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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 306/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 306/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede legale in Roma, via Parte_1 P.IVA_1
Ombrone n.2, in persona DEavv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Macrì, con studio sito in Marina di Gioiosa Ionica (RC),
Corso Carlo Maria n. 141, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellante
nei confronti di
, c.f. nata il [...] a ON C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), quale erede di , nato Persona_1
27.07.1950 a Marina di Gioiosa Ionica e deceduto in Polistena il 17.05.2015, rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Circosta, con studio sito in Marina di
Caulonia, in via Alfonsine, n. 2, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellata
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7 maggio 2012,
[...]
- premettendo di essere proprietario degli immobili insistenti Persona_1
sulle seguenti particelle, cioè la n.30, al foglio 8, partita 2000, la n. 150, foglio
8, partita 2935, n. 27 e la n. 303, foglio 8, partita 150 – ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno -
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni pari Controparte_2 alla somma di € 5.000, per l'indebita compressione del diritto di proprietà e la conseguente diminuzione del valore DEimmobile, a causa DEillegittima installazione, da parte della società convenuta, di una linea elettrica sormontata su pali, in assenza di autorizzazione amministrativa e del consenso del proprietario.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di in Persona_1
data 17.05.2015, si è costituita il 29.10.2015 la moglie ON
, in qualità di erede.
[...]
Nella memoria difensiva ex art. 186, IV comma, n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato che per mero errore materiale era stata indicata la particella n. 30, foglio di mappa 8, partita 2000, quale oggetto del giudizio, specificando, invece, che le particelle su cui insistevano i pali della corrente elettrica installati dalla società convenuta erano la n. 79 e la n. 80.
2 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese di parte convenuta
Con comparsa di costituzione datata 21.07.2012, in via Parte_1 preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva DEattore, atteso che non risultava proprietario della n. 30, foglio di mappa n.8, sulla quale insisteva l'unica linea elettrica di proprietà DE stante l'assenza di linee CP_2
elettriche sulle altre particelle menzionate, n. 27, n. 30 e n. 303.
Inoltre, ha rilevato che l'impianto realizzato sulla particella n. 30 era costituito da una linea di bassa tensione, in cavo isolato e sostegni in c.a.c. realizzato
26 anni fa, come risulterebbe dai contratti di somministrazione di cui alle utenze n. 791526787 e n. 791526701.
Atteso il possesso ultraventennale, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi l'usucapione del diritto di servitù di elettrodotto.
- Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Locri con sentenza n. 963/2019, pubblicata il 26/09/2019, ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, a causa DEinstallazione da parte della società convenuta di alcuni pali per la conduzione di energia elettrica, non avendo l'Enel-Distribuzione s.p.a. fornito alcuna prova in merito alla regolarità amministrativa DEintervento.
Ha così riconosciuto danni per illegittima occupazione lesiva del diritto di proprietà di parte attrice, recependo le conclusioni del CTU, il quale, individuando una compressione del diritto di proprietà pari a mq 52,00 ed un'inibizione del diritto alla piantumazione pari a mq 221,80 (p.17 CTU), ha determinato il danno in complessivi € 1.574,46.
Ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'E-Distribuzione di usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, per mancanza della prova dei presupposti DEusucapione.
Ha liquidato le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 1.130,00 in favore DEattrice e al pagamento delle spese relative alla CTU.
- Motivi d'appello
3 Corte d'Appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare sollevata in relazione alla nullità parziale della domanda, a causa DEerronea e fuorviante indicazione delle particelle identificative del bene immobile oggetto del giudizio.
La società appellante ritiene che l'unica particella interessata è la n. 30, del foglio di mappa n. 8, che non risultava essere di proprietà del . Per_1
Precisa che, sebbene controparte abbia tentato con le memorie ex art 183, VI comma, n. 1 di sanare tale errore, ritenendo che le particelle interessate siano la n. 79 e la n.80, tuttavia dall'istruttoria condotta in primo grado è emerso che l'unica particella interessata dalla servitù di energia elettrica è la n. 150, come rilevato dal CTU, peraltro non rientrante nella sfera giuridica di
[...]
, bensì di proprietà di . Persona_1 Parte_2
La deduce che l'installazione della linea elettrica era legittima, Parte_1
essendovi il consenso degli aventi titolo, espresso con la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica, “anche se non formalizzato in un vero e proprio contratto costitutivo di una servitù di elettrodo” (comparsa conclusionale di , relativo all'utenza ubicata all'interno del fondo Parte_1
attoreo.
