Art. 1. Articolo unico.
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
A) All'art. 14, dopo la dizione: "Laurea in pedagogia" viene aggiunta quella: "Laurea in lingue e letterature straniere";
B) Dopo l'art. 22 dello statuto viene aggiunto il seguente art. 23 col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: "La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
"Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell' art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, e concorso.
Sono insegnamenti fondamentali:
1 - Lingua e letteratura italiana (biennale);
2 - Lingua e letteratura latina (biennale);
3 - Lingua e letteratura francese;
4 - Lingua e letteratura tedesca;
5 - Lingua e letteratura inglese;
6 - Lingua e letteratura spagnola;
7 - Filologia romanza;
8 - Filologia germanica;
9 - Storia (biennale);
10 - Geografia.
Sono insegnamenti complementari:
1 - Storia della filosofia;
2 - Storia dell'arte medioevale e moderna;
3.- Filosofia;
4 - Pedagogia.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni.
L'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere: egli puo', inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qui caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale della lingua straniera nella quale ha approfonditi i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari".
C) Il primo comma dell'art. 45, che diventa art. 46, e' sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in materie letterarie, o in pedagogia, o in lingue e letterature straniere consiste:"
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
A) All'art. 14, dopo la dizione: "Laurea in pedagogia" viene aggiunta quella: "Laurea in lingue e letterature straniere";
B) Dopo l'art. 22 dello statuto viene aggiunto il seguente art. 23 col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: "La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
"Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell' art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, e concorso.
Sono insegnamenti fondamentali:
1 - Lingua e letteratura italiana (biennale);
2 - Lingua e letteratura latina (biennale);
3 - Lingua e letteratura francese;
4 - Lingua e letteratura tedesca;
5 - Lingua e letteratura inglese;
6 - Lingua e letteratura spagnola;
7 - Filologia romanza;
8 - Filologia germanica;
9 - Storia (biennale);
10 - Geografia.
Sono insegnamenti complementari:
1 - Storia della filosofia;
2 - Storia dell'arte medioevale e moderna;
3.- Filosofia;
4 - Pedagogia.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni.
L'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere: egli puo', inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qui caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale della lingua straniera nella quale ha approfonditi i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari".
C) Il primo comma dell'art. 45, che diventa art. 46, e' sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in materie letterarie, o in pedagogia, o in lingue e letterature straniere consiste:"