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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 a ingiunzione di pagamento, iscritta al n. 8202/2020 R.G. promossa da: (c.f. RT
), in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Zanotelli (c.f. ) e dall'Avv. C.F._1
Eric Zanotelli (c.f. , presso i quali è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, Corso Plebisciti n. 3 (PEC: - Email_1
– FAX: 02.7388715); Email_2 contro
-opponente- (c.f. ), in persona del Direttore Gestioni Clienti e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Caruso Controparte_3
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Legnano, Corso C.F._3
Magenta n. 84 (FAX: 0331.1520077 - PEC: ; Email_3
-opposta-
con atto di citazione notificato il 10.2.2020;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il giorno
14.11.2019 da ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, notificata il giorno Controparte_2
27.12.2019, per € 81.078,71; conclusioni dell'opponente:
< in CP_2 ordine alla inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e confermata l'ordinanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione fiscale n. 15627 del 14/11/19, adottata in data
20/5/2020 per i motivi esposti in atti, così giudicare:
NEL MERITO:
1. dichiarare la nullità/illegittimità dell'ingiunzione adottata ex artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 per carenza dei presupposti di legge in capo a con conseguente revoca Controparte_2 dell'ingiunzione;
2. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 81.078,71 richiesto sulla base delle fatture allegate all'ingiunzione notificata, per i motivi tutti esposti in atto (mancata prova;
mancato conteggio di acconti);
3. di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
4. con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, oltre rimborso forfetario,
IVA e C.p.A.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettersi prova per testi sui capitoli articolati in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, preceduti dalla locuzione “vero che”, qui riprodotti:
2 1) è un centro sportivo con un parco di 130.000 mq. a pochi RT
chilometri da Milano, dotato di piscina coperta, piscina scoperta con idromassaggi, palestra, fitness outdoor, campi da tennis, campi paddle e campo pratica golf sull'acqua. La struttura si completa con un ristorante/bar e, sino al 2019, una Beauty Farm (Gard'è) (doc. 42).
2) Per offrire questo tipo di servizi, negli anni 2014 e 2015 ha avuto un consumo _1
medio di acqua potabile di mc 12097 nel 2015, con un costo di circa euro 16.000,00 annuo
(docc. 43-44: bollette 4 e 5 bimestre 2016).
3) La ricorrente riceve acqua potabile dal pubblico acquedotto attraverso due prese/punti di prelievo: a) contatore matricola n. H10/14T27593, contratto 2005C5019491 (altri usi industriale), cod. punto fornitura 4339201 (oggetto del contendere); b) contatore matricola n. H10/14T21147, contratto 2005C5019490 (utenza: altri usi. Uso con funzione di utilità pubblica e sociale); cod. punto fornitura 4339410 (pressoché inutilizzata);
4) All'interno del parco di Gardanella Sport Village SSDRL è presente un bacino/lago di
54.000 mq, con una profondità media di 15 metri (v. doc. 14).
5) Nel febbraio 2015 mmobiliare srl (doc. 45), nei cui locali e spazi Parte_2 [...]
svolge la propria attività sportiva dilettantistica, ha sottoscritto un contratto di _1
Energy Service con (Energy Service Company). Il contratto prevedeva Controparte_4
anche la realizzazione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua del lago (punto 2B), così composto: “Si prevede un impianto di trattamento con sistema a raggi UV, l'intervento consiste essenzialmente in: - maggiorazione tubazione aspirazione acqua di lago per servire anche il sistema di potabilizzazione;
- fornitura e posa di un sistema di autoclave composto da n. 2 pompe (1 di riserva), portata 30 mc/h circa, quadro elettrico di comando e controllo e inverter incorporato;
- fornitura e posa di n. 1 sistema di de-batterizzazione a raggi UV dimensionato per una portata complessiva pari a circa 50 mc/h completo di tutti gli accessori di servizio e sicurezza;
- fornitura e posa dell'impianto idraulico di collegamento con il collettore dell'acquedotto con sistema di scambio che intervenga in caso di guasto del potabilizzatore o eventuale consumo eccessivo rispetto al dimensionamento dello stesso;
allacciamento elettrico per alimentazione del sistema e modifica del quadro generale con inserimento dei nuovi dispositivi di comando e controllo” (doc. 15).
3 6) Il manufatto è stato completato nel marzo del 2016 e reso operativo dal successivo
26.4.2016 (v. doc. 16; doc. 46); Il manufatto è rappresentato dalla foto sub doc. 16, che mi viene mostrata.
7) Il 3 marzo 2016, in occasione dell'intervento di riqualificazione energetica, veniva rilevato il blocco del contatore matr. n. H10/14T27593, ed i tecnici della CP_2
convenuta eseguivano un intervento.
8) Alla data del 30/3/2016 il contatore CAP recava n. 13.470.
9) Il successivo 21 giugno 2017 Ca.ge-.ma. Immobiliare Srl installava un contatore in grado di misurare i mc di acqua, prelevati dal bacino interno, che venivano consumati (“contatore lago”, v. doc. 17).
10) Nel periodo 21 giugno 2017 – 5 maggio 2018 il contatore descritto al punto 10 ha misurato un consumo di 23307 mc (v. doc. 18).
Contr 11) Tra il 2016 ed il maggio 2018 l'acqua somministrata da ovvero attinta dal bacino interno veniva utilizzata da per fornire ai soci ed ai frequentatori esterni i servizi _1
di: - nuoto, nella piscina coperta (corsi o nuoto libero); - piscina esterna, utilizzata tra giugno e settembre;
inoltre per alimentare gli spogliatoi del centro (con docce e toilettes) per coloro i quali praticavano fitness nella palestra interna;
tennis negli 8 campi presenti, paddle nei 3 camp presenti, diving e golf, all'esterno; ancora, per alimentare i servizi igienici del centro sportivo, per la Beauty Farm con spa (attiva sino al 2019), e la cucina del Ristorante/Bar
'Gazebo', a suo tempo in locazione a terzi.