L'appellante riprende, infatti, la CTU, nella più precisamente è stato accertato che “all'interno della particella 150 insiste una linea di bassa tensione che va a servire la proprietà, di parte attrice” (pag. 3CTU) e ancora “il palo n. 2 posto sul confine EST della particella e il palo n. 3 all'esterno della particella fanno da sostegno ai conduttori che […] sono funzionali alla fornitura di un gruppo di abitazioni poste ad OVEST della particella 150, di cui fa parte anche una unità immobiliare di proprietà DEattore, come affermato dallo stesso in sede di sopralluogo” (pag. 5 CTU).
L'appellante sostiene che i terzi richiedenti la fornitura hanno così prestato il consenso all'installazione degli impianti oggetto di causa.
La società appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto, per assenza di prova, la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la dichiarazione di usucapione della servitù di elettrodo.
Richiama le dichiarazioni del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 29.04.2014, che ha confermato che la linea elettrica era presente da oltre 20 anni sul terreno oggetto di causa, aderendo altresì alle
4 Corte d'Appello
risultanze della CTU, la quale ha precisato che i pali della linea elettrica in questione erano funzionali alla fornitura di un gruppo di abitazioni ad ovest della particella n.150, ove risultava presente un'unità immobiliare di proprietà DEattore.
Si oppone altresì alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla controparte, ritenendo che non abbia la stessa né allegato né provato di aver subito un danno concreto.
-Eccezioni e difese DEPE
, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ON
attiva, rileva che la particella n.150, foglio n. 8, è stata donata da
[...]
al marito , come si evince dalla nota di CP_3 Persona_1 trascrizione DEatto di donazione, allegata al fascicolo di primo grado.
L'PE sostiene che non è stata fornita la prova DEesistenza di tale contratto di somministrazione di energia elettrica, essendo stata soltanto un'affermazione apodittica.
Inoltre aggiunge che in un caso simile, qualora sia provata la proprietà del fondo gravato, la prova DEacquisto del proprio diritto in re aliena da parte del convenuto non potrebbe essere fornita con il contratto di somministrazione di energia elettrica, scaturendo dallo stesso un effetto obbligatorio e non reale.
L'PE, in conformità con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, deduce che non è stata raggiunta la prova rigorosa dei presupposti DEusucapione, in ragione della genericità ed imprecisione delle dichiarazioni dei testi escussi.
Ritiene altresì corretto il quantum del risarcimento indicato dalla CTU, atteso che in caso di occupazione illegittima di un immobile, la liquidazione del danno subito dal proprietario può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici (cd. danno figurativo).
L'PE contesta la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure liquidato un compenso legale in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense.
***
1.- Carenza di legittimazione attiva
5 Corte d'Appello
1. Giova in primo luogo rilevare che l ha chiesto con l'atto Parte_1
d'appello l'accertamento DEusucapione del diritto di servitù di elettrodotto solo in via subordinata, ossia solo per il caso di rigetto dei motivi d'appello riguardanti la carenza di legittimazione attiva e la mancanza dei presupposti del risarcimento del danno.
Il Collegio ritiene per questa ragione di riservare l'esame del motivo d'appello riguardante l'usucapione solo all'esito della decisione dei motivi precedenti.
2. Ciò puntualizzato, il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione attiva della parte attrice di primo grado è infondato.
Infatti, come posto in chiaro dalla giurisprudenza, non è presupposto necessario del risarcimento del danno la proprietà del bene leso dal fatto illecito o dall'inadempimento. Anche il possessore o il detentore di un bene possono agire per il risarcimento del danno subito a causa DEincidenza negativa del fatto illecito sull'utilizzo del bene.
Comunque nella fattispecie in esame la proprietà DEattore si evince dalla nota di trascrizione della donazione datata 10.07.1978, rep. 17502/747C nonché dalle risultanze della ctu.
3.- Sul risarcimento del danno
1. Per quanto riguarda il motivo d'appello riguardante il merito della domanda di risarcimento del danno, giova in primo luogo rilevare che l'attore non ha chiesto la rimozione dei pali su cui poggia la linea elettrica.
Ne consegue che l'attore può ancora – ossia in un successivo giudizio – ottenere la rimozione dei pali, non risultando l'esistenza dei presupposti del diritto di servitù in favore della (e considerato che Parte_1
l'accertamento DEusucapione della servitù, con l'atto d'appello, è stata proposta solo in via subordinata dall' ). Parte_1
Pertanto non può essere riconosciuto in questa sede all'attore il risarcimento di un danno permanente e definitivo connesso all'installazione dei pali.
