Sentenza 21 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 20573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20573 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
ER GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. GIANNONE 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CAIANIELLO, che lo difende con delega in atti;
- resistnte con procura -
avverso la sentenza n. 2336/01 del Giudice di pace di SALERNO, sezione 4^ civile, emessa il 30/06/01, depositata il 29/09/01; (R.G. 1461/01);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU ER conveniva davanti al giudice di pace di Salerno il Ministero delle Finanze, per ottenerne la condanna alla restituzione delle poste di L. 50.000, relative a giocate del lotto, oltre interessi, nonché per l'ulteriore risarcimento del danno patrimoniale e morale, entro il limite complessivo di L. 2 milioni, in conseguenza della ritenuta "pilotazione" dell'estrazione del giorno 28.9.1995. Sosteneva la parte attrice che la truffa era stata abbondantemente accertata nel giudizio penale, nonostante che esso fosse ancora pendente. Si costituiva il Ministero e resisteva alla domanda. Il giudice di pace, con sentenza depositata, il 10.9.2001, condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 300.000, oltre interessi e parte delle spese processuali. Riteneva il giudice di pace che l'azione proposta era di risarcimento di danno per inadempimento contrattuale (contratto aleatorio), ai sensi dell'art. 1218 c.c.; che nella specie l'inadempimento contrattuale addebitatale al convenuto consisteva nel non aver realizzato la regolarità del gioco, per cui andava restituita la somma giocata;
che i fatti gli erano noti sulla base delle risultanze acquisite in sede penale;
che andava risarcito anche il danno morale subito dalla parte attrice. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero convenuto.
Si è costituito l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 100, 115, 2697 c.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 e 4 c.p.c. Ritiene il ricorrente che la motivazione è assolutamente apparente;
infatti essa è costituita da una serie di massime giurisprudenziali, senza alcun riferimento al fatto concreto. Non si da atto di quale sia il fatto e non sono indicate le prove che il giudice ha posto a base della sua decisione.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Nella fattispecie non può ritenersi apparente la motivazione quanto alla condanna del convenuto alla restituzione della somma giocata in favore dell'attore. Infatti, pur risultando la motivazione appesantita da una serie di principi giurisprudenziali non pertinenti, riesce a cogliersi l'iter argomentativo del giudice di pace, che ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale da parte del convenuto, sulla base degli atti del procedimento penale, con cui venivano condannati i dipendenti del Ministero, che avevano consumato la truffa nel gioco del lotto, nonché della deposizione del Dr. OL ZZ del Ministero delle Finanze, il giudice, quindi, ritenendo che la regolarità del gioco era stata alterata dai dipendenti del Ministero convenuto, ha conseguentemente ritenuto lo stesso Ministero responsabile contrattualmente nei confronti dell'attrice per la restituzione della somma giocata, in quanto avrebbe dovuto garantire l'assoluta regolarità e correttezza del gioco del lotto. Ne consegue che la motivazione della sentenza non può dirsi ne' apparente ne' omessa ne' insanabilmente contraddittoria, poiché il giudice ha dato contezza dell'iter argomentativo seguito, ha indicato gli elementi valutati per ritenere la responsabilità contrattuale del convenuto e ha specificato, sia pure nella parte espositiva con rinvio al dispositivo, che gli scontrini delle giocate, allegati al fascicolo di parte, individuano l'entità delle somme giocate e dei giorni e delle "ruote" a cui si riferivano le estrazioni, corrispondenti a quelle oggetto del procedimento penale e quindi dell'illecito.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione al riconoscimento del risarcimento del danno morale, la violazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, 115 c.p.c., 2697 e 2059 c.c. e 185 c.p., dei principi processuali in tema di onere probatorio e del loro combinato disposto, nonché la nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il danno morale in favore della parte attrice, pari a 5 volte la giocata, pur avendo accertato che nessun danno questa aveva subito.
4. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto. Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto, peraltro sulla base di espressioni assolutamente generiche, che vi era stata perdita di credibilità e di affidabilità dell'amministrazione, per effetto del reato in suo danno consumato dai dipendenti infedeli che avevano pilotato le estrazioni del lotto. Non vi è invece nessun accertamento fattuale in merito ad eventuali sofferenze morali o patema d'animo della parte attrice per questo reato consumato in danno dell'amministrazione. Sennonché in questa sede non rileva il danno non patrimoniale della p.a., parte offesa del reato, ne' l'attore può far valere come proprio detto danno, ma solo quello da lui subito direttamente e del quale, come detto, non vi è alcuna traccia nella sentenza.
5. Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il convenuto al risarcimento anche del danno morale, e, decidendo la causa nel merito a norma dell'art. 384, c. 1, c.p.c., rigetta la domanda attrice relativa al risarcimento del danno non patrimoniale. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda attrice limitatamente alla richiesta di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004