA MI US ( ) VIA DEI C.F._4
MARTIRI, 3 20017 RHO;
ER RA ( ) Piazza Liberta', 16 20017 C.F._2
RHO; elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO OL
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA Controparte_2 C.F._5
ET e MA MI US ( ) VIA DEI MARTIRI, 3 C.F._4
20017 RHO;
elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso lo studio dell'avv. MA ET
CONVENUTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA ET Controparte_3 C.F._6
e elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO presso lo studio dell'avv. MA ET
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano e chiedendo di: - Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare che con scrittura privata del 5 agosto 2021 i convenuti si sono obbligati a trasferire entro il 30 settembre 2021, il luogo del pagamento dell'importo di euro 200.000, la proprietà dell'appartamento sito in Rho alla via Calatafimi n. 3 con annesso box di pertinenza, distinti al catasto foglio 18 particella 1111 sub 7 quanto l'appartamento è al foglio 18 particella 1108 sub 2 quanto al box;
- accertato l'inadempimento dei convenuti, emettere nei loro confronti sentenza che ai seni dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto di datio in solutum non concluso e trasferisca agli attori, in luogo del pagamento del debito di euro 200.000,00 la piena proprietà dei beni immobili sopradescritti;
condannare i convenuti a rilasciare in favore degli attori gli indicati immobili;
ordinare al conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; in via subordinata, ove la domanda principale non accolta, condannare i convenuti al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento all'obbligo di trasferimento per l'ammontare di euro 200.000 pari al valore del debito di cui alla datio in solutum oggetto del presente giudizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento in favore degli attori dei danni per ritardata o mancata consegna dei beni o pagamento del debito oggetto di scrittura privata;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto, eccepiva la nullità della citazione per inesistenza della notifica e chiedeva nel merito di rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto accertando e dichiarando che i convenuti non sono debitori degli attori di alcuna somma di danaro;
di respingere comunque la domanda ex art. 2932 cc stante la nullità della pattuizione di cui al punto 3 della scrittura privata del 5.8.2021 per violazione dell'art. 1963 cc.; con vittoria di spese diritti ed onorari.
Con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati Parte_1
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano
[...] Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo di condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_3 dell'importo di euro 199.800,00, o in via subordinata del diverso importo accertato, maggiorato degli interessi al tasso commerciale ex art. 1284 co. 4 cc dal 5 settembre 2021 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituendosi nel giudizio sommario, le parti resistenti contestavano quanto ex adverso dedotto, eccepivano l'improcedibilità della domanda per violazione del giusto processo e del principio di pagina 2 di 7 infrazionabilità del credito e chiedevano, nel merito, di rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto accertando e dichiarando che i convenuti non sono debitori degli attori di alcuna somma di denaro;
in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., produzione documentale e prova orale, disposta CTU per la stima dell'immobile e ordinata l'esibizione degli estratti del conto cointestato agli attori, le parti precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e il giudice, con ordinanza del 3.7.2025 assegnava termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente è infondata l'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della notifica poiché risulta dalla relata di notifica – che segue la procura nella copia notificata della citazione depositata dai convenuti dub doc. 1 ed è sottoscritta dall'ufficiale giudiziario - che l'ufficiale giudiziario, appunto, vi ha provveduto “richiesto come in atti” e dunque ad istanza dei procuratori degli attori;
non può pertanto parlarsi di inesistenza della notifica che ricorre solo laddove essa sia stata richiesta da un soggetto non dotato dei necessari poteri di rappresentanza delle parti mentre nella fattispecie è stata correttamente richiesta dai procuratori degli attori, benché l'atto sia stato materialmente consegnato da altro difensore, non delegato alla lite, il cui nominativo è indicato sull'avviso ex art. 140 c.p.c., sulla ricevuta
UNEP e sulla busta contenente l'atto.
Risulta altresì infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda poiché il frazionamento dell'azione nelle due domande, asseritamente fondate sul medesimo titolo, non è arbitrario ma giustificato nella fattispecie dall'interesse qualificato degli attori all'ottenimento di una più rapida pronuncia di ingiunzione di pagamento in sede monitoria, inaudita altera parte - ancorché il relativo ricorso sia stato rigettato (doc. 10 fasc. att.).
In entrambe le cause riunite gli attori hanno azionato la medesima scrittura privata del 5 agosto 2021 nella quale i convenuti si riconoscono debitori per l'importo di euro 400.000,00 (al netto delle somme già restituite sulla maggior somma di euro 430.000,00) e ne promettono la restituzione con il pagamento rateale di euro 200.000,00 e per l'altra metà della somma con il trasferimento dell'immobile di loro proprietà in Rho.
In merito all'eccepita nullità ai sensi dell'art. 1963 c.c., si osserva quanto segue.
