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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 631 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1967, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Teramo, Viale
Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F. CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: - ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che, dalla patologia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado di Parte_1 invalidità accertato in corso di causa, il tituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 18.03.2024, conveniva in giudizio l' al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia professionale- ernie discali del tratto lombo sacrale-, presentata in via amministrativa in data 15.03.2022 (n.
517878789) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle CP_1 CP_1
prestazioni di legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del
10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 2009 al Parte_3
2022, con la qualifica di operaia addetta, inizialmente, al reparto “taglio polli/eviscerazione”
e, successivamente, alla linea “imballo polli/sottovuoto”;
- che in particolare, nel reparto taglio-eviscerazione, era tenuta a movimentare e sollevare contenitori del peso variabile dai 12 ai 22 kg, riempiti di parti di pollo cadute dal nastro trasportatore e sistemarlo sui bancali costituiti da più ripiani;
- che nel secondo reparto, invece, prendeva dai bancali i contenitori carichi di pollame, del medesimo peso di cui sopra, per svuotarli sulla linea preposta alla realizzazione del confezionamento sottovuoto;
- che le suddette mansioni comportavano una movimentazione abituale di carichi, il sollevamento di pesi, con sforzi ripetuti, e l'assunzione di posture incongrue, con prolungate sollecitazioni a carico della colonna vertebrale, con sovraccarico biomeccanico del rachide
2 lombo-sacrale ed evidente nesso eziologico tra l'attività professionale e la patologia lamentata-ernie discali del tratto lombo sacrale.
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 28.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio, mancando in atti qualsiasi documentazione atta a dimostrare l'esposizione a rischio biomeccanico del rachide/delle spalle/dei polsi, così come relazionato dal fiduciario Dott. Controparte_4
L'Istituto ha rilevato come l'opposizione promossa si era conclusa con Controparte_5
.
[...]
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 11.03.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni. A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note insistendo parte ricorrente, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo, parte resistente, il rinnovo della perizia.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – Ernie discali del tratto lombosacrale- presentata in via amministrativa in data
15.03.2022 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
3 Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Tes_2 Persona_1
In ordine alle mansioni svolte, all'udienza del 01.10.2024, la teste Tes_1
, collega di lavoro della ricorrente dal 2009 al 2018 esclusivamente presso il reparto
[...] taglio, nel confermare le circostanze all'uopo articolate, ha dichiarato: “Il petto e sovracosce, le eccedenze che non si riuscivano ad imballare cadevano dentro le casse, chi sta in fondo, facevamo a turno, prendevamo la cassa e facevamo i bancali, ogni bancale era formato da
20-25 casse. Dal basso si prendevano le casse fino al decimo piano del bancale. Questa attività veniva svolta a turno, per l'intera giornata. Se andavamo poi al petto, l'attività era a volte di scaricare le casse di petto a mano, oppure facevamo i posteriori, per ogni cartone dovevamo mettere dodici posteriori e metterlo sotto alla pedana. Il nastro poteva accadere che si fermasse, e quindi dovevamo rifare le pedane per ripassarli uno alla volta. I pezzi dei polli venivano tagliati dalle macchine” e sul peso delle cassette in plastica o di cartone da sollevare ha rappresentato: “Il peso era di circa 15.17 kg ogni cartone, che andava preso e posizionato sul bancale. Quando si liberava la bilancia, dovevamo rifare lo stesso lavoro.
Dovevamo prendere cartoni e casse, questa era l'attività principale”.
Riguardo alle modalità esecutive ha altresì esplicitato: “Adr: “Nel reparto taglio l'attività principale era di confezionamento dei contenitori, e movimentazione casse, raccoglimento, buttarli sopra al nastro, che poi le cassette pesano, ricordo che una volta il capo pesò la cassetta d petto da dover confezionare e pesava 32 kg. Quello che cadeva nelle cassette li dovevamo prendere e formare i bancali. La cassetta non era ad altezza piano, dovevamo abbassarci per prelevarla e poi riporla nel bancale. Il bancale poteva essere formato da dieci piani. Io ero alta e ci riuscivo, ma se si era più bassa ci chiamava. Non c'era una scaletta per
i ripiani più alti.”