Può essere riconosciuto soltanto un danno temporaneo, eventualmente risentito a causa del comportamento DEE-Distribuzione, derivato dall'impedimento o dalla limitazione DEutilizzo del fondo.
6 Corte d'Appello
Non può essere riconosciuto in particolare un danno relativo alla perdita del valore venale (ossia del valore di scambio) del fondo, trattandosi di danno definitivo, non ravvisabile – come detto – nella fattispecie in ragione della possibilità ancora sussistente di ottenere la rimozione dei pali.
2. Dunque l'unico danno astrattamente ravvisabile nella fattispecie in esame
è un danno temporaneo connesso all'impedimento o alla limitazione DEuso del bene, a causa DEinstallazione dei pali e della necessità di osservare la zona di rispetto.
Tale danno va adeguatamente allegato e provato dall'attore e non può essere ravvisato in re ipsa.
Tale allegazione non è stata data dall'attore.
Comunque non risulta adeguata prova di un danno-conseguenza temporaneo derivato dall'evento lesivo costituito dall'impedimento DEutilizzo del fondo.
Sotto questo profilo non può essere utile la ctu, che ha fatto riferimento essenzialmente al danno da perdita del valore venale del fondo, ossia ad un danno definitivo.
Pertanto l'appello va accolto con conseguente rigetto DEoriginaria domanda di risarcimento del danno.
Rimane assorbita, per le ragioni prima esposte, la domanda di usucapione del diritto di servitù proposta solo in via subordinata dall' . Parte_1
3.- Sulle spese processuali
Nel caso in specie, in ragione della soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda risarcitoria e dal rigetto (in primo grado e con appello proposto solo in via subordinata) della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto, appare equo compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
L'accoglimento DEappello principale, con la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, determina la caducazione del capo sulle spese processuali di primo grado, oggetto di appello incidentale, volta ad ottenere un importo maggiore rispetto a quello liquidato dalla sentenza impugnata.
7 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale DEappello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione DEart. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica DEobbligo DEappellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_1 ON
provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda risarcitoria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto DEappello incidentale, ai fini della verifica DEobbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 15.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
8
n. 306/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 306/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede legale in Roma, via Parte_1 P.IVA_1
Ombrone n.2, in persona DEavv. Marco Mammoliti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Macrì, con studio sito in Marina di Gioiosa Ionica (RC),
Corso Carlo Maria n. 141, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellante
nei confronti di
, c.f. nata il [...] a ON C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica (RC), quale erede di , nato Persona_1
27.07.1950 a Marina di Gioiosa Ionica e deceduto in Polistena il 17.05.2015, rappresentata e difesa dall'avv. Ilario Circosta, con studio sito in Marina di
Caulonia, in via Alfonsine, n. 2, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellata
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7 maggio 2012,
[...]
- premettendo di essere proprietario degli immobili insistenti Persona_1
sulle seguenti particelle, cioè la n.30, al foglio 8, partita 2000, la n. 150, foglio
8, partita 2935, n. 27 e la n. 303, foglio 8, partita 150 – ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno -
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni pari Controparte_2 alla somma di € 5.000, per l'indebita compressione del diritto di proprietà e la conseguente diminuzione del valore DEimmobile, a causa DEillegittima installazione, da parte della società convenuta, di una linea elettrica sormontata su pali, in assenza di autorizzazione amministrativa e del consenso del proprietario.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di in Persona_1
data 17.05.2015, si è costituita il 29.10.2015 la moglie ON
, in qualità di erede.
[...]
Nella memoria difensiva ex art. 186, IV comma, n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato che per mero errore materiale era stata indicata la particella n. 30, foglio di mappa 8, partita 2000, quale oggetto del giudizio, specificando, invece, che le particelle su cui insistevano i pali della corrente elettrica installati dalla società convenuta erano la n. 79 e la n. 80.
2 Corte d'Appello
- Eccezioni e difese di parte convenuta
Con comparsa di costituzione datata 21.07.2012, in via Parte_1 preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva DEattore, atteso che non risultava proprietario della n. 30, foglio di mappa n.8, sulla quale insisteva l'unica linea elettrica di proprietà DE stante l'assenza di linee CP_2
elettriche sulle altre particelle menzionate, n. 27, n. 30 e n. 303.
Inoltre, ha rilevato che l'impianto realizzato sulla particella n. 30 era costituito da una linea di bassa tensione, in cavo isolato e sostegni in c.a.c. realizzato
26 anni fa, come risulterebbe dai contratti di somministrazione di cui alle utenze n. 791526787 e n. 791526701.
