Legge 18 giugno 1998, n. 198

Commentario1

  • 1Avvocato Per Contenzioso Davanti Alla Corte Di Giustizia Tributaria
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 novembre 2025

    Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o una richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate o da un ente locale? Se ritieni che l'atto sia ingiusto o infondato, puoi impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, il tribunale specializzato che decide le controversie fiscali tra contribuenti e amministrazioni. Affrontare un processo tributario da solo è rischioso: serve competenza, strategia e conoscenza delle norme fiscali. Per questo è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in contenzioso tributario, capace di bloccare la riscossione, difenderti efficacemente e ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Cos'è la Corte di Giustizia Tributaria …

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Giurisprudenza8

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 04/06/2024, n. 1426
    Provvedimento: Sentenza n. 1426/2024 Depositato il 04/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 24/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: NO MA TE, Presidente CASTROVINCI DARIO, Relatore ARGENTO TEODORO, Giudice in data 24/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1706/2022 depositato il 12/12/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM Difeso da Difensore_2 - …
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    • inammissibilità ricorso·
    • errore sul presupposto imposta·
    • spese processuali·
    • prescrizione diritto tributario·
    • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992·
    • termine per ricorso·
    • violazione commi 639 e 641 L. n. 147/2013·
    • Tares 2013

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 19/11/2024, n. 1315
    Provvedimento: Sentenza n. 1315/2024 Depositato il 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica: CE DR, Giudice monocratico in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 979/2024 depositato il 18/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RIGETTO AUTOTUT n. PROT. RCI 1593 DEL 24 04 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017 - …
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    • inammissibilità ricorso·
    • notifica atto·
    • art. 10-quater Statuto dei diritti del contribuente·
    • autotutela obbligatoria·
    • art. 21 d.lgs. n. 546/1992·
    • compensazione spese giudizio·
    • art. 19 d.lgs. n. 546/1992·
    • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

  • 3Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2024, n. 1150
    Provvedimento: Ruolo Generale nr. 470/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. Filippo LABELLARTE Presidente dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello promossa da (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Marcantonio (c.f. ), con CodiceFiscale_1 domicilio eletto in Bari in piazza G. Garibaldi n. 9, pec: Email_1 APPELLANTE Contro : (partita IVA ), in persona …
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    • art. 9 legge 192/1998·
    • concorrenza sleale·
    • abuso di dipendenza economica·
    • risarcimento danni·
    • art. 2598 c.c.·
    • nullità contratto·
    • subfornitura·
    • art. 2043 c.c.·
    • onere della prova·
    • forma scritta ad substantiam

  • 4Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3921
    Provvedimento: R.G. 9696/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9696/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Subfornitura”, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 7-11-2025, decisa all'esito della discussione fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente T R A C.F. e P. IVA ),in persona del Legale Rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t. Sig.ra , C.F. , rappresentata e difesa nel Parte_2 C.F._1 presente giudizio …
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    • competenza funzionale·
    • art. 9 legge 192/1998·
    • abuso di dipendenza economica·
    • sezione specializzata in materia di imprese·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • nullità contratto·
    • compensazione spese di lite·
    • subfornitura·
    • revoca decreto ingiuntivo

  • 5Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/09/2024, n. 7704
    Provvedimento: Pubblicato il 20/09/2024 N. 07704/2024REG.PROV.COLL. N. 00985/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 985 DE 2024, proposto dal Ministero DEl'Interno, dalla Prefettura – Ufficio Territoriale DE Governo di Milano e dalla Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale DElo Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro OM CE IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luce Bonzano e …
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    • giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
    • procedura di emersione·
    • buona amministrazione·
    • inefficienza sistematica·
    • presupposti dell'azione collettiva·
    • efficienza amministrativa·
    • violazione dei termini procedimentali·
    • art. 97 Cost.·
    • interesse diffuso·
    • art. 1 d.lvo n. 198/2009·
    • misure correttive dell'amministrazione·
    • ricorso per inefficienza amministrativa·
    • art. 31 c.p.a.·
    • ottemperanza delle decisioni giudiziarie·
    • art. 103 d.l. n. 34/2020
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' inserito il seguente:
    "1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
    2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
  • Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
    b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
    c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
    d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    "cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";
    e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    " d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";
    f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
    "dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
    Nota all'art. 2:
    - Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:
    a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
    b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero;
    c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
    cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero;
    d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
    dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
  • Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
    b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    " c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
    d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono inseriti i seguenti:
    "1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
    1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
    1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
    3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono abrogati.
    4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
    Nota all'art. 3:
    - Il testo deIl'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
    a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiane all'estero;
    b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;
    c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
    d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
    e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
    1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
    1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
    1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
    2. (Abrogato).
    3. (Abrogato).
    4 In caso di motivata urgenza, il parere e' formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
    5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.
    5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".