12) Analogo utilizzo dell'acqua - con richiamo degli usi elencati al punto 11 - veniva fatta nel periodo precedente l'aprile 2016.
13) In data 14 dicembre 2018 la sottoscritta ed il sig. effettuano CP_5 CP_2
una visita del Centro Sportivo Gardanella per la visione dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua del lago ed una verifica sul contatore CAP da parte di Controparte_2
14) In esito a questa visita veniva decisa l'attivazione della procedura per la verifica metrica del contatore matr. H10/14T27593. Il sig. inoltra la relativa modulistica (doc. 29). CP_5
15) Con comunicazione del 26 marzo 2019 informa l'opposta della _1
indisponibilità della società Consorzio Servizi Qualificati ad effettuare una verifica sul contatore, per la sua dimensione. CAP non sostituisce il contatore, ma notifica l'ingiunzione.
4 Si indicano a testi: - sui capitoli da 1 a 13: sig. , c/o Gardanella Sport Village Testimone_1
SSDRL, via Grandi 46, Peschiera Borromeo;
sig. , via Repubblica 2, Entratico Testimone_2
(BG); - sui capp. 13-15: sig. , presso , via Rimini 34/36, Testimone_3 CP_2
Milano.
Nonché sui capitoli nn. 16 e 17 articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, qui riprodotti:
16) vero che nel 2017 la laguna di Ayland è stata aperta da fine luglio;
17) vero che nel 2017 la laguna di Ayland è stata chiusa il 31 agosto. con i testi sopra citati: e . Testimone_1 Testimone_2
B) Alla luce della documentazione parziale ricevuta dalle terze, si chiede a questo Tribunale di ordinare a e/o a la esibizione ex art. 210 cpc della Controparte_6 Controparte_7
documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla realizzazione ed installazione dell'impianto di potabilizzazione delle acque del bacino interno della opponente Gardanella
Sport Village SSDRL di cui al contratto prodotto sub doc. 15.
C) Si rinnova la richiesta di audizione del CTU a chiarimenti sulla relazione depositata, perché sia chiarito se una ulteriore verifica sul corretto funzionamento del contatore, resa impossibile dalla negligente distruzione dello stesso – pur in corso di perizia - da parte di Contr
sarebbe stata necessaria per rispondere compiutamente al quesito posto>>; conclusioni dell'opposta:
< accertamento, anche incidentale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare la tardività dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarala inammissibile con ogni conseguente statuizione, anche in punto di spese di lite, per tutti motivi sopra esposti, nessuno escluso;
- ancora, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione formulata da parte avversa in quanto tardiva e/o, comunque, infondata, per tutti motivi sopra esposti, nessuno escluso e confermare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, per il residuo importo di Euro 70.181,65= oltre interessi di mora ex art. 38 Regolamento del Servizio
Idrico Integrato
5 - In via principale, nel merito rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni, e istanze della controparte e condannare l'opponente, Gardanella Sport Village S.S.D.R.L., al pagamento in favore di
[...]
in proprio e in qualità di cessionaria del ramo di azienda di CP_2 CP_8
della complessiva somma di Euro 70.181,65=, oltre interessi di mora ex art. 38
[...]
Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, per tutti i motivi di cui in narrativa (nessuno escluso), ovvero la diversa (maggiore o minor) somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, o di quella che il Giudicante riterrà dovuta di giustizia;
- In ogni caso:
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio>>.
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ha proposto opposizione all'ingiunzione di RT
pagamento Prot. n. 15627 del 14.11.2019 emessa nei suoi confronti da ai Controparte_2 sensi del r.d. 639/1910, per € 81.078,71 oltre interessi, sulla base di dodici fatture (elencate nell'ingiunzione impugnata: nn. 2019245131, 201974252, 2018311397, 2018706360,
2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215, 2019361689, 2018862504,
2018138989 e 2017400232) relative “a somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione”.
L'opponente ha contestato la titolarità, in capo al soggetto di diritto privato CP_2
del potere di emettere ingiunzione ex r.d. 639/1910, assumendo che tale potere,
[...]
previsto da norma eccezionale, spetti soltanto agli enti pubblici in senso proprio.
Inoltre ha dedotto che “dal 2016 ha usufruito anche di un autonomo RT
sistema di approvvigionamento idrico - per l'entrata a regime di un impianto di
6 potabilizzazione dell'acqua del lago interno, di 54000 mq, con una profondità media di 15 metri - che ha determinato un importante calo della risorsa idrica attinta da CP_2 calo tuttavia non registrato dalle bollette ricevute” (cui si riferisce l'ingiunzione opposta).
Ha precisato di ricevere acqua potabile dal pubblico acquedotto attraverso due prese, e che il presente contenzioso riguarda esclusivamente il punto di prelievo regolato dal contatore matricola n. H10/14T27593 (contratto 2005C5019491: altri usi industriali, cod. punto fornitura 4339201), “il più rilevante, poiché riceve l'acqua che alimenta le piscine, gli spogliatoi etc dell'intera struttura sportiva, la Club House ed il ristorante/bar”.
Ha rappresentato che:
- nel 2015 il consumo di acqua potabile da parte di era stato di mc RT
12.097, con esborso di circa 16.000,00 euro;
- la proprietaria dei locali e degli spazi utilizzati da , RT Parte_2
Immobiliare s.r.l., aveva fatto realizzare un impianto di potabilizzazione delle acque del lago, operativo dal 26.4.2016;
- il 3.3.2016 (come già nell'agosto 2015) era stato rilevato “il blocco del contatore
[...]