Atteso il possesso ultraventennale, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi l'usucapione del diritto di servitù di elettrodotto.
- Provvedimento impugnato
Il Tribunale di Locri con sentenza n. 963/2019, pubblicata il 26/09/2019, ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, a causa DEinstallazione da parte della società convenuta di alcuni pali per la conduzione di energia elettrica, non avendo l'Enel-Distribuzione s.p.a. fornito alcuna prova in merito alla regolarità amministrativa DEintervento.
Ha così riconosciuto danni per illegittima occupazione lesiva del diritto di proprietà di parte attrice, recependo le conclusioni del CTU, il quale, individuando una compressione del diritto di proprietà pari a mq 52,00 ed un'inibizione del diritto alla piantumazione pari a mq 221,80 (p.17 CTU), ha determinato il danno in complessivi € 1.574,46.
Ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale proposta dall'E-Distribuzione di usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, per mancanza della prova dei presupposti DEusucapione.
Ha liquidato le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 1.130,00 in favore DEattrice e al pagamento delle spese relative alla CTU.
- Motivi d'appello
3 Corte d'Appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare sollevata in relazione alla nullità parziale della domanda, a causa DEerronea e fuorviante indicazione delle particelle identificative del bene immobile oggetto del giudizio.
La società appellante ritiene che l'unica particella interessata è la n. 30, del foglio di mappa n. 8, che non risultava essere di proprietà del . Per_1
Precisa che, sebbene controparte abbia tentato con le memorie ex art 183, VI comma, n. 1 di sanare tale errore, ritenendo che le particelle interessate siano la n. 79 e la n.80, tuttavia dall'istruttoria condotta in primo grado è emerso che l'unica particella interessata dalla servitù di energia elettrica è la n. 150, come rilevato dal CTU, peraltro non rientrante nella sfera giuridica di
[...]
, bensì di proprietà di . Persona_1 Parte_2
La deduce che l'installazione della linea elettrica era legittima, Parte_1
essendovi il consenso degli aventi titolo, espresso con la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica, “anche se non formalizzato in un vero e proprio contratto costitutivo di una servitù di elettrodo” (comparsa conclusionale di , relativo all'utenza ubicata all'interno del fondo Parte_1
attoreo.
L'appellante riprende, infatti, la CTU, nella più precisamente è stato accertato che “all'interno della particella 150 insiste una linea di bassa tensione che va a servire la proprietà, di parte attrice” (pag. 3CTU) e ancora “il palo n. 2 posto sul confine EST della particella e il palo n. 3 all'esterno della particella fanno da sostegno ai conduttori che […] sono funzionali alla fornitura di un gruppo di abitazioni poste ad OVEST della particella 150, di cui fa parte anche una unità immobiliare di proprietà DEattore, come affermato dallo stesso in sede di sopralluogo” (pag. 5 CTU).
L'appellante sostiene che i terzi richiedenti la fornitura hanno così prestato il consenso all'installazione degli impianti oggetto di causa.
La società appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto, per assenza di prova, la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la dichiarazione di usucapione della servitù di elettrodo.
Richiama le dichiarazioni del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 29.04.2014, che ha confermato che la linea elettrica era presente da oltre 20 anni sul terreno oggetto di causa, aderendo altresì alle
4 Corte d'Appello
risultanze della CTU, la quale ha precisato che i pali della linea elettrica in questione erano funzionali alla fornitura di un gruppo di abitazioni ad ovest della particella n.150, ove risultava presente un'unità immobiliare di proprietà DEattore.
Si oppone altresì alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla controparte, ritenendo che non abbia la stessa né allegato né provato di aver subito un danno concreto.
-Eccezioni e difese DEPE
, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ON
attiva, rileva che la particella n.150, foglio n. 8, è stata donata da
[...]
al marito , come si evince dalla nota di CP_3 Persona_1 trascrizione DEatto di donazione, allegata al fascicolo di primo grado.
L'PE sostiene che non è stata fornita la prova DEesistenza di tale contratto di somministrazione di energia elettrica, essendo stata soltanto un'affermazione apodittica.
Inoltre aggiunge che in un caso simile, qualora sia provata la proprietà del fondo gravato, la prova DEacquisto del proprio diritto in re aliena da parte del convenuto non potrebbe essere fornita con il contratto di somministrazione di energia elettrica, scaturendo dallo stesso un effetto obbligatorio e non reale.
