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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9396/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023060012 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023060012 IVA-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 30.10.2024 intimazione di pagamento in relazione anche ad una cartella di pagamento di € 3036.00 per irpef/iva 2015. Eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva DE opponendosi.
Si costituiva AD opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso (cfr. verbale udienza 13.01.2026).
Detta rinuncia è stata accettata dalla sola AD e non anche da DE (non presente in udienza).
AD ha comunque insistito per la liquidazione delle spese, in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
A tal fine si osserva.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie DE ha comprovato la notifica della cartella in data 28.5.2019 e di una intimazione precedente quella impugnata in data 25.7.2024.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della intimazione opposta (né decennale per l'imposta, nè quinquennale per sanzioni e interessi).
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
2. condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AD e DE liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 300.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL UD NO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9396/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023060012 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023060012 IVA-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 30.10.2024 intimazione di pagamento in relazione anche ad una cartella di pagamento di € 3036.00 per irpef/iva 2015. Eccepiva l'omessa notifica della cartella con conseguente decadenza e prescrizione.
Si costituiva DE opponendosi.
Si costituiva AD opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso (cfr. verbale udienza 13.01.2026).
Detta rinuncia è stata accettata dalla sola AD e non anche da DE (non presente in udienza).
AD ha comunque insistito per la liquidazione delle spese, in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
A tal fine si osserva.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie DE ha comprovato la notifica della cartella in data 28.5.2019 e di una intimazione precedente quella impugnata in data 25.7.2024.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che nessuna prescrizione era maturata alla data di notifica della intimazione opposta (né decennale per l'imposta, nè quinquennale per sanzioni e interessi).
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;
2. condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AD e DE liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 300.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 13.1.2026
IL UD NO
(dott. Giorgio Marino)