” sulla base delle cui misurazioni sono state emesse le fatture richiamate CP_2 nell'ingiunzione;
- il contatore istallato da Ca.Ge.Ma. Immobiliare s.r.l. il 21.6.2017 per la misurazione del prelievo di acqua dal bacino interno ha rilevato un consumo di 23.307 mc di acqua, nel periodo 21.6.2017 - 5.5.2018;
- nonostante tale approvvigionamento da fonte diversa dall'acquedotto gestito da
[...]
(già , questa “continua a fatturare consumi stimati sulla base di un CP_2 CP_8 consumo annuo” di superiore a quello del 2015 (mc 12.097); _1
- dall'aprile 2017 ha ripetutamente contestato l'errato RT
funzionamento del contatore matricola n. H10/14T27593;
- il soggetto incaricato da di effettuare verifica metrica del contatore, Consorzio _1
Servizi Certificati, ha (il 7.2.2019) comunicato di non avere strumenti adeguati all'esecuzione della verifica, atteso l'“importante” diametro del contatore.
7 Infine l'opponente ha dedotto che l'ingiunzione non tiene conto di pagamenti effettuati da per complessivi € 9.041,12, che dunque sono da decurtarsi dal credito preteso da _1
. CP_2
Segnalato essere onere del somministrante provare il regolare funzionamento del contatore,
l'opponente ha concluso chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione, l'insussistenza del debito di cui alle fatture in essa indicate e il conseguente annullamento dell'atto.
costituitasi con comparsa di risposta depositata con modalità telematica Controparte_2
il 13.1.2021, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da RT
, in quanto notificata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 co. 1 r.d.
[...]
639/1910 (l'ingiunzione di pagamento opposta essendo stata notificata a il _1
27.12.2020 e la citazione in opposizione notificata solo il 10.2.2020).
Richiamati l'art. 156 co. 1 d.lgs 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”, secondo cui la tariffa dovuta per il servizio idrico integrato è riscossa dal gestore del servizio medesimo), l'art. 36 co. 2 D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008 (secondo cui la riscossione coattiva della suddetta tariffa può essere effettuata a norma del r.d. 14.10.1910 n. 639), l'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.
446/1997 (che consente a Province e Comuni di affidare a terzi, tra i quali le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
l'accertamento e la riscossione delle entrate) e l'art. 7 co. 2 lett. gg quater) del DL 70/2011 conv. in L. 106/2011 (che consente il ricorso alla suddetta procedura di riscossione coattiva
“esclusivamente se [i comuni] procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”); richiamate – si diceva - tali fonti normative,
ha affermato di essere società a capitale interamente pubblico e che CP_2 CP_8
“società operativa di , attuale affidataria dell'erogazione del Servizio Idrico CP_2
Integrato per l'area omogenea 1 della provincia di Milano e per i comuni delle province di
Lodi, Pavia, Monza e Brianza, Varese e Como”, interamente controllata dall'opposta, è in possesso dei requisiti di legge per la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, realizzando il modulo organizzativo cosiddetto “in house providing” e operando quindi quale longa manus della Pubblica Amministrazione.
8 Quanto al debito di di cui alle fatture nn. 2019245131, 201974252, RT
2018311397, 2018706360, 2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215,
2019361689, 2018862504, 2018138989 e 2017400232 (richiamate nell'ingiunzione), inizialmente pari a € 81.058,71, ma ridottosi a € 70.181,65 “in seguito ai pagamenti effettuati medio tempore dalla stessa attrice” (nota 1 a piè di pagina 9 della comparsa di risposta),
l'opposta ha osservato:
- di non avere mai autorizzato la terza Immobiliare s.r.l. (il cui legale Parte_2 rappresentante l'opposta afferma essere legale rappresentante anche dell'opponente società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata : v. nota 2 a piè di RT pagina 10 della comparsa di risposta) alla realizzazione di un “impianto alternativo a quello pubblico gestito dalla società fornitrice”;
- che l'impianto alternativo parrebbe comunque “allacciato all'impianto idrico approvvigionato dall'acquedotto pubblico e gestito da ”; CP_2
- che, non avendo mai ricevuto comunicazione della realizzazione dell'impianto di potabilizzazione delle acque da parte di o di Ca.Ge.Ma. RT
Immobiliare s.r.l., non ha potuto verificare la conformità di tale impianto alle CP_2
specifiche tecniche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato per il caso di approvvigionamento autonomo del cliente;
- che era stato lo stesso legale rappresentante di a comunicare, con RT
PEC del 14.4.2017, “l'errato funzionamento” dell'impianto di potabilizzazione;
- che il contatore matr. n. aveva continuato a registrare consumi effettivi (non NumeroDiP_1 presunti) “in linea” con quelli precedenti;
- che dal 2009 al giugno 2020 le annotazioni dei contatori non evidenziano né CP_2 anomalie né “particolari discostamenti” dei consumi, costanti nel tempo;
- che, a termini del Regolamento del S.I.I., il gestore “risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso”, non degli “impianti di competenza del cliente a valle del contatore”;
- che il 19.7.2018 tecnico inviato dalla somministrante aveva verificato il regolare funzionamento del contatore n. H10/14T27593.
9 Ritenuto dunque che il “gruppo di misura funzioni correttamente”, ancorché una vera e propria verifica sia “stata impossibile in ragione del calibro del contatore utilizzato” per l'approvvigionamento di (comp. risp., pag. 16), ha formulato le _1 CP_2 conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
Con decreto 20.5.2020 il (precedente) Giudice Istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e, con successiva ordinanza 2.2.2021, il (nuovo) g.i. ha confermato la sospensione ex art. 5 d.lgs. 150/2011 dell'efficacia esecutiva della “ingiunzione di pagamento” adottata dal Direttore Commerciale in data 14.11.2019, Parte_3
Prot. n. 15627.
