Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24055 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02806/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2806 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
della Determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2021, anticipata a mezzo PEC ai legali della ricorrente in data 15.12.2021 e notificata in data 25.1.2022, contenente l’ordine di sgombero dell’area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 34 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS-, N.C.E.U. foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sul lungomare -OMISSIS- a -OMISSIS-;
e, “per quanto occorrer possa”,
della precedente Nota prot. -OMISSIS- del 29.7.2021, con cui venivano respinte le osservazioni al preavviso di sgombero e veniva rigettata l'istanza di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell'art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. n. 145/2018, riproposta con la nota prot. -OMISSIS- del 24.5.2021;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.3.2022 (e depositati nuovamente il 29.3.2022),
degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo ed un successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ossia:
- l’ordine di sgombero adottato nei suoi confronti da Roma Capitale e relativo all’area demaniale marittima da essa occupata situata all’interno dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, di mq 86, di cui mq 34 coperti e occupati da un cottage ad uso residenza estiva, nella -OMISSIS-, identificata al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sul lungomare -OMISSIS- a -OMISSIS-;
- la precedente nota con cui il Comune ha respinto le sue osservazioni al preavviso di sgombero e ha rigettato l’istanza di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della l. n. 145/2018.
Il gravato ordine di sgombero si fonda sul fatto che le concessioni in precedenza rilasciate erano ormai scadute (ultima concessione n. -OMISSIS- scaduta il 31 dicembre 1997), con la conseguente sopravvenuta abusività della persistente occupazione dell’area.
Premette la ricorrente che:
- l’area fa parte dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, realizzato dalla -OMISSIS- S.r.l. in forza di licenza di costruzione rilasciata il 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e una struttura centrale che ospita la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la -OMISSIS-, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione gli stessi ai c.d. utenti/condomini;
- la famiglia della ricorrente occupa l’area demaniale ed il cottage in oggetto da decenni: la titolarità
della concessione, originariamente intestata alla madre della ricorrente sig.ra -OMISSIS- allo scopo di mantenervi un cottage ad uso residenza estiva (concessione n. -OMISSIS-) veniva cointestata
al figlio della ricorrente sig. -OMISSIS- (determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.3.2003 che contestualmente rinnovava la durata del titolo al 31.12.2001); successivamente, a seguito di istanza di subingresso dell’odierna ricorrente nella quota di contitolarità del figlio e del successivo decesso della madre, la titolarità della concessione si trasferiva sulla ricorrente;
- definito il passaggio delle competenze di gestione dei beni demaniali in questione al Comune di Roma, quest’ultimo ha avviato un procedimento per il rinnovo del titolo che non ha mai concluso;
- il mancato riscontro espresso alla richiesta di rinnovo costituiva prassi ordinaria e prevista in molti atti di concessione di quegli anni nei quali si leggeva che la richiesta di rinnovo, corredata dalla corresponsione del canone per gli anni 1998-2001, determinerà una rinnovazione provvisoria del rapporto concessivo con licenza limitata fino al rilascio di nuovo titolo di godimento, ovvero sino a formale notifica di rigetto dell’istanza medesima;
- con nota della Regione Lazio prot. -OMISSIS- dell’11.12.2017 viene riconosciuta l’applicabilità del rinnovo automatico ex art. 7, comma 9 duodevicies del d.l. n. 78/2015 a una concessione del medesimo complesso -OMISSIS-;
- il 29 aprile 2021 Roma Capitale ha notificato la nota con cui ha comunicato l’avvio del procedimento di sgombero del bene demaniale, asserendo che “ non ricorrono le condizioni di legge per il rinnovo della concessione ”, a cui il ricorrente ha replicato con osservazioni del 22 maggio 2021 e l’Amministrazione ha controreplicato con nota del 29 luglio 2021, con cui ha respinto la richiesta di estensione della validità del titolo concessorio, ritenendola “non ammissibile”.
Ha fatto seguito a queste ultime note il provvedimento di sgombero impugnato con il ricorso introduttivo.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato i medesimi atti già gravati alla luce delle risultanze delle cartografie demaniali, che a suo dire conforterebbero le sue tesi difensive.