Nella pattuizione negoziale in esame il trasferimento della proprietà immobiliare, limitata dal diritto reale di godimento riservato ai convenuti, sembra essere stato accordato in luogo del pagamento, apparentemente realizzando la diversa causa di una datio in solutum e non già di un patto commissorio vietato dall'ordinamento.
pagina 3 di 7 Ha invece chiaramente una funzione di garanzia del pagamento e dunque non sfugge alla sanzione di nullità alla stregua della normativa soprarichiamata, l'impegno assunto dai convenuti, nella medesima scrittura, di rinuncia al diritto di abitazione in caso di inadempimento dell'asserito obbligo restitutorio della somma di euro 200.000,00, trasferendo agli attori la piena proprietà del bene. L'art. 1963 c.c., infatti, non solo ha una dizione letterale molto ampia (“qualunque patto con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito”) ma la stessa ratio della norma volta a proteggere il debitore da pratiche abusive e a garantire equilibrio nelle relazioni contrattuali, ne consente un'applicazione estensiva anche all'ipotesi, come quella in oggetto, in cui il creditore sia già titolare del bene ma acquisti la pienezza della proprietà per consolidamento in caso di inadempimento del debitore, attraverso la rinuncia di quest'ultimo al diritto reale sul medesimo bene.
Tale clausola, proprio in quanto rivela appieno la situazione di coercizione del debitore, induce ad escludere che anche la pattuizione del trasferimento della proprietà immobiliare limitata dal diritto reale di godimento sia una valida datio in solutum in quanto invece frutto dell'approfittamento di una condizione di debolezza degli asseriti debitori e non già di una scelta libera dei convenuti;
ragione per la quale non pare applicabile quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.) ...” (Cass. sentenza del 18/09/2020 n. 19508), che presuppone, appunto, un equilibrio nelle posizioni delle parti che l'impegno a rinunciare al diritto di abitazione in caso di inadempimento, assunto nel medesimo contesto negoziale, senza dubbio sconfessa.
In ogni caso, la funzione solutoria sarebbe pur sempre idonea a validamente sorreggere il trasferimento dell'immobile gravato dal diritto di abitazione, soltanto laddove sussistesse la pregressa obbligazione di pagamento in capo al soggetto titolare del bene medesimo.
Sotto tale profilo, dunque, la questione se sussista o meno un obbligo restitutorio per l'importo indicato nella scrittura appare dirimente per entrambe le domande, sia quella di pagamento/restituzione di euro
199.800,00, sia quelle ex art. 2932 c.c. o la domanda subordinata di risarcimento del danno, formulate nel presente giudizio e in relazione alle quali il riparto dell'onere della prova non muta se la scrittura in parola debba qualificarsi quale negozio di accertamento piuttosto che semplice ricognizione di debito;
tali atti, infatti, si distinguono soltanto per la struttura bilaterale del primo, che può inoltre contenere delle pattuizioni aggiuntive (per es. pattuizione sugli interessi o, come nella fattispecie sulle modalità di pagamento); quel che rileva è che, invece, in entrambi i casi non si dà vita ad un nuovo vincolo ma si verifica una situazione giuridica preesistente, con funzione sul piano probatorio di cd. astrazione pagina 4 di 7 processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui nasce il debito.
Nella fattispecie, dunque, l'accordo del 5 agosto 2021 non è fonte autonoma di obbligazioni, nel senso che l'asserito credito troverebbe il proprio fondamento altrove ed in particolare, secondo la prospettazione attorea, non già in un unico prestito bensì in una molteplicità di pregressi rapporti nel corso di un periodo lungo circa quindici anni in cui i coniugi avrebbero CP_1 CP_3
“approfittato della fiorente situazione economica della famiglia della figlia per farsi CP_1 ripetutamente prestare somme di denaro, sempre rassicurando in ordine alla restituzione” (così nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Ma se l'erogazione degli importi non è specificamente contestata
(come argomenta la difesa attorea nella memoria di replica) è perché MAI la stessa è stata specificamente allegata. L'intero impianto difensivo, infatti, si limita a richiamare la scrittura dell'agosto 2021 nella quale compare solo il totale delle elargizioni che si sarebbero cumulate negli anni. Ma il quando in un arco temporale così lungo sarebbero avvenute, in quale occasione e a quale scopo, e quale sarebbe l'ammontare delle singole somme di volta in volta oggetto di dazione non è dato sapere.
Di gran lunga più dettagliata e non priva di riscontri è la ricostruzione dei fatti offerta dai convenuti, secondo cui nell'estate del 2021 il proprio genero, odierno attore, avrebbe scoperto un ammanco di circa cinquecentomila euro sul conto cointestato presso la filiale di Rho di Intesa San Paolo del quale la loro figlia dichiarava di essere responsabile, confessando loro di avere tenuto all'oscuro il CP_1 marito falsificando documenti e rappresentando apertamente il timore della possibile fine del suo matrimonio e dell'allontanamento dei figli.