Alla medesima udienza , collega di lavoro della dal 2009 al Tes_2 Parte_1
2022 dapprima nel reparto “taglio polli/eviscerazione” e, successivamente, alla linea “imballo
4 polli/sottovuoto” nel confermare le circostanze articolate in ricorso, sulle modalità di svolgimento nelle lavorazioni svolte in quest'ultimo settore, ha specificato: “Bisognava sempre prendere la cassetta, si posizionava nel bancale e con un movimento veloce delle mani bisogna prendere i pezzi e posizionarli dentro le bocchette. Questo dopo aver preso la cassa. La macchina poi provvedeva al sottovuoto, però siccome la linea era velocissima, il movimento era ripetuto sempre. Le catene erano queste e dovunque andavi il lavoro era quello. Adesso questo lavoro viene fatto dagli uomini, prima solo da donne. Il peso delle cassette era inferiore, però ne venivano lavorati di più perché il ritmo era maggiore, di più erano le sovra cosce ed il petto” e sull'orario di lavoro della ha dichiarato: “ Adr: Parte_1
“Al sottovuoto eravamo 2, io e la ricorrente, più una che veniva al bisogno, mentre al taglio ne eravamo tanti, però le addette alle cassette da buttare erano sempre le stesse. Cioè anche la ricorrente. L'orario di lavoro della ricorrente era a tempo pieno, 7 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, con 3 pause durante l'orario di lavoro”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come nel corso della sua attività lavorativa a favore della la ricorrente è stata disimpegnata in prestazioni che hanno Parte_3
comportato una sollecitazione prolungata e ripetitiva a carico del rachide lombare, considerando, anche, la particolare intensità dei ritmi di lavoro per l'intero arco del turno lavorativo.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU, Dott.ssa dopo una Persona_1
disamina dei certificati e documenti prodotti e degli esami strumentali in atti (1- Rx Completa della colonna e del bacino sotto carico, RX della colonna lombosacrale studio dinamico effettuata in data 29/06/2022 presso il reparto di radiologia del presidio ospedaliero di
Giulianova nel cui referto il dottor rappresenta: “Colonna sostanzialmente in Persona_2
asse. . L'esame radiologico del rachide lombare è stato eseguito nelle due Controparte_6
proiezioni standard e completato con radiogrammi in massima flessione e massima estensione. Discopatia L5-S1. Riduzione della fisiologica lordosi. Riduzione in ampiezza dei movimenti articolari nelle prove funzionali. Marcata artrosi interapofisaria del tratto lombare.”. 2) -Esame di Elettromiografia effettuato in data 01/03/2022 presso il distretto sanitario di Atri, all'esito del quale la dott.ssa specialista in neurologia Persona_3 evidenzia: “Conclusioni: i dati elettrofisiologici sono compatibili con una radicolopatia cronicizzata L4-L5 dx e L5-S1sn”. 3) RMN del rachide cervicale, dorsale e lombosacrale effettuato in data 19/02/2022 presso il reparto di Radiologia del presidio ospedaliero di
Giulianova, nel quale la dott.ssa rileva “Lo studio del rachide cervico-dorso- Persona_4
5 lombare mostra scoliosi ad S italica del tratto dorso lombare . Ridotta la lordosi cervicale.
Quadro artrosico marcato con disco malacia di tutti gli elementi. Rilievo di ernia discale mediana C3-C4. Protusione C4-C5 , C5-C6. Non apprezzabili ernie in sede dorsale. A livello lombare ernia discale mediana L4-L5 . Protusione L5-S1. Canale vertebrale di ampiezza ridotta. Normalità del midollo, della cauda e del Liquor”), dopo aver visitato la perizianda in data 30.10.2024 e svolto delle considerazioni medico-legali, contestando l'assunto del fiduciario , dott. circa la presenza agli degli indici NIOSH che comunque era CP_1 CP_4 onere dell'Istituto acquisire dal datore di lavoro, ha rappresentato che: “…la Sig.ra Parte_1
durante la propria giornata lavorativa di operaia, ha eseguito attività con ritmi
[...]
continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti. Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale, nella caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati da che sono la movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide L/S, gli sforzi ripetuti, le posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dalla Sig.ra prevedevano un sovraccarico Parte_1
continuativo del rachide L/S ; più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati , in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto la signora , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Parte_1
concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006) “...l'accertamento della sussistenza del CP_1
nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia) configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”.