1.1. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 49 E 54 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO ”: l’Amministrazione da un lato impone lo sgombero sul presupposto della natura demaniale del cottage e dall’altro, nell’incertezza sull’avvenuto incameramento del manufatto, demanda ad altro ufficio l’attivazione di un procedimento inconciliabile con lo sgombero;
2) “ VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 2 BIS , 3 E 10 BIS L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ - CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ISTRUTTORIA IN CORSO – MOTIVAZIONE APPARENTE - TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, GIUSTO PROCEDIMENTO E BUON ANDAMENTO ”: sarebbe errato il presupposto secondo cui la concessione n. -OMISSIS-, intestata alla madre della ricorrente, sarebbe scaduta in data 31.12.1997, in quanto l’Amministrazione trascurerebbe la determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.3.2003 di rinnovo del titolo al 31.12.2007, con la quale si “ determina di autorizzare, ora per allora, il rinnovo della concessione demaniale n. 55/1999 per il periodo dal 1.01.2002 al 31.12.2007 ”, oltre ad ignorare le precedenti richieste di rinnovo prima dell’unica richiesta menzionata del 2021. Il provvedimento non offre completo riscontro alle osservazioni della ricorrente, in particolare con riguardo alla inapplicabilità della previsione di cui all’art. 684 della legge n. 145/2018, posto che, ad avviso della ricorrente, la concessione sarebbe stata valida a tutto il 2013 in forza della nota prot. -OMISSIS-/2013, in cui Roma Capitale richiede i documenti necessari al rinnovo e comunica di procedere al ricalcolo dei canoni demaniali rispetto agli indennizzi richiesti;
3) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI SETTORE E, IN PARTICOLARE, DELL’ART.10 DELLA L. 16.03.2001 N. 88 ”, con riguardo alle domande di rinnovo presentate nella vigenza dell’art. 10 della l. 16.3.2001 n. 88, salva la formazione del silenzio assenso;
4) “ VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 9 DUODEVICIES LEGGE N. 125/2015, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL DECRETO MILLEPROROGHE N. 244/2016, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 19/2017 E ART. 1 COMMA 684 LEGGE N. 145/2018 ”, atteso che il rinnovo automatico di cui alla legge n. 88/2001 e al d.l. n. 194/2009 dovrebbe applicarsi a tutte le concessioni turistico-ricreative rientranti nell’elenco dell’art. 01 del d.l. n. 400/1993, convertito in l. n. 494/1993, e quindi anche alle concessioni ad uso abitativo, in quanto rientranti nell’ambito delle concessioni ad uso turistico-ricreativo, mentre per quanto riguarda la direttiva ST la stessa si applica solo alle attività commerciali e alle concessioni di servizi, come anche la legge n. 217/2011 che ha disposto l’abrogazione del rinnovo automatico.
1.2. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, alla luce delle cartografie acquisite in sede di accesso presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie interne, predisposte dal Sistema informativo del Demanio (SID) e relative all’area di interesse, riportanti l’attuale consistenza e insistenza dei cottages -OMISSIS- nella fascia del demanio marittimo, ha dedotto il seguente motivo:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 54 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, INCERTEZZA DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DEL MUNICIPIO X ”, in quanto:
- l’area su cui insiste il cottage oggetto dell’ordine di sgombero impugnato (N.C.E.U foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-) non sarebbe parte del demanio marittimo e ciò emergerebbe dalla cartografia SID (Sistema Informativo del Demanio marittimo), nella quale risulterebbe che l’area in questione si trova fuori dalla c.d. linea demaniale marittima , tratteggiata in rosso;
- il provvedimento di sgombero è stato emesso dall’Ufficio del demanio marittimo del Municipio X, e pertanto sarebbe viziato da carenza di potere e incompetenza, poiché anche nell’ipotesi in cui l’area risultasse intestata al Demanio dello Stato, la competenza non si appunterebbe sul Municipio X, bensì sull’Ente proprietario, che ad oggi sarebbe ancora da individuare;
- le risultanze catastali SID evidenzierebbero comunque un’oggettiva incertezza in ordine alla natura demaniale marittima o meno della particella catastale su cui insiste il cottage .
1.3. Si è costituita Roma Capitale, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
1.5. In vista dell’udienza di discussione Roma Capitale ha depositato una memoria difensiva e documenti, ulteriormente argomentando a sostegno delle proprie difese.
1.6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti relativamente alla documentazione da ultimo depositata dall’Amministrazione. Indi la causa è passata in decisione anche sull’istanza di rinvio.