L'PE, in conformità con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, deduce che non è stata raggiunta la prova rigorosa dei presupposti DEusucapione, in ragione della genericità ed imprecisione delle dichiarazioni dei testi escussi.
Ritiene altresì corretto il quantum del risarcimento indicato dalla CTU, atteso che in caso di occupazione illegittima di un immobile, la liquidazione del danno subito dal proprietario può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici (cd. danno figurativo).
L'PE contesta la sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure liquidato un compenso legale in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense.
***
1.- Carenza di legittimazione attiva
5 Corte d'Appello
1. Giova in primo luogo rilevare che l ha chiesto con l'atto Parte_1
d'appello l'accertamento DEusucapione del diritto di servitù di elettrodotto solo in via subordinata, ossia solo per il caso di rigetto dei motivi d'appello riguardanti la carenza di legittimazione attiva e la mancanza dei presupposti del risarcimento del danno.
Il Collegio ritiene per questa ragione di riservare l'esame del motivo d'appello riguardante l'usucapione solo all'esito della decisione dei motivi precedenti.
2. Ciò puntualizzato, il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione attiva della parte attrice di primo grado è infondato.
Infatti, come posto in chiaro dalla giurisprudenza, non è presupposto necessario del risarcimento del danno la proprietà del bene leso dal fatto illecito o dall'inadempimento. Anche il possessore o il detentore di un bene possono agire per il risarcimento del danno subito a causa DEincidenza negativa del fatto illecito sull'utilizzo del bene.
Comunque nella fattispecie in esame la proprietà DEattore si evince dalla nota di trascrizione della donazione datata 10.07.1978, rep. 17502/747C nonché dalle risultanze della ctu.
3.- Sul risarcimento del danno
1. Per quanto riguarda il motivo d'appello riguardante il merito della domanda di risarcimento del danno, giova in primo luogo rilevare che l'attore non ha chiesto la rimozione dei pali su cui poggia la linea elettrica.
Ne consegue che l'attore può ancora – ossia in un successivo giudizio – ottenere la rimozione dei pali, non risultando l'esistenza dei presupposti del diritto di servitù in favore della (e considerato che Parte_1
l'accertamento DEusucapione della servitù, con l'atto d'appello, è stata proposta solo in via subordinata dall' ). Parte_1
Pertanto non può essere riconosciuto in questa sede all'attore il risarcimento di un danno permanente e definitivo connesso all'installazione dei pali.
Può essere riconosciuto soltanto un danno temporaneo, eventualmente risentito a causa del comportamento DEE-Distribuzione, derivato dall'impedimento o dalla limitazione DEutilizzo del fondo.
6 Corte d'Appello
Non può essere riconosciuto in particolare un danno relativo alla perdita del valore venale (ossia del valore di scambio) del fondo, trattandosi di danno definitivo, non ravvisabile – come detto – nella fattispecie in ragione della possibilità ancora sussistente di ottenere la rimozione dei pali.
2. Dunque l'unico danno astrattamente ravvisabile nella fattispecie in esame
è un danno temporaneo connesso all'impedimento o alla limitazione DEuso del bene, a causa DEinstallazione dei pali e della necessità di osservare la zona di rispetto.
Tale danno va adeguatamente allegato e provato dall'attore e non può essere ravvisato in re ipsa.
Tale allegazione non è stata data dall'attore.
Comunque non risulta adeguata prova di un danno-conseguenza temporaneo derivato dall'evento lesivo costituito dall'impedimento DEutilizzo del fondo.
Sotto questo profilo non può essere utile la ctu, che ha fatto riferimento essenzialmente al danno da perdita del valore venale del fondo, ossia ad un danno definitivo.
Pertanto l'appello va accolto con conseguente rigetto DEoriginaria domanda di risarcimento del danno.
Rimane assorbita, per le ragioni prima esposte, la domanda di usucapione del diritto di servitù proposta solo in via subordinata dall' . Parte_1
3.- Sulle spese processuali
Nel caso in specie, in ragione della soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda risarcitoria e dal rigetto (in primo grado e con appello proposto solo in via subordinata) della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto, appare equo compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
L'accoglimento DEappello principale, con la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, determina la caducazione del capo sulle spese processuali di primo grado, oggetto di appello incidentale, volta ad ottenere un importo maggiore rispetto a quello liquidato dalla sentenza impugnata.
7 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale DEappello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione DEart. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica DEobbligo DEappellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_1 ON
provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda risarcitoria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto DEappello incidentale, ai fini della verifica DEobbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 15.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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