A fronte di tali premesse il CTU ha, dunque riconosciuto la natura professionale della denunciata malattia (Ernie discali del tratto lombosacrale) e ha quantificato il danno biologico nella misura del 8% con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa.
6 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
L'ausiliario ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' CP_1
che ha sottolineato come i dati del cennato NIOSH depongono per una valutazione del rischio compresa nelle varie fasi lavorative fra lo 1,5% e lo 7,5% di svolgimento nel turno e, quindi, in contrasto con quanto riportato nella perizia laddove la ricorrente, sulle lavorazioni svolte nel primo reparto, ha riferito di essere stata costantemente tenuta a movimentare e sollevare delle cassette, con ritmi di lavoro estremamente importanti.
La dott.ssa ha chiarito, proprio ripercorrendo la vicenda professionale della Per_1
ricorrente con specifico riferimento alle modalità operative nei lunghi anni di lavoro presso l'azienda e che hanno trovato conforto anche nelle testimonianze raccolte, come “Nel caso in questione si può quindi affermare che, come già descritto ampiamente nella bozza peritale, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto la signora Parte_1
, l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente nel
[...]
determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell CP_1 numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia denunciata –Ernie discali del tratto lombo sacrale- che ha determinato un danno biologico quantificabile nella misura del 8% partire dalla data della domanda amministrativa.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 8% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
7 Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 631/2024, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale
(Ernie discali del tratto lombo sacrale) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del
8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 7 % dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1967, ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Teramo, Viale
Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F. CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: - ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che, dalla patologia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado di Parte_1 invalidità accertato in corso di causa, il tituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 18.03.2024, conveniva in giudizio l' al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia professionale- ernie discali del tratto lombo sacrale-, presentata in via amministrativa in data 15.03.2022 (n.
517878789) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle CP_1 CP_1
prestazioni di legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del
10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 2009 al Parte_3
2022, con la qualifica di operaia addetta, inizialmente, al reparto “taglio polli/eviscerazione”
e, successivamente, alla linea “imballo polli/sottovuoto”;
- che in particolare, nel reparto taglio-eviscerazione, era tenuta a movimentare e sollevare contenitori del peso variabile dai 12 ai 22 kg, riempiti di parti di pollo cadute dal nastro trasportatore e sistemarlo sui bancali costituiti da più ripiani;
- che nel secondo reparto, invece, prendeva dai bancali i contenitori carichi di pollame, del medesimo peso di cui sopra, per svuotarli sulla linea preposta alla realizzazione del confezionamento sottovuoto;
- che le suddette mansioni comportavano una movimentazione abituale di carichi, il sollevamento di pesi, con sforzi ripetuti, e l'assunzione di posture incongrue, con prolungate sollecitazioni a carico della colonna vertebrale, con sovraccarico biomeccanico del rachide
2 lombo-sacrale ed evidente nesso eziologico tra l'attività professionale e la patologia lamentata-ernie discali del tratto lombo sacrale.
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva depositata in data 28.05.2024 ed ha resistito alla domanda
[...] chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva esposizione a rischio, mancando in atti qualsiasi documentazione atta a dimostrare l'esposizione a rischio biomeccanico del rachide/delle spalle/dei polsi, così come relazionato dal fiduciario Dott. Controparte_4
L'Istituto ha rilevato come l'opposizione promossa si era conclusa con Controparte_5
.
[...]
