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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/04/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3809 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione, a seguito dell'udienza del 05/12/2024 sostituita dalla presentazione di note di trattazione scritta, con successivo provvedimento del 03/01/25, e vertente
TRA
- (C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Renato Ricci e Maria Novella Priori;
- attrice -
E
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con l'avv. Salvatore Giammaria;
- convenuta - nonché nei confronti di
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, non costituita
- terza chiamata contumace -
§§§
Oggetto: mutuo fondiario – restituzione di indebito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito anche solo “attrice”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,
[...] di seguito anche solo “convenutata”), per sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare che i Contratti di cui alla presente controversia (contratto di mutuo del 30.4.2003 per Notaio rep. 11646 - racc. 7561 e correlato atto di erogazione e quietanza con Persona_1 frazionamento e restrizione ipotecaria del 30.11.2005 per Notaio , rep. 4615 - racc. 688), Persona_2 per le motivazioni tutte sopra esposte, esprimono pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge
108/1996.
2) accertare e dichiarare che ai sensi del combinato disposto degli art.li 644 c.p. e 1815 c.c. il rapporto di dare/avere tra le parti va rideterminato con riferimento ai suddetti contratti, imputando tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalla mutuataria a capitale, senza computare alcun interesse a debito della mutuataria stessa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta domanda,
3) rideterminare il rapporto di dare/avere tra le parti, con l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma
7 dell'art. 117 TUB – BOT minimi, imputando tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati a capitale e senza alcuna capitalizzazione, ciò anche in relazione alla nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo del 30.4.2003 e del connesso/conseguenziale atto di erogazione e quietanza del
30.11.2005;
4) Accertare, tramite CTU tecnico/contabile, quale sia il saldo creditorio o debitorio tra le parti così come rideterminato, in entrambi i casi di cui al punto 2) che precede, alle date rispettivamente indicate ai punti 6
e 7 della perizia di parte nonché l'eventuale debito residuo non scaduto dell'attrice alla predetta data, con conseguente compensazione delle eventuali partite di dare/avere nonché rielaborazione del piano di ammortamento sulla base dei conteggi elaborati;
5) con vittoria di spese e compensi di avvocato.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
e per le causali e gli importi tutti analiticamente indicati nella perizia di parte della dott.ssa Persona_3
di Lanciano, così come richiamate ed illustrate nelle premesse del presente atto, ovvero per quelle
[...] diverse somme che dovessero emergere a seguito di espletanda CTU tecnico-contabile,
6) Accertare e dichiarare l'illegittimità del Tasso d'interesse applicato dalla a ciascuna Controparte_3 tranche di finanziamento oggetto del presente giudizio:
a) con riferimento all'effettivo numero dei giorni trascorsi, b) con riferimento al T.A.E. (tasso annuo effettivo); c) con riferimento all'illegittimo addebito alla mutuataria tassi di interesse maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti;
d) con riferimento al T.A.E.G. (tasso effettivo annuo globale) o I.S.C.
(indicatore sintetico di costo) laddove si rileva l'applicazione indebita dei tassi con riferimento alle tranche di finanziamento evidenziate nelle premesse del presente atto;
7) Per l'effetto, procedere al ricalcolo a mezzo di CTU tecnico contabile delle somme effettivamente dovute dalla alla per i titoli di cui ai punti che Parte_1 Controparte_3
2 precedono, secondo i tassi contrattuali, nonché alla rielaborazione del piano di ammortamento sulla base dei conteggi elaborati;
8) con vittoria anche in questo caso, di spese e competenze del giudizio.”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando:
1) la propria legittimazione passiva, spettante invece alla in LCA, di cui ha Controparte_2
chiesto la chiamata in causa, quale effettiva titolare della posizione creditoria originaria;
2) l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
3) e, comunque, l'infondatezza integrale della stessa nel merito;
chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito di autorizzazione del giudice, con atto di citazione per chiamata di terzo, la convenuta ha vocato in giudizio la in LCA, la quale tuttavia è rimasta contumace nel Controparte_2
presente giudizio.
E' stato medio tempore esperito il tentativo di mediazione obbligatorio con esito negativo.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e mediante lo svolgimento di
CTU contabile.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 05/12/24 per la precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante trattazione scritta, e con successivo provvedimento del 03/01/25 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusive e repliche.