2. In via preliminare ritiene il Collegio che debba essere respinta l’istanza di rinvio della ricorrente.
Da un lato, infatti, va rilevato che l’interessata ha notificato il ricorso per motivi aggiunti solo in data 14 ottobre 2025, quindi successivamente al passaggio in decisione della causa.
D’altro lato, la documentazione rilevante e dirimente è stata depositata dal Comune ad aprile 2022, mentre la nuova documentazione prodotta a luglio 2025 è irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che questo Tribunale si è già pronunciato recentemente su una vicenda analoga a quella odierna con la sentenza di rigetto n. 6854 del 7.4.2025, le cui motivazioni qui si richiamano ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e dalla quale il Collegio ritiene di non doversi discostare.
Non si ravvisa dunque la sussistenza di alcuna delle ipotesi eccezionali che sole possono giustificare il differimento dell’udienza di trattazione, fermo restando ovviamente che la ricorrente potrà far valere l’ulteriore impugnativa proposta come ricorso autonomo.
3. Passando al merito, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni di seguito esposte con richiamo al citato precedente del Tribunale n. 6854/2025.
3.1. Quanto al primo motivo, la gravata ingiunzione di sgombero riguarda, per quanto si legge nel provvedimento, lo sgombero di area demaniale marittima occupata sine titulo , destinataria di concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- scaduta in data 31/12/1997, avente ad oggetto cottage ad uso residenza estiva dell’ex complesso -OMISSIS-.
Nel provvedimento si legge ancora che:
- “ con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-/2003, l’allora competente Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, aveva concesso il rinnovo e la cointestazione della CDM in favore della Sig. ra -OMISSIS-, già titolare della concessione, ed al Sig. -OMISSIS- per il periodo dal 1998 al 2001 ”;
- “ in seguito, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di proroga e/o rinnovo della Concessione suddetta, di contro, dalla delimitazione dell’arco temporale per la quale la medesima è stata concessa, si evince che il titolo giuridico legittimante l’occupazione di cui sopra è da considerarsi scaduto il 31.12.1997 ”;
- “ con nota prot. -OMISSIS- la Sig.ra -OMISSIS-ha presentato all’Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale istanza di proroga della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- – intestata alla Sig.ra -OMISSIS- - scaduta in data 31.12.1997, per un’area demaniale marittima di mq 86.00 di cui mq 34.00 coperti occupati da un Cottage ad uso residenza estiva -OMISSIS-3, N.C.E.U foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, sito in Lungomare -OMISSIS-, -OMISSIS- ”;
- “ considerato che la scadenza della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- è intervenuta in data 31.12.1997, [sicché] l’istanza di proroga inviata con nota prot. del -OMISSIS- del 2019 è inammissibile ”;
- “ tenuto conto che, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, scaduto il termine della Concessione Demaniale Marittima, “questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora;
deve, quindi, ritenersi che l’utilizzazione del cottage da parte la Sig.ra -OMISSIS-, dal 01.01.1998 ad oggi, è riconducibile alla condotta qualificabile come occupazione senza titolo di Area Demaniale Marittima ”.
Sulla scorta di queste premesse ed alla luce di quanto dispone l’art. 49 cod. nav. ove prevede che “ Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’art. 54 ”, il provvedimento gravato, respinta la richiesta di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018 e dato atto della non ottemperanza all’intimazione di sgombero di cui alla nota del 29/4/2021, ha disposto lo sgombero dell’area demaniale di mq 86 di cui 34 coperte da un cottage ad uso residenza estiva “ al fine di liberarla da cose di esclusiva proprietà dell’occupante, sine titulo, nel termine perentorio di giorni trenta (30) dalla notifica del presente provvedimento con la contestuale riconsegna delle chiavi ”.
Demanda inoltre al competente ufficio, “ in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del Codice della Navigazione, di predisporre gli atti che ingiungono al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito ”.
Dalla lettura del provvedimento non si ravvisa alcuna perplessità o dubbio in merito alla natura demaniale del bene di cui è stato ordinato lo sgombero.
La determina, nella parte in cui ordina il ripristino, è perfettamente conforme alla previsione di cui all’art. 49 cod. nav., che fa esplicito riferimento all’art. 54 cod. nav. nell’ipotesi in cui l’autorità abbia esercitato la prevista facoltà.
Nessun dubbio può pertanto sorgere in merito alla natura demaniale del bene di cui si chiede lo sgombero.
