Articolo 24 della Legge 7 giugno 1937, n. 913
Articolo 23Articolo 25
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28 giugno 1937
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9 maggio 2025
Art. 24. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025