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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AZ FO Presidente
dott. Nicoletta Marino Giudice
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1906/2025 R.G., vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Mela- Parte_1 C.F._1
nia Abrans,
ricorrente e
), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
GL TA,
resistente
in punto: concorso al contributo di mantenimento
1 causa decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.12.2025:
“Si chiede che il giudice voglia disporre a carico del resistente un con- Controparte_1
tributo economico a sostegno dei nipoti pari a euro 200,00 mensili, che saranno corrisposti
entro il 10 di ogni mese e comunque dal mese di dicembre 2025 su conto corrente intestato
alla sig.ra [...]”; Parte_1
“Il resistente conferma la sua disponibilità a concorrere al mantenimento dei nipoti nella
misura di € 200,00 mensili, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. la ricorrente ha convenuto in giudizio il re- Parte_1
sistente affinché il Tribunale di Livorno disponesse nei suoi confronti, quale nonno paterno di , maggiorenne non autonomo economicamente e di Persona_1 Persona_2
tuttora minorenne, di versarle a titolo di concorso al mantenimento la somma di euro
400,00 mensili, salva rivalutazione della cifra all'esito dell'istruttoria e previa verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali del resistente.
SI costituiva il resistente, contestando le pretese attorea.
A seguito di proposta giudiziale e delle intercorse trattative, le parti rassegnavano le sopra riportate conclusioni congiunte, le quali possono essere senz'altro accolte dal Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
2 dispone
che (quale nonno paterno di , maggiorenne ma non Controparte_1 Persona_1
economicamente autosufficiente e , minorenne) versi direttamente Persona_2
all'odierna ricorrente la somma di euro 200,00 (100,00 euro per ciascun Parte_1
nipote/figlio) mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025, importo soggetto ad auto-
matica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la Provincia di Li-
vorno (da apportarsi la prima volta con effetti nel mese di agosto 2026 su base agosto
2025), e da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla resistente (IT Parte_1
41D0200813908000105111752);
compensa
integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Dott. AZ FO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AZ FO Presidente
dott. Nicoletta Marino Giudice
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1906/2025 R.G., vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Mela- Parte_1 C.F._1
nia Abrans,
ricorrente e
), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
GL TA,
resistente
in punto: concorso al contributo di mantenimento
1 causa decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.12.2025:
“Si chiede che il giudice voglia disporre a carico del resistente un con- Controparte_1
tributo economico a sostegno dei nipoti pari a euro 200,00 mensili, che saranno corrisposti
entro il 10 di ogni mese e comunque dal mese di dicembre 2025 su conto corrente intestato
alla sig.ra [...]”; Parte_1
“Il resistente conferma la sua disponibilità a concorrere al mantenimento dei nipoti nella
misura di € 200,00 mensili, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. la ricorrente ha convenuto in giudizio il re- Parte_1
sistente affinché il Tribunale di Livorno disponesse nei suoi confronti, quale nonno paterno di , maggiorenne non autonomo economicamente e di Persona_1 Persona_2
tuttora minorenne, di versarle a titolo di concorso al mantenimento la somma di euro
400,00 mensili, salva rivalutazione della cifra all'esito dell'istruttoria e previa verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali del resistente.
SI costituiva il resistente, contestando le pretese attorea.
A seguito di proposta giudiziale e delle intercorse trattative, le parti rassegnavano le sopra riportate conclusioni congiunte, le quali possono essere senz'altro accolte dal Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
2 dispone
che (quale nonno paterno di , maggiorenne ma non Controparte_1 Persona_1
economicamente autosufficiente e , minorenne) versi direttamente Persona_2
all'odierna ricorrente la somma di euro 200,00 (100,00 euro per ciascun Parte_1
nipote/figlio) mensili, con decorrenza dal mese di agosto 2025, importo soggetto ad auto-
matica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la Provincia di Li-
vorno (da apportarsi la prima volta con effetti nel mese di agosto 2026 su base agosto
2025), e da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla resistente (IT Parte_1
41D0200813908000105111752);
compensa
integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulio Scaramuzzino Dott. AZ FO
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