Con ordinanza 14.9.2021 il g.i. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il corretto funzionamento, secondo le norme tecniche di settore, del contatore H10/14T27593.
Il 10.11.2022 il CTU nominato ha depositato relazione.
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività: né il nuovo testo dell'art. 3 r.d. 639/1910 (come modificato dall'art. 34 co. 40 del d.lgs.
150/2011: <Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 [recte: dall'art. 2] si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>), né l'art. 32 del cit. d.lgs. 150/2011
(rubricato <Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici>>) contengono indicazione di termine di decadenza dalla facoltà di proporre opposizione.
Inoltre, secondo Cass.
6.5.2021 n. 12031, anche vigente il precedente testo dell'art. 3 r.d.
639/1910 (per il quale < contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale …>>) doveva comunque ritenersi che <In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di
10 merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità>>.
**
Deve pertanto affrontarsi il merito della domanda di accertamento negativo del debito per forniture idriche (fatture nn. 2019245131, 201974252, 2018311397, 2018706360,
2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215, 2019361689, 2018862504,
2018138989 e 2017400232) proposta da . _1 _1
Ritiene questo giudice che, a prescindere da ogni valutazione circa l'esistenza di prova sufficiente del possesso da parte di dei requisiti che abilitano anche Controparte_2 soggetti privati (come le c.d. società in house) all'esercizio del potere di emettere ingiunzioni ai sensi del r.d. 639/1910, il provvedimento notificato a il RT
27.12.2020 deve essere annullato per carenza di idonea prova delle quantità di acqua potabile fornite dall'opposta all'opponente.
Come riferito dal CTU incaricato, una prima prova effettuata dall'Ausiliario del giudice aveva consentito di rilevare che gli errori di misurazione del contatore H10/14T27593 erano entro i limiti di norma, anche se prossimi al limite massimo di tollerabilità. Ma CP_2
ha reso impossibile la ripetizione di detta prova perché ha distrutto il contatore de quo dopo la prima verifica, senza assenso del CTU.
Si legge, alle pagine 22 e 23 della Relazione di CTU, che “I dati durante le operazioni peritali del giorno 5 luglio 2022 sono stati redatti manualmente dall'operatore di , Parte_4
il quale ha rilevato i tempi e i dati a banco, senza il supporto di una procedura automatica computerizzata dal laboratorio, per l'interruzione temporanea della procedura informatica di quel giorno. Per avere un dato più oggettivo e in contraddittorio sarebbe stato necessario ripetere la prova di misura;
pertanto il contatore H10/14T27593, oggetto della verifica, è stato richiesto nuovamente al CTP convenuto ing. che ha riferito di aver proceduto Per_1 alla rottamazione dopo la prima verifica presso . E, alla pag. 24: “Il contatore a Parte_4
11 banco prova di Idrotecnica s.r.l. per la misura di Q (3?) ha dato un valore di errore appena sotto il ±10%, che se pur accettabile secondo EN 14154 per un contatore usato, -9,44% <±10
%, è un valore molto vicino al limite massimo dell'accettabilità di errore con una misura fatta al banco prova in manuale, non paragonabile ai parametri ufficiali analizzati, che potrebbe avere ulteriori margini di errore rispetto a una prova automatica e non modificabile”. Dunque, “dato il limite prossimo al valore di errore di non accettabilità del contatore, sarebbe stato opportuno eseguire una seconda prova su banco a conferma dei dati”
(relaz. CTU, pag. 28; v. altresì pag. 29: “il mancato funzionamento del sistema informatico al momento della prova, programmata da oltre un mese, non ha permesso verifiche in contraddittorio sui risultati di laboratorio per una seconda verifica”).
Sulla base delle sopra riferite considerazioni del CTU questo giudice ritiene non essere stata raggiunta prova sufficientemente attendibile del regolare funzionamento del contatore matr.
n. NumeroDiP_2
Conseguentemente l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il 14.11.2019 da
[...]
nei confronti di deve essere annullata, per CP_2 RT insufficiente prova dell'ammontare del credito di cui alle fatture nn. 2019245131,
201974252, 2018311397, 2018706360, 2018570578, 20161128809, 2017281374,
2017110215, 2019361689, 2018862504, 2018138989 e 2017400232 (richiamate nell'ingiunzione).
***
Atteso che l'ingiunzione viene annullata esclusivamente per l'impossibilità di ottenere dal tecnico incaricato dal giudice un responso sufficientemente attendibile circa il corretto funzionamento del contatore H10/14T27593, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Poiché, come detto, l'impossibilità di portare a termine le indagini consulenziali è imputabile a , appare equo porre definitivamente il costo dell'incompleto accertamento CP_2
12 tecnico (come liquidato con decreto 22.11.2022) interamente a carico dell'opposta, responsabile della vanificazione dell'indagine del CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, ogni altra domanda o Parte_5
eccezione assorbita o respinta:
annulla
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il 14.11.2019 da nei Controparte_2
confronti di Controparte_9
compensa
interamente le spese processuali tra le parti;
pone
gli oneri di CTU, come liquidati con decreto 22.11.2022, definitivamente a carico di
[...]