Depositate le dette memorie a cura della sola convenuta originaria, la causa è ora decisa.
§§§
1) Vanno respinte innanzitutto le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità della domanda, formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
La prima di dette eccezioni preliminari sembra essere stata peraltro rinunciata dalla convenuta, la quale in ogni caso non ha insistito sull'esistenza della legittimazione passiva esclusivamente in capo alla terza chiamata, parlando in prosieguo di manleva da parte del medesimo soggetto.
In ogni caso, non appare fondata l'eccezione che il rapporto giuridico di cui al presente giudizio sia transitato alla gestione commissariale della in LCA. CP_2
Da un lato, infatti, i contratti di cessione di azienda del 26.06.2017 e di ritrasferimento dei crediti e delle partecipazioni del 10.07.2017 – rispettivamente, stipulati dalle cedenti, Controparte_2
e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a., con la cessionaria, (il
[...] Controparte_4
negozio di cessione di azienda) e dalla medesima con Controparte_2 CP_1
(il negozio di ritrasferimento) – sono stati conclusi in epoca successiva all'instaurazione del
[...]
3 presente giudizio, di talché, determinando al più gli stessi una mera successione nel rapporto oggetto di causa, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non determinano in ogni caso il difetto di legittimazione passiva della convenuta cedente.
Inoltre, le norme rilevanti, ovvero il D.L. n. 99 del 2017 (convertito in L. n. 121 del 2017), non si riferiscono affatto ai debiti di società che, pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del relativo Controparte_2
capitale sociale, non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria, oltre che, ovviamente, di soggettività giuridica a sé stante.
1.2) Non sussiste nemmeno il difetto di interesse suggerito nella comparsa di costituzione in capo alla società attrice, in quanto nelle conclusioni dell'atto introduttivo si è chiesto, non il mero accertamento dell'invalidità di clausole contrattuali, ma anche il riconoscimento di un credito in favore della convenuta, da compensare con quanto ancora dovuto dalla stessa alla banca: non si tratta dunque di un mero accertamento negativo.
§§§
2) Quanto sopra premesso, le domande spiegate sono tuttavia nel complesso infondate e vanno respinte.
Al riguardo, va innanzitutto premesso che l'azione spiegata va inquadrata come azione di ripetizione di indebito, conseguente all'ipotizzata indebita percezione di somme da parte della banca convenuta, sia in quanto non previste dai contratti intercorsi tra le parti (maggiori somme per interessi di fatto riscosse rispetto a quanto previsto dai contratti), sia poiché le dette pattuizioni erano invalide ab origine ovvero hanno condotto comunque alla percezione di interessi usurari nel corso del rapporto.
Così inquadrata la fattispecie, sebbene come visto non possa predicarsi in linea astratta l'inammissibilità della domanda, la stessa si presenta in linea generale alquanto indeterminata, in particolare con riguardo alle somme che si assumono ancora dovute e sulle quali operare l'eventuale compensazione richiesta con le somme da riconoscersi all'attrice.
In ogni caso, tenuto conto dell'azione spiegata, questa imponeva all'attrice, sulla base della regola di riparto dell'onere della prova conseguente, l'esatta dimostrazione delle somme versate e di quelle ritenute indebite.
Prova che in definitiva non è stata fornita.
§§§
Seguendo l'elencazione dei motivi di doglianza formulati dall'attrice, deve affermarsi quanto segue.
4 2.1) SUL VERSAMENTO DI SOMME ECCESSIVE A TITOLO DI INTERESSI RISPETTO
AI TASSI PATTUITI
Sul punto può farsi riferimento alle conclusioni della CTU disposta in corso di giudizio, della cui intrinseca attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, tenuto conto anche delle risposte alle osservazioni formulate da parte attrice.