Del resto, lo stesso titolo originario del 1994 concedeva l’occupazione di “ una zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti della superficie di metri quadri 86 di cui 34 coperti ”, con perfetta coincidenza con l’area di cui si chiede la riconsegna e lo sgombero delle opere amovibili con la determina impugnata.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
3.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, che vanno scrutinati insieme in quanto strettamente connessi, osserva anzitutto il Collegio che anche ove si dovesse ritenere che con la determina n. -OMISSIS- del 13.3.2003 la concessione per cui è causa fosse stata rinnovata per il periodo 1.1.1998 - 31.12.2001, di tale rinnovo la ricorrente non potrebbe giovarsi invocando le successive proroghe ex lege , dovendosi ritenere che al dicembre 2001 la concessione è scaduta e non è da quel momento intervenuto alcun atto di rinnovo o proroga.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “ una volta scaduta la concessione ed avendo questa perso la sua efficacia, viene meno l’oggetto su cui dovrebbe operare la proroga ope legis prevista dalla legge finanziaria, che, perciò, finirebbe per operare con effetto retroattivo, producendo una sorta di reviviscenza della concessione ormai spirata; conseguenza che risulterebbe in contrasto con i principi generali sull’efficacia delle norme nel tempo ” (T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. 1426/21).
L’art. 10 della legge n. 88/2001, invocato dalla ricorrente con il terzo motivo di doglianza, ha sostituito il comma 2 dell’art. 01 del d.l. n. 400/1993, conv. con mod. dalla l. n. 494/1993 con la seguente previsione: “ Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione ”.
La previsione è stata oggetto di interpretazione autentica mediante l’art. 13 della legge n. 172/2003 secondo cui “ Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1” di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01 ”.
Il comma 2 è stato poi abrogato dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2012) “ al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa ”.
La previsione di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, in ogni caso, si applicava alle sole concessioni con finalità turistico-ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative, non rientranti in alcuna delle lettere di cui al primo comma dell’art. 01 del d.l. n. 400/1993.
La giurisprudenza che si è pronunciata sull’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 01 del d.l. n. 400/1993, come modificato dalla legge n. 88/2001, ha affermato che esso è limitato “ alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa ” e che per tale deve intendersi “ una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale ” (così C.d.S., Sez. VI, n. 874/2010).
Non appare superfluo ricordare che la proroga delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 874 del 2010; T.A.R. Lazio, n. 9873 del 2008 e T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , n. 9194/2015).
Quanto alla invocata Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 141 prot. Dem2a-2158 del 30 settembre 2003 e fermo restando che la stessa non può introdurre disposizioni praeter legem , essa ribadisce che “ l’ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’art.10, comma 1, della l. 16 marzo 2001, n. 88, è costituito dalle sole concessioni ad uso turistico-ricreativo. Ne esula quindi la generalità delle concessioni demaniali ad uso diverso, quali ad esempio quelle (pure incidentalmente menzionate nel comma 1 dell’art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 494) “per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive” o quelle per realizzare e gestire strutture dedicate alla nautica da diporto ”.
Il riferimento a queste due ultime categorie è meramente esemplificativo e non esaustivo, come è evidente dalla locuzione utilizzata, “ad esempio quelle”.
Quanto, poi, alla doglianza con cui viene dedotta l’avvenuta formazione del silenzio assenso, osserva il Collegio che, nonostante l’ampliamento della portata del silenzio assenso conseguente alla novella, intervenuta nel 2005, dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, l’ambito suo proprio è quello dei provvedimenti autorizzatori e non anche dei provvedimenti concessori (v., ex multis , C.d.S., Sez. V, n. 3449/2024 e la giurisprudenza citata).
A ciò si aggiunga che “ la giurisprudenza ha evidenziato come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985) ” (così C.d.S., Sez. VII, n. 7220/2024).
Non costituisce riconoscimento dell’accoglimento dell’istanza di rinnovo l’ordine di introito del canone, atteso che, per quanto si legge nella stessa nota, “ l’emissione del presente ordine di introito rappresenta solo una fase del procedimento concessorio e non comporta l’automatico rilascio del titolo stesso ”.
In definitiva la ricorrente non ha prodotto alcun atto dal quale possa evincersi che, successivamente al dicembre 2001, la concessione fosse stata rinnovata e/o prorogata.