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 11.03.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni. A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note insistendo parte ricorrente, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiedendo, parte resistente, il rinnovo della perizia.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – Ernie discali del tratto lombosacrale- presentata in via amministrativa in data
15.03.2022 e non accolta dall' . CP_1
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
3 Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Tes_2 Persona_1
In ordine alle mansioni svolte, all'udienza del 01.10.2024, la teste Tes_1
, collega di lavoro della ricorrente dal 2009 al 2018 esclusivamente presso il reparto
[...] taglio, nel confermare le circostanze all'uopo articolate, ha dichiarato: “Il petto e sovracosce, le eccedenze che non si riuscivano ad imballare cadevano dentro le casse, chi sta in fondo, facevamo a turno, prendevamo la cassa e facevamo i bancali, ogni bancale era formato da
20-25 casse. Dal basso si prendevano le casse fino al decimo piano del bancale. Questa attività veniva svolta a turno, per l'intera giornata. Se andavamo poi al petto, l'attività era a volte di scaricare le casse di petto a mano, oppure facevamo i posteriori, per ogni cartone dovevamo mettere dodici posteriori e metterlo sotto alla pedana. Il nastro poteva accadere che si fermasse, e quindi dovevamo rifare le pedane per ripassarli uno alla volta. I pezzi dei polli venivano tagliati dalle macchine” e sul peso delle cassette in plastica o di cartone da sollevare ha rappresentato: “Il peso era di circa 15.17 kg ogni cartone, che andava preso e posizionato sul bancale. Quando si liberava la bilancia, dovevamo rifare lo stesso lavoro.
Dovevamo prendere cartoni e casse, questa era l'attività principale”.
Riguardo alle modalità esecutive ha altresì esplicitato: “Adr: “Nel reparto taglio l'attività principale era di confezionamento dei contenitori, e movimentazione casse, raccoglimento, buttarli sopra al nastro, che poi le cassette pesano, ricordo che una volta il capo pesò la cassetta d petto da dover confezionare e pesava 32 kg. Quello che cadeva nelle cassette li dovevamo prendere e formare i bancali. La cassetta non era ad altezza piano, dovevamo abbassarci per prelevarla e poi riporla nel bancale. Il bancale poteva essere formato da dieci piani. Io ero alta e ci riuscivo, ma se si era più bassa ci chiamava. Non c'era una scaletta per
i ripiani più alti.”
Alla medesima udienza , collega di lavoro della dal 2009 al Tes_2 Parte_1
2022 dapprima nel reparto “taglio polli/eviscerazione” e, successivamente, alla linea “imballo
4 polli/sottovuoto” nel confermare le circostanze articolate in ricorso, sulle modalità di svolgimento nelle lavorazioni svolte in quest'ultimo settore, ha specificato: “Bisognava sempre prendere la cassetta, si posizionava nel bancale e con un movimento veloce delle mani bisogna prendere i pezzi e posizionarli dentro le bocchette. Questo dopo aver preso la cassa. La macchina poi provvedeva al sottovuoto, però siccome la linea era velocissima, il movimento era ripetuto sempre. Le catene erano queste e dovunque andavi il lavoro era quello. Adesso questo lavoro viene fatto dagli uomini, prima solo da donne. Il peso delle cassette era inferiore, però ne venivano lavorati di più perché il ritmo era maggiore, di più erano le sovra cosce ed il petto” e sull'orario di lavoro della ha dichiarato: “ Adr: Parte_1
“Al sottovuoto eravamo 2, io e la ricorrente, più una che veniva al bisogno, mentre al taglio ne eravamo tanti, però le addette alle cassette da buttare erano sempre le stesse. Cioè anche la ricorrente. L'orario di lavoro della ricorrente era a tempo pieno, 7 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, con 3 pause durante l'orario di lavoro”
Dall'istruttoria orale esperita emerge come nel corso della sua attività lavorativa a favore della la ricorrente è stata disimpegnata in prestazioni che hanno Parte_3
comportato una sollecitazione prolungata e ripetitiva a carico del rachide lombare, considerando, anche, la particolare intensità dei ritmi di lavoro per l'intero arco del turno lavorativo.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU, Dott.ssa dopo una Persona_1
disamina dei certificati e documenti prodotti e degli esami strumentali in atti (1- Rx Completa della colonna e del bacino sotto carico, RX della colonna lombosacrale studio dinamico effettuata in data 29/06/2022 presso il reparto di radiologia del presidio ospedaliero di
Giulianova nel cui referto il dottor rappresenta: “Colonna sostanzialmente in Persona_2
asse. . L'esame radiologico del rachide lombare è stato eseguito nelle due Controparte_6
proiezioni standard e completato con radiogrammi in massima flessione e massima estensione. Discopatia L5-S1. Riduzione della fisiologica lordosi. Riduzione in ampiezza dei movimenti articolari nelle prove funzionali. Marcata artrosi interapofisaria del tratto lombare.”. 2) -Esame di Elettromiografia effettuato in data 01/03/2022 presso il distretto sanitario di Atri, all'esito del quale la dott.ssa specialista in neurologia Persona_3 evidenzia: “Conclusioni: i dati elettrofisiologici sono compatibili con una radicolopatia cronicizzata L4-L5 dx e L5-S1sn”. 3) RMN del rachide cervicale, dorsale e lombosacrale effettuato in data 19/02/2022 presso il reparto di Radiologia del presidio ospedaliero di
Giulianova, nel quale la dott.ssa rileva “Lo studio del rachide cervico-dorso- Persona_4
5 lombare mostra scoliosi ad S italica del tratto dorso lombare . Ridotta la lordosi cervicale.