Ivi si ricava che:
- già il CTP di parte attrice, nella propria relazione depositata con l'atto introduttivo, ha ammesso che il valore dei parametri Euribor applicati dalla banca nel corso del rapporto sono stati tutti correttamente rilevati;
- quanto poi all'originario contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti, dalla verifica delle tabelle di rilevazione dell'Euribor (3 mesi, media mese precedente) emerge che il tasso applicato è effettivamente pari a quello indicato dalla banca in contratto (2,530) e, pertanto, il tasso pattuito è uguale al tasso effettivamente applicato;
- analizzate poi le condizioni di cui ai frazionamenti successivi all'atto di riduzione del mutuo (9 porzioni e 30 diversi frazionamenti), nonché ricostruiti i piani di ammortamento sulla base delle condizioni contrattuali, è emerso che:
a) quanto al preammortamento iniziale è stato impossibile ricostruire la correttezza degli importi versati, in quanto l'attrice non ha depositato, essendone onerata invece in base al visto riparto dell'onere probatorio, gli stati di avanzamento lavori (SAL) a seguito dei quali vi è stata l'erogazione delle somme;
b) quanto ai 30 mutui frazionati successivi, per i quali è stato previsto un tasso di interesse variabile legato all'Euribor (3 mesi, media mese precedente):
b.1) il predetto valore al momento della stipula del contratto (30/11/2005, riferito pertanto al mese di ottobre) era pari al 2,188%: tutti i tassi variabili legati a tale valore indicati nel contratto sono stati pertanto correttamente rilevati;
b.2) inoltre, dalle verifiche operate (piani di ammortamento rielaborati e indicati con i nn. da 1 a 30 nella CTU), la misura dei tassi e le rate conseguenti sono risultate correttamente calcolate dalla banca.
Le differenze sul punto emergenti dalla CTP prodotta da parte attrice è verosimilmente dovuto o al fatto che il detto CTP ha determinato un tasso di interesse effettivo difforme rispetto a quello applicato dalla banca (perché erroneamente ha effettuato il calcolo “in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi”, mentre il corretto ricalcolo va effettuato considerando i giorni pari a trenta per mese su divisore fisso 36.000) ovvero a causa della previsione, a favore del mutuante, della
5 possibilità di optare per il tasso fisso per alcune frazioni e per alcuni periodi.
In ogni caso non è emersa alcuna evidenza di interessi applicati dalla banca, nel corso del rapporto, in modo difforme rispetto alle pattuizioni effettivamente intercorse tra le parti.
§§§
2.2) APPLICAZIONE DI INTERESSI USURAI
Ha dedotto ulteriormente parte attrice che gli interessi pattuiti sarebbero comunque illegittimi per il superamento del limite di legge ai fini della c.d. usura oggettiva.
Tuttavia, le deduzioni in merito di parte attrice sono da ritenersi infondate già a partire dalle assunzioni di fondo fatte proprie dall'attrice medesima fin dall'atto introduttivo, le quali sono al contempo alla base della CTP depositata a fondamento delle pretese avanzate, che dunque risulta già per tale via del tutto inattendibile nei calcoli delle somme asseritamente indebitamente versate.
Tali errate assunzioni di fondo riguardano in particolare:
- la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini del raffronto dei tassi con la soglia-usura, tesi ribadita fino alla memoria ex art. 181, co. 6, n. 1 c.p.c.;
- la possibilità di considerare nel calcolo del tasso, ai fini della verifica antiusura, anche l'eventuale commissione per anticipata risoluzione del mutuo, a cui è poi collegata anche l'errata considerazione del c.d. worse case e, cioè, il metodo di calcolo fondato sull'ipotesi, solo virtuale però e mai verificatasi in concreto, di estinzione del mutuo entro la prima rata di ammortamento;
- oltre all'apparente commistione, nelle deduzioni di parte attrice, tra usura originaria, l'unica che può condurre all'invalidità della pattuizione, e usura sopravvenuta.
Le suddette assunzioni hanno fin dall'inizio inficiato la ricosrtuzione attorea, provando, da un lato,
l'evidente non sussistenza del superamento delle soglie usura vigenti al momento della conclusioni dei contratti (separatamente considerando interessi corrispettivi e interessi moratori) e, dall'altro, la corretta decisione quindi del giudice all'epoca assegnatario del fascicolo di non estendere i quesiti formulati al CTU nominato alla verifica del superamento delle dette soglie.
Infatti, gli ultimi condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità hanno avuto modo di chiarire le coordinate di riferimento in materia:
- pacifica ormai da tempo è l'impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori al fine della verifica del superamento della soglia usura indicata dai decreti ministeriali di riferimento,
- inoltre, dapprima Cass. n. 26286/19 ha addirittura ricostruito la clausola afferente agli interessi moratori come clausola penale, quindi avente natura incompatibile con la disciplina dell'usura
(rilevando al più il potere di riduzione del giudice), e comunque poi,
- le SS.UU. n. 19597/20 (alla cui motivazione e principi di diritto può integralmente rinviarsi), pur
6 riconducendo invece tutti gli interessi, anche i moratori, alla disciplina dell'usura c.d. oggettiva, hanno statuito definitivamente l'impossibilità di sommare le due distinte voci (interessi corrispettivi e moratori) e che, in ogni caso, l'eventuale invalidità della clausola relativa agli interessi moratori non determina comunque la gratuità del mutuo, facendo salva in ogni caso la pattuizione degli interessi corrispettivi.