CP_2
Milano, 10.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
13
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 a ingiunzione di pagamento, iscritta al n. 8202/2020 R.G. promossa da: (c.f. RT
), in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Zanotelli (c.f. ) e dall'Avv. C.F._1
Eric Zanotelli (c.f. , presso i quali è elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, Corso Plebisciti n. 3 (PEC: - Email_1
– FAX: 02.7388715); Email_2 contro
-opponente- (c.f. ), in persona del Direttore Gestioni Clienti e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Caruso Controparte_3
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Legnano, Corso C.F._3
Magenta n. 84 (FAX: 0331.1520077 - PEC: ; Email_3
-opposta-
con atto di citazione notificato il 10.2.2020;
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il giorno
14.11.2019 da ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, notificata il giorno Controparte_2
27.12.2019, per € 81.078,71; conclusioni dell'opponente:
< in CP_2 ordine alla inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e confermata l'ordinanza di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione fiscale n. 15627 del 14/11/19, adottata in data
20/5/2020 per i motivi esposti in atti, così giudicare:
NEL MERITO:
1. dichiarare la nullità/illegittimità dell'ingiunzione adottata ex artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 per carenza dei presupposti di legge in capo a con conseguente revoca Controparte_2 dell'ingiunzione;
2. accertare e dichiarare non dovuto l'importo di € 81.078,71 richiesto sulla base delle fatture allegate all'ingiunzione notificata, per i motivi tutti esposti in atto (mancata prova;
mancato conteggio di acconti);
3. di annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
4. con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, oltre rimborso forfetario,
IVA e C.p.A.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettersi prova per testi sui capitoli articolati in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, preceduti dalla locuzione “vero che”, qui riprodotti:
2 1) è un centro sportivo con un parco di 130.000 mq. a pochi RT
chilometri da Milano, dotato di piscina coperta, piscina scoperta con idromassaggi, palestra, fitness outdoor, campi da tennis, campi paddle e campo pratica golf sull'acqua. La struttura si completa con un ristorante/bar e, sino al 2019, una Beauty Farm (Gard'è) (doc. 42).
2) Per offrire questo tipo di servizi, negli anni 2014 e 2015 ha avuto un consumo _1
medio di acqua potabile di mc 12097 nel 2015, con un costo di circa euro 16.000,00 annuo
(docc. 43-44: bollette 4 e 5 bimestre 2016).
3) La ricorrente riceve acqua potabile dal pubblico acquedotto attraverso due prese/punti di prelievo: a) contatore matricola n. H10/14T27593, contratto 2005C5019491 (altri usi industriale), cod. punto fornitura 4339201 (oggetto del contendere); b) contatore matricola n. H10/14T21147, contratto 2005C5019490 (utenza: altri usi. Uso con funzione di utilità pubblica e sociale); cod. punto fornitura 4339410 (pressoché inutilizzata);
4) All'interno del parco di Gardanella Sport Village SSDRL è presente un bacino/lago di
54.000 mq, con una profondità media di 15 metri (v. doc. 14).
5) Nel febbraio 2015 mmobiliare srl (doc. 45), nei cui locali e spazi Parte_2 [...]
svolge la propria attività sportiva dilettantistica, ha sottoscritto un contratto di _1
Energy Service con (Energy Service Company). Il contratto prevedeva Controparte_4
anche la realizzazione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua del lago (punto 2B), così composto: “Si prevede un impianto di trattamento con sistema a raggi UV, l'intervento consiste essenzialmente in: - maggiorazione tubazione aspirazione acqua di lago per servire anche il sistema di potabilizzazione;
- fornitura e posa di un sistema di autoclave composto da n. 2 pompe (1 di riserva), portata 30 mc/h circa, quadro elettrico di comando e controllo e inverter incorporato;
- fornitura e posa di n. 1 sistema di de-batterizzazione a raggi UV dimensionato per una portata complessiva pari a circa 50 mc/h completo di tutti gli accessori di servizio e sicurezza;
- fornitura e posa dell'impianto idraulico di collegamento con il collettore dell'acquedotto con sistema di scambio che intervenga in caso di guasto del potabilizzatore o eventuale consumo eccessivo rispetto al dimensionamento dello stesso;
allacciamento elettrico per alimentazione del sistema e modifica del quadro generale con inserimento dei nuovi dispositivi di comando e controllo” (doc. 15).
3 6) Il manufatto è stato completato nel marzo del 2016 e reso operativo dal successivo
26.4.2016 (v. doc. 16; doc. 46); Il manufatto è rappresentato dalla foto sub doc. 16, che mi viene mostrata.
7) Il 3 marzo 2016, in occasione dell'intervento di riqualificazione energetica, veniva rilevato il blocco del contatore matr. n. H10/14T27593, ed i tecnici della CP_2
convenuta eseguivano un intervento.
8) Alla data del 30/3/2016 il contatore CAP recava n. 13.470.
9) Il successivo 21 giugno 2017 Ca.ge-.ma. Immobiliare Srl installava un contatore in grado di misurare i mc di acqua, prelevati dal bacino interno, che venivano consumati (“contatore lago”, v. doc. 17).
10) Nel periodo 21 giugno 2017 – 5 maggio 2018 il contatore descritto al punto 10 ha misurato un consumo di 23307 mc (v. doc. 18).
Contr 11) Tra il 2016 ed il maggio 2018 l'acqua somministrata da ovvero attinta dal bacino interno veniva utilizzata da per fornire ai soci ed ai frequentatori esterni i servizi _1
di: - nuoto, nella piscina coperta (corsi o nuoto libero); - piscina esterna, utilizzata tra giugno e settembre;
inoltre per alimentare gli spogliatoi del centro (con docce e toilettes) per coloro i quali praticavano fitness nella palestra interna;
tennis negli 8 campi presenti, paddle nei 3 camp presenti, diving e golf, all'esterno; ancora, per alimentare i servizi igienici del centro sportivo, per la Beauty Farm con spa (attiva sino al 2019), e la cucina del Ristorante/Bar
'Gazebo', a suo tempo in locazione a terzi.
