Articolo 2 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 novembre 1984
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Versione
25 giugno 1994
Art. 2.
Per l'esercizio dell'attivita' di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; ((quando il titolo e' stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o e' stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorita' competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che e' stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;)) b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 25 giugno 1994