In primo luogo, si osserva che parte attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. contesta testualmente 'di aver “confermato”' alla sorella 'l'esistenza di un “buco” di circa Euro Parte_2
500.000 sul conto corrente' ma non contesta né che fosse la sola ad operare sul conto Controparte_1 cointestato né l'esistenza dell'ammanco di liquidità per quell'importo né che la sua scoperta da parte del sig. sia avvenuta nel luglio 2021 ma, anzi, nella seconda memoria allega che 'Con tali Parte_1 indimostrate e calunniose insinuazioni i convenuti intendono accusare la figlia di aver sottratto al marito le somme di denaro di cui invece loro hanno beneficiato e che ora, come detto, si rifiutano di restituire.', dando così indiretta conferma del fatto che dal conto cointestato quei soldi fossero comunque spariti.
Mentre della forte preoccupazione di , del fatto che la stessa non si raccapezzasse con Controparte_1
i conti ed avesse perciò “falsificato dei documenti” è ampiamente rappresentativa la conversazione whatsapp prodotta in atti (doc. 2 fasc. conv.), nella quale per di più l'attrice, nell'invocare l'aiuto dei pagina 5 di 7 propri genitori, MAI protesta che siano stati loro a godere della distrazione del denaro dal conto cointestato.
Detta produzione documentale è pienamente utilizzabile ai fini probatori e rende superflua anche la disamina dell'attendibilità delle dichiarazioni di . Testimone_1
Il disconoscimento formale della messagistica di whatsapp, infatti, per essere efficace deve essere specifico, circostanziato ed esplicito, indicando nel dettaglio quale sia la difformità contestata rispetto ai fatti o alle cose rappresentate. Nella fattispecie, parte attrice contesta genericamente la provenienza ed il contenuto dei messaggi whatsapp ma non deduce mai che l'utenza da cui provengono i messaggi fosse a lei in uso o che il cellulare, nel periodo a cui risalgono i messaggi possa essere stato nella disponibilità di terzi che lo utilizzavano a sua insaputa o che vi sia stata una qualche alterazione/falsificazione del numero di provenienza o la manipolazione del suo contenuto o che la conversazione sia stata estrapolata in modo parziale;
ragione per la quale la contestazione risulta assolutamente generica e di conseguenza non necessarie le verifiche tecniche che la giurisprudenza ha indicato come idonee ad attestare l'autenticità e l'affidabilità della produzione.
Nelle premesse della scrittura del 5.8.2021 le parti affermano che le somme asseritamente date a mutuo sarebbero state addebitate “sui rapporti bancari di spettanza dei coniugi presso la Banca Parte_1
Intesa San Paolo di Rho” e dunque il medesimo conto di cui ha ammesso ai propri Controparte_1 familiari di avere rappresentato al marito una situazione contabile non corrispondente al vero, verosimilmente a mezzo della documentazione allegata alla comparsa (di cui il funzionario di banca escusso come teste ha escluso trattarsi di fissati bollati e ha dichiarato di non potere attestarne la provenienza dall'Istituto San Paolo). E si tratta del medesimo rapporto bancario di cui sono stati acquisiti gli estratti conto limitatamente all'ultimo decennio dai quali non risulta alcuna disposizione in favore di e , così smentita documentalmente la tesi attorea Controparte_2 Controparte_3 soprariportata.
A fronte della carenza di allegazione attorea, la ricostruzione della vicenda nei termini prospettati dall'attore e riscontrata come indicato, è dunque assolutamente idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 1988 c.c.
Appare opportuna un'ultima annotazione. Se anche fosse vero che delle elargizioni di denaro vi siano state, poiché la situazione economica della figlia dei convenuti era così fiorente da consentirle di trasferire ai genitori, semplici lavoratori dipendenti, in tesi una media di circa 2.222 euro al mese (il totale del prestito di cui si chiede la restituzione diviso i 180 mesi che compongono 15 anni) senza altra
“causa/motivazione” apparente diversa dall'affetto filiale che era altresì tale da indurre gli attori a non farsi mai rilasciare quietanze o sollecitare restituzioni, sarebbe lecito ritenere che le dazioni di denaro pagina 6 di 7 siano state fatte in forza del vincolo familiare e in adempimento dei doveri di solidarietà ad esso connessi;
doveri che escludono in radice il preteso obbligo restitutorio in virtù del meccanismo della soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.
Le domande attoree devono pertanto essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori massimi per le fasi di studio e introduttiva, svolte separatamente per i due giudizi riuniti). Pone gli oneri di CTU, liquidati con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna in solido gli attori a rimborsare ai convenuti le spese di lite che liquida in euro 25.398,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Pone definitivamente a carico degli attori gli oneri di ctu.
Milano, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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