Nemmeno appare decisiva la delibera regionale del 24 aprile 2008 relativa al rinnovo delle concessioni per finalità turistico-ricreative, dalla quale si evince in ogni caso che il Comune provvederà con provvedimento espresso di rilascio del titolo rinnovato o di revoca motivata, con esclusione di qualsivoglia automatismo.
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha poi osservato che il pagamento dei canoni dopo l'intervenuta scadenza del titolo non può considerarsi, di per sé, come rinnovo tacito della concessione, assumendo esso il significato di incameramento di quanto dovuto a parziale ristoro della persistente occupazione del bene, precisando altresì che “ in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l'obbligo - come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti - di procedere al recupero dell'immobile di proprietà comunale già assentito in concessione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23.8.2024, n. 7220).
“ La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam , e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni ” (così Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994; nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323; id., 12 febbraio 2002, n. 1970; id., 11 gennaio 2000, n. 188).
Ciò osservato, la proroga della concessione fino al 2001 non cambia la sorte dell’atto impugnato, non riscontrandosi, nella documentazione versata in giudizio dal ricorrente, atti che avvalorano una proroga ovvero un rinnovo della concessione fino al 2013 del bene demaniale.
In definitiva, la ricorrente non ha prodotto alcun atto dal quale possa evincersi che, successivamente al dicembre 2001, la concessione fosse stata rinnovata e/o prorogata.
Ne consegue l’inapplicabilità delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9- duodevicies del d.l. n. 78/2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, che nel caso del d.l. n. 78/2015 (prima proroga in ordine di tempo) è quella del 31 dicembre 2013.
Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta.
Non è pertanto illogico l’esito di inammissibilità della domanda di rinnovo contenuto nel provvedimento impugnato, trattandosi di richiesta non conforme alla previsione di legge invocata.
Quanto alla nota prot. -OMISSIS-/2013 con cui Roma Capitale richiede i documenti necessari al rinnovo e comunica di procedere al ricalcolo dei canoni demaniali rispetto agli indennizzi richiesti, si tratta pur sempre di nota interlocutoria non preceduta, né seguita, da alcun atto formale di rinnovo.
Infondate sono altresì le censure di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 per non avere l’Amministrazione dato riscontro alle osservazioni della ricorrente.
Nel caso in esame l’Amministrazione, come detto sopra nella sintetica ricostruzione della vicenda, ha replicato alle osservazioni prima ancora di adottare il provvedimento qui impugnato.
3.3. Con riguardo al quarto motivo, osserva il Collegio che sulla inapplicabilità delle proroghe ex lege a concessioni scadute in data anteriore a quella indicata nella stessa norma di proroga si è già detto con lo scrutinio del secondo motivo.
Di nessuna utilità è quindi la denunciata violazione dell’art. 1, comma 684, della l. n. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo - residenziale (a differenza del comma 682 della l. n. 145/2018 cit. relativo alle concessioni con finalità turistico-ricreative), atteso che la norma fa pur sempre riferimento, come peraltro già osservato, alle concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del d.l. n. 78/2015 come convertito nella legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013.
3.4. È infondato anche il motivo dedotto con il ricorso per motivi aggiunti, atteso che questo Tribunale, nella richiamata sentenza n. 6854/2025, ha già acclarato che “ Roma Capitale, a sostegno della collocazione della particella interessata dallo sgombero all’interno della dividente demaniale, ha altresì prodotto la rappresentazione grafica del tracciato della citata dividente demaniale su estratto di mappa catastale nella quale la particella -OMISSIS- del Foglio -OMISSIS- All. C si colloca chiaramente all’interno dell’area demaniale ” e che “ In ultimo, sempre Roma Capitale ha prodotto la nota dell’Agenzia del Demanio del 20/12/2014 nella quale si rappresenta che con il Verbale di Delimitazione n. -OMISSIS- del Registro del 01/08/2017, approvato con Decreto n. -OMISSIS- del 07/-OMISSIS- da parte delle Direzione marittima del Lazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata effettuata una ricognizione delle aree che conferma la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, non avendo la delimitazione del 1976, sulla scorta della quale sono state negli anni rilasciate le concessioni, subito variazioni ”.
3.5. Per quanto osservato, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti, poiché infondati.
3.6. La parziale novità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
LI IA, Presidente
OS IU, Consigliere, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS IU | LI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.