Era stato già chiarito, peraltro, anche prima delle richiamate SS.UU., che l'accertamento della natura usuraria dei tassi d'interesse non determina comunque la nullità dell'intero negozio, in quanto la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. (chiaro nel fare riferimento alla clausola e non al contratto) colpisce comunque la sola clausola relativa agli interessi (cfr. già Cass. 21470/17).
Ancora, sia le SS.UU. del 2020 che la precedente giurisprudenza hanno ben evidenziato la rilevanza del principio di omogeneità/simmetria dei valori a confronto: solo in caso di assenza della rilevazione da parte della Banca d'Italia, nell'ambito della determinazione del c.d. tasso soglia, dei tassi medi inerenti gli interessi moratori praticati dalle banche per operazioni omogenee, si dovrà fare riferimento al T.E.G.M. rilevato, maggiorato comunque dei punti percentuali aggiuntivi previsti quale tolleranza ammissibile rispetto al tasso di cui al decreto ministeriale contenente la rilevazione.
Qualora invece possa farsi riferimento ad un valore medio rilevato dalla Banca d'Italia come maggiorazione dell'interesse corrispettivo (2,1% di cui all'art. 3, comma 4 del DM di riferimento), dove comunque correttamente operarsi una correzione dei valori a confronto applicando l'aumento di 2,1 punti percentuali, prima dell'ulteriore aumento previsto quale soglia di tolleranza.
Nel caso di specie, è direttamente dalle deduzioni di parte attrice, contenute nell'atto introduttivo e nella CTP, che si ricava l'insussistenza dell'usura originaria, stante la necessità per la parte della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori al fine di poter postulare il superamento del tasso soglia.
Peraltro dalla CTU disposta, benché non per la specifica verifica, si evince comunque che quanto ai tassi contrattati (e poi correttamente applicati dalla banca come visto), così come desunti dai piani di ammortamento ricostruiti e considerati gli oneri accessori previsti, non si è mai avuto il superamento delle soglie con riguardo, sia al mutuo iniziale (rispetto al quale più specificamente la mancanza dei SAL ha impedito comunque qualsiasi accertamento sui tassi effettivi, ma si è visto l'onere di produrre di detti documenti spettava alla società attrice), che nei successivi mutui frazionati.
2.2.1) Quanto poi specificamente agli oneri di estinzione anticipata del mutuo, sulla base della stessa esposizione di parte attrice, l'ipotetica usurarietà risulterebbe solo in correlazione al caso, del tutto teorico e di fatto non verificatosi, del recesso da parte del mutuatario dopo la scadenza della
7 prima rata di mutuo (in realtà è emerso che il mutuo è stato in gran parte restituito dall'attrice ovvero accollato ad altri soggetti).
Peraltro, la pattuizione di una commissione di estinzione anticipata, per l'ipotesi di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, tenuto conto che la sua funzione non è quella di remunerare il credito, ma più propriamente quella di vera e propria penale contrattuale, dovuta in sostituzione degli interessi e proprio per il fatto che questi ultimi non vengono corrisposti: tale conclusione è oggi confermata alla luce dei chiarimenti di recente forniti nella specifica materia da Cassazione, Sez. III, Sent. 07.03.22, n. 7352, la quale ha chiarito appunto la natura di penale contrattuale della commissione per anticipato recesso e che quindi la stessa non deve essere proprio considerata nelle verifiche anti-usura.
In definitiva, non può darsi rilievo alla commissione in parola ai fini della verifica dell'usura originaria, sia per la sua diversa natura, sia perché nel caso concreto non è stata mai applicata.
In definitiva, va senz'altro esclusa qualsiasi usurarietà dei tassi contrattualizzati tra le parti.
