Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 luglio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 luglio 1998 |
Commentari • 2
- 1. Avvocato Per Contenzioso Davanti Alla Corte Di Giustizia TributariaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 novembre 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o una richiesta di pagamento dall'Agenzia delle Entrate o da un ente locale? Se ritieni che l'atto sia ingiusto o infondato, puoi impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, il tribunale specializzato che decide le controversie fiscali tra contribuenti e amministrazioni. Affrontare un processo tributario da solo è rischioso: serve competenza, strategia e conoscenza delle norme fiscali. Per questo è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in contenzioso tributario, capace di bloccare la riscossione, difenderti efficacemente e ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Cos'è la Corte di Giustizia Tributaria …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 19/11/2024, n. 1315Provvedimento: Sentenza n. 1315/2024 Depositato il 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica: CE DR, Giudice monocratico in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 979/2024 depositato il 18/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RIGETTO AUTOTUT n. PROT. RCI 1593 DEL 24 04 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017 - …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- notifica atto·
- art. 10-quater Statuto dei diritti del contribuente·
- autotutela obbligatoria·
- art. 21 d.lgs. n. 546/1992·
- compensazione spese giudizio·
- art. 19 d.lgs. n. 546/1992·
- art. 20 d.lgs. n. 546/1992
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana". - Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";
f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero;
d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;
dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione". - Art. 3. 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , sono abrogati.
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
Nota all'art. 3:
- Il testo deIl'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4 In caso di motivata urgenza, il parere e' formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.
5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".