TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11622/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GRASSO GIUSEPPE;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320240005472287000 chiedendo “preliminarmente direttamente con decreto motivato inaudita alte-ra parte sospendere ex art. 24, comma 6 e 7,
D.lgs n. 46 del 1999 l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato attesa la sua palese illegitti-mità ed i gravi danni che subirebbe la ricorrente e fissare l'udienza di discussione;
1 - in subordine sospendere l'esecutività dell'atto impugnato previa la comparizione personale delle parti con termine per la notifica del ri-corso e dell'emittendo decreto di comparizione;
- nel merito ritenere e dichiarare la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato stante
CP_ che la Sig.ra con riferimento al pe-riodo d'imposta reclamato da Parte_1 dall'1.01.2022 al 31.12.2023 non ha esercitato alcuna lavorativa autonoma e/o commerciale per i motivi di cui in premessa;
CP_
- conseguentemente annullare l'avviso di addebito impugnato emesso dall' di
Catania così come ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale poiché illegittimi ed infondati;
- in subordine ritenere e dichiarare non dovute le sanzioni per evasione richieste da
CP_
”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_2 contendere per avere annullato in autotutela i crediti oggetto dell'avviso di addebito.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento delle partite creditorie sottese all'avviso opposto in giudizio, come documentato da il quale ha depositato il relativo provvedimento di annullamento in CP_2
allegato al ricorso.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 20.502025, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, CP_2
nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del
DM 55/2014 ( fino al € 5.200,00), disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11622 /2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite nei rapporti con;
CP_2 condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_2 nella misura già dimidiata, nella somma di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 26/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11622/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GRASSO GIUSEPPE;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro'
Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320240005472287000 chiedendo “preliminarmente direttamente con decreto motivato inaudita alte-ra parte sospendere ex art. 24, comma 6 e 7,
D.lgs n. 46 del 1999 l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato attesa la sua palese illegitti-mità ed i gravi danni che subirebbe la ricorrente e fissare l'udienza di discussione;
1 - in subordine sospendere l'esecutività dell'atto impugnato previa la comparizione personale delle parti con termine per la notifica del ri-corso e dell'emittendo decreto di comparizione;
- nel merito ritenere e dichiarare la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato stante
CP_ che la Sig.ra con riferimento al pe-riodo d'imposta reclamato da Parte_1 dall'1.01.2022 al 31.12.2023 non ha esercitato alcuna lavorativa autonoma e/o commerciale per i motivi di cui in premessa;
CP_
- conseguentemente annullare l'avviso di addebito impugnato emesso dall' di
Catania così come ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale poiché illegittimi ed infondati;
- in subordine ritenere e dichiarare non dovute le sanzioni per evasione richieste da
CP_
”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_2 contendere per avere annullato in autotutela i crediti oggetto dell'avviso di addebito.
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento delle partite creditorie sottese all'avviso opposto in giudizio, come documentato da il quale ha depositato il relativo provvedimento di annullamento in CP_2
allegato al ricorso.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 20.502025, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, CP_2
nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del
DM 55/2014 ( fino al € 5.200,00), disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11622 /2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite nei rapporti con;
CP_2 condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_2 nella misura già dimidiata, nella somma di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 26/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3