2.2.2) Questione diversa, anche se confusa nelle deduzioni di parte attrice con quella della possibilità di sommare i tassi degli interessi corrispettivi con quelli per gli interessi moratori per il calcolo dell'eventuale superamento delle soglie-usura, è l'applicazione degli interessi moratori sulle rate scadute comprensive degli interessi corrispettivi capitalizzati, una volta verificatosi l'inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine.
Tale pattuizione tuttavia è assolutamente legittima anche in virtù di quanto disposto dalla Delibera
CICR 9 febbraio 2000, che all'art. 3, per i finanziamenti a rimborso rateale, prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento”.
In ragione di tale espressa previsione non è possibile sostenere che il capitale a cui rapportare gli interessi calcolati (sull'intera rata) sia solo quello originario presente nella rata (l'intera rata decurtata degli interessi corrispettivi). L'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza e il mutuante, quando applica sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi il tasso di mora, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente capitale.
Sul punto si è condivisibilmente espressa la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 124/2021 del 22/01/2021, secondo cui: “ … l'unico caso in cui si verifica il fenomeno anatocistico consiste in quello di inadempimento del mutuatario, giacchè in questo caso, se la rata non viene pagata alla
8 scadenza, cominciano a decorrere gli interessi di mora che, in base al contratto di mutuo, possono anche essere calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata (e quindi, anche sulla quota parte di interessi in essa ricompresa). Occorre però chiarire che questo fenomeno è assolutamente legittimo in quanto l'art.3 della delibera CICR 9.02.2000 (attuativa del novellato art. 120 TUB), stabilisce:
Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
2.2.3) Quanto, infine, alla supposta difformità del TAEG effettivo rispetto a quello contrattualizzato, innanzitutto, la relazione del CTU ha messo in evidenza che non sussiste la difformità segnalata.
Solo in pochi casi rispetto ai 30 frazionamenti analizzati è stata verificata un'ipotetica difformità a sfavore del cliente (di poco momento peraltro), tra TAEG indicato dalla banca al momento del contratto e TAEG calcolato dal CTU ex post, tenuto conto delle rate versate e di tutti gli oneri da prendersi in considerazione: ma anche in tali casi la discrepanza è stata attribuita dal CTU al sistema di calcolo che deve tenere conto del tasso variabile applicato al mutuo.
In ogni caso, la mancata corrispondenza dell' rispetto a quello effettivo o pubblicizzato Pt_2
va correttamente inquadrata, in realtà, nella violazione di obblighi di informativa precontrattuale: ne deriva che, quandanche tale violazione fosse esistente, integrerebbe al più una mera violazione di regole di condotta e non di validità delle clausole contrattuali.
La violazione potrebbe dunque far insorgere al più una responsabilità risarcitoria in capo alla banca, tutta peraltro da dimostrare (in relazione alle differenti e più favorevoli condizioni che il mutuatario avrebbe potuto reperire sul mercato), ma non l'invalidità del contratto o di singole clausole, laddove le spese e oneri in ipotesi non evidenziati/computati nell'ISC/TAEG risultino comunque tutti previsti nel contratto medesimo.
Il tasso annuo effettivo globale, per le operazioni quale quella in analisi e per il periodo temporale preso in considerazione, seppur non indicato o erroneamente indicato in contratto, deve ritenersi sempre determinabile, con conseguente esclusione sia della nullità della clausola, che dell'effetto sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 d.lgs. 01.09.1983, n. 385, che è applicabile ai soli casi di nullità di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione, cioè in caso di mancata indicazione dei singoli tassi, prezzi e condizioni, laddove la nullità per la mancata o non corretta indicazione, in sé, dell' era prevista solo nell'ambito del credito al consumo dall'art. 125bis, comma 6 Pt_2
9 TUB, non applicabile al contratto in discorso.
Avendo anche elaborato e prodotto una consulenza tecnica di parte, parte attrice peraltro è stata evidentemente in grado di rilevare i suddetti tassi, prezzi e condizioni dai contratti sottoscritti con la banca convenuta.
§§§
In definitiva, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Quanto alle spese di lite, stante l'integrale soccombenza di parte attrice, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso (ricompreso nello scaglione da € 52.001 a €
260.000), al punto medio.
Nulla va disposto con riguardo alla terza chiamata in causa rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- condanna la alla refusione in favore di Parte_1
parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
14.103,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata come da liquidazione già effettuata con separato provvedimento in corso di causa;
- nulla sulle spese con riguardo alla terza chiamata.
Si comunichi.
Così deciso lì 26/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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