Quadro artrosico marcato con disco malacia di tutti gli elementi. Rilievo di ernia discale mediana C3-C4. Protusione C4-C5 , C5-C6. Non apprezzabili ernie in sede dorsale. A livello lombare ernia discale mediana L4-L5 . Protusione L5-S1. Canale vertebrale di ampiezza ridotta. Normalità del midollo, della cauda e del Liquor”), dopo aver visitato la perizianda in data 30.10.2024 e svolto delle considerazioni medico-legali, contestando l'assunto del fiduciario , dott. circa la presenza agli degli indici NIOSH che comunque era CP_1 CP_4 onere dell'Istituto acquisire dal datore di lavoro, ha rappresentato che: “…la Sig.ra Parte_1
durante la propria giornata lavorativa di operaia, ha eseguito attività con ritmi
[...]
continui e ripetitivi, con sovraccarico biomeccanico del rachide lombare, esposizione a posture incongrue e microtraumi ripetuti. Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie discali a livello del rachide lombosacrale, nella caso di che trattasi, viene scatenato da fattori di rischio rappresentati da che sono la movimentazione abituale di carichi con sovraccarico funzionale del rachide L/S, gli sforzi ripetuti, le posture fisse in ortostatismo prolungate nel tempo. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dalla Sig.ra prevedevano un sovraccarico Parte_1
continuativo del rachide L/S ; più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per periodi prolungati , in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa. Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi la condizione conferma sia l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto la signora , l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di Parte_1
concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell numero 7876 bis dd 16/02/2006) “...l'accertamento della sussistenza del CP_1
nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Infatti, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia) configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente.”.
A fronte di tali premesse il CTU ha, dunque riconosciuto la natura professionale della denunciata malattia (Ernie discali del tratto lombosacrale) e ha quantificato il danno biologico nella misura del 8% con decorrenza a partire dalla data della domanda amministrativa.
6 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
L'ausiliario ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' CP_1
che ha sottolineato come i dati del cennato NIOSH depongono per una valutazione del rischio compresa nelle varie fasi lavorative fra lo 1,5% e lo 7,5% di svolgimento nel turno e, quindi, in contrasto con quanto riportato nella perizia laddove la ricorrente, sulle lavorazioni svolte nel primo reparto, ha riferito di essere stata costantemente tenuta a movimentare e sollevare delle cassette, con ritmi di lavoro estremamente importanti.
La dott.ssa ha chiarito, proprio ripercorrendo la vicenda professionale della Per_1
ricorrente con specifico riferimento alle modalità operative nei lunghi anni di lavoro presso l'azienda e che hanno trovato conforto anche nelle testimonianze raccolte, come “Nel caso in questione si può quindi affermare che, come già descritto ampiamente nella bozza peritale, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto la signora Parte_1
, l'attività lavorativa ha avuto quantomeno il ruolo di concausa efficiente nel
[...]
determinismo della patologia e pertanto (cfr. Lettera del direttore generale dell CP_1 numero 7876 bis dd 16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”. Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operaia), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia denunciata –Ernie discali del tratto lombo sacrale- che ha determinato un danno biologico quantificabile nella misura del 8% partire dalla data della domanda amministrativa.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 8% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
7 Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 631/2024, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale
(Ernie discali del tratto lombo sacrale) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del
8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 7 % dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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