12) Analogo utilizzo dell'acqua - con richiamo degli usi elencati al punto 11 - veniva fatta nel periodo precedente l'aprile 2016.
13) In data 14 dicembre 2018 la sottoscritta ed il sig. effettuano CP_5 CP_2
una visita del Centro Sportivo Gardanella per la visione dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua del lago ed una verifica sul contatore CAP da parte di Controparte_2
14) In esito a questa visita veniva decisa l'attivazione della procedura per la verifica metrica del contatore matr. H10/14T27593. Il sig. inoltra la relativa modulistica (doc. 29). CP_5
15) Con comunicazione del 26 marzo 2019 informa l'opposta della _1
indisponibilità della società Consorzio Servizi Qualificati ad effettuare una verifica sul contatore, per la sua dimensione. CAP non sostituisce il contatore, ma notifica l'ingiunzione.
4 Si indicano a testi: - sui capitoli da 1 a 13: sig. , c/o Gardanella Sport Village Testimone_1
SSDRL, via Grandi 46, Peschiera Borromeo;
sig. , via Repubblica 2, Entratico Testimone_2
(BG); - sui capp. 13-15: sig. , presso , via Rimini 34/36, Testimone_3 CP_2
Milano.
Nonché sui capitoli nn. 16 e 17 articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, qui riprodotti:
16) vero che nel 2017 la laguna di Ayland è stata aperta da fine luglio;
17) vero che nel 2017 la laguna di Ayland è stata chiusa il 31 agosto. con i testi sopra citati: e . Testimone_1 Testimone_2
B) Alla luce della documentazione parziale ricevuta dalle terze, si chiede a questo Tribunale di ordinare a e/o a la esibizione ex art. 210 cpc della Controparte_6 Controparte_7
documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla realizzazione ed installazione dell'impianto di potabilizzazione delle acque del bacino interno della opponente Gardanella
Sport Village SSDRL di cui al contratto prodotto sub doc. 15.
C) Si rinnova la richiesta di audizione del CTU a chiarimenti sulla relazione depositata, perché sia chiarito se una ulteriore verifica sul corretto funzionamento del contatore, resa impossibile dalla negligente distruzione dello stesso – pur in corso di perizia - da parte di Contr
sarebbe stata necessaria per rispondere compiutamente al quesito posto>>; conclusioni dell'opposta:
< accertamento, anche incidentale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare la tardività dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarala inammissibile con ogni conseguente statuizione, anche in punto di spese di lite, per tutti motivi sopra esposti, nessuno escluso;
- ancora, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione formulata da parte avversa in quanto tardiva e/o, comunque, infondata, per tutti motivi sopra esposti, nessuno escluso e confermare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, per il residuo importo di Euro 70.181,65= oltre interessi di mora ex art. 38 Regolamento del Servizio
Idrico Integrato
5 - In via principale, nel merito rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni, e istanze della controparte e condannare l'opponente, Gardanella Sport Village S.S.D.R.L., al pagamento in favore di
[...]
in proprio e in qualità di cessionaria del ramo di azienda di CP_2 CP_8
della complessiva somma di Euro 70.181,65=, oltre interessi di mora ex art. 38
[...]
Regolamento del Servizio Idrico Integrato dal dovuto al saldo, per tutti i motivi di cui in narrativa (nessuno escluso), ovvero la diversa (maggiore o minor) somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, o di quella che il Giudicante riterrà dovuta di giustizia;
- In ogni caso:
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio>>.
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ha proposto opposizione all'ingiunzione di RT
pagamento Prot. n. 15627 del 14.11.2019 emessa nei suoi confronti da ai Controparte_2 sensi del r.d. 639/1910, per € 81.078,71 oltre interessi, sulla base di dodici fatture (elencate nell'ingiunzione impugnata: nn. 2019245131, 201974252, 2018311397, 2018706360,
2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215, 2019361689, 2018862504,
2018138989 e 2017400232) relative “a somministrazione di acqua potabile ed eventuali quote di tariffa riguardanti servizi di fognatura e depurazione”.
L'opponente ha contestato la titolarità, in capo al soggetto di diritto privato CP_2
del potere di emettere ingiunzione ex r.d. 639/1910, assumendo che tale potere,
[...]
previsto da norma eccezionale, spetti soltanto agli enti pubblici in senso proprio.
Inoltre ha dedotto che “dal 2016 ha usufruito anche di un autonomo RT
sistema di approvvigionamento idrico - per l'entrata a regime di un impianto di
6 potabilizzazione dell'acqua del lago interno, di 54000 mq, con una profondità media di 15 metri - che ha determinato un importante calo della risorsa idrica attinta da CP_2 calo tuttavia non registrato dalle bollette ricevute” (cui si riferisce l'ingiunzione opposta).
Ha precisato di ricevere acqua potabile dal pubblico acquedotto attraverso due prese, e che il presente contenzioso riguarda esclusivamente il punto di prelievo regolato dal contatore matricola n. H10/14T27593 (contratto 2005C5019491: altri usi industriali, cod. punto fornitura 4339201), “il più rilevante, poiché riceve l'acqua che alimenta le piscine, gli spogliatoi etc dell'intera struttura sportiva, la Club House ed il ristorante/bar”.
Ha rappresentato che:
- nel 2015 il consumo di acqua potabile da parte di era stato di mc RT
12.097, con esborso di circa 16.000,00 euro;
- la proprietaria dei locali e degli spazi utilizzati da , RT Parte_2
Immobiliare s.r.l., aveva fatto realizzare un impianto di potabilizzazione delle acque del lago, operativo dal 26.4.2016;
- il 3.3.2016 (come già nell'agosto 2015) era stato rilevato “il blocco del contatore
[...]
” sulla base delle cui misurazioni sono state emesse le fatture richiamate CP_2 nell'ingiunzione;
- il contatore istallato da Ca.Ge.Ma. Immobiliare s.r.l. il 21.6.2017 per la misurazione del prelievo di acqua dal bacino interno ha rilevato un consumo di 23.307 mc di acqua, nel periodo 21.6.2017 - 5.5.2018;
- nonostante tale approvvigionamento da fonte diversa dall'acquedotto gestito da
[...]
(già , questa “continua a fatturare consumi stimati sulla base di un CP_2 CP_8 consumo annuo” di superiore a quello del 2015 (mc 12.097); _1
- dall'aprile 2017 ha ripetutamente contestato l'errato RT
funzionamento del contatore matricola n. H10/14T27593;
- il soggetto incaricato da di effettuare verifica metrica del contatore, Consorzio _1
Servizi Certificati, ha (il 7.2.2019) comunicato di non avere strumenti adeguati all'esecuzione della verifica, atteso l'“importante” diametro del contatore.
7 Infine l'opponente ha dedotto che l'ingiunzione non tiene conto di pagamenti effettuati da per complessivi € 9.041,12, che dunque sono da decurtarsi dal credito preteso da _1
. CP_2
Segnalato essere onere del somministrante provare il regolare funzionamento del contatore,
l'opponente ha concluso chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione, l'insussistenza del debito di cui alle fatture in essa indicate e il conseguente annullamento dell'atto.
costituitasi con comparsa di risposta depositata con modalità telematica Controparte_2
il 13.1.2021, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da RT
, in quanto notificata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 co. 1 r.d.
[...]
639/1910 (l'ingiunzione di pagamento opposta essendo stata notificata a il _1
27.12.2020 e la citazione in opposizione notificata solo il 10.2.2020).
Richiamati l'art. 156 co. 1 d.lgs 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”, secondo cui la tariffa dovuta per il servizio idrico integrato è riscossa dal gestore del servizio medesimo), l'art. 36 co. 2 D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008 (secondo cui la riscossione coattiva della suddetta tariffa può essere effettuata a norma del r.d. 14.10.1910 n. 639), l'art. 52 co. 5 lett. b) d.lgs.
446/1997 (che consente a Province e Comuni di affidare a terzi, tra i quali le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 co. 5 lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
l'accertamento e la riscossione delle entrate) e l'art. 7 co. 2 lett. gg quater) del DL 70/2011 conv. in L. 106/2011 (che consente il ricorso alla suddetta procedura di riscossione coattiva
“esclusivamente se [i comuni] procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”); richiamate – si diceva - tali fonti normative,
ha affermato di essere società a capitale interamente pubblico e che CP_2 CP_8
“società operativa di , attuale affidataria dell'erogazione del Servizio Idrico CP_2
Integrato per l'area omogenea 1 della provincia di Milano e per i comuni delle province di
Lodi, Pavia, Monza e Brianza, Varese e Como”, interamente controllata dall'opposta, è in possesso dei requisiti di legge per la riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, realizzando il modulo organizzativo cosiddetto “in house providing” e operando quindi quale longa manus della Pubblica Amministrazione.
8 Quanto al debito di di cui alle fatture nn. 2019245131, 201974252, RT
2018311397, 2018706360, 2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215,
2019361689, 2018862504, 2018138989 e 2017400232 (richiamate nell'ingiunzione), inizialmente pari a € 81.058,71, ma ridottosi a € 70.181,65 “in seguito ai pagamenti effettuati medio tempore dalla stessa attrice” (nota 1 a piè di pagina 9 della comparsa di risposta),
l'opposta ha osservato:
- di non avere mai autorizzato la terza Immobiliare s.r.l. (il cui legale Parte_2 rappresentante l'opposta afferma essere legale rappresentante anche dell'opponente società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata : v. nota 2 a piè di RT pagina 10 della comparsa di risposta) alla realizzazione di un “impianto alternativo a quello pubblico gestito dalla società fornitrice”;
- che l'impianto alternativo parrebbe comunque “allacciato all'impianto idrico approvvigionato dall'acquedotto pubblico e gestito da ”; CP_2
- che, non avendo mai ricevuto comunicazione della realizzazione dell'impianto di potabilizzazione delle acque da parte di o di Ca.Ge.Ma. RT
Immobiliare s.r.l., non ha potuto verificare la conformità di tale impianto alle CP_2
specifiche tecniche previste dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato per il caso di approvvigionamento autonomo del cliente;
- che era stato lo stesso legale rappresentante di a comunicare, con RT
PEC del 14.4.2017, “l'errato funzionamento” dell'impianto di potabilizzazione;
- che il contatore matr. n. aveva continuato a registrare consumi effettivi (non NumeroDiP_1 presunti) “in linea” con quelli precedenti;
- che dal 2009 al giugno 2020 le annotazioni dei contatori non evidenziano né CP_2 anomalie né “particolari discostamenti” dei consumi, costanti nel tempo;
- che, a termini del Regolamento del S.I.I., il gestore “risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso”, non degli “impianti di competenza del cliente a valle del contatore”;
- che il 19.7.2018 tecnico inviato dalla somministrante aveva verificato il regolare funzionamento del contatore n. H10/14T27593.
9 Ritenuto dunque che il “gruppo di misura funzioni correttamente”, ancorché una vera e propria verifica sia “stata impossibile in ragione del calibro del contatore utilizzato” per l'approvvigionamento di (comp. risp., pag. 16), ha formulato le _1 CP_2 conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
Con decreto 20.5.2020 il (precedente) Giudice Istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta e, con successiva ordinanza 2.2.2021, il (nuovo) g.i. ha confermato la sospensione ex art. 5 d.lgs. 150/2011 dell'efficacia esecutiva della “ingiunzione di pagamento” adottata dal Direttore Commerciale in data 14.11.2019, Parte_3
Prot. n. 15627.
Con ordinanza 14.9.2021 il g.i. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il corretto funzionamento, secondo le norme tecniche di settore, del contatore H10/14T27593.
Il 10.11.2022 il CTU nominato ha depositato relazione.
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività: né il nuovo testo dell'art. 3 r.d. 639/1910 (come modificato dall'art. 34 co. 40 del d.lgs.
150/2011: <Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 [recte: dall'art. 2] si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>), né l'art. 32 del cit. d.lgs. 150/2011
(rubricato <Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici>>) contengono indicazione di termine di decadenza dalla facoltà di proporre opposizione.
Inoltre, secondo Cass.
6.5.2021 n. 12031, anche vigente il precedente testo dell'art. 3 r.d.
639/1910 (per il quale < contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale …>>) doveva comunque ritenersi che <In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di
10 merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità>>.
**
Deve pertanto affrontarsi il merito della domanda di accertamento negativo del debito per forniture idriche (fatture nn. 2019245131, 201974252, 2018311397, 2018706360,
2018570578, 20161128809, 2017281374, 2017110215, 2019361689, 2018862504,
2018138989 e 2017400232) proposta da . _1 _1
Ritiene questo giudice che, a prescindere da ogni valutazione circa l'esistenza di prova sufficiente del possesso da parte di dei requisiti che abilitano anche Controparte_2 soggetti privati (come le c.d. società in house) all'esercizio del potere di emettere ingiunzioni ai sensi del r.d. 639/1910, il provvedimento notificato a il RT
27.12.2020 deve essere annullato per carenza di idonea prova delle quantità di acqua potabile fornite dall'opposta all'opponente.
Come riferito dal CTU incaricato, una prima prova effettuata dall'Ausiliario del giudice aveva consentito di rilevare che gli errori di misurazione del contatore H10/14T27593 erano entro i limiti di norma, anche se prossimi al limite massimo di tollerabilità. Ma CP_2
ha reso impossibile la ripetizione di detta prova perché ha distrutto il contatore de quo dopo la prima verifica, senza assenso del CTU.
Si legge, alle pagine 22 e 23 della Relazione di CTU, che “I dati durante le operazioni peritali del giorno 5 luglio 2022 sono stati redatti manualmente dall'operatore di , Parte_4
il quale ha rilevato i tempi e i dati a banco, senza il supporto di una procedura automatica computerizzata dal laboratorio, per l'interruzione temporanea della procedura informatica di quel giorno. Per avere un dato più oggettivo e in contraddittorio sarebbe stato necessario ripetere la prova di misura;
pertanto il contatore H10/14T27593, oggetto della verifica, è stato richiesto nuovamente al CTP convenuto ing. che ha riferito di aver proceduto Per_1 alla rottamazione dopo la prima verifica presso . E, alla pag. 24: “Il contatore a Parte_4
11 banco prova di Idrotecnica s.r.l. per la misura di Q (3?) ha dato un valore di errore appena sotto il ±10%, che se pur accettabile secondo EN 14154 per un contatore usato, -9,44% <±10
%, è un valore molto vicino al limite massimo dell'accettabilità di errore con una misura fatta al banco prova in manuale, non paragonabile ai parametri ufficiali analizzati, che potrebbe avere ulteriori margini di errore rispetto a una prova automatica e non modificabile”. Dunque, “dato il limite prossimo al valore di errore di non accettabilità del contatore, sarebbe stato opportuno eseguire una seconda prova su banco a conferma dei dati”
(relaz. CTU, pag. 28; v. altresì pag. 29: “il mancato funzionamento del sistema informatico al momento della prova, programmata da oltre un mese, non ha permesso verifiche in contraddittorio sui risultati di laboratorio per una seconda verifica”).
Sulla base delle sopra riferite considerazioni del CTU questo giudice ritiene non essere stata raggiunta prova sufficientemente attendibile del regolare funzionamento del contatore matr.
n. NumeroDiP_2
Conseguentemente l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il 14.11.2019 da
[...]
nei confronti di deve essere annullata, per CP_2 RT insufficiente prova dell'ammontare del credito di cui alle fatture nn. 2019245131,
201974252, 2018311397, 2018706360, 2018570578, 20161128809, 2017281374,
2017110215, 2019361689, 2018862504, 2018138989 e 2017400232 (richiamate nell'ingiunzione).
***
Atteso che l'ingiunzione viene annullata esclusivamente per l'impossibilità di ottenere dal tecnico incaricato dal giudice un responso sufficientemente attendibile circa il corretto funzionamento del contatore H10/14T27593, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Poiché, come detto, l'impossibilità di portare a termine le indagini consulenziali è imputabile a , appare equo porre definitivamente il costo dell'incompleto accertamento CP_2
12 tecnico (come liquidato con decreto 22.11.2022) interamente a carico dell'opposta, responsabile della vanificazione dell'indagine del CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, ogni altra domanda o Parte_5
eccezione assorbita o respinta:
annulla
l'ingiunzione di pagamento Prot. n. 15627 adottata il 14.11.2019 da nei Controparte_2
confronti di Controparte_9
compensa
interamente le spese processuali tra le parti;
pone
gli oneri di CTU, come liquidati con decreto 22.11.2022, definitivamente a carico di
[...]
CP_2
